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LE BCC SONO DIFFERENTI ?

LE BCC SONO DIFFERENTI ?. Diocesi di Padova Formazione all’impegno sociale e politico. Fattore Matteo Favaro Alberto Galtarossa Daniele Longo Daniele Natali Dario Pavan Emanuela Piovan Alberto Rossetto Enrico Sabbion Fiorenza Sella Simone Stokelj Baldassarre Alessandro. Coordinatori:

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Presentation Transcript


  1. LE BCC SONO DIFFERENTI ? Diocesi di Padova Formazione all’impegno sociale e politico Fattore Matteo Favaro Alberto Galtarossa Daniele Longo Daniele Natali Dario Pavan Emanuela Piovan Alberto Rossetto Enrico Sabbion Fiorenza Sella Simone Stokelj Baldassarre Alessandro Coordinatori: Ortolani Marta Bottecchia Giovanni Gramaglia Claudio

  2. Obiettivi Con questa ricerca intendiamo verificare l’affermazione con cui le Banche di Credito Cooperativo pubblicizzano la loro immagine; tentare di distinguere in che misura i principi ispiratori siano in sintonia con la Dottrina Sociale della Chiesa.

  3. Le Bcc: Cenni storici • Nascono in Germania ed in Italia si sviluppano alla fine del XIX secolo sulla base di iniziative latu sensu “filantropiche” influenzate dalla lettera enciclica di Leone XIII “Rerum Novarum”; • Il 20 giugno1883 viene fondata la prima Cassa Rurale, a Loreggia (PD), per opera di Leone Wollemborg; le funzioni sono il finanziamento dei piccoli proprietari terrieri, il contrasto all’usura, il sostegno alle categorie di persone escluse tradizionalmente dal circuito del credito; • Nel 1890 a Gambarare di Mira (VE), don Luigi Cerutti fonda la prima Cassa Rurale Cattolica. • Le Casse rurali sono enti che, in una prima fase, si occupano di finanziare le imprese agricole. • Successivamente il Regio Decreto 26 agosto 1937 n. 1706 (Testo Unico delle Casse Rurali ed Artigiane) prevede che le Casse rurali diventino aziende di credito con struttura di società cooperative specializzate a finanziare, sia l’agricoltura che l’artigianato.

  4. Le Casse Rurali ed Artigiane • Non potevano avere un numero di soci inferiore a 30 • Potevano assumere la forma di società cooperative a responsabilità limitata o illimitata • I soci dovevano essere agricoltori ed artigiani residenti in un determinato Comune ovvero ivi operanti con carattere di continuità • L’autonomia delle Casse rurali ed artigiane era limitata dal potere dell’autorità di vigilanza bancaria di apportare variazioni allo statuto ed all’atto costitutivo • Era tollerata la presenza di una minoranza di soci privi dei requisiti soggettivi richiesti purché il numero complessivo di questi non fosse superiore ad un quinto del totale

  5. Le Banche di Credito Cooperativo • nascono come categoria individuata con questa espressione solo con il D.lgs. 385 del 1993 • assumono esclusivamente la veste di società cooperative per azioni a responsabilità limitata • il numero di soci non deve essere inferiore a 200 e qualora tale numero diminuisca vi è obbligo di reintegrazione entro un anno • il capitale iniziale non deve essere inferiore a 2 milioni di euro;  • i soci debbono avere la residenza nel territorio di competenza della banca indicato nello statuto 

  6. Le Banche di Credito Cooperativo • gli statuti contengono norme relative all’attività, alle operazioni di impiego, di raccolta ed alla competenza territoriale determinate sulla base di criteri fissati dalla Banca d’Italia • nessun socio può possedere azioni per un valore nominale superiore a 50.000 € • il credito deve essere esercitato prevalentemente in favore dei soci;

  7. Le Banche di Credito Cooperativo • gli utili debbono essere destinati per il 70% a riserva legale, una quota deve essere corrisposta a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e la parte residua a scopi di beneficenza ed assistenza  • la nomina di amministratori e sindaci è riservata esclusivamente ai soci  • mentre il Testo Unico del 1937 prevedeva espressamente per le Casse rurali ed artigiane le attività e le operazioni di impiego e di raccolta esperibili, tale tipizzazione manca nel Testo Unico bancario del 1993 per le banche di credito cooperativo le quali provvedono nei limiti di quanto previsto dagli statuti sottoposti al controllo della Banca d’Italia

  8. Le Banche di Credito Cooperativo • nella denominazione, devono recare l’indicazione di un territorio al quale fanno riferimento • vengono posti dei limiti alla operatività della Bcc fuori dal territorio di loro competenza • possono essere poste riserve o limiti statutari all’ingresso di soci appartenenti a determinate categorie di soggetti; • per le deliberazioni degli organi sociali si applica il principio “una testa un voto” per cui si prescinde dal valore delle quote possedute dal socio • in sede di recesso o di liquidazione il socio non potrebbe avere che al massimo il valore del capitale inizialmente investito

  9. cooperazione e visione cristiana dell’economia

  10. Le Bcc in Italia FONTE http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/banche-di-credito-cooperativo-bcc122.htm

  11. Le Bcc in Italia

  12. Le Bcc in Veneto banche 40 640sportelli FONTE: Relazione Dott. Andrea Bologna (Direttore Federazione BCC Veneto), 19 marzo 2011, Scuola diocesana di Formazione all'impegno sociale e politico, Padova.

  13. Le Bcc in Veneto

  14. Conclusioni • Vantaggio competitivo • conoscenza approfondita del cliente e dell’ambiente • economico e sociale in cui opera; • Caratteristiche • operatività nei confronti dei soci (mutualità prevalente) • attenzione al territorio • finalità cooperative • Gestione dei rischi sistemici e tipici dell’attività • riduzione delle attività; • crescita dimensionale del cliente; • espansione “fuori zona”; • “campanilismo”; • ingerenza del mondo politico; • reputazione

  15. visione cristiana dell’economia CENTESIMUS ANNUS, 42 All’ economia di mercato (o economia d’impresa o libera economia) si riconosce “il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana”. Però è opportuno che sia “inquadrata in un solido contesto giuridico, che la metta a servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso”.

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