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AMBIENTE. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Il sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio. Caratteristiche: Parte precettiva staccata dal sistema sanzionatorio Depenalizzazione di alcune fattispecie penali Aggravamento sanzioni penali

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  1. AMBIENTE Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Il sistema sanzionatorio

  2. Il sistema sanzionatorio Caratteristiche: • Parte precettiva staccata dal sistema sanzionatorio • Depenalizzazione di alcune fattispecie penali • Aggravamento sanzioni penali • Frequente previsione dell’obbligo del ripristino • Sanzioni accessorie • Introiti sanzioni amministrative devolute alle Province e vincolate di destinazione all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale Altea S.p.A. Strada Cavalli, 42 – 28835 Feriolo di Baveno (VB) - Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo. Thisdocumentmustnotbereproduced, madeavailabletothirdpersons, or misused in anyother way

  3. Il sistema sanzionatorio Principali illeciti amministrativi: • Abbandono di rifiuti da parte di privato • Sanzioni legate ai controlli c/o attività produttive e al trasporto (MUD, registri c/s, FIR) • Imballaggi • Sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari, veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali e vegetali esausti, rifiuti di beni in polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali usati)

  4. Il sistema sanzionatorio Principali illeciti penali: • Abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa • Deposito incontrollato (tempo, prescrizioni tecniche) • Sanzioni da controlli c/o attività produttive e al trasporto (assenza FIR per rifiuti pericolosi, certificati di analisi falsi) • Sanzioni legate ai controlli delle attività gestione rifiuti (assenza Iscrizioni, Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle prescrizioni tecniche degli atti autorizzativi) • Realizzazione e gestione discarica non autorizzata • Sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti • Traffico illecito rifiuti

  5. Illeciti legali allo “smaltimento” Realizzazione di una discarica abusiva Smaltimento irregolare Deposito incontrollato di rifiuti o immissione Abbandono di rifiuti Da privato Da titolare di impresa

  6. Divieto di abbandono Art. 192 (Divieto di abbandono) • L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. • E' altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. • Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,secondo le previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di responsabilità delle giuridiche, delle società e delle associazioni.

  7. Abbandono di rifiuti Art. 255 (Abbandono di rifiuti) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venticinque euro a centocinquantacinque euro. 2. Omissis 3. Omissis.

  8. Attività di gestione rifiuti non autorizzata (I) Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) • Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione dell’art. 192 comma 1 e 2.

  9. Attività di gestione rifiuti non autorizzata (II) Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

  10. Bonifica Art. 257 (Bonifica dei siti) 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. • Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. • Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

  11. Traffico illecito Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti) • Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. • Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

  12. Piccolo prontuario D.lgs. 152/06 Altea S.p.A. Strada Cavalli, 42 – 28835 Feriolo di Baveno (VB) - Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo. This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way

  13. Piccolo prontuario D.lgs. 152/06 Altea S.p.A. Strada Cavalli, 42 – 28835 Feriolo di Baveno (VB) - Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo. This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way

  14. Piccolo prontuario D.lgs. 152/06 Altea S.p.A. Strada Cavalli, 42 – 28835 Feriolo di Baveno (VB) - Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo. This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way

  15. Credits Grafica template Il layout grafico, i pittogrammi e le iconografie sono una produzione Altea S.p.A. Altea S.p.A. – Strada Cavalli, 42 – 28835 Feriolo di Baveno (VB) Altre sedi: Torino – Busto Arsizio – Milano - Ancona www.alteanet.it - www.alteanetwork.it altea@alteanet.it Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way Tutti i marchi riprodotti sono proprietà delle rispettive società Altea S.p.A. Strada Cavalli, 42 – 28835 Feriolo di Baveno (VB) - Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo. This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way

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