1 / 36

Fondo per il finanziamento ordinario (FFO): la paura fa 90 (per cento)?

Fondo per il finanziamento ordinario (FFO): la paura fa 90 (per cento)?. http://www.camera.it/parlam/leggi/09001l.htm. Legge 9 gennaio 2009, n. 1

linh
Download Presentation

Fondo per il finanziamento ordinario (FFO): la paura fa 90 (per cento)?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fondo per il finanziamento ordinario (FFO): la paura fa 90 (per cento)?

  2. http://www.camera.it/parlam/leggi/09001l.htm

  3. Legge 9 gennaio 2009, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca 1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  4. Legge 9 gennaio 2009, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca 1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  5. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" Art. 51. (Università e ricerca) 4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. [...] Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione [...] rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

  6. Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" Art.5. Università [...] I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli [...] denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale [...]; b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi [...]; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

  7. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) Quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese: * le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, * per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie, * per la ricerca scientifica. Al FFO sono altresì attribuite: * le disponibilità finanziarie per la contrattazione collettiva nazionale (ex art. 52, comma 1, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) relative al personale delle università, * le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, * le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

  8. Legge 4 giugno 2004, n. 143 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università" Art. 5. Spese di personale docente e non docente universitario 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto [...] dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002. 2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. [...]

  9. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) Nel FFO sono comprese: * una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, * una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del MiUR, relativi a - standard dei costi di produzione per studente, - minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario - agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. "A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei."

  10. I modelli per la stima del FFO teorico 1995-1997 - Modello della Commissione Tecnica per la spesa pubblica 1998-2002 – Modello dell'Osservatorio per il riequilibrio Individua i criteri di riparto della quota di riequilibrio stimando un peso percentuale “teorico” di ciascuna istituzione sul totale del sistema, ed avendo come riferimento: # per il 70 %, la domanda di formazione, calcolata con il numero di studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di studi # per il 30%, i risultati dei processi formativi, calcolati con il numero di “studenti equivalenti”, successivamente ridenominati “studenti attivi”. Dal 2004 – Modello CNVSU per la ripartizione teorica del FFO # 30% - domanda da soddisfare, misurabile in termini di studenti iscritti; # 30% - risultati dei processi formativi, misurabili annualmente in termini di crediti (Cfu) acquisiti; * 20% sulla base dei Cfu acquisiti; * 10% sulla base del numero dei laureati prodotti annualmente da ciascun ateneo, pesati con un coefficiente che penalizza il ritardo nel conseguimento del titolo 30% - risultati delle attività di ricerca scientifica; 10% - incentivi specifici. Fonti: www.cnvsu.it www.crui.it

  11. DM 8 maggio 2007 prot. n. 246/2007 Art. 3 – Interventi per il riequilibrio delle Università statali e per incentivare le minori spese per assegni fissi al personale di ruolo rispetto al FFO. Per i fini di cui al presente articolo viene destinato l'importo di 60.681.122 € che sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: * € 40.681.122 per incentivare i migliori risultati per quanto attiene ai processi formativi e le attività di ricerca scientifica [...] * € 10.000.000 quale incentivo, in aggiunta a quelli assegnati l'anno precedente, [...] da ricalcolare ogni anno, in proporzione alla distanza, accertata per il 2006, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO consolidabile assegnato. Le predette spese sono calcolate al netto della quota di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 300/06, convertito nella legge 26.02.2007 n. 17, imputabile al personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. * € 10.000.000 per interventi di accelerazione di riequilibrio e ripartiti soltanto tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidabile del 2006 e di quello derivante dall'applicazione del modello, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5%.

  12. FFO nazionale Quota base Quota di riequilibrio € x 1.000.000 € x 1.000.000 %FFO 2005 6.894 290 4,2 2006 7.008 35 0,5 2007 7.052 60 1,3 Fonti: www.miur.it www.crui.it www.aquis-universitas.it

  13. Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Art. 16. - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università Art. 66. - Turn over "In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

  14. Legge 9 gennaio 2009, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca [...] 2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. [...] Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

  15. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" Art. 1. 647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca [...] disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore [...] con particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali. 648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. [...] 650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

  16. Fondo di Finanziamento Ordinario "tagli" e "innesti" (in milioni di €) Legge Legge Totale 133/2008 1/2009 2009 - 63,5 + 24 - 39,5 2010 - 190 + 71 - 119 2011 - 316 + 118 - 198 2012 - 417 + 141 - 276 2013 - 455 + 141 - 314 Totale - 1.441,5 + 495 - 946,5

  17. Fondo di Finanziamento Ordinario TOTALE

  18. Fondo di Finanziamento Ordinario UNINSUBRIA

  19. Fondo di Finanziamento Ordinario UNINSUBRIA

  20. Fondo di Finanziamento Ordinario UNINSUBRIA

  21. Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

  22. Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

  23. Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo 38.225

  24. Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo 39.855

  25. Docenti universitari RETRIBUZIONE ANNUA Fonti: www.uninsubria.it xoomer.virgilio.it/alberto_pagliarini

  26. Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria Fonti: www.uninsubria.it decennale.uninsubria.it

  27. Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria Fonti: www.uninsubria.it decennale.uninsubria.it

  28. Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria Fonti: www.uninsubria.it decennale.uninsubria.it

  29. Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo 39.855

  30. Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo 42.822 42.066 41.320 40.583 39.855

  31. Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo 110,7 109,0 42.822 106,7 42.066 104,4 41.320 102,2 40.583 39.855

  32. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari" Articolo 5 (Limiti della contribuzione studentesca) 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. [...] 4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d’importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonchè le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai predetti commi.

  33. Contribuzione studentesca UNINSUBRIA 2009 € 11.300.000,00 28,9% FFO spese personale residuo  vs FFO contribuzione (migliaia di €) (migliaia di €) % 2009 0,856 10.444 92.4 2010 1.730 9.570 84.7 2011 2.596 8.704 77.0 2012 3.472 7.828 69.3 2013 4.139 7.161 63.4

  34. Conclusioni (?) * programmazione * entrate * uscite * ...

  35. Indagine CNVSU - 2009 1) rapporto fra spese per personale TA e docenti (I1) 2) Rapporto tra n. studenti e numero docenti (I2) 3) Crediti erogati per numero studenti (I3) 4) Numero di Professori a contratto in rapporto agli studenti (I4) 5) Spesa per Professori a contratto e docenti di ruolo (I5) 6) Corsi di laurea con <15 studenti (in part. con 0 immatricol.) (I6) 7) Sedi staccate in relazione al numero dei frequentanti (I7) 8) Rapporto tra ricercatori e Professori (I8) 9) Spese di rappresentanza (I9) 10) Spese per missioni (ad escl. di quelle sui fondi di ricerca) (I10) 11) Costo funzionamento organi, di cui Rettore e Dir. Amm.vo (I11) 12) Costo gestione spazi (I12) 13) Acquisizione Fondi europei per numero docenti (I13) 14) Fornire numero studenti e mq

More Related