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FINANZIARIA 2005

FINANZIARIA 2005. Esaminiamo brevemente le novità sull’IRPEF introdotte dalla LEGGE FINANZIARIA 2005 (L. 30.12.2004 n. 311 pubblicata sul supplemento ordinario n. 192 G.U. 306 del 31.12.2004). L’IRPEF.

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FINANZIARIA 2005

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Presentation Transcript


  1. FINANZIARIA 2005 • Esaminiamo brevemente le novità sull’IRPEF introdotte dalla LEGGE FINANZIARIA 2005 (L. 30.12.2004 n. 311 pubblicata sul supplemento ordinario n. 192 G.U. 306 del 31.12.2004) a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  2. L’IRPEF • L’art. 3 L. 80/2003 prevede che entro due anni dalla sua entrata in vigore (e quindi entro il prossimo 3 Maggio) il governo possa istituire una nuova imposta chiamata IRE (Imposta sul reddito) tuttavia nessun articolo della finanziaria 2005 varia il nome dell’IRPEF e la C.M. 2/E/2005 continua a chiamarla IRPEF. • L’Irpef si configura come un tipico tributo personale, diretto a colpire la capacità contributiva globale del soggetto a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  3. Capacità contributiva • L’art. 53 della Costituzione prevede che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività” però non prevede il tipo, il grado e la misura della progressività da adottare, affida quindi al legislatore ordinario il compito di determinare la struttura e l’andamento della progressività del sistema. • Per ciò che concerne l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) il legislatore ordinario ha preferito il sistema della progressività per scaglioni, nel senso che il reddito è scomposto in tante parti quanti sono gli scaglioni compresi nel suo ammontare e su ciascuna parte è applicata l’aliquota, via via crescente, fissata per il corrispondente scaglione. • Annualmente con legge finanziaria sono stabiliti o modificati gli scaglioni di reddito e le relative aliquote d’imposta da applicare. • La capacità contributiva del soggetto non va valutata astrattamente, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze che si sono verificate nel periodo d’imposta. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  4. Deduzione e detrazione - concetto • Sempre per tener conto di quanto stabilito dall’art.53 della Costituzione, il legislatore italiano ha previsto un sistema di detrazioni e/o deduzioni oggettive e/o soggettive del reddito imponibile dei soggetti passivi d’imposta. • DETRAZIONI D’IMPOSTA - Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolata l’imposta lorda dovuta, si sottraggono da questa per arrivare all’imposta netta effettivamente da pagare. • Le detrazioni possono essere soggettive (carichi famiglia ecc.) e oggettive (detrazioni per lavoro dipendente) • DEDUZIONI D’IMPOSTA - Le deduzioni sono le somme che si sottraggono dal reddito complessivo per determinare l’imponibile su cui calcolare la tassazione. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  5. La no tax area • La no-tax area è uno sconto per ridurre la base imponibile. La No-tax area (nuovo art. 10 bis del Tuir). • L’obiettivo di creare una franchigia di imponibilità fino a 7.500 Euro, è raggiunta attraverso meccanismi automatici di deduzioni dall’imponibile e di detrazioni dal reddito, applicabili a diverse situazioni oggettive e soggettive. • E’ innanzi tutto riconosciuto a tutti i contribuenti una deduzione dal reddito complessivo aumentato del credito d’imposta per dividendi e al netto degli oneri deducibili di 3.000 Euro. • Categorie, quali dipendenti e pensionati (art. 46 e 47 Tuir), hanno un’ulteriore deduzione dal reddito complessivo (con aumenti e diminuzioni indicati) rispettivamente fino a 4.500 Euro e fino a 4.000 Euro, non cumulabili né fra loro né con quelle previste per il reddito di lavoro autonomo e di impresa; i titolari di reddito di impresa minore (art. 79 Tuir) e di lavoro autonomo (art. 49, 1° comma, Tuir) hanno un’ulteriore deduzione dal reddito fino a 1.500 Euro non cumulabile con le precedenti. • In pratica la No-tax area, sotto forma di deduzioni, sarebbe pari a 7.500 Euro per i dipendenti, a 7.000 Euro per i pensionati ed a 4.500 Euro per lavoratori autonomi e i titolari di reddito di impresa minore; la sua logica comporta che chi ha un reddito non superiore a tali limiti non paga imposte. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  6. Determinazione della misura della “no tax area” (art. 2, comma 1, lett. a e b l.f. 2003) • Viceversa, per chi ha redditi superiori a tali soglie, la deduzione sarà ridotta in proporzione al seguente rapporto, come previsto all’art. 2, 1° comma, punto 5 l.f. 2003, al fine di assicurare la progressività dell’imposizione 26.000 € + deduzioni art. 11 Tuir + oneri deducibili art.10 Tuir • reddito complessivo) R= __________________________________________ 26.000 € a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  7. rapporto • Rapporto > 1 - Deduzione integrale • Rapporto < 0 - Deduzione esclusa • Rapporto>0<1 - Deduzione in base ai primi quattro decimali a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  8. Nuove deduzioni per familiari (NO TAX FAMILY) • Coniuge a carico € 3.200 • Per ciascun figlio a carico € 2.900. • Per ciascun figlio minore di 3 anni € 3.450 • Per ciascun figlio a carico se manca l’altro genitore € 3.200 • Per ciascun figlio portatore di handicap € 3.700 • Per spese sostenute per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (badanti) € 1.820 La deduzione per figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio a prescindere dall’età e dalla circostanza che studi, purchè non abbia un reddito superiore a Euro 2.840,51 a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  9. Determinazione della misura della “family area” (art. 1, comma 349, lett. B l. f. 2005) • Chi ha redditi superiori a tali soglie, la deduzione sarà ridotta in proporzione al seguente rapporto, come previsto all’art. 1, 349 comma, al fine di assicurare la progressività dell’imposizione 78.000 € + deduzioni teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili art.10 Tuir • reddito complessivo) R= __________________________________________ 78.000 € a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  10. rapporto • Rapporto > 1 - Deduzione integrale • Rapporto < 0 - Deduzione esclusa • Rapporto>0<1 - Deduzione in base ai primi quattro decimali a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  11. Esempio di calcolo • Reddito complessivo € 20.000 • Oneri deducibili € 0,00 • Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente) • N. 2 figli a carico di cui uno di età inf. A 3 anni al 50% (2.900:2)+(3.450:2) = 3.175 • Calcolo della no tax area • € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 20.000 • ____________________________________ = 0,519231 • 26.000 € • Misura della deduzione = € 3.894,00 (51,92% di € 7.500) • Calcolo della family area • € 78.000 + € 3.175 – € 20.000 • ______________________________ = 0,784295 • 78.000 € • Misura della deduzione = € 2.489,84 (78,42% di € 3.175) • Reddito imponibile = € 20.000 – 3.894 – 2489,84 = 13.616,16 a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  12. Esempio di calcolo • Reddito complessivo € 15.000 • Oneri deducibili € 0,00 • Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente) • Moglie e n. 1 figlio a carico di età inf. A 3 anni (3.200)+(3.450) = 6.650 • Calcolo della no tax area • € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 15.000 • ____________________________________ = 0,711538 • 26.000 € • Misura della deduzione = € 5.336,25 (71,15% di € 7.500) • Calcolo della family area • € 78.000 + € 6.650 – € 15.000 • ______________________________ = 0,892948 • 78.000 € • Misura della deduzione = € 5.937,78 (89,29% di € 6.650) • Reddito imponibile = € 15.000 – 5.336,25 – 5.937,78 = 3.725,97 a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  13. Esempio di calcolo • Reddito complessivo € 27.000 • Oneri deducibili € 0,00 • Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente) • N. 1 figli a carico al 50% (2.900:2) = 1.450 • Calcolo della no tax area • € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 27.000 • ____________________________________ = 0,25 • 26.000 € • Misura della deduzione = € 1.875,00 (25,00% di € 7.500) • Calcolo della family area • € 78.000 + € 1.450 – € 27.000 • ______________________________ = 0,6724358 • 78.000 € • Misura della deduzione = € 974,98 (67,24% di € 1.450) • Reddito imponibile = € 27.000 – 1.875 – 974,98 = 24.150,02 a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  14. Calcolo dell’imposta • Determinata la base imponibile come sopra si procede al calcolo dell’imposta lorda con le nuove aliquote • Reddito Aliquota • Fino a 26.000 23% • oltre 26.000 fino a 33.500 33% • oltre 33.500 39% • Oltre 100.000 39+4 =43% a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  15. Misura delle deduzioni • La deduzione per carichi di famiglia (a differenza delle detrazioni d’imposta soggettive) sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  16. Detrazioni d’imposta • IL comma 349 l.f. lettera d) ha abbrogato l’art. 14 del TUIR che prevedeva specifiche detrazioni dall’imposta lorda, secondo stabilite fasce di reddito complessivo, qualora nel reddito confluissero anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  17. Clausola di salvaguardia Il comma 352 L.F. inserisce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un peggioramento del loro trattamento fiscale. A tal fine viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 Dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 Dicembre 2004 se più favorevoli. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  18. Adempimenti del sostituto d’imposta • Il comma 353 L.F. modifica altresì gli art. 23 e 29 del DPR 600 del 1973, concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e altri redditi corrisposti dallo stato. • Le modifiche sono finalizzate innanzitutto a coordinare la disciplina relativa alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte con la normativa in materia di oneri di famiglia introdotte dalla legge finanziaria. • In sostanza il sostituto d’imposta dovrà calcolare le ritenute mensili, effettuare i conguagli di fine anno con le nuove modalità di calcolo ovvero applicare la clausola di salvaguardia se più favorevole. • Non è previsto alcun slittamento di applicazione per primi mesi dell’anno. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  19. Calcolo della ritenuta Il sostituto d’imposta deve effettuare la ritenuta: • Sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’art. 51 del TUIR, senza includere le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, • Corrisposti in ciascun periodo di paga • Con le aliquote IRPEF ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto delle deduzioni previste dagli art. 11 e 12 commi 1 e 2 del TUIR rapportate al periodo di paga. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  20. Ritenute sulle mensilità aggiuntive In sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive e su altri compensi il sostituto • Non deve applicare la deduzione: • Per assicurare la progressività dell’imposizione • Per oneri di famiglia; • Deve invece tener conto delle mensilità aggiuntive ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo di entrambe le deduzioni. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  21. Esempio di calcolo • Reddito mensile € 1.500 • Reddito annuale (1.500x13) € 19.500 • Oneri deducibili € 0,00 • Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente) • N. 1 figli a carico al 100% = 2.900 • Calcolo della no tax area • € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 19.500 • ____________________________________ = 0,5484615 • 26.000 € • Misura della deduzione = € 4.113,00 (54,84% di € 7.500) • Ragguaglio della deduzione art. 11 = 4.113/12 = 342,75 • Calcolo della family area • € 78.000 + € 2.900 – € 19.500 • ______________________________ = 0,787179 • 78.000 € • Misura della deduzione = € 2.282,59 (78,71% di € 2.900) • Ragguaglio della deduzione art. 12 = 2.282,59/12 = 190,22 • Reddito imponibile mensile = € 1.500 – 342,75 – 190,22 = 967,03 • Ritenuta mensile = 967,03 x 23% = 222,42 • Ritenuta sulla XIII mensilità = 1.500 x 23% = 345 a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  22. Adempimenti fiscali • CERTIFICAZIONE UNICA CUD • MOD. 770 • MODELLO UNICO – DICHIARAZIONE IRAP • MODELLO GLA a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  23. CERTIFICAZIONE UNICA CUD QUADRO NORMATIVO • L'art. 7-bis, comma 1, DPR 600/1973 prevede, per i sostituti d'imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, l'obbligo di rilasciare un'apposita certificazione attestante l'ammontare di tali somme e valori, le ritenute operate, le detrazioni effettuate e i contributi previdenziali ed assistenziali. • L'art. 18, D.P.R. 7.12.2001, N. 435 ha modificato l'art. 7-bis, comma 2 del DPR 600/1973, prevedendo che, a partire dal 2002, il sostituto d'imposta consegni all'interessato la certificazione CUD entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui il sostituto ha erogato le somme ed i valori. Per il Cud 2004 è stata stabilita la data del 15 Marzo 2004 • La certificazione CUD dovrà essere rilasciata dai sostituti d'imposta che, nel periodo d'imposta precedente, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte per attestare l'ammontare di tali somme e valori, le ritenute operate, le detrazioni effettuate ed i dati previdenziali come previsto dall'art. 7-bis del DPR 600/1973. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  24. Schema di certificazione CUD • Deve essere conforme al modello approvato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  25. Parti del modello CUD • Dati generali -La parte A del CUD, in cui, come di consueto, vanno indicati i dati relativi al percettore delle somme, il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, compreso il domicilio fiscale • Dati fiscali - Nella parte B del CUD, relativa ai dati fiscali, vanno certificati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, gli emolumenti assoggettati a tassazione separata e le prestazioni pensionistiche. • Dati previdenziali e assistenziali - Nella parte C del CUD, in cui vanno indicati i dati previdenziali ed assistenziali ai fini INPS, INPDAP a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  26. MODELLO CUD 2005 • E’ in Gazzetta Ufficiale il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2005” presente anche sul sito Agenzia Entrate. • Come negli anni precedenti, il Cud deve essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore entro il 15 marzo oppure, se il rapporto è cessato durante l’anno, entro 12 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  27. Novità 2005 • Fiscalmente parlando, nel Cud non sono presenti importanti modifiche, tranne che quelle relative alla indicazione della numerazione degli articoli del Testo unico, cui si riferiscono i vari punti del modello. • Dal punto di vista previdenziale, invece, il punto 55 della parte C è destinato all’indicazione dei dati relativi al bonus concesso ai lavoratori che chiedono di restare al lavoro, nonostante possano andare in pensione, rinunciando all’accredito contributivo (legge n. 243/2004) e non riguardano il personale scolastico • Tra i redditi da inserire nel punto 1 della Parte 8 -DATI FISCALI dello schema, sono ricompresi da quest’anno: • • i compensi derivanti da lavoro a progetto (art. 61, D.Lgs. 276/2003) • • i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori in possesso dei requisiti previsti dal Di... 269/2003 nella misura del 10 per cento degli emolumenti complessivamente corrisposti nel periodo d’imposta. (Agenzia Entrate - 15 novembre 2004, G. U. 29 novembre 2004, n. 280) a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  28. MODELLO 770 • Ai sensi dell’art. 9 del DPR 600/1973, tutte le ritenute effettuate a qualsiasi titolo devono essere dichiarate (modello 770) al fine di consentire il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della regolarità dell’operato del sostituto e l’identificazione dei percettori dei valori o dei redditi assoggettati a ritenuta. • Tale dichiarazione ha permesso all’amministrazione finanziaria di semplificare e garantire la riscossione e di favorire l’acquisizione di dati ed elementi rilevanti ai fini di allegare alle dichiarazioni dei redditi le certificazioni suddette. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  29. Normativa di riferimento • L’art. 4 del DPR 322/98, stabilisce al primo comma, che la dichiarazione dei sostituti d’imposta redatta ai fini tributari, debba in maniera concomitante, assolvere anche le necessità informative in materia previdenziale e assicurativa, precisando al secondo comma le seguenti finalità: • l’individuazione del sostituto d’imposta, dell’intermediario e degli altri soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte; • la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi corrisposti sotto qualsiasi forma; • la determinazione delle ritenute, dei contributi e dei premi; • l’effettuazione dei controlli, eccetto quelli che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL sono in grado di acquisire direttamente (comma secondo, dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, come sostituito dall’art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore dal 2 gennaio 2002). a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  30. Composizione della dichiarazione • A partire dalla dichiarazione relativa al periodo 2001 l’amministrazione finanziaria ha suddiviso la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’e.f. 2002, in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni: • Il Mod. 770/2002 Semplificato • Il Mod. 770/2002 Ordinario a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  31. Composizione dichiarazione • Il Mod. 770/2002 Semplificato che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare per via telematica i dati fiscali relativi alle somme o valori corrisposti soggetti alla ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni nonché dai prospetti ST e SX; • Il Mod. 770/2002 Ordinario che deve essere utilizzato da altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e, devono presentare in via telematica la dichiarazione, volendo unitamente alla dichiarazione unificata ed a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  32. Modalità e termini di presentazione e di trasmissione telematica • Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 322/1998, le dichiarazioni dei sostituti d’imposta devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. La dichiarazione mod. 770 semplificato deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. • Le amministrazioni dello stato sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta esclusivamente mediate il servizio Entratel. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  33. Composizione modello Il Mod. 770/2003-Semplificato è formato dalle seguenti parti: ·frontespizio contenente i dati identificativi del dichiarante, l’informativa ai sensi della legge sulla privacy (L. 31 dicembre 1996, n. 675) e i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d’imposta, ai dati del rappresentante o d’altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla firma della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario e all’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  34. Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, da utilizzare per l’indicazione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l’assistenza fiscale, a loro volta così suddivise: • oPARTE A Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore di somme; • oPARTE B Dati fiscali; • oPARTE C Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi; • oPARTE D Dati relativi all’assistenza fiscale prestata. · a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  35. Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo • Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, da utilizzare per i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, d’agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi. · a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  36. Prospetti di riepilogo Prospetto ST, contenente alcuni dati relativi alle ritenute alla fonte operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive; Prospetto SX, in cui deve essere indicato il riepilogo delle compensazioni effettuate, ai sensi del DPR 445 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241 del 1997. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  37. Dichiarazione correttiva e integrativa • Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 la correzione degli errori e l’integrazione delle omissioni nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, possono effettuarsi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione. • Quest’ultima deve essere presentata entro il “termine per l’accertamento” di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973, ossia entro il 31 di dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  38. Sanzioni Gli articoli da 32 a 35 prevedono sanzioni diverse a seconda della violazione commessa. Le sanzioni sono modulate in sintonia con il D.Lgs. 471/97. Valgono al riguardo le nuove disposizioni di carattere generale (D.Lgs. 472/97), che prevedono possibilità di definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  39. Violazione e ammontare della sanzione Relative alla dichiarazione • Omessa presentazione della dichiarazione - 120% - 240% dell’imposta omessa con un minimo di Euro 258,23. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da Euro 258,23 a Euro 1.032,91 • Dichiarazione di imponibile inferiore a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta - 1 o 2 volte l’ammontare della maggiore imposta dovuta • Dichiarazione redatta su stampato non conforme o con dati omessi o inesatti. - Mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti di cui è prescritta l’allegazione o la presentazione all’Ufficio - Sanzione da Euro 258,23 a Euro 2.065,83 a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  40. Violazione ed ammontare sanzione • Ritardato o omesso versamento dell’imposta - 30% dell’imposta non versata • nonché gli interessi di cui all’art.9 del DPR 602/73 • La manovra finanziaria 2005, varata dal Governo il 29 settembre 2004, ed approvata definitivamente con la legge finanziaria 311/2004 prevede, tra gli altri interventi in campo fiscale ed amministrativo l’introduzione di una nuova fattispecie illecita penale nel sistema delineato dal D.lgs.74/2000. In D.L.gs. 10 marzo 2000 n. 74, dopo I’articolo 10 è inserito l’art.10-bis., che sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni il mancato versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. Pertanto viene reintrodotta nel sistema penale tributario la punibilità della condotta del sostituto d’imposta che omette di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate al sostituito, recuperando in sostanza la figura criminosa contemplata dal previgente art.2, comma 3 L. 7 agosto 1982 n.516. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  41. Ravvedimento Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando di una riduzione della sanzione. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  42. Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti: • Chi paga l'imposta entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve versare: l'imposta + il 3,75% dell'imposta + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; • Chi paga l'imposta oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stato omesso il pagamento deve versare: l'imposta + 6% dell'imposta + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. • Chi ha pagato l'imposta in misura insufficiente:A) se paga entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve pagare: la parte di imposta non versata + il 3,75% di questa parte + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di imposta non versata;B) se paga oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento deve pagare: la parte di imposta non versata + il 6% di questa parte + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno su questa parte di imposta. Il pagamento della sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8907. Questa modalità vale anche per gli Enti Pubblici (circolare dell'Agenzia delle Entrate 79/E del 2001).Il codice regione dell'Emilia-Romagna è 06. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  43. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Presupposto dell’imposta – soggetti passivi Il decreto dell’imposta regionale sulle attività produttive – d. Lgs 15.12.1997 n. 446 – all’art. 2 individua quale presupposto dell’imposta lo svolgimento abituale di attività autonomamente organizzata diretta: ·Alla produzione di beni; ·Allo scambio di beni; ·Alla prestazione di servizi evidenziando come l’attività svolta dalle società di ogni tipo e dagli enti commerciali e non commerciali, anche pubblici, costituisca sempre presupposto per l’applicazione dell’imposta. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  44. Soggetti passivi dell’imposta L’art. 3 dello stesso decreto individua i soggetti passivi dell’imposta tra coloro che esercitano una o più attività tra quelle in precedenza elencate e – al comma 1^ lettera e-bis) – espressamente indica le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.3.2.1993 n. 29. Pertanto, seppure con modalità proprie di applicazione (criterio retributivo), sono soggetti ad IRAP le amministrazioni dello stato e gli enti non commerciali compresi quelli esclusi da IRPEG di cui all’art. 88 t.u.i.r. per la loro attività istituzionale. Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  45. Art. 3 Soggetti passivi • 1)Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta: •  Omissis •  E bis) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 3 febbraio 1993, n° 29, nonché le amministrazioni della camera dei deputati, del senato, della corte costituzionale, della presidenza della repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. •  Omissis a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  46. Determinazione della base imponibile L’art. 10 bis del d. Lgs. 15.12.1997 n. 446 istitutivo dell’imposta determina la base imponibile in capo agli enti pubblici non commerciali ed organi dello stato secondo due distinte modalità a seconda che: ·Venga svolta solamente attività istituzionale ·Venga svolta anche attività commerciale. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  47. Attività istituzionali • Nel primo caso – e quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di attività commerciali – la base imponibile ai fini IRAP è determinata con il cosiddetto criterio retributivo e risulta determinata dall’importo pari alla sommatoria di: • ·Retribuzioni erogate al personale dipendente; • ·Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 t.u.i.r.; • ·Compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2^ lett. A) t.u.i.r.; • ·Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1^ lett. C) del t.u.i.r.. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  48. Compensi da inserire • Al netto di: • ·Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (inail) • ·Le spese relative agli apprendisti • ·Le spese relative ai disabili • ·Nel limite del 70% le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro • ·Le borse di studio e simili erogate da regioni, province autonome e relativi organismi per il diritto allo studio universitario nonchè dalle università in base all’art. 8 l. 390/1991 (norme sul diritto agli studi universitari) dall’anno 2001. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  49. Attività commerciali • Nel secondo caso, previo esercizio di opzione relativamente ad una o più delle attività commerciali eventualmente esercitate, la base imponibile può essere determinata con il criterio misto che prevede utilizzazione del criterio prima evidenziato per l’attività istituzionale e l’applicazione dello schema previsto per le imprese commerciali e industriali per l’attività d’impresa svolta. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

  50. Art. 10 bis Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, Comma 1, lettera E bis) • 1)Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e bis), la base imponibile é determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c) del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n° 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati i fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile é determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. a cura dott. Maria Rosaria Tosiani

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