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Schema normativo per la cogenerazione – meccanismi di sostegno e vincoli

Schema normativo per la cogenerazione – meccanismi di sostegno e vincoli. Alessandro Bertoglio Assocarta. Prima definizione di cogenerazione. Decreto legislativo 79/99 (decreto Bersani): Definizione articolo 2, comma 8:

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Schema normativo per la cogenerazione – meccanismi di sostegno e vincoli

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Presentation Transcript


  1. Schema normativo per la cogenerazione – meccanismi di sostegno e vincoli Alessandro Bertoglio Assocarta

  2. Prima definizione di cogenerazione • Decreto legislativo 79/99 (decreto Bersani): • Definizione articolo 2, comma 8: • “Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate” • Priorità dispacciamento, articolo 3, comma 3: • “L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione” • Esenzione copertura quota energia rinnovabili, articolo 11, comma 2.

  3. Applicazione decreto Bersani • Introduzione definizione di cogenerazione ai sensi dell’articolo 2 comma 8 del decreto Bersani – Delibera dell’AEEG n.42/02: • Un impianto è di cogenerazione se: • IRE minimo è maggiore del 10, 8 e 5 % in caso rispettivamente di impianto nuovo, rifatto o esistente, • LT minimo è maggiore del 15% .

  4. Parametri IRE ed LT

  5. Storia dei regimi di sostegno • 1999-2001: nessun regime di sostegno previsto per la cogenerazione; • 2001 (effettivo dal 2004): accesso ai certificati bianchi per la cogenerazione utilizzata per climatizzazione ambienti – regime di sostegno non previsto esplicitamente per la cogenerazione abbinata a processi produttivi – possibilità di accesso a consuntivo • 2004: accesso ai certificati verdi per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (eliminato con legge finanziaria 2007) –regime di sostegno non previsto per la cogenerazione abbinata a processi produttivi.

  6. Presente - Direttiva europea 2004/8/CE • Definizione di cogenerazione ad alto rendimento se risponde ai criteri dell’allegato III: • PES maggiore del 10% se di potenza superiore a 1 Mwe • Se di taglia inferiore a 1 Mwe possono essere considerati ad alto rendimento • Definizione di elettricità da cogenerazione ai sensi dell’allegato II: 100% produzione elettrica se rendimento globale superiore al 75-80%; • Previsione di un regime di sostegno economico “necessità di un contesto economico e amministrativo stabile per gli investimenti in nuovi impianti di cogenerazione”; • Definizione dei rapporti con la rete per agevolare “la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento”.

  7. Decreto legislativo 20/07 • Cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della 42/02 e s.m. fino al 31 dicembre 2010; • Rapporti con la rete: delega all’AEEG per definizione condizioni tecniche economiche di connessione e per definizione tariffe di trasporto che tengano conto delle condizioni particolari delle unità di cogenerazione;

  8. Decreto legislativo 20/07 – regime di sostegno • Conferma previsioni decreto Bersani (priorità dispacciamento, esenzione quota rinnovabili) • Accesso ai titoli di efficienza energetica (TEE) • Emanazione di un successivo decreto ministeriale per definire i criteri di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento • Scambio sul posto per impianti fino a 200 kW (predisposizione da parte dell’AEEG)

  9. Delibera AEEG 307/07 • Cogenerazione ad alto rendimento fino al 31 dicembre 2009 se: • IRE maggiore del 5, 8 o 10 % a seconda che si tratti di impianto esistente, rifatto o nuovo; • LT maggiore di 33,22 o 15% a seconda della potenza elettrica. • Comunicazione di alto rendimento entro il 31 marzo di ogni anno al GSE

  10. Rapporti con la rete: Delibera 280/07 – Ritiri dedicati • Ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE dal 1 gennaio 2008 tramite stipula convenzione (non più necessario passaggio dal distributore locale) • Applicabile solo ad impianti con potenza elettrica inferiore a 10 MVA • Il GSE riconosce al produttore per le immissioni (maggiorate delle perdite standard di rete) i prezzi zonali di vendita della borsa elettrica (orari o media mensile per fascia) • Viene applicato uno sbilanciamento “semplificato” • Costo del ritiro dedicato pari allo 0,5% del controvalore dell’energia ritirata dal GSE (max 3.500 euro anno)

  11. Rapporti con la rete: Delibera 280/07 – Ritiri dedicati • Obbligo di fornire al GSE i programmi orari per gli impianti con potenza compresa tra 1 e 10 MVA; • Facoltà di fornire al GSE i programmi per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW; • I corrispettivi di sbilanciamento vengono applicati dal GSE ai produttori che chiedono il ritiro dedicato: • in proporzione all’energia immessa, nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i quali non è stato trasmesso al GSE il programma di immissione; • in proporzione allo sbilanciamento effettivo in tutti gli altri casi. Poiché i programmi relativi ai singoli impianti vengono aggregati dal GSE per zona, ci si attende che, proprio per effetto dell’aggregazione, lo sbilanciamento associato al programma cumulato presentato dal GSE, e quindi anche i costi conseguentemente sostenuti dal medesimo, sia inferiore alla somma degli sbilanciamenti dei singoli impianti.

  12. Scambio sul posto (1) – Delibera ARG/elt 74/08 • Lo scambio sul posto: • serve a compensare immissioni e prelievi di energia elettrica che avvengono in diversi momenti dell’anno; • viene gestito dal GSE con il quale occorre stipulare una convenzione tramite portale internet www.gse.it; • può essere utilizzato dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza elettrica inferiore a 200 kW. • Condizioni necessarie per accedere allo scambio sul posto è che siano presenti produzione e consumo sottesi ad un unico punto di connessione con la rete (bidirezionale) • L’utente dello scambio stipula un contratto di acquisto di energia per i prelievi da rete e paga i prelievi di rete al proprio fornitore • L’utente dello scambio regola le partite economiche delle immissioni in rete con il GSE

  13. Scambio sul posto (2) – Delibera ARG/elt 74/08 • L’energia elettrica immessa in rete viene valorizzata “virtualmente” al prezzo zonale in cui si trova l’impianto al netto delle tasse e degli oneri di trasporto • L’eventuale valore economico dell’energia prelevata viene compensata al netto delle tasse e degli oneri di sistema nei limiti dell’energia scambiata con la rete • Se il valore dell’energia elettrica immessa è maggiore di quella prelevata il valore viene portato a credito per gli anni successivi o in alternativa può essere liquidato dal GSE su richiesta dell’utente dello scambio.

  14. Vincoli e criticità • Valore economico del regime di sostegno (TEE) per la cogenerazione modesto rispetto agli altri paesi europei • Certezza del valore economico dei regimi di sostegno non garantita ma soggetto alle fluttuazioni del mercato dei certificati bianchi • Mancano i criteri certi per l’allocazione dei certificati bianchi (decreto ministeriale) • Attuale penalizzazione per utilizzo del criterio addizionale - valorizzazione del contributo di risparmio energetico rispetto alla media di mercato – risparmio del risparmio non richiesto dalla direttiva UE • Abolizione del ritiro semplificato delle eccedenze di energia elettrica da impianti di cogenerazione per potenze superiori a 10 MVA

  15. Cosa resta da fare? • Completare recepimento direttiva 2004/8/CE • Adozione dei criteri di allocazione dei certificati bianchi alla cogenerazione tramite il citato decreto ministeriale • Definizione di tariffe di trasporto e distribuzione che tengano conto delle condizioni particolari delle unità di cogenerazione

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