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apprendistato D.Lgs. 167/2011

apprendistato D.Lgs. 167/2011. NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D.lgs. 167/2011). Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato “ finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”

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apprendistato D.Lgs. 167/2011

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  1. apprendistato D.Lgs. 167/2011

  2. NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D.lgs. 167/2011) • Il contratto di apprendistato è un • contratto di lavoro a tempo indeterminato • “finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani” • Durante il periodo di formazione le parti non possono recedere dal contratto se non per giusta causa o giustificato motivo • Al termine del periodo di formazione le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente da tale termine (durante il preavviso continua a trovare applicazione il contratto di apprendistato) • In caso di mancato esercizio del recesso al termine del periodo di formazione,il rapporto di lavoro prosegue • come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

  3. LE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO Destinatari Finalita’

  4. LA DIVERSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE per le TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

  5. NUMERO MASSIMO DI ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO • Per le aziende con almeno 10 lavoratori, dall’1/1/2013il numero massimo di apprendisti assumibili, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, passa da un rapporto di 1 a 1 (100%) ad un rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio • Per le aziende con meno di 10 lavoratori, tale rapporto rimane di 1 a 1 • Se i lavoratori qualificati o specializzati sono meno di tre, o non ve ne sono, si possono assumere apprendisti in numero non superiore a tre

  6. APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE • Testo Unico Apprendistato prevede la possibilità di assumere apprendisti anche “indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro” • Legge n. 134/2012, di conversione del c.d. “Decreto Sviluppo” ha previsto la possibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti in apprendistato • Legge di Riforma del Lavoro dal 1° gennaio 2013, haescluso la possibilità di “assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato”

  7. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (art. 3 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALE

  8. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (art. 3 D.lgs. 167/2011) Qualifica professionale TITOLI CONSEGUIBILI Diploma professionale (non ancora disciplinato dalla Regione) Dai 15 ai 24 anni e 324 gg ETA’ Non superiore a 3 anni per Qualifica In considerazione della qualifica o del diploma da conseguire DURATA Non superiore a 4 anni per Diploma La componente formativa del contratto termina contestualmente all’acquisizione della qualifica professionale

  9. CONVENIENZE PER LE IMPRESE La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della retribuzione imponibile Dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, in aziende con meno di 10 dipendenti Escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP le spese sostenute per la formazione degli apprendisti Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla Qualifica che sarà conseguita al termine della componente formativa, con applicazione del trattamento retributivo corrispondente al livello inferiore applicato o, in alternativa, con percentualizzazione della retribuzione La retribuzione dell’apprendista è ulteriormente ridotta del 25% per i lavoratori minorenni e del 20% per i maggiorenni lungo tutta la durata della componente formativa, rispetto all’importo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento dell’impresa per le assunzioni in apprendistato professionalizzante (art. 4 del D. Lgs. 167/2011)

  10. AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE Al fine di favorire il successo formativo dell’apprendista è previsto un incentivo alla partecipazione del valore di € 1.500,00 da erogare per ogni singola annualità L’incentivo viene riconosciuto a condizione che l’apprendista abbia frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione strutturata

  11. QUALI IMPRESE POSSONO ASSUMERE Possono assumere con contratto di apprendistato per la qualifica professionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 le imprese di tutti i settori economico-produttivi

  12. FIGURE DI QUALIFICA DI IeFP CERTIFICABILI Le assunzioni mediante il contratto di apprendistato per la qualifica possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE per le qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di IeFP, CERTIFICABILI nella Regione Piemonte che ad oggi sono 37.

  13. ISCRIZIONE DEGLI APPRENDISTI • Iscrizione degli apprendisti • presso i soggetti attuatori Le imprese che assumono giovani con questo contratto di apprendistato, fanno riferimento ai soggetti attuatori individuati nelle aree territoriali in cui sono presenti le sedi di lavoro degli apprendisti L’iscrizione degli apprendisti presso il soggetto attuatore avviene in automatico sul sistema informativo “Gestione apprendistato” al momento della comunicazione di assunzione effettuata on line dall’impresa Il soggetto attuatore, entro 30 giorni dalla data di assunzione dell’apprendista redige, con l’ausilio del tutore aziendale, il PFI contrattuale cui segue la predisposizione del PFI di dettaglio annuale 13

  14. AVVERTENZE PER LE IMPRESE Prima di assumere ai sensi dell’art. 3 si consigliadi contattare il soggetto attuatore dell’area territoriale di riferimento per verificare: • la possibilità di ricondurre la Qualifica contrattuale dell’apprendista ad una delle figure di Qualifica certificabili in Regione Piemonte, pena la non validità del contratto di apprendistato; • definire la durata del percorso formativo (annuale, biennale, triennale) al fine di riconoscere eventuali crediti formativi dell’apprendista

  15. SOGGETTI ATTUATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA Area 1 Nord Area 4 TO Area 3 Sud-Ovest Area Nord: capofila dell’ATS --> ENAIP Area Sud-Est: capofila dell’ATS --> CASA DI CARITÀ Area Sud-Ovest: capofila dell’ATS --> CNOS Area TO: capofila dell’ATS --> IMMAGINAZIONE E LAVORO Area 2 Sud-Est

  16. TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI Sulla base del percorso scolastico-formativo svolto e delle competenze acquisite in ambito lavorativo possono essere riconosciuti all’apprendista crediti in ingresso, e pertanto possono essere inseriti in un percorso formativo triennale, biennale o annuale. I percorsi triennali sonorivolti a soggetti in possesso della sola licenza media e che sono privi di esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento I percorsi biennali sono rivolti a soggetti in possesso della licenza media, che hanno frequentato con successo almeno un anno di scuola superiore o percorsi di IeFP coerenti con la figura di assunzione dell’apprendista, e/o con esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento I percorsi annuali sono rivolti a soggetti in possesso della licenza media, che hanno frequentato con successo almeno due anni di scuola superiore o percorsi di IeFP coerenti con la figura di assunzione dell’apprendista, e/o con esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento

  17. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI

  18. AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE SERVIZI FORMATIVI – MODALITA’ DI EROGAZIONE SOGGETTO ATTUATORE Eroga in modalità di formazione d’aula FORMAZIONE STRUTTURATA finalizzata all’acquisizione di Competenze professionali comuni Competenze di base DOVE SI SVOLGE LA FORMAZIONE DI OGNI APPRENDISTA IMPRESA La formazione erogata all’interno dell’impresa è co-gestita dal soggetto attuatore e dall’impresa stessa e si divide in FORMAZIONE STRUTTURATA Deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e deve essere intenzionale per chi apprende FORMAZIONE NON STRUTTURATA Svolta on the job Tutta l’attività formativa strutturata e non strutturata degli apprendisti deve essere tracciata nei registri: elettronico e cartaceo finalizzata all’acquisizione di Competenze professionali specifiche

  19. RECUPERI La formazione dell’apprendista è obbligatoria anche nel caso abbia già frequentato precedenti corsi in apprendistato Gli apprendisti devono frequentare la totalità delle ore di formazione previste Le assenze per cause contrattualmente previste, e quindi imputabili esclusivamente agli allievi, devono essere debitamente documentate. Per le assenze giustificate devono essere programmate, dal soggetto attuatore, azioni di recupero finalizzate alla realizzazione del totale delle ore previste

  20. INCENTIVI PROGRAMMA AMVA Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato €. 5.500,00 Contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale SCADENZA BANDO 31/03/2013 Sono ammissibili a contributo i contratti sottoscritti a partire dal 30/11/2011 (in attesa di modifica)

  21. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALE

  22. APPRENDISTATOPROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) TITOLI CONSEGUIBILI Qualificazione ai fini contrattuali 18-29 ANNI (17 per soggetti in possesso di qualifica professionale D.lgs. 226/2005) ETA’ Non superiore a 3 anni In ragione dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire DURATA Non superiore a 5 anni per le figure professionali dell’artigianato (interpello n. 40/2011 “figure professionali dell’artigianato” sono tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano che non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani)

  23. DURATA CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE Durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza*, la durata della UF1 è ridotta di 4 ore. *Crediti relativi alla formazione generale sulla sicurezza prevista dall'Accordo tra il MLPS, il Ministro della Salute, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

  24. UNITA’ FORMATIVE UF3: Imparare a imparare (può essere fatta presso l’impresa per una durata massima di 40 ore) UF4: Comunicazione nella madrelingua UF5: Comunicazione nelle lingue straniere UF6: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia UF7: Competenza digitale UF8: Competenze sociali e civiche UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità UF10: Consapevolezza ed espressione culturale UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva Competenze chiave individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 UF1 e UF2 sono obbligatorie per tutti

  25. UNITA’ FORMATIVA 3 L’operatore di formazione è responsabile dell’impostazione didattica del percorso e deve mettere a disposizione del tutore aziendale strumenti e metodologie

  26. COMPETENZE DEL PERCORSO FORMATIVO: OFFERTA PUBBLICA E IMPRESA

  27. OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA Piano Formativo individuale regionale Nel Piano formativo individuale regionale vengono indicate le competenze che l’apprendista deve acquisire mediante la formazione di base e trasversale, tecnico-professionale e specialistica (secondo le indicazioni della contrattazione collettiva di riferimento) entro il termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato. Il Piano formativo individuale regionale deve essere compilato entro 30 giorni dalla stipula del contratto Il Piano formativo individuale regionale può essere adottato, dalle imprese, in mancanza o in alternativa ai moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento dell’impresa.

  28. TUTORE AZIENDALE

  29. AUTOCERTIFICAZIONE CAPACITA’ FORMATIVA IMPRESA Le imprese che erogano autonomamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono autocertificare il possesso degli “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo L’autocertificazione della capacità formativa deve essere effettuata mediante l’utilizzo della procedura informatizzata (compilazione del Modello A) prevista con Deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007 L’impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata L’autocertificazione della capacità formativa deve essere fatta una sola volta. L’autocertificazione è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato

  30. ASPETTI SANZIONATORI NEL CASO NON VENGA EROGATA LA FORMAZIONE • Nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione ed è responsabile esclusivamente il datore di lavoro, si applica una sanzione pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 10%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione • Qualora durante una visita ispettiva emerga un inadempimento nell’erogazione della formazione si adotta un provvedimento di «disposizione» ai sensi del Dlgs 124/2004, assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere

  31. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA FONTE FINANZIAMENTO POR-FSE 2007-2013 Ob. 2, Asse I e risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione DOTAZIONI • Somma stimata in € 40.000.000,00 • Nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante specifici atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, la Regione ha facoltà di integrare le risorse sopra indicate 31

  32. INCENTIVI NAZIONALI – PROGRAMMA AMVA Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato €. 4.700,00 Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere SCADENZA BANDO 31/03/2013 Sono ammissibili a contributo i contratti sottoscritti a partire dal 30/11/2011

  33. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 5 D.lgs. 167/2011)

  34. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA(art. 5 – D.Lgs. 167/2011) Laurea triennale e magistrale TITOLI CONSEGUIBILI Master di I e II livello Dottore di ricerca ETA’ 18-29 ANNI Non superiore a 2 anni per Lauree Magistrali, Master di I e II livello In considerazione del titolo da conseguire (e tutte aumentabili di 6 mesi) Non superiore a 3 anni per Lauree triennali DURATA Non superiore a 4 anni per Dottori di ricerca Demandata a Regioni ovvero intese ad hoc impresa/Ateneo in assenza di regolamentazione In Piemonte, in accordo con PPSS e Istituzioni Universitarie attraverso Protocolli d’intesa REGOLAMENTAZIONE

  35. PROCESSO DI INTERAZIONE IMPRESA ATENEI definizione del modello organizzativo piano formativo individuale erogazione delle attività formative certificazione

  36. I NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE Attività realizzata o avviata Imprese coinvolte Apprendisti 38 Master Universitari 215 610 13 Dottorati di ricerca 13 13 1 Laurea Specialistica 1 5 Percentuale di successoformativo Trasformazione del contratto 94% 100%

  37. INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE PREVISTO DAL PROGRAMMA FIxO "SCUOLA & UNIVERSITÀ" Per la stipula di contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca (per il conseguimento di uno qualsiasi dei titoli previsti), le imprese possono accedere un contributo pari a: - 6.000 € per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; - 4.000 € per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale (per almeno 24 ore settimanali). La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://fixo.italialavoro.it/ non oltre il 28/02/2013, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili. L’ avviso è pubblicato in versione integrale sul sito di Italia Lavoro http://www.italialavoro.it/ nella sezione bandi.

  38. Realizzato in collaborazione con: Italia Lavoro – Azione PON 2012 – 2014 POT – Pianificazione Operativa Territoriale Piano di diffusione Apprendistato Regione Piemonte e Italia Lavoro

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