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LA LEGISLAZIONE PSICHIATRICA IN ITALIA

LA LEGISLAZIONE PSICHIATRICA IN ITALIA. LEGGE 36/1904 “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati”. Requisiti per l’internamento: la follia come pericolosità e pubblico scandalo Ricovero coatto Cura e custodia Perdita dei diritti civili e iscrizione nel Casellario Giudiziario.

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LA LEGISLAZIONE PSICHIATRICA IN ITALIA

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  1. LA LEGISLAZIONE PSICHIATRICA IN ITALIA G.De Plato

  2. LEGGE 36/1904“Disposizioni sui manicomi e sugli alienati” Requisiti per l’internamento: la follia come pericolosità e pubblico scandalo Ricovero coatto Cura e custodia Perdita dei diritti civili e iscrizione nel Casellario Giudiziario. G.De Plato

  3. LEGGE 36/1904“Disposizioni sui manicomi e sugli alienati” Quando una persona era “pericolosa a sé e agli altri o di pubblico scandalo” e non poteva “essere curata fuorchè nei manicomi” scattava l’obbligo del ricovero coatto. La richiesta di ricovero poteva essere fatta dai parenti, dal tutore o da chiunque altro cittadino. Il Ricovero coatto veniva autorizzato in via provvisoria dal Pretore; il direttore del Manicomio dopo un ricovero di 30 giorni inviava una relazione e su istanza del Pubblico Ministero si autorizzava l’internamento. G.De Plato

  4. LEGGE 431 DEL 18 MARZO 1968 Riduce le dimensioni degli OO.PP., stabilendo regole e delimitazioni ben definite: un massimo di 600 posti-letto per O.P., con divisioni dotate di un numero massimo di 125 p.l. Sancisce un rapporto numerico tra personale di cura e ricoverati: il rapporto non deve essere inferiore a 1 operatore ogni 4 pazienti ricoverati Suggerisce un più specifico intervento psicologico e psicosociale a favore degli assistiti ricoverati in O.P. G.De Plato

  5. LEGGE 431 DEL 18 MARZO 1968 Introduce il principio del ricovero volontario come elemento per rafforzare la qualità dell’osservazione diagnostica e dell’intervento terapeutico nell’O.P. Determina l’abolizione della registrazione dell’assistito ricoverato in O.P. nel casellario giudiziario. Dispone l’istituzione dei Centri di Igiene Mentale (CIM), come strutture ambulatoriali di supporto terapeutico e sociale agli assistiti dimessi dall’O.P. erientrati nel territorio di origine. G.De Plato

  6. LEGGE 180 DEL 13 MAGGIO 1978 Dispone il superamento degli OO.PP. con divieto di utilizzare l’O.P. per nuovi ricoveri. Vieta la costruzione di nuovi OO.PP. Garantisce la tutela della salute mentale con l’istituzione dei servizi psichiatrici territoriali, chiamati a svolgere le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali G.De Plato

  7. LEGGE 180 DEL 13 MAGGIO 1978 Istituisce i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) all’interno degli ospedali generali, per la cura volontaria delle persone con disturbi acuti e di quelle sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) Prevede l’organizzazione dei servizi territoriali ed ospedalieri in “forma dipartimentale” per garantire la continuità terapeutica e la presa in cura globale G.De Plato

  8. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Universalismo, uguaglianza, solidarietà Sono i principi fondamentali del SSN. Tutti i cittadini hanno diritto, in rapporto ai loro bisogni e non alla loro capacità di pagare, di usufruire di tutti i servizi compresi nei livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello nazionale (universalismo) A tutti deve essere garantita pari opportunità di accesso ai servizi (uguaglianza) Al finanziamento del SSN concorrono tutti i cittadini in misura proporzionale al reddito posseduto (solidarietà) G.De Plato

  9. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria La riforma sanitaria prevede la distribuzione su tutto il territorio nazionale di una rete di Unità Sanitarie Locali (USL), che provvedono alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, all’assistenza medico-specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, ed all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche. Viene così sancita la piena integrazione dei servizipsichiatrici nel complesso dei servizi sanitari e sociali articolati per unità sanitaria locale e per distretti. G.De Plato

  10. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti. Ai cittadini è assicurato il diritto di libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari. G.De Plato

  11. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari ed obbligatori) Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Possono essere disposti dall’autorità sanitaria nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. G.De Plato

  12. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari ed obbligatori) L’Unità Sanitaria Locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. G.De Plato

  13. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Art. 34 Stabilisce che l’art. 33 si applichi anche nei casi di trattamenti sanitari obbligatori psichiatrici, equiparando in tal modo i soggetti affetti da disturbo mentale a quelli con malattia fisica. G.De Plato

  14. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale) La legge regionale disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. G.De Plato

  15. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale) Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell’art. 33 da parte di un medico della Unità Sanitaria Locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. Il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Le strutture dipartimentali per la salute mentale comprendono i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura e i Servizi territoriali, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale. G.De Plato

  16. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Art. 35 Stabilisce i requisiti necessari per il TSO in regime di degenza ospedaliera: Un medico, appartenente alla struttura pubblica o privata, constatata la presenza delle condizioni previste, formula la proposta di TSO ospedaliero e la invia al Sindaco; La proposta deve essere convalidata su richiesta del Sindaco da un altro medico, che deve appartenere ad una struttura pubblica; Infine, il Sindacodel Comune di residenza o presso cui si trova la persona, esaminate proposta e convalida, dispone il ricovero con ordinanza avente carattere di provvedimento amministrativo diretto alla tutela della salute della persona e della collettività. G.De Plato

  17. LEGGE 833 del 23 dicembre 1978Legge di riforma sanitaria Art. 64 Inserito tra le norme finali e transitorie, stabilisce: A partire dal 31/12/1980 non possanopiù effettuarsi ricoveri negli ospedali psichiatrici; Il divieto di costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire in questi ultimi divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche; L’istituzione nelle Regioni, a partire dall’ 1/1/1979, di servizi psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali; Fissazione di un tetto massimo di 15 p.l. negli SPDC; La destinazione alle USL del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche. G.De Plato

  18. ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (A.S.O.) E’ uno strumento di carattere eccezionale che permette di incontrare e visitare la persona nei casi in cui questa rifiuti un contatto diretto col medico che sospetta la presenza di gravi alterazioni psichiche, tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. L’emissione di ordinanza di ASO da parte del Sindaco avviene sulla base della sola certificazione medica contenente le motivazioni per cui si richiede tale provvedimento. L’ASO per disturbi mentali di norma non avviene in regime di degenza ospedaliera e non prevede particolari misure di tutela giurisdizionale. G.De Plato

  19. Legge 502 del 1992( detta anche “Legge De Lorenzo”) • L’Unità Sanitaria Locale viene trasformata inAzienda e si configura come ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali. • L’AUSL provvede ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale. • L’AUSL può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per conto degli Enti locali. G.De Plato

  20. Legge 229 del 1999(detta anche “Legge Bindi”) Definisce l’Aziendalizzazione come un processo di rinnovamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi sanitari al fine di: orientare la produzione dei servizi verso le preferenze e le aspettative dei malati e dei cittadini; migliorare qualità ed efficienza; attraverso: la trasparenza del sistema; possibilità di verifica dei risultati. G.De Plato

  21. AUSL DISTRETTO DIP. SANITA’ PUBBLICA PRESIDIO H G.De Plato

  22. AUSL DISTRETTO DIP. SANITA’ PUBBLICA PRESIDIO H DSM G.De Plato

  23. DIPARTIMENTO L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie. G.De Plato

  24. DIPARTIMENTO Struttura organizzativa, costituita dal raggruppamento di una pluralità di Unità Operative e Moduli Organizzativi, che assicura la produzione di prestazioni e servizi assistenziali –centrati sul bisogno della persona, caratterizzati da elevati livelli di appropriatezza, di efficacia e di qualità tecnica- l’organizzazione e la gestione efficiente delle risorse, che promuove il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali, che garantisce la partecipazione dell’insieme dei professionisti al processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e gestionali finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e del rendimento delle risorse disponibili. G.De Plato

  25. DIPARTIMENTO UNITA’ OPERATIVA Struttura organizzativa complessa del Dipartimento che aggrega al suo interno risorse professionali di tipo medico, infermieristico e tecnico –riconducibili ad un comune sistema di conoscenze e di competenze definito da una specifica disciplina specialistica di riferimento- risorse strutturali e tecnologiche complessivamente finalizzate alla produzione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione…. G.De Plato

  26. DIPARTIMENTO MODULO ORGANIZZATIVO Struttura organizzativa dell’U.O. o del Dipartimento alla quale, per ragioni di efficacia, efficienza e qualità del processo di produzione dell’assistenza, è demandato il compito di assicurare l’attività di una precisa linea di produzione chiaramente individuabile –come risultante di una enucleazione dall’attività complessiva dell’U.O. di appartenenza o come confluenza di attività con uguale finalità prodotte da più unità operative del Dipartimento….. G.De Plato

  27. DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O. di …… U.O. di …… U.O. di …… U.O. di …… M.O. M.O. M.O. M.O. M.O. M.O. M.O. G.De Plato

  28. Progetto Obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1998-2000” Il Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000 costituisce “adempimento prioritario” previsto dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, che individua la salute mentale fra le tematiche ad elevata complessità, per le quali si ritiene necessaria l’elaborazione di specifici atti di indirizzo. G.De Plato

  29. Progetto Obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1998-2000 Indica tra i principali obiettivi: Promozione della salute mentale nell’intero ciclo di vita; Prevenzione primaria e secondaria dei disturbi mentali; Prevenzione terziaria, ovvero riduzione delle conseguenze disabilitanti attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale delle persone affette da disturbi mentali. G.De Plato

  30. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DIRETTORE COMITATO CONSIGLIO U.O. DI PSICHIATRIA U.O. DI N.P.E.E U.O. DI …… U.O. DI …… M.O. M.O. M.O. M.O. G.De Plato

  31. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE • UO DI PSICHIATRIA • La rete dei servizi essenziali costitutivi dell’ U.O. di Psichiatria: • Centro di Salute Mentale (CSM) • Centro Diurno (CD) • Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) • Day Hospital (DH) • Strutture residenziali (SR) G.De Plato

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  33. Centro di Salute Mentale • E’ la sede organizzativa dell’èquipe degli operatori e la sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. • Il CSM svolge: • Attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica; • Definizione e attuazione programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell’approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di “rete” ed eventualmente anche residenziali, nella strategia della continuità terapeutica; • Attività di raccordo con i medici di medicina generale; • Consulenza specialistica ai servizi “di confine” (Ser.T.), alle strutture residenziali per anziani e disabili; • Attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza, al fine di assicurare continuità terapeutica; • Valutazione ai fini del miglioramento continuo di qualità. G.De Plato

  34. Centro Diurno Psichiatrico Il CD è una struttura semiresidenzialecon funzioni terapeutico-riabilitative, collocata nel contesto territoriale. E’ aperto almeno 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana. E’ dotato di una propria èquipe, eventualmente integrata da operatori di cooperative sociali e organizzazioni di volontariato. Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell’inserimento lavorativo. G.De Plato

  35. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è l’area di degenza ospedaliera dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori. Il Servizio esplica attività di consulenza alle altre strutture ospedaliere; accoglie casi di urgenza o di crisi nei quali sia inefficace ogni altro intervento terapeutico a livello territoriale o si renda necessario un intervento terapeutico intensivo in struttura ospedaliera. E’ ubicato nel contesto di Aziende Ospedaliere o di Presidi ospedalieri di Aziende U.S.L o di Policlinici Universitari. Fa parte del DSM anche quando l’ospedale in cui è ubicato non sia amministrato dall’Azienda sanitaria di cui il DSM fa parte. Il SPDC ha un numero non superiore a 16 posti letto. G.De Plato

  36. Day Hospital • Il DH costituisce un’area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e medio termine. • Può essere collocato all’interno dell’ospedale, con un collegamento funzionale e gestionale con l’SPDC. Può inoltre essere collocato presso strutture esterne all’ospedale, collegate con il CSM. • E’ aperto almeno 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana. • Ha funzione di: • Permettere l’effettuazione coordinata di accertamenti diagnostici vari e complessi; • Effettuare interventi farmacologici e psicoterapeutico-riabilitativi; • Ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata. • La persona vi accede in base a programmi concordati tra gli operatori del DSM. G.De Plato

  37. Strutture residenziali Strutture extra-ospedaliere in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all’interno di specifiche attività riabilitative. Sono differenziate in base all’intensità e alla durata dell’assistenza sanitaria (a trattamento intensivo, protratto o socio-riabilitativo) e non hanno più di 20 posti letto. Al fine di prevenire ogni forma di isolamento e di favorire lo scambio sociale, le SR sono collocate in località urbanizzate e facilmente accessibili. L’accesso e la dimissione dei pazienti avvengono in conformità ad un programma personalizzato concordato e periodicamente verificato tra operatori del DSM, operatori della SR, pazienti ed eventuali persone di riferimento. G.De Plato

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