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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LA BALNEAZIONE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. ATTUALE (dal 1984 al 2009): DPR n. 470/1982 e s.m.i. (attuazione Direttiva 76/160/CEE) 12 parametri fisici, chimici e microbiologici (ambientali e sanitari).

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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  1. LA BALNEAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ATTUALE (dal 1984 al 2009): DPR n. 470/1982 e s.m.i. (attuazione Direttiva 76/160/CEE) 12 parametri fisici, chimici e microbiologici (ambientali e sanitari) FUTURA (dal 2010?): DLgs n.116/2008 (attuazione Direttiva 2006/7/CE) 2 nuovi parametri batteriologici (sanitari) Il DPR 470/82 : Lo Stato italiano, con il DPR 8 Giugno 1982 n. 470 ha fissato i criteri e modalità operative per la determinazione dei requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque dolci, acque correnti o stagnanti e acque di mare nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata

  2. LA BALNEAZIONE È una norma di CARATTERE SANITARIO ma a differenza di altre regioni per la Regione del Veneto il controllo delle acque di balneazione è MATERIA AMBIENTALE Il DPR 470/82 : Infatti nella Legge Regionale 16.04.1985 N. 33 e s.m.i “NORME PER LA TUTELA AMBIENTE” il DPR è citato tra le funzioni regionali Il DPR 470/82 presenta 12 articoli e 2 allegati: ALLEGATI: 1- REQUISITI DI QUALITA’(parametri da indagare con relativi valori limite e metodi di analisi) 2- NORME TECNICHE di campionamento e di analisi microbiologiche

  3. LA BALNEAZIONE • La REGIONE prima dell’inizio delle campagne di monitoraggio delle acque di balneazione, individua: • I TRATTICOSTIERI DESTINATI ALLA BALNEAZIONE • I TRATTI NON DESTINATI A TALE USO da vietare alla balneazione a cura dei comuni interessati (aree interessate da foci fluviali, scarichi industriali, civili e agricoli, porti, servitù militari etc). Nell’ambito delle zone di balneazione la REGIONE individua un numero adeguato di PUNTI DI CONTROLLO tenendo conto di: - lunghezza delle coste (distanza tra due punti adiacenti non superiore a 2 Km) - densità balneare (distanza ravvicinata laddove è maggiore la affluenza di bagnanti ALLEGATO 2 AL DPR 470/82 cita “Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i 2 km salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione”

  4. LA BALNEAZIONE PERIODO DI MONITORAGGIO: 1° aprile–30 settembre STAGIONE BALNEARE: 1° maggio–30 settembre CONTROLLI: Controlli ROUTINARI su ogni punto FREQUENZA CONTROLLI almeno BIMENSILE in caso di esito non favorevole anche per uno solo dei parametri di legge è prevista l’intensificazione dei controlli, fino ad un massimo di 5 per punto Controlli SUPPLETIVI Nel periodo di massimo affollamento (per il Veneto dal 15 giugno al 15 settembre) sono previsti dei controlli ogni 10 giorni per le sole zone individuate dalla Regione come non idonee al 1° aprile (sulla base dei dati rilevati nell’anno precedente).

  5. LA BALNEAZIONE Requisiti qualità acque di balneazione - anno 2009 (allegato 1 al DPR) (*) a partire da luglio 2008 non si valuta nel caso di attuazione di un programma di sorveglianza algale e relativa informazione al pubblico, ai sensi del D.Lgs n. 116/08 (**) a partire da luglio 2007 non si valuta nel caso di attuazione di un programma di sorveglianza algale e relativa informazione al pubblico, ai sensi del D.Lgs n. 94/07 e Legge Regionale 15/2007 Su ogni punto di controllo è prevista la determinazione di parametri fisici, chimici e microbiologici indicatori di contaminazione.

  6. LA SORVEGLIANZA ALGALE IN VENETO Programmi di SORVEGLIANZA ALGALE (D.M. 17.06.1988) Punti di campionamento: 8 stazioni a 500 m di distanza dalla costa Durata dei campionamenti: per tutto l’anno Frequenza dei campionamenti: bimensile (da giugno a settembre) e mensile (da ottobre a maggio) Analisi: • Chimiche (colonna d’acqua) temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno, pH e clorofilla • Chimiche (superficie + eventuale colonna) azoto nitrico, nitroso e ammoniacale; fosforo totale e ortofosfato; silice reattiva • Biologiche: fitoplancton (quali-quantitativa) • Biotossicologiche:in caso di fioriture algali determinate da specie tossiche • Parametri meteoclimatici

  7. LA SORVEGLIANZA ALGALE • ANALISI BIOTOSSICOLOGIOCHE: Si effettuano nel caso di FIORITURE ALGALI determinate da specie tossiche. Come da Circolare del Ministero della Sanità del 9 aprile 1998 sono da considerarsi in particolare le fioriture algali determinate da: DINOFLAGELLATI (per il MARE) Producenti tossine PSP (tossiche per l’uomo) Circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998: Soglie numeriche per specie algali producenti tossine PSP Periodici controlli x densità algale + raccolta informazioni su eventuali malesseri dei bagnanti < 100.000 cell/l da 100.000 a 10 milioni cell/l ACCETTABILE Divieto precauzionale alla balneazione a cura del Comune su proposta di ARPAV > 10 milioni cell/l NON ACCETTABILE

  8. LA BALNEAZIONE COMPETENZE REGIONE, COMUNI E ARPAV REGIONE VENETO: - classificazione (su proposta Arpav) - individuazione zone di balneazione e non (su proposta Arpav) - definizione programma monitoraggio (su proposta Arpav) COMUNI: - adozione provvedimenti di divieto ed eventuali revoche durante stagione balneare (su proposta Arpav) - adozione provvedimenti di divieto ed eventuali revoche prima dell’inizio e/o durante stagione balneare (a seguito di provvedimenti della Regione) ARPAV: - attuazione monitoraggio di legge - proposte alla Regione di provvedimenti - proposte ai Comuni di provvedimenti - aggiornamento sito Internet di Arpav (pagina balneazione) in tempo reale - invio telematico dei dati di balneazione all’ex Ministero della Salute

  9. LA BALNEAZIONE Il monitoraggio ai sensi del del DPR 470/82 serve ai COMUNI per il giudizio di idoneità e non alla balneazione DURANTE LA STAGIONE BALNEARE e l’eventuale adozione di appositi provvedimenti Il monitoraggio ai sensi del del DPR 470/82 serve alla REGIONE per l’individuazione delle zone idonee e non alla balneazione al TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE per l’inizio e/o per l’intera durata del periodo di campionamento dell’anno successivo

  10. zona idonea al 1° aprile zona non idonea al 1° aprile zona non idonea dal 1° aprile al 30 settembre LA BALNEAZIONE CLASSIFICAZIONE ACQUE DI BALNEAZIONE ALLA FINE STAGIONE BALNEARE A CURA DELLA REGIONE PER L’ANNO SUCCESSIVO • valutazione per singolo punto di balneazione • valutazione solo analisi routinarie numero almeno pari a quello minimo previsto dalla legge (almeno 12 e fino a 15 per i punti rispettivamente idonei e non alla balneazione al 1° aprile) in caso contrario la zona dovrà essere vietata per tutto l’anno successivo anche se tutte le analisi effettuate sono risultate favorevoli CLASSIFICAZIONE

  11. LA BALNEAZIONE • IDONEE AL 1° APRILE dell’anno successivo • 80% conformità dei campioni per coliformi totali, coliformi fecali e streptocochhi fecali • 90% conformità dei campioni per i restanti parametri di legge • 95% conformità dei campioni per coliformi totali, coliformi fecali per valori superiori rispettivamente a 10000 e 2000 in 100 ml NON IDONEE AL 1° APRILE dell’anno successivo inosservanza di uno dei sopracitati criteri • NON IDONEE DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE • (Legge n. 422/2000) • numero di campioni routinari inferiore a quello minimo previsto per legge (almeno 12 per punto) • numero di campioni routinari con esito non favorevole superiore a 1/3 di quelli effettuati • non idoneità regionale per 2 stagioni balneari consecutive

  12. LA BALNEAZIONE Criteri di valutazione (durante la stagione balneare) a cura dei Comuni • Idoneità alla balneazione: • campione “ROUTINARIO” con valori dei parametri nei limiti di legge • campione “ROUTINARIO” con valori dei parametri eccedenti i limiti di legge ed almeno 4 campioni “SUPPLETIVI” (dei 5 previsti) con valori dei parametri nei limiti di legge Si ha quindi divieto temporaneo di balneazione a seguito di 2 o più campioni suppletivi non conformi per almeno uno dei parametri previsti dal DPR 470/82.

  13. SPIAGGIA APERTA SPIAGGIA CHIUSA LA BALNEAZIONE ZONA IDONEA AL 1° APRILE IDONEA AL 1° APRILE POSITIVI POSITIVI ROUTINARI SUPPLETIVI 1 NEGATIVO Ordinanza sindacale di DIVIETO TEMPORANEO ALMENO 2 NEGATIVI Revoca ordinanza sindacale NEGATIVI ROUTINARI 2 POSITIVI CONSECUTIVI

  14. SPIAGGIA APERTA SPIAGGIA CHIUSA LA BALNEAZIONE Legge n. 121/2003: riapertura alla balneazione delle zone non idonee all’inizio del periodo di campionamento - a seguito conformità di due analisi "routinarie" consecutive effettuate a partire dal mese antecedente l’inizio della stagione balneare (aprile) ZONA NON IDONEA AL 1° APRILE POSITIVI ROUTINARI SUPPLETIVI NEGATIVO POSITIVI Ordinanza sindacale di DIVIETO TEMPORANEO ALMENO 2 NEGATIVI SPIAGGIA VIETATA Revoca ordinanza sindacale NON IDONEA AL 1° APRILE ROUTINARI NEGATIVI 2 POSITIVI CONSECUTIVI Riapertura con atto regionale

  15. LA BALNEAZIONE ZONA NON IDONEA DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE SPIAGGIA CHIUSA CONTROLLI NON OBBLIGATORI POSITIVI NEGATIVI ROUTINARI La riapertura nell’anno successivo avviene dopo attuazione di misure di miglioramento e a seguito di esito favorevole delle analisi effettuate nel periodo di chiusura

  16. LA BALNEAZIONE D. Lgs. n.116/2008 La Direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (in vigore il 24 marzo 2006) e che abroga la direttiva 76/160/CEE E’ stata recepita dall’Italia con Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (in vigore dal 05 luglio 2008) che tra l’altro dispone: l’obbligo da parte delle regioni di procedere alla classificazione entro la fine della stagione balneare 2015 L’applicazione del DLgs 116/08 (classificazione, monitoraggio e gestione delle acque di balneazione) è subordinata all’emanazione di apposito Decreto Ministeriale (previsto entro il 31.12.2009)

  17. LA BALNEAZIONE NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE: Analisi integrata d’area e definizione dei profili di costa (entro l’inizio della stagione balneare 2011) Rivalutazione critica e revisione della rete di monitoraggio con possibilità di accorpare più punti di balneazione aventi caratteristiche geografiche e valutazioni di qualità simili e fattori di rischio in comune Valutazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed enterococchi intestinali, ritenuti più specifici come indicatori di contaminazione fecale (anzichè su 12 parametri) Frequenza dei controlli almeno ogni 4 settimane durante la stagione balneare, secondo un prefissato calendario, per un numero minimo di 4 campioni/anno per punto – ITALIA: almeno 6 campioni/anno per punto (anzichè almeno ogni 2 settimane per almeno 12 campioni/anno per punto) Giudizio di qualità basato su nuovo calcolo statistico (valutazione del 95° e/o 90°percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log 10 dei dati microbiologici (anzichè sulla percentuale di conformità dei campioni per ciascuno dei parametri previsti) Classificazione delle acque annuale sulla base dei dati di 3-4 stagioni balneari, l’ultima e le 2-3 precedenti (anzichè sui dati dell’ultima stagione)

  18. LA BALNEAZIONE Introduce un NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE: 4 classi di qualità: ECCELLENTE, BUONA, SUFFICIENTE e SCARSA basato sull’analisi dei dati degli ultimi 4 anni (almeno 16 analisi per punto) o, nei casi previsti, degli ultimi 3 anni (per almeno 12 analisi per punto) opportunamente elaborati secondo la valutazione del 95°e/o 90° percentile Entro la fine della stagione balneare 2015 dovrà essere raggiunta almeno la qualità sufficiente REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ ACQUE COSTIERE (*) basato sulla valutazione del 95° percentile (**) basato sulla valutazione del 90° percentile

  19. Interventi previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione Veneto In tutti gli impianti di depurazione di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E. è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle zone che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque, quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque. L’attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km dalla costa, misurati lungo il corso d’acqua, per tutti i corsi d’acqua, compresi gli affluenti di ogni ordine. Potranno essere esclusi dall’obbligo di installazione del sistema di disinfezione gli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione.

  20. In tutti gli impianti di depurazione di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria.

  21. Norme per le aree sensibili • In base all’allegato 6 alla parte terza del D.Lgs 152/06, si considerano aree sensibili i sistemi idrici quali (tra l’altro) le acque del litorale già eutrofizzate o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. • Gli interventi da mettere in atto consistono nella limitazione degli apporti di azoto e fosforo.

  22. Aree sensibili Nella D.G.R. n. 2267 del 24/7/07 (norme del Piano di Tutela in regime di salvaguardia), art. 12, sono state individuate quali aree sensibili (tra l’altro): Le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui all’art. 25 (articolo messo anch’esso in regime di salvaguardia).

  23. Aree sensibili - Segue Art. 25 Norme tecniche: Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto,che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui all’art.12 (…) (tra cui le acque costiere citate nella precedente diapositiva) devono rispettare i limiti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale indicati nella tabella che segue, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica documentato, per i quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione.

  24. Aree sensibili – Tabella limiti (art. 25)

  25. Aree sensibili - segue Le disposizioni sopracitate non si applicano se è dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell’agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale o almeno al 75% per l’azoto totale.

  26. Art. 27 – Scarichi di acque reflue urbane – Protezione delle acque destinate alla balneazione • Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le AATO competenti per territorio provvedono ad individuare gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, misurati lungo l’asta fluviale, di zone destinate alla balneazione e individuate dalla Regione come non idonee nelle ultime due stagioni balneari. • Per gli impianti di cui al comma 1, le AATO definiscono gli interventi per l’adeguamento ai limiti per il riutilizzo fissati dal D.M. 185/2003, da attuare entro il 31/12/2008. • Sono fatti salvi, per gli impianti che servono agglomerati con un numero di A.E. superiore a 100.000, i limiti di emissione per le aree sensibili di cui all’articolo 25. • Le AATO interessate alle disposizioni dei commi precedenti provvedono all’aggiornamento dei Piani d’Ambito e al loro invio in Regione ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro sessanta giorni dal termine indicato al comma 1. • Per quanto riguarda la disinfezione ed i limiti per il parametro Escherichia coli, resta fermo quanto stabilito all’art. 23, commi 1 e 2.

  27. Art. 29 – Scarichi a mare di acque reflue urbane • Gli scarichi diretti a mare di acque reflue urbane devono rispettare i limiti di cui alla colonna E della tabella 1 Allegato A, salvo prescrizioni più restrittive imposte in ragione di particolari situazioni ambientali locali. • L’ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri: profondità, distanza dalla costa o da zone balneabili, presenza di correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere. • L'opera di scarico deve essere comunque approvata dalla Autorità competente che provvederà a verificare il rispetto delle condizioni del comma 2.

  28. Grazie per la cortese attenzione

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