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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR (1919)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR (1919). RIVOLUZIONE SOVIETICA DEL 1917 DIRITTO PUBBLICO SOCIALE ADEGUATO AD UNA DEMOCRAZIA LIBERALE.

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR (1919)

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  1. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR (1919) • RIVOLUZIONE SOVIETICA DEL 1917 • DIRITTO PUBBLICO SOCIALE ADEGUATO AD UNA DEMOCRAZIA LIBERALE

  2. Art. 151 – L’ordinamento della vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un’esistenza degna dell’uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli. • La costrizione legale è da ammettere solo per la reintegrazione del diritto violato, o per soddisfare esigenze preminenti di pubblico interesse. • La libertà di commercio e di industria è garantita, nei limiti disposti con leggi del Reich.

  3. Art. 153 – La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati dalla legge. • L’espropriazione può avvenire solo se consentita dalla legge e nell’interesse collettivo. Salvo che la legge del Reich non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all’espropriato un congruo indennizzo. Le controversie sorte circa l’ammontare del medesimo devono essere sottoposte al giudice ordinario, a meno che la legge del Reich non disponga altrimenti. Le espropriazioni da parte del Reich di beni dei Länder, dei Comuni e delle associazioni di pubblica utilità sono possibili solo dietro indennità. • La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.

  4. Art. 155 – La ripartizione ed utilizzazione delle terre sono controllate con lo scopo di impedire gli abusi e di assicurare ad ogni tedesco un’abitazione sana, ed a tutte le famiglie tedesche, specie a quelle numerose, una casa ed un patrimonio familiare corrispondenti ai loro bisogni. La legislazione sui beni di famiglia dovrà avere particolare considerazione per gli antichi combattenti. Le proprietà fondiarie possono essere espropriate quando ciò sia reso necessario per soddisfare il bisogno di abitazione, o per promuovere la colonizzazione interna, il dissodamento delle terre incolte, o lo sviluppo dell’agricoltura. I fedecommessi sono soppressi. • La coltivazione ed utilizzazione della terra è un dovere che i proprietari assumono di fronte alla collettività. L’aumento di valore dei terreni, che non derivi da un impiego di lavoro o di capitali sulla terra, deve essere rivolto a vantaggio della collettività. • Tutte le ricchezze del suolo e le forze della natura economicamente utilizzabili sono da porre sotto la sorveglianza dello Stato, secondo le disposizioni della legge.

  5. Art. 157 – Il lavoro è posto sotto la speciale protezione del Reich. Il Reich provvede a rendere unitario il diritto del lavoro. • Art. 159 – La libertà di coalizione per la conservazione e lo sviluppo delle condizioni di lavoro ed economiche è garantita ad ognuno, qualunque sia l’attività esercitata. Sono contrari alla legge tutti gli accordi e le misure che mirano a limitare o impedire questa libertà. • Art. 161 – Il Reich organizza con la congrua partecipazione degli assicurati, un unitario sistema assicurativo allo scopo di tutelare la salute e la capacità di lavoro, di proteggere la maternità e di prevenire le conseguenze economiche della vecchiaia, delle malattie e degli incidenti della vita.

  6. Art. 143 – All’educazione dei giovani deve provvedersi per mezzo di istituti pubblici formati con il contributo del Reich, dei Länder e dei Comuni. • La formazione degli insegnanti deve essere regolata in modo uniforme dal Reich in base a principi sull’istruzione superiore, da valere in via generale. • I diritti ed i doveri dei pubblici impiegati valgono anche per gli insegnanti delle scuole pubbliche.

  7. Art. 145 – Vi è un obbligo generale d’istruzione. Esso si adempie, di norma, con la frequenza della scuola popolare, della durata di almeno otto anni scolastici, e delle scuole complementari annesse, fino al compimento del diciottesimo anno. L’istruzione ed i mezzi di apprendimento nelle scuole popolari e complementari sono gratuiti.

  8. Art. 148 – In tutte le scuole si deve tendere a sviluppare la formazione morale, il sentimento civico, la virtù privata ed il valore professionale, nello spirito del germanesimo e con lo scopo della riconciliazione fra i popoli. • Nelle scuole pubbliche l’insegnamento deve essere impartito in modo da non ledere il sentimento di coloro che dissentono dalle opinioni della maggioranza.

  9. Art. 109 – Tutti i tedeschi sono uguali innanzi alla legge. • Uomini e donne hanno di regola gli stessi diritti e doveri civici.

  10. Art. 119 – Il matrimonio, quale fondamento della vita della famiglia, e del mantenimento e • potenziamento della nazione, è posto sotto la speciale protezione della costituzione. Esso è fondato sull’uguaglianza dei due sessi. • L’elevamento spirituale, la salute e lo sviluppo sociale della famiglia è compito dello Stato e dei Comuni. Le famiglie numerose hanno diritto ad un’adeguata assistenza. • La maternità ha diritto alla protezione ed all’assistenza dello Stato.

  11. COSTITUZIONE (LEGGE FONDAMENTALE) DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA • FEDERATIVA SOVIETICA RUSSA • (Approvata dal V Congresso panrusso dei Soviet nella sessione del 10 luglio 1918) • La dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato, approvata dal III Congresso panrusso dei Soviet nel gennaio dell’anno 1918, e la Costituzione della Repubblica Sovietica, approvata dal V Congresso panrusso, costituiscono una unica legge fondamentale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa.

  12. Proponendosi come scopo fondamentale di sopprimere qualsiasi forma di sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, di abolire completamente la divisione della società in classi, di reprimere implacabilmente gli sfruttatori, di instaurare l’organizzazione socialista della società e di assicurare la vittoria del socialismo in tutti i Paesi, il III Congresso panrusso dei Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini delibera quanto segue: • a) Nell’attuazione della socializzazione della terra, la proprietà privata sulla terra è abolita e tutto il complesso delle terre viene dichiarato patrimonio di tutto il popolo e trasferito ai lavoratori, senza alcun riscatto, su basi di uso egualitario della terra.

  13. . Il III Congresso panrusso dei Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini ritiene che ora, nel momento della lotta decisiva del proletariato contro i suoi sfruttatori, non vi debba essere posto per questi ultimi in alcun organo del potere. Il potere deve appartenere interamente ed unicamente alle masse lavoratrici ed ai loro rappresentanti plenipotenziari: i Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini.

  14. COSTITUZIONE (LEGGE FONDAMENTALE) DELL’UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE • (Approvata dall’VIII Congresso (straordinario) dei Soviet dell’URSS il 5 dicembre 1936) diritto-dovere al lavoro • 12.Il lavoro nell’URSS è obbligo ed impegno d’onore di ogni cittadino idoneo al lavoro, secondo il principio: «chi non lavora, non mangia» • 118. I cittadini dell’URSS hanno diritto al lavoro, cioè diritto di ricevere un lavoro garantito e retribuito secondo la quantità e la qualità delle loro prestazioni

  15. Diritti sociali • 119. I cittadini dell’URSS hanno diritto al riposo. • Il diritto al riposo è assicurato dalla riduzione della giornata lavorativa fino a 7 ore per l’immensa maggioranza degli operai, dall’istituzione di congedi annuali per gli operai e gli impiegati con mantenimento del salario, e dalla predisposizione di un’ampia rete di sanatori, case di riposo e club, posta al servizio dei lavoratori.

  16. 120. I cittadini dell’URSS hanno diritto all’assistenza materiale durante la vecchiaia, nonchè in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa. • Questo diritto è assicurato dall’ampio sviluppo dell’assicurazione sociale degli operai e degli impiegati a carico dello Stato, dall’assistenza medica gratuita ai lavoratori, e dall’ampia rete di stazioni di cura messa a disposizione dei lavoratori.

  17. 121. I cittadini dell’URSS hanno diritto alla istruzione. Questo diritto è assicurato dall’istruzione elementare, generale ed obbligatoria, dal carattere gratuito dell’istruzione, compresa l’istruzione superiore, da un sistema di borse di studio statali per l’immensa maggioranza degli studenti delle scuole superiori, dall’insegnamento scolastico nella lingua materna e dall’organizzazione dell’insegnamento professionale, tecnico e agronomico gratuito per i lavoratori nelle officine, nei sovchoz(st), nelle stazioni di macchine e trattori e nei kolchoz(col).

  18. 122. Alla donna sono accordati nell’URSS diritti uguali a quelli dell’uomo in tutti i campi della vita economica, statale, culturale e socio-politica. La possibilità di esercitare questi diritti è assicurata dall’attribuzione alla donna dello stesso diritto dell’uomo al lavoro, alla retribuzione del lavoro, al riposo, all’assicurazione sociale e all’istruzione; dalla tutela, da parte dello Stato, degli interessi della madre e del bambino; dalla concessione di congedi di gravidanza alla donna, con mantenimento del salario, e da un’ampia rete di case di maternità, di nidi e di giardini d’infanzia.

  19. 124.Allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, la Chiesa nell’URSS è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. La libertà di praticare culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini.

  20. 125. In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di consolidare il regime socialista, ai cittadini dell’URSS è garantita dalla legge: • a) la libertà di parola; • b) la libertà di stampa; • c) la libertà di riunione e di comizi; • d) la libertà di cortei e manifestazioni di strada. • Questi diritti dei cittadini sono assicurati mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni le tipografie, le scorte di carta, gli edifici sociali, le strade, i mezzi di comunicazione e le altre condizioni materiali necessarie per il loro esercizio.

  21. 126. In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di sviluppare 1’autonomia organizzativa e l’attività politica delle masse popolari, è assicurato ai cittadini dell’URSS il diritto di unirsi in organizzazioni sociali: sindacati, consorzi cooperativi, organizzazioni della gioventù, organizzazioni sportive e di difesa, associazioni culturali, tecniche e scientifiche, mentre i cittadini più attivi e più coscienti provenienti dalle file della classe operaia e da altri strati di lavoratori si riuniscono nel Partito Comunista (bolscevico) dell’URSS, che è il reparto d’avanguardia dei lavoratori nella loro lotta per il consolidamento e lo sviluppo del regime socialista, e che rappresenta il nucleo direttivo di tutte le organizzazioni dei lavoratori, sia sociali che statali.

  22. Costituzione italiana del 1948 • azione sociale dello Stato • Art. 3. • Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

  23. Art. 31. • La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. • Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. • Art. 32. • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. • Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

  24. Art. 34. • La scuola è aperta a tutti. • L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. • I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. • La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

  25. Art. 36. • Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. • La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. • Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

  26. Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. • I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. • L'assistenza privata è libera.

  27. Art. 39. • L'organizzazione sindacale è libera. • Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. • È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. • I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. • Art. 40. • Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

  28. Art. 41. • L'iniziativa economica privata è libera. • Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. • La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

  29. NORIMBERGA: TRIBUNALE MILITARE INTERNAZIONALE CONTRO I DIRIGENTI DEL REGIME NAZISTA (AG. 1945) • TRIBUNALE MILITARE INTERNAZIONALE: LA COSTITUZIONE, LA GIURISDIZIONE E LE FUNZIONI REGOLATE DA UN APPOSITO E SEPARATO STATUTO • 4 GIUDICI: IN NUMERO EGUALE DA GRAN BRETAGNA, USA, FRANCIA E URSS.

  30. PRIMA RIUNIONE: 20 NOV. 1945 • DURATA 10 MESI • ANALISI DELLA POLITICA DELLA GERMANIA NAZISTA • SENTENZA DELLA CORTE: 30 SETT. E 1° OTT. 1946 • CONDANNATI A MORTE MEDIANTE IMPICCAGIONE: H. GÖRING, J. VON RIBBENTROP, W. KEITEL, A. ROSENBERG, A. JODL, W. FRICK, J. STREICHER, H. FRANK, E. KALTENBRUNNER, F. SAUCKEL, A. SEYSS-INQUART, M. BORMANN (QUEST’ULTIMO IN CONTUMACIA); • AL CARCERE A VITA: R. HESS, W. FUNK, E. REDER; • PENE MINORI: K. DÖNITZ (10 ANNI), K. VON NEURATH (15 ANNI), B. VON SCHIRACH (20 ANNI), A. SPEER (20 ANNI); FURONO ASSOLTI F. VON PAPEN, H. SCHACHT E H. FRITZSCHE.

  31. VERSO I DIRITTI UMANI POSITIVI: L’INIZIO DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE • LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO ADOTTATA DA 48 STATI IL 10 DICEMBRE 1948

  32. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANIPreambolo • Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

  33. Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni

  34. L'ASSEMBLEA GENERALE • Proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

  35. Articolo 1 • Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. • Articolo 2 • Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

  36. Articolo 3 • Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. • Articolo 4 • Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. • Articolo 5 • Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

  37. Articolo 17 • 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. • 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. • Articolo 18 • Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. • Articolo 19 • Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

  38. Articolo 20 • 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. • 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. • Articolo 21 • 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. • 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. • 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

  39. Artt. 22-27 diritti economici, sociali e culturali: • lavoro • eguale retribuzione per eguale lavoro • remunerazione equa e sufficiente, integrata se necessario da altre misure di protezione sociale • fondare e aderire a sindacati • riposo e svago (limitazione orario di lavoro e ferie retribuite) • tenore di vita sufficiente a garantire il benessere proprio e della propria famiglia • cure mediche e ai servizi sociali necessari • sicurezza in ogni caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla propria volontà • istruzione che per le classi elementari deve essere pubblica ed obbligatoria e per quelle superiori accessibile a tutti in base al merito • prendere parte alla vita culturale della comunità • protezione degli interessi morali e materiali derivanti dalla propria opera

  40. http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-voto-alle-donne-litalia-si-affaccia-al-novecento/3049/default.aspxhttp://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-voto-alle-donne-litalia-si-affaccia-al-novecento/3049/default.aspx

  41. CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA (CEDAW) • ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 18 DICEMBRE 1979. • ENTRATA IN VIGORE IL 3 SETTEMBRE 1981. • STATI PARTE AL 2001: 166 • RATIFICATA E RESA ESECUTIVA DALL'ITALIA CON LEGGE N. 132 DEL 14 MARZO 1985. • IN VIGORE PER L'ITALIA DAL 10 LUGLIO 1985.

  42. IV CONFERENZA MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE SULLE DONNECONFERENZA DI PECHINO 1995 • PROGRAMMA D’AZIONE • CAPITOLO I • OBIETTIVI • 1. 1. IL PROGRAMMA DI AZIONE TRACCIA LE LINEE DA SEGUIRE PER ATTRIBUIRE PIÙ POTERE ALLE DONNE. IL SUO OBIETTIVO È DI ACCELERARE L’APPLICAZIONE DELLE STRATEGIE FUTURE PER IL PROGRESSO DELLE DONNE (NAIROBI)(1) E LA RIMOZIONE DI TUTTI GLI OSTACOLI CHE SI FRAPPONGONO ALLA ATTIVA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE A TUTTE LE SFERE DELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA, PER MEZZO DI UNA PIENA E COMPLETA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI DI NATURA SOCIALE, CULTURALE E POLITICA.

  43. QUESTO SIGNIFICA ANCHE CHE IL PRINCIPIO DELLA CONDIVISIONE DEL POTERE E DELLE RESPONSABILITÀ DEVE ESSERE STABILITO TRA LE DONNE E GLI UOMINI NELLE CASE, NEI LUOGHI DI LAVORO E NELLE PIÙ AMPIE COMUNITÀ NAZIONALI E INTERNAZIONALI. L’UGUAGLIANZA TRA DONNE E UOMINI APPARTIENE ALLA SFERA DEI DIRITTI UMANI ED È UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER LA GIUSTIZIA SOCIALE, MA È ANCHE UN REQUISITO ESSENZIALE E FONDAMENTALE PER L’UGUAGLIANZA, LO SVILUPPO E LA PACE. UNA COLLABORAZIONE RINNOVATA, BASATA SULL’UGUAGLIANZA TRA DONNE E UOMINI, È LA CONDIZIONE NECESSARIA PER UNO SVILUPPO DUREVOLE AL SERVIZIO DEGLI INDIVIDUI. UN SOSTEGNO DI LUNGO PERIODO È ESSENZIALE AFFINCHÉ DONNE E UOMINI POSSANO LAVORARE INSIEME PER SE STESSI, PER I LORO FIGLI E PER LA SOCIETÀ, IN MODO DA POTER AFFRONTARE LE SFIDE DEL VENTUNESIMO SECOLO.

  44. DONNE E COSTITUZIONE Il ruolo delle donne nella Costituente italiana

  45. CODICE PISANELLI 1865 • AUTORIZZAZIONE MARITALE • POTESTA’ SUI FIGLI SOLO AI PADRI • DIVIETO DI RICERCA DELLA PATERNITA’ • DIFFERENTE REGOLAZIONE ADULTERIO • DONNE NO TESTIMONI AI PROCESSI • NO DIRITTO DI VOTO ATTIVO E PASSIVO • NO ACCESSO A TUTTI GLI IMPIEGHI

  46. 1919 legge Sacchi n° 1176 • abrogati gli articoli del Codice Civile che prevedevano l’autorizzazione maritale • riconosciuto alle donne il diritto di esercitare ogni professione e di accedere agli impieghi pubblici • Escluse dall’accesso alla magistratura, alla diplomazia ed alla giurisdizione militare.

  47. Riunione di s. sepolcro • 23 marzo del 1919, • 1921 il patto di pacificazione; • costituzione del partito comunista; • formazione dei blocchi nazionali; e l’ingresso in Parlamento di ben sessantacinque deputati fascisti • “marciasu Roma”, nell’ottobre del 1922,

  48. IX Congresso Internazionale pro-suffragio femminile (9-18 maggio, Roma)

  49. “Per ciò che riguarda il governo mi sento autorizzato a dichiarare che, salvo avvenimenti imprevedibili, il governo fascista si impegna a concedere il voto a parecchie categorie di donne, cominciando dal campo amministrativo.”Mussolini

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