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LE APPLICAZIONI DELLA GENETICA TRA FAMILIARITA’ E DISCRIMINAZIONE PROFILI DI CARATTERE GENERALE

Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale Anno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertà Prof.ssa Valentina Sellaroli. LE APPLICAZIONI DELLA GENETICA TRA FAMILIARITA’ E DISCRIMINAZIONE PROFILI DI CARATTERE GENERALE I CONFINI DEL CORPO UMANO E LA SOVRANITA’ SU DI ESSO

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LE APPLICAZIONI DELLA GENETICA TRA FAMILIARITA’ E DISCRIMINAZIONE PROFILI DI CARATTERE GENERALE

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Presentation Transcript


  1. Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale Anno Accademico 2008-2009Nuovi diritti di libertà Prof.ssa Valentina Sellaroli LE APPLICAZIONI DELLA GENETICA TRA FAMILIARITA’ E DISCRIMINAZIONE PROFILI DI CARATTERE GENERALE I CONFINI DEL CORPO UMANO E LA SOVRANITA’ SU DI ESSO LA FAMILIARITA’ DELLE CARATTERISTICHE EREDITARIE

  2. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI 1953: Francis Crick e James Watson chiariscono la struttura tridimensionale del DNA 1963: viene decifrato il codice genetico e le triplette che lo costituiscono inizio anni ’70: la biologia molecolare vive una svolta epocale il clonaggio molecolare

  3. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI Diventa possibile isolare i geni, studiarne la struttura, la funzione e la regolazione e manipolarne a piacimento la natura cd INGEGNERIA GENETICA Before cloningafter cloning

  4. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI iniziano ad essere scritte dagli Stati le regole per la cd manipolazione genetica • Conferenza di Asilomar, California (1975 • Commissione governativa in Canada (1980) • Commissioni sulla manipolazione genetica nel Regno Unito: Rapporto Ashby (1975) e Rapporto Williams (1976) • Commissione per la genetica sperimentale, Svizzera • Commissioni Falaschi e Polli, Italia (1975-1980) per l’esame dei problemi connessi alle ricerche di manipolazione genetica in vitro raccomandazioni che sollecitano forme di autocontrollo della comunità scientifica o l’istituzione di organismi ad hoc per l’esame e la verifica permanente dei problemi del settore o per le ricerche più pericolose Non si sente ancora la necessità di leggi ad hoc Quel che è in gioco è ancora solo materiale genetico e non diritti e libertà degli individui

  5. PROFILI CIVILISTI Accertamento paternità Banche dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Dati genetici condivisi Privacy genetica Terapie geniche Test genetici Counselling genetico e diagnosi prenatale Studi di popolazione Clonazione umana Cellule staminali Biotecnologie e proprietà intellettuale PROFILI PENALISTICI Uso del dna a fini di identificazione criminale e banche dati genetiche Applicazioni forensi e cooperazione internazionale APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI

  6. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE Le nuove applicazioni della genetica, le novità in materia di biotecnologie e tecniche mediche, la ricerca biologica in generale coinvolgono sempre più da vicino gli individui nella loro realtà biologica Si moltiplicano i modi di concepire, si sceglie come e quando morire, si cambia la propria condizione fisica a prescindere da uno stato di vera patologia

  7. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE CHI DEFINISCE I CONFINI DEL CORPO UMANO? CHI DECIDE SE ESISTE E QUALE SIA IL CONFINE DA NON SUPERARE? E QUESTO CONFINE, SE ESISTE, È FISSATO UNA VOLTA PER TUTTE? È QUESTIONE SCIENTIFICA/SOCIALE/RELIGIOSA/LEGALE/ETICA? DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO QUALE AUTORITA’ SE NE DEVE OCCUPARE ? (legislatore nazionale, internazionale, sovranazionale)

  8. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE LA VITA E LA PERSONA FISICA COME REALTA’ BIOLOGICHE E LE LORO IMPLICAZIONI GIURIDICHE • Inizio e fine della vita • European Court of Human Rights: "firstly, that the issue of such protection has not been resolved within the majority of the contracting States themselves […] and, secondly, that there is no European consensus on the scientific and legal definition of the beginning of life“…“neither desirable, nor even possible to answer in the abstract the question of whether a foetus constitutes a person in this case”[1]. • [1]Vo, No. 53924/00, 85 (Eur. Ct. H.R. July 8, 2004), available at http://www.echr.coe.int.

  9. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE LA VITA E LA PERSONA FISICA COME REALTA’ BIOLOGICHE E LE LORO IMPLICAZIONI GIURIDICHE • Disponibilità di parti del corpo umano VISTO CHE NON SI TRATTA DI DECISIONI INERENTI L’INIZIO O LA FINE DELLA VITA, QUALE E’ LA GIUSTIFICAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLA AUTODETERMINAZIONE DEGLI INDIVIDUI IN CASO DI SCELTA DI INTERVENTI RADICALI MA NON LETALI (es. cambiamenti di sesso)? No interesse generale o di terzi No SUPERDIRITTO ALLA VITA

  10. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE LA VITA E LA PERSONA FISICA COME REALTA’ BIOLOGICHE E LE LORO IMPLICAZIONI GIURIDICHE • Il corpo e le sue informazioni: i dati genetici …

  11. Rischio di discriminazione sul lavoro, nella vita sociale, nella salute • Rischio di lesione o danni cagionati da errata effettuazione o interpretazione dei test genetici • Rischio derivante dalla “manipolazione genetica” • Rischi derivanti dalla ricerca scientifica • Rischio di essere coinvolti in indagini penali senza le garanzie procedimentali e processuali riconosciute ai soggetti indagati, imputati o condannati (RISCHI FISICI) RISCHIO INFORMATIVO (o informazionale) IL CITTADINO TRASPARENTE?

  12. Quali campi del diritto sono coinvolti? • Quali settori della società? • Quali tipi di norme giuridiche vengono in rilievo?

  13. Occorrono norme speciali per regolare questioni e conflitti speciali nascenti da nuove ed eccezionali situazioni? • “The sentiment that genetic data are different from other medical information (“genetic exceptionalism”) is inappropriate. Genetic information is part of the entire spectrum of all health information and does not represent a separate category as such. All medical data, including genetic data, must be afforded equally high standards of quality and confidentiality at all times. However, the current public perception that genetic information is somehow different is acknowledged by the Group. This perception is due to a number of factors. These include historical reasons (eugenics), the current predominance of predictive genetic tests for rare monogenic diseases which may give rise to particularly sensitive information affecting patients’ relatives, the fact that no treatment is available yet for most monogenic diseases, potential loss of control over samples, plus a number of other reasons. Current efforts to establish guidelines, recommendations, rules, regulatory texts and laws that apply specifically to genetic testing and data handling should be viewed as an understandable response to specific public concerns. They are, however, only acceptable as a stepping stone to more considered and inclusive legal and regulatory frameworks that encompass all medical data and testing, and which reflect advancements made in healthcare provision. Recommendation 3 • a. ’genetic exceptionalism’ should be avoided, internationally, in the context of the EU and at the level of its Member States. However, the public perception that genetic testing is different needs to be acknowledged and addressed; • b. all medical data, including genetic data, must satisfy equally high standards of quality and confidentiality” 25 Recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic testing, released by an Expert Group appointed by the UE Commission, http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/genetic/pdf/recommendations_en.pdf

  14. Occorrono norme speciali per regolare questioni e conflitti speciali nascenti da nuove ed eccezionali situazioni? • “non c’è ragione di ritenere che l’informazione genetica sia qualitativamente diversa da ogni altra informazione medica. La natura dell’informazione generata da un test medico è la chiave per considerare le sue implicazioni, non se essa coinvolga dati genetici. Fanno eccezione i test genetici presintomatici, gli unici test che possono predire con certezza ed in anticipo il futuro manifestarsi di una malattia. Sono questi i test genetici che hanno le maggiori implicazionidi tipo etico-sociale-legale e per essi si può anche ipotizzare che l’informazione generata sia qualitativamente diversa dall’informazione generata dagli altri test genetici e dai test non genetici” Linee Guida per i protocolli clinici di Ricerca Genetica – Raccomandazioni per la realizzazione e la valutazione dei protocolli di ricerca clinica in campo genetico

  15. Esistono norme specifiche in grado di regolare le questioni menzionate? • Esiste una omogeneità di queste situazioni tale da rendere sufficiente e possibile una legislazione unitaria (magari a livello europeo) di tutte le questioni analoghe in tema di applicazioni della genetica e diritti personali coinvolti? • Quali sono i pericoli insiti nella considerazione delle applicazioni della genetica come qualcosa di eccezionale che richiede sempre e comunque una legislazione speciale e specifica?

  16. ECCEZIONALISMO VS SOTTOVALUTAZIONE (di quello che è realmente speciale in queste materie (se qualcosa lo è) con il rischio di creare un pericoloso vuoto legislativo in materia di protezione dei diritti fondamentali degli individui, potenzialmente lesi o limitati in simili situazioni)

  17. Quali sono le caratteristiche “peculiari” delle nuove applicazioni della genetica sotto il profilo delle possibili implicazioni legali e sociali? • Potenzialità medico-scientifiche nuove e non ancora del tutto conosciute o prevedibili ? • Crescente utilizzo in procedimenti penali e civili ? • Caratteristiche uniche ed ineliminabili del dato genetico (che è alla base di tutte le applicazioni della genetica) ? • Informatività • Ereditabilità • Condivisione Quali sono invece le caratteristiche “comuni” ad altri campi tradizionali della diagnostica clinica o della ricerca scientifica? • Sensibilità • Informatività • …

  18. Informatività del dato genetico È un dato di fatto, ma va esaminata a fondo senza pregiudizi, per scoprire analogie e differenze con il potere informativo di altri dati medico e/o sensibili Ciò su cui il dato genetico può rendere informazioni riservate non sempre è qualcosa di nuovo, non previsto o non prevedibile dalle leggi preesistenti

  19. Ereditabilità del dato genetico È anch’essa un dato oggettivo Spesso viene dato per assunto nei procedimenti giudiziari senza l’assunzione di specifiche prove scientifiche al riguardo ma potrebbe l’assunzione corretta di prove scientifiche al riguardo portare ad esiti differenti in un giudizio? (vedi caso Islanda)

  20. Condivisione del dato genetico Scientificamente è un concetto acquisito e innegabile. Ma la scienza non ne trae conclusioni nette: è solo un elemento che insieme ad altri concorre ad un risultato. Trarne implicazioni e conseguenze sul piano sociale (ed approntare i rimedi necessari contro i possibili rischi) è compito del diritto e di chi lo applica

  21. Ma se tutti gli individui sono simili almeno per il 99.9 % del loro patrimonio genetico dovremmo forse concludere che in fondo “siamo tutti biologicamente legati” e quindi decisioni come quelle adottate dalla corte suprema islandese possono in realtà portare a conseguenze non volute ed inaccettabili? Da un punto di vista strettamente scientifico non è corretto (due individui che hanno un vincolo di parentela sono effettivamente più similitra loro che con tutti gli altri esseri umani con i quali non intercorre alcun vincolo di parentela biologica) Da un punto di vista giuridico è irrilevante: se un rischio per i diritti dell’individuo c’è (in questo caso il diritto alla privacy) va affrontato con i mezzi più appropriati, tenendo anche nel dovuto conto le possibili conseguenze ulteriori

  22. nuovo concetto di identità e di individuo L’identità, le sue caratteristiche e i suoi diritti non sono più propri e solo di ogni individuo, ma appartengono all’intera sua linea genetica e, perciò, in certa misura all’intero gruppo biologico ed a tutti i suoi membri

  23. Implicazioni • Ogni membro del gruppo biologico è comproprietario dei dati genetici condivisi anche da tutti gli altri ? • Ogni membro del gruppo biologico è titolare di diritti e corrispondenti obblighi sui dati genetici della sua linea genetica ? • Esiste ormai un doppio livello di aspettativa di privacya seconda che i dati in questione riguardino anche altri appartenenti al bio-gruppo e che gli altri membri del gruppo vogliano concretamente esercitare i loro diritti in merito ? (privacy individuale/privacy familiare)

  24. Lo “stato dell’arte”: • norme specifiche di livello primario (ad es. normativa sulla privacy dei dati genetici) • Direttive e dichiarazioni di principi di livello sovranazionale e internazionale Inevitabilmente molto ampie e generali • In base a questi principioccorre un bilanciamento caso per casoche tenga conto dei reali interessi in gioco o in conflitto

  25. In gioco sono gli stessi concetti diindividuoepersonacome elaborati dal diritto sino ad oggi Centro di imputazione di diritti, doveri e posizioni giuridicamente rilevanti E Confine della persona fisica nei rapporti rilevanti per il diritto

  26. dematerializzazione del corpo rectius debiologizzazione delle relazioni che si costruiscono a partire dal corpo Queste relazioni in passato sembravano determinate da un fondamento biologico Ora si esprimono sempre più in termini non biologici Di che tipo di relazioni stiamo parlando? (orizzontali/verticali) attinenti al “corpo” e all’individuo nel complesso delle sue manifestazioni verso l’affermazione del sè

  27. Problema: Se questo individuo e queste relazioni si sono debiologizzate che cosa viene meno? La materialità del corpo? La normatività del vecchio concetto di corpo… (trapianti transgenici, nanotecnologie, i.a., collegamenti brain-machine-brain…) Implicazioni concrete per la società e il diritto: Nuova chance di autodefinizione di sé, anche dei confini della corporeità (non solo le cose fuori di sé, non solo che cosa può essere fatto sul corpo, ma anche i suoi stessi confini spaziali e temporali)

  28. L’approccio più realistico al problema è • Non meramente individualistico • Complesso e basato su una corretta osservazione delle specifiche situazioni e degli interessi in conflitto • Flessibile nell’esaminare i nuovi problemi o quelli che potrebbero essere solo vecchi problemi con una nuova forma e nuovi aspetti Il problema è essenzialmente come questi nuovi aspetti possano essere assorbiti dalle prassi ordinarie imparando ad aggiornare le regole esistenti

  29. Le applicazioni della genetica in definitiva rilevano a tre livelli diversi I. UNIVERSALE “…in a symbolic sense it is the heritage of humanity” art. 1 of the UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997 II. FAMILIARE il gruppo biologico e i suoi diritti III. INDIVIDUALE secondo un nuovo concetto di individuo e di invidualità

  30. In definitiva, vecchi e nuovi problemi sembrano strettamente correlati Non sembra esserci alcuna necessità assoluta di creare nuove norme solo perché i problemi esaminati hanno aspetti di novità d’altronde la sottovalutazione di ciò che è davvero nuovo in queste questioni non è ragionevole né giustificata Vecchi diritti e libertà fondamentali costituiscono una eredità irrinunciabile anche a fronte di aspetti di novità L’unico approccio produttivo e realistico è quello di un esame della realtà, nei suoi vecchi e nuovi aspetti problematici, secondo una visione complessa e flessibile

  31. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI DATO GENETICO INFORMATIVITA’definizione, natura, implicazioniCONDIVISIONE ? • RIGHT TO KNOW E RIGHT NOT TO KNOW sia con riferimento al singolo individuo che con riferimento ai suoi parenti prossimi • I possibili conflitti circa l’effettuazione del test e la comunicazione dei risultati, implicando la conoscenza di dati genetici condivisi all’interno del gruppo biologico, vanno risolti: • Secondo un bilanciamento caso per caso • Tenendo conto delle indicazioni date a livello di direttive internazionali circa la natura di terzi non estranei che rispetto ai diritti di chi effettua il test hanno i prossimi congiunti ed alla tutela ibrida che deve essere loro garantita European Union Recommendation 1997(5). Point 58 of the Memorandum • Tenendo conto che “the sentiment that genetic data are different from other medical information (“genetic exceptionalism”) is inappropriate. Genetic information is part of the entire spectrum of all health information and does not represent a separate category as such. All medical data, including genetic data, must be afforded equally high standards of quality and confidentiality at all times” 25 Recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic testing by European Commission

  32. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI DALLA DISPONIBILITA’ DEL CORPO UMANO ALLA CREAZIONE DI INDIVIDUI Il caso Dolly Nature, 27 febbraio 1997: Ian Wilmut (Roslin Institute, Edimburgo) annunzia di aver clonato una pecora a partire da una cellula adulta differenziata. La rilevanza: dal 1970 viviamo nell’epoca after cloning, ma è solo dal 1997 che siamo entrati nell’epoca della clonazione di mammiferi e quindi, potenzialmente, dell’uomo.

  33. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI clonazione I divieti • Consiglio d’Europa: Racc. n. 1046 (1986): chiede di vietare “la creazione di esseri umani identici mediante clonazione o con altri mezzi, a fini di selezione della razza o per altri fini, e la creazione di gemelli identici”. • Comitato Nazionale per la Bioetica: i documenti su Le tecniche di procreazione assistita (1994) e su Identità e statuto dell’embrione umano (1996), raccomandano che la clonazione umana sia vietata. • Parlamento europeo (12 marzo) “chiede una esplicita messa al bando, a livello mondiale, della clonazione di esseri umani”; • OMS (18 MARZO): Dichiarazione sulla clonazione, di tono cauto; • Convensione di Oviedo, Protocollo aggiuntivo (12 gennaio 1998) on the Prohibition of Cloning Human Beings: “ogni intervento teso a creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano, sia vivo che morto, è vietato”; • National Bioethics Advisory Commission (US 1997): “al momento attuale è moralmente inaccettabile che chiunque, in ambito pubblico o privato, sia in contesto clinico che di ricerca, tenti di creare un bambino usando la clonazione con trasferimento di cellule somatiche”, in quanto costituisce una tecnica non sicura per essere usata sugli umani; • Carta di Nizza (2000): “divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani” (art. 3); • Legge n. 40/2004 (art. 13): • […[ 3. Sono comunque vietati: • […] c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; reclusione da due a sei anni (aumentata)

  34. APPLICAZIONI DELLA GENETICARISVOLTI GIURIDICI clonazione L’errore l’identificazione di geni e persone Componenti di una individualità: • Patrimonio genetico • Esperienze di vita • Il caso

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