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Costituzione della Repubblica italiana

Costituzione della Repubblica italiana. Art. 5.

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Costituzione della Repubblica italiana

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Presentation Transcript


  1. Costituzione della Repubblica italiana • Art. 5. • La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. • Art. 114. • La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

  2. Costituzione della Repubblica italiana • Art. 128. • Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. • Art. 129. • Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. • Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

  3. Costituzione della Repubblica Italiana 1948Disposizioni transitorie e finali VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. IX. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alla Regione

  4. Statuto albertino 1848 • DISPOSIZIONI GENERALI • Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

  5. Le vicende italiane fra Otto e Novecento risultano emblematiche del percorso non sempre lineare della formazione dello Stato nazionale moderno, sorto come negazione di ogni altro potere politico capace di sovrapporglisi. In Italia quel percorso è caratterizzato dall’insorgere di idee e processi regionalistici con posizioni che vanno dal decentramento amministrativo a istanze sempre più marcatamente improntate in direzione del federalismo interno, con varie sfumature intermedie. • L’organizzazione dello Stato italiano fu determinata da due motivi principali, da una parte la convinzione che solamente con una struttura unitaria e centralista fosse possibile conservare l’unità, dall’altra conseguenza della prima, l’estensione a tutta l’Italia dell’ordinamento dello Stato piemontese. Una decisione che non doveva trovare, tuttavia consensi unanimi e che vedeva l’insinuarsi di un’idea che doveva attraversare tutta la storia dello Stato italiano unitario fino ai nostri giorni, la soluzione del regionalismo.

  6. C. MALANDRINO, Federalismo. Storia, idee, modelli, 1998 • La radice semantica delle parole federale e federalismo si trova nel vocabolo latino foedus, che significa alleanza, trattato, patto, convenzione. • Il termine federalismo compare solo verso la fine del settecento all’epoca delle rivoluzioni americana e francese, come derivazione dell’aggettivo federal. Di qui gli aggettivi federalista o federativo che con il loro sostantivo si diffusero a partire da quegli anni per contrassegnare la tendenza politica favorevole a formare uno Stato federale attraverso l’unione stabile di più Stati membri in contrasto con coloro che vi si dichiaravano contrari perché miranti alla creazione o al mantenimento di uno Stato unitario centralizzato…

  7. Per quanto riguarda la recezione di quel termine in Italia, il, nostro Paese registra una certa lacunosità e arretratezza fino all’inizio del Novecento, non colmata dalla riflessione individuale di Carla Cattaneo. • I due dizionari più significativi, quello degli accademici della Crusca e quello della lingua italiana di Niccolò Tommaseo, 1865,troviamo soltanto federazione o federalista e si fa confusione fra federazione e confederazione, con evidente mancanza di riferimento alla vicenda nordamericana. • In realtà e proprio sulla scorta dell’esperienza nordamericana e delle vicende francesi della seconda metà del secolo XVIII che si afferma, per la prima volta la circostanza che il concetto basilare del federalismo mette in questione il problema

  8. della sovranità dello Stato moderno così come era stata teorizzata • da Bodin e da Hobbes

  9. Nel momento in cui si procede a creare uno Stato federale, con l’unione di vari Stati membri, la definizione della sovranità dei soggetti statali coinvolti subisce necessarie limitazioni o attenuazioni, perdendo le caratteristiche dell’assolutezza e della indivisibilità quali si erano venuti affermando nel processo di formazione dello Stato moderno, lo Stato nazione che trionfa tra Sette e Ottocento. • A questo proposito Norberto Bobbio ha sottolineato come il processo verso lo Stato federale rappresenta un processo inverso a quello che aveva caratterizzato la formazione dello Stato moderno: tanto accentratore questo, tanto decentralizzante quello

  10. Avendo come punto di riferimento il livello dello Stato nazione, si può dire che esistono due tipi diversi e complementari di federalismo: da un lato quello sovranazionale, relativo a più stati nazionali che decidono di alienare parte della propria sovranità per unirsi in una federazione sovranazionale configurata come superiore Stato federale; dall’altro un federalismo infranazionale o interno, che concerne Stati regionali uniti in uno Stato federale nazionale. Nel primo caso il fenomeno è centripeto, bel secondo è centrifugo. • Altre classificazioni del federalismo sono quelle che riguardano il contenuto e i valori di riferimento e non i soggetti coinvolti. Si parla, pertanto, di federalismo istituzionale, fiscale, integrale etc.

  11. Ritenuto il padre del federalismo italiano, Carlo Cattaneo esprime una visione nella quale l’istanza federale si collega all’idea di libertà, definita come esercizio della ragione. Egli sostiene che la vita dei singoli, delle famiglie, dei comuni, dei consorzi delle comunità non può prescindere da un ordinamento statale che, per essere coerente col principio di libertà deve essere ispirato al principio di federazione e non a quello di egemonia tipico degli Stati nazionali unitari e centralizzati. Federalismo, decentramento e autonomia sono le linee guida del suo pensiero. All’inizio degli anni ‘50 dell’800 Cattaneo pensava che l’ordinamento italiano dovesse discendere dall’unione dei vari Stati in una repubblica federale, gli Stati uniti di Italia, nati da un’unione consensuale e non da un’annessione. Cattaneo vedeva nelle grandi regioni storiche italiane, Lombardo-Veneto, Sicilia, vere e proprie regioni- Stato da unire in forma di unità federale.

  12. Lontani dal più rigoroso e corrente federalismo di Cattaneo si presentano, verso la metà dell’Ottocento, i programmi confederali del neoguelfismo del quale Vincenzo Gioberti rappresenta l’espressione più nota. • Il termine, che si riallaccia a quello medievale dato alla formazione sostenitrice del pontefice romano nella lotta contro i ghibellini difensori • dell’imperatore, designa la nuova posizione • d’incontro tra il liberalismo e il cattolicesimo • costituitosi soprattutto in Piemonte e in Lom- • bardia al fine di elaborare una risposta positi- • va ai problemi della ricerca dell’indipendenza • e dell’unità italiane e, nel contempo, all’esi- • genza di riconoscere al papato un ruolo diri- • gente in tale processo.

  13. Mazzini, invece non fu federalista e si dichiarò ripetutamente a favore dell’unità del futuro Stato nazionale italiano, in contrasto con i sostenitori del principio federale. La sua posizione era dettata soprattutto dal timore della debolezza e dal pericolo di eventuali scissioni traumatiche del nuovo ordinamento nella delicata fase costitutiva ed ammise solo l’esigenza del decentramento amministrativo

  14. La c.d. legge Rattazzi del 1859… razionalizzava la normativa del 1848, sopprimendo le Divisioni, e articola il territorio in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni; istituiva in ogni provincia un Governatore che, ai sensi dell’art. 3, rappresentava «ilPotereesecutivo», dipendevadalMinistrodell’Internoma vegliava«sull’andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d’urgenza»prendeva i provvedimenti ritenuti indispensabili nei diversi rami di servizio; sopraintendeva alla pubblica sicurezza, aveva diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata; nelcircondario vi era l’Intendente; nei circondari-capoluoghi di provincia l’ufficio di Intendente era ricoperto dal Vice Governatore;

  15. Legge Rattazzi del 23 ottobre 1859 Riorganizzazione di comuni e province. Concerne 2 aspetti: • l’allargamento del suffragio; • l’organizzazione di comuni e province.

  16. a) allargamento del suffragio 1)L’età necessaria per avere diritto al voto amministrativo passava da 25 a 21 anni; 2) La legge prevedeva un limite di censo a scaglioni di 5 lire (fino ad un massimo di 25) a seconda della grandezza del comune di residenza

  17. b) Organizzazione di comuni e province • Comune: consiglio comunale (elettivo), giunta municipale (composta da 2 ad 8 assessori), eletta dal consiglio comunale, sindaco di nomina regia a capo della giunta. • Provincia; consiglio provinciale elettivo, deputazione provinciale (eletta dal consiglio provinciale), governatore di nomina regia coadiuvato da vicegovernatori e intendenti.

  18. Sistema di controlli introdottodalla l. Rattazzi: controllo generale di legittimità affidato all’Intendente e, in seconda istanza, al Governatore della provincia alla Deputazione provinciale controllo speciale di merito A loro volta, gli atti dell’amministrazione provinciale venivano sottoposti a un controllo generale di legittimità da parte del ministro dell’Interno, mentre era necessaria l’approvazione del re, udito il Consiglio di Stato, per le delibere che vincolavano i bilanci per più di cinque esercizi finanziari e per quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della Provincia.

  19. Furono proprio i primi contrasti suscitati dalla legge Rattazzi del 1859, uniti al disagio quando non all’aperta avversione manifestati nei confronti di quel provvedimento anche da parte della stessa èlite che stava gestendo il processo unitario a spingere Cavour a nominare una Commissione temporanea di legislazione presso il Consiglio di Stato a Torino, con lo scopo di definire ex novo l’assetto giuridico complessivo dei poteri locali .

  20. Nel corso del 1860 Cavour aveva, infatti, riaffermato più volte la convinzione della necessità di prendere in considerazione forme più o meno allargate di decentramento.La Commissione composta da 20 membri: senatori, deputati, consiglieri di Stato emiliani, toscani, lombardi e piemontesi rappresentava, nel disegno cavouriano, uno degli strumenti idonei a realizzare un sistema decentrato…

  21. frutto dei lavori della Commissione furono i progetti Farini e Minghetti, noti come espressione della breve stagione in cui la Regionesarebbe stata proposta, pur con molte cautele, come possibile realtà istituzionale.

  22. L’elaborazione delle Note di Carlo Farini e Marco Minghetti si colloca nel biennio 1860-61, segnato da avvenimenti politici di notevole portata, e in particolare dalla conquista del Sud d’Italia. Il carattere peculiare di quei progetti si rinviene nella previsione di un ordinamento cautamente regionalistico che, accanto ad altre modifiche di impronta democratica a favore di Comuni e Province segna il punto di massima eversione di quel principio di riconoscimento del self-government che rappresentava uno dei tratti fisionomici della cultura liberale, destinato ad essere smentito puntualmente dalla legislazione posta in essere

  23. In particolare, la Nota di Carlo Farini proponeva la regione come organismo dotato di competenze meramente amministrative, senza rappresentanza elettiva diretta, per motivi che egli così spiegava

  24. …Stabiliti i limiti delle regioni dovranno essere determinate le attribuzioni. Dirò … non essere, a mio avviso, che alle accennate grandi circoscrizioni territoriali si convenga il dare una rappresentanza elettiva, come quella che ben si addice alle provincie ed ai comuni…un consiglio numeroso deliberante con larga autorità sugli interessi di regioni ampie, in città che furono capitali di Stati, renderebbe immagine di Parlamento… • …il comune è la prima base dei liberi ordini…al comune ed alla sua rappresentanza si dovranno dare larghe attribuzioni sugli interessi che gli sono propri, l’ingerimento governativo…non dee menomarne e offenderne la libertà.

  25. Marco Minghetti elaborava un’idea più articolata di Regione come “consorzio obbligatorio di più province” che, dotata di personalità civile, avrebbe dovuto assumere, per conto dello Stato centrale, il compito di gestire alcune funzioni di amministrazione attiva. Era dotata di un Consiglio elettivo, nominato dai Consigli delle rispettive province, e di un Governatore, rivestito di ampie facoltà. In omaggio al principio che solo allo Stato e ai suoi rappresentanti dovesse spettare il diritto e il dovere di vigilare sugli enti autonomi facenti parte dell’ordinamento statuale, era invece esclusa ogni ingerenza regionale su province e comuni.

  26. Il testo elaborato da Minghetti, dopo essere stato valutato dalla Commissione di legislazione che ne aveva dato un’interpretazione in senso decisamente più democratico approdava in Parlamento, in un clima politico profondamente mutato rispetto al momento iniziale. In sede parlamentare prevalsero i dubbi e le incertezze circa gli aspetti più innovativi del progetto. La morte di Cavour e le stesse perplessità di Minghetti non fecero che confermare la fine l’esaurimento di quel momento propulsivo. Spetterà al Ricasoli certificare ufficialmente la fine dei progetti mediante il ritiro di quelli dal dibattito parlamentare

  27. Le ostilità al progetto Minghetti– osserva Giuseppe Astuto – erano probabilmente motivate più che dall’istituzione delle Regioni, da una serie di modifiche alla legge Rattazzi del ’59 che quello stesso provvedimento intendeva introdurre: • estensione del voto amministrativo agli analfabeti con un certo reddito; • elettività del sindaco da parte del Consiglio comunale; • fine dell’uniformità della normativa per i Comuni, divisi in classi in ragione del numero di abitanti e riconoscimento di più ampia autonomia ai Comuni maggiori

  28. Il progetto Minghetti, inoltre, se all’art. 17 confermava l’espressa esclusione delle donne di essere elettrici ed eleggibili – al pari di interdetti, falliti e condannati reclusi – all’art. 13 introduceva la facoltà per le donne proprietarie, la cui contribuzione non fosse imputata a un marito, di «delegare la rappresentanza del loro censo elettorale», senza vincolo alcuno nella scelta del rappresentante. Tale norma avrebbe così modificato l’art. 19 del R.D. 23 ottobre 1859, secondo cui «la contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato».

  29. Con specifico riferimento alla situazione siciliana, il Cavour scriveva, nel 1860 … Il Parlamento che accoglierà nel suo seno i deputati di tutte le popolazioni italiane non disconoscerà certo i bisogni di ciascuna di esse. Il Parlamento sarà organo di concordia, di unione, non di tirannia centralizzatrice. Né la Sicilia, la sola delle provincie italiane che abbia antiche tradizioni parlamentari, dovrebbe dimenticarlo … la Sicilia può fare assegnamento sul ministero onde promuovere l’adozione di un sistema di larghissimo discentramento amministrativo. Abbiamo introdotto il sistema delle Regioni, sta al Parlamento il fecondarlo …

  30. Il 19 ottobre 1860 il prodittatore Mordini istituiva, a Palermo un Consiglio Straordinario di Stato che avrebbe dovuto studiare il tipo di amministrazione più idonea all’Isola per conciliare gli interessi della Sicilia con quelli della Nazione…

  31. Decreto col quale si istituisce un Consiglio straordinario di Stato per studiare ed esporre al Governo gli ordini e gli stabilimenti adatti a conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell’unità e prosperità della Nazione Italiana, n. 275 del 19 ottobre 1860 • In nome di S.M. Vittorio Emanuele Re d’Italia • Il prodittatore • In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, • Considerando che la Sicilia sta per pronunziare il voto col quale comincerà a far parte integrale del gran regno costituzionale d’Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele e suoi discendenti • Considerando che una fra le grandi missioni a cui il Parlamento della Nazione italiana verrà sollecitamente chiamato sarà quello di provvedere al migliore assetto delle varie provincie di cui essa componesi

  32. Considerando che può essere sommamente utile lo apparecchiare sin d’ora il maggior numero possibile di elementi alle deliberazioni costitutive del Parlamento, • Considerando che a così utile intento possono efficacemente contribuire i lumi di uomini prescelti fra i più capaci del paese ed al paese più noti per il loro affetto verso la patria comune e verso il luogo natale. • Considerando che la Sicilia è una fra le parti d’Italia in cui le condizioni topografiche e storiche presentano taluni caratteri distinti meritevoli di studio particolare….decreta e promulga • Art. 1 • E’ istituito uno Straordinario consiglio di Stato incaricato studiare ed esporre al governo quali sarebbero, nella istituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione perché rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell’Unità e prosperità della Nazione Italiana…

  33. Dalla Relazione del Consiglio Straordinario di Stato • …Isola posta ad una estremità del territorio nazionale, a due giorni di vapore dai porti più prossimi dell’Italia meridionale, popolata da poco meno che due milioni e mezzo d’abitatori, parlante dialetto proprio, avvezza da mille anni a governo distinto e locale…l’indole, gli usi, i costumi, la natura e i prodotti del suolo…al par che la storia politica de’ tempi che furono, al par che le tradizioni di una legislazione propria esordita allo scorcio dell’XI secolo e durata, con le modificazioni del 1816 infino ad oggi, al par che la rappresentanza parlamentare nata con la monarchia siciliana e non cessata innanzi il 4 novembre 1860 –tutte queste condizioni … producono e giustificano l’antica brama de’ Siciliani alla quale si può soddisfare nell’ordinamento regionale.

  34. Le malfondate apprensioni della politica vietarono, nonché fossero studiati, ma pur riconosciuti dalla rappresentanza nazionale i voti che il nostro Consiglio Straordinario di Stato formulava con amore e saviezza degni di evento migliore…i reggitori delle cose italiane…votando l’unità politica nazionale, le Regioni italiane votarono non già la creazione di un nuovo Stato che tutte le complettesse come parti uguali tra loro, ma l’annessione all’antico regno sabaudo, e però niente di più che l’aumento del territorio di quello

  35. Stefano JACINI, La riforma dello Stato e il problema regionale, • R. …per il resto dell’amministrazione…senza la minima promiscuità di competenze con quella dello Stato, tre ruote come oggi, solo che la terza, invece di essere il governo centrale e il parlamento nazionale, sia la Regione e il Consiglio Regionale. • D. Quale bestemmia avete voi pronunciato. Far rivivere le Regioni! Fortunatamente che vi conosco, altrimenti manderei ad avvertire la questura per farvi arrestare come agente mascherato di qualche principe spodestato! Vorreste dunque ridurre di nuovo L’Italia in pillole. Siete un federalista mascherato…queste Regioni puzzano orribilmente di federalismo cento miglia lontano. Non sarà che un primo passo verso lo smembramento della patria

  36. …Con la morte di Cavour, dunque, si chiude la breve stagione regionalistica e la Destra storica, nonostante le sue propensioni ideologiche in materia, di segno contrario, optò per un modello amministrativo sostanzialmente gerarchico e autoritario…una questione amministrativa che continuerà a rappresentare uno dei problemi irrisolti del paese e alimenterà un flusso inesauribile di proposte, di progetti, di tentativi di riforma da parte di tutte le componenti dello schieramento politico….

  37. Particolarmente ostile al regionalismo si rivelava il segretario della “Società nazionale”, il messinese Giuseppe La Farina, uomo del ’48, emissario di Cavour in Sicilia durante la dittatura garibaldina e tuttavia difensore strenuo dell’unitarismo sotto il Ministero Ricasoli la legge Rattazzi, già estesa nel corso del 1860 ai territori annessi (ad eccezione della Toscana) veniva rafforzata nel suo centralismo dai cosiddetti “decreti d’ottobre”…

  38. R.D. 9 ottobre 1861, n. 250 “atto di nascita” dei prefetti dell’Italia unita Dispone che i governatori e gli intendenti generali delle province assumano il titolo di PREFETTO, quale più alta autorità amministrativa a livello periferico. Contestualmente, gli intendenti di circondario assumono il titolo di sottoprefetto e i consiglieri di governo quello di consiglieri di prefettura.

  39. N° 2248 Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia 20 marzo 1865 All. A – Legge sull’Amministrazione comunale e provinciale All. B – Legge sulla Sicurezza pubblica All. C – Legge sulla Sanità pubblica All. D – Legge sull’Istituzione del Consiglio di Stato All. E – Legge sul Contenzioso amministrativo All. F – Legge sulle Opere pubbliche

  40. Allegato A) legge 20 marzo 1865

  41. Art. 3 (Legge Rattazzi del ’59) Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia; Mantiene le attribuzioni dell’Autorità amministrativa, e promuove i conflitti; Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; Veglia sull’andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d’urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio; Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata; Nell’Amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge; Dipende dal Ministro dell’Interno, e ne eseguisce le istruzioni.

  42. L’Allegato A della legge 20 marzo 1865… riproduce lo schema della legge Rattazzi, suddividendo il territorio nazionale negli stessi livelli amministrativi in cui era articolato il Regno Sardo (province, circondari, mandamenti e comuni) cellula base è il COMUNE la PROVINCIA, come in passato, è definita «corpo morale» (art. 152) organo strategicamente centrale è il PREFETTO

  43. Comune • senza distinzione di latitudine, numero di abitanti o dimensione territoriale, in ogni comune continuano ad esserci: • un sindaco scelto tra i consiglieri comunali, nominato per R.D. (ma, nei fatti, individuato dal Ministro dell’Interno, su suggerimento del prefetto) e definito «capo dell’amministrazione comunale ed ufficiale del Governo», che a un tempo è rappresentativo della comunità locale e anello terminale del potere centrale; • un consiglio comunale elettivo, composto da un numero variabile di membri a seconda della popolazione; • una giunta municipale, un segretario comunale (stipendiato dal comune e da esso dipendente) e un ufficio comunale; • le norme sull’elettoratoattivo e passivo ripropongono le corrispondenti norme del decreto Rattazzi del ’59.

  44. Il Comune… • gode di una limitata autonomia finanziaria e di autonomia impositiva; • l’art. 116 impone al Comune 20 tipologie di Spese obbligatorie; • continua a vigere il complesso sistema di controlli, che ora fa capo al prefetto e alla deputazione provinciale e che limita l’autonomia comunale.

  45. Provincia • è dotata di un consiglio provinciale elettivo (il numero di consiglieri varia a seconda della popolazione) e… • di una deputazione provinciale, composta, ai sensi dell’art. 179, «del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti»

  46. L’allegato A –-scrive Piero Aimo- si limitava ad apportare alcuni ritocchi secondari, specie di natura funzionale, all’esistente legge Rattazzi. E così alle province venivano riaddossate quelle spese obbligatorie di cui erano state private in precedenza, nel campo dell’istruzione secondaria, dei lavori pubblici, della viabilità, della cura degli ammalati di mente ecc., mentre la giunta comunale si vedeva espropriata di numerose attribuzioni a vantaggio del sindaco che sempre più appariva come la figura cardine dell’amministrazione municipale. Un ulteriore allargamento del suffragio veniva controbilanciato … dal permanere della fitta rete dei controlli, di legittimità e di merito affidata ai prefetti, ai sottoprefetti e alla Deputazione provinciale, la cui presidenza restava saldamente nelle mani del rappresentante periferico dell’amministrazione statale…La legge del 1865 lasciava dunque aperte numerose questioni che continueranno, negli anni successivi, ad essere inserite nell’agenda dei governi della Destra e poi della Sinistra. Ampiezza dell’elettorato, eleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle deputazioni provinciali, sistema dei controlli, ordinamento regionale, ottimizzazione delle circoscrizioni amministrative e… finanza locale saranno i punti qualificanti dello scontro politico istituzionale e del dibattito giuridico amministrativo dell’Italia unita, gli elementi più discutibili e delicati dell’intero assetto normativo e pratico, dei governi locali…

  47. Nel sistema delle autonomie locali così delineato, fondato su una catena esecutiva che collega l’unico centro con una molteplicità di periferie subordinate e - dal punto di vista amministrativo – uniformi, diventa fondamentale il ruolo dei prefetti… … attraverso i quali l’amministrazione centrale eserciterà un pregnante controllo sull’attività degli enti locali presenti sul territorio

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