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AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2010

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2010. Introduzione:

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AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2010

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Presentation Transcript


  1. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2010

  2. Introduzione: Le presenti Linee guida disciplinano la realizzazione di misure di politica attiva, attraverso le risorse del Fondo sociale europeo - FSE, per l’attuazione dell’accordo siglato dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 febbraio 2009 e sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi economica in atto destinatari di ammortizzatori sociali in deroga in CIG/CIGS e mobilità nel periodo 2009/2010.

  3. Quadro sinottico degli istituti di sostegno al reddito in alcuni Paesi Europei

  4. Umbria – Occupazione, forze di lavoro e disoccupazione e relative variazioni nei quattro trimestri del 2007 e 2008 e nei primi due del 2009 _____________________________________________ Fonte: Elaborazioni Regione Umbria - OML su dati ISTAT – RCFL

  5. N. Peso Peso CIG N. Aziende Lavoratori lavoratori Aziende industrie dell'abbigliamento 19,4% 19,7% 160 1169 metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 18,2% 148 1311 21,8% fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 70 414 6,9% 8,6% 65 COSTRUZIONI 294 4,9% 8,0% 57 industria del legno e dei prodotti in legno 334 5,5% 7,0% COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 55 447 7,4% 6,8% E MOTOCICLI 54 356 5,9% 6,7% industrie tessili TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 24 151 2,5% 3,0% 24 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 344 5,7% 3,0% 21 stampa e riproduzione di supporti registrati 104 1,7% 2,6% 20 fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 164 2,7% 2,5% 18 fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche e a uso domestico 106 1,8% 2,2% riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 13 88 1,5% 1,6% ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 11 73 1,2% 1,4% 10 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 69 1,1% 1,2% 9 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 39 0,6% 1,1% 9 industrie conciarie 90 1,5% 1,1% 8 120 2,0% 1,0% N.D. 7 24 0,4% 0,9% fabbricazione della carta e dei prodotti di carta industrie alimentari, delle bevande 5 59 1,0% 0,6% 5 fabbricazione di mezzi di trasporto 37 0,6% 0,6% 5 SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 26 0,4% 0,6% FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 4 75 1,2% 0,5% RISANAMENTO 4 38 0,6% 0,5% ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 2 41 0,7% 0,2% ISTRUZIONE 2 30 0,5% 0,2% 1 altre industrie manifatturiere 4 0,1% 0,1% 1 ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 12 0,2% 0,1% 8239 100,0% 812 100,0% 88,9% 722 PG 6619 83,0% 1533 76 TR 12,8% 9,4% 14 Altra sede 256 4,3% 1,7% Aziende e lavoratori coinvolti nelledomande di CIG in deroga 160 industrie dell'abbigliamento 19,7% 18,2% 8,6% 8,0% 812 722 PG 76 TR 14 Altra sede 256 4,3% 1,7%

  6. Caratteristiche dei lavoratori coinvolti nelle domande di CIG in deroga

  7. Riferimenti normativi: • Art. 2, comma 36 della legge 203/2008: • prevede possano essere concessi trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla vigente normativa, sulla base di accordi con le Regioni e le Province Autonome; • Art. 19, della Legge 2/2009: • stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, possano essere utilizzati con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione • Accordo Stato- Regioni e P.A. del 12 febbraio 2009: Definisce le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali e le competenze degli enti locali in materia. • DGR 1560 del 9 novembre 2009: Programma degli interventi per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga.

  8. Cassa Integrazione in deroga CIG in deroga: imprese beneficiarie • Aziende appartenenti a qualsiasi settore produttivo escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito. • In particolare: – Aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti. – Aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all’esaurimento degli strumenti ordinari. – Imprese cooperative – Aziende e associazioni del terziario e dei servizi – Aziende del commercio con meno di 50 dipendenti – Studi professionali

  9. Destinatari • Sono beneficiari del trattamento: • TUTTI I LAVORATORI SUBORDINATI, a tempo indeterminato o determinato; • gli APPRENDISTI; • i LAVORATORI SOMMINISTRATI, • i SOCI LAVORATORI SUBORDINATI DI COOPERATIVE; • i LAVORATORI /le LAVORATRICI A DOMICILIO; • i dipendenti da ENTI E AGENZIE DI FORMAZIONE. • Accordo Regione Umbria- Parti Sociali 28.12.2009

  10. Requisiti • Anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giornate presso l’azienda che presenta la richiesta. • Durata della prestazione • • il trattamento viene concesso un periodo di massimo individuale di n. 6 mesi (pari a 1.038 pro capite per il tempo pieno). • N.B. • Per i lavoratori TD la durata della CIG non può andare oltre la scadenza del contratto. • Per gli apprendisti la durata della CIG è limitata alla durata del rapporto (nel caso in cui lo stesso non sia trasformato)

  11. Misura della prestazione • L’importo della prestazione corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. • Limiti massimi mensile per il 2010: • I periodi in cui è percepita l’integrazione salariale sono coperti da contribuzione figurativa e, pertanto, sono utili per il diritto alla pensione * Come statuito dalla Circolare Inps n. 18 del 05/02/2010, si tratta di importi al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. 41/1986 in caso di retribuzione mensile superiore a €. 1.931,86.

  12. Cause di esclusione dal diritto: • Il lavoratore sospeso in CIG in deroga decade dal trattamento qualora: • rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; • non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; • svolge, contemporaneamente, attività retribuita senza averla prima comunicata alla Struttura INPS territorialmente competente. • CIRCOLARE INPS 15 FEBBRAIO 2007, N. 39

  13. Cig in deroga – flusso procedurale 1.CONSULTAZIONE SINDACALE 2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIG IN DEROGA 3. ISTRUTTORIA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA CASSA 4. PAGAMENTO DIRETTO AL LAVORATORE 5. ATTIVAZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

  14. Cig in deroga – Adempimenti dell’impresa: • Richiesta esame congiuntotramite procedura telematica • http://www.regione.umbria.it/canale.asp?id=1964 • Acquisizione dichiarazione di immediata disponibilità (DID) su modello (SR105); • Sottoscrizione verbale di esame congiuntodella situazione aziendale; • Richiesta in bollo da € 14,62 di intervento della CIG o in carta semplice della mobilità in deroga; • Provvedimento regionale di concessione • Comunicazione impresa- Dpl- Inps (Mod. IG15 autorizzato).

  15. Adempimenti impresa: Entro il giorno 20 di ogni mese, rendiconto delle ore di sospensione effettivamente realizzate richiesta di pagamento, con modello INPS SR 41; INPS • Inviare all’INPS entro il giorno 20 d REGIONE UMBRIA Entro 20 di ogni mese, tramite sistema SARE rendiconto ore di Sospensione effettuate e preventivo delle ore di ipotizzate.

  16. Richiesta estensione CIG in deroga E’ possibile richiedere un’estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga di ulteriori mesi 6, pari ad ore 1038, fino al 31/12/2010, qualora l’utilizzo della CIG già autorizzata con provvedimento regionale abbia esaurito per almeno un lavoratore il monte ore concesso (per 6 mesi 1038 ore). NB. Le richieste di estensione vanno presentate entro il g. 20 del mese successivo. ATTENZIONE: non è necessario effettuare nuovo esame congiunto, ma presentare apposita richiesta in bollo

  17. Attivazione politiche attive del lavoro • LAVORATORE SOTTO-SOGLIA: • lavoratore/lavoratrice sospeso per meno di 60 ore mensili non consecutive e comunque tali da non raggiungere almeno una settimana intera di calendario a 0 ore. • LAVORATORE SOPRA-SOGLIA: • lavoratore/lavoratrice sospeso per più di 60 ore mensili, o almeno una settimana intera di calendario a 0 ore; • lavoratore/lavoratrice sospeso per più di 60 ore mensili, con due o più settimane intere di calendario a 0 ore.

  18. Attivazione politiche attive del lavoro LAVORATORI –LAVORATRICI SOTTO-SOGLIA LAVORATORI –LAVORATRICI SOPRA-SOGLIA PERCORSO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRO PER L’IMPIEGO PERCORSO FORMAZIONE (1-2 SETTIMANE AGENZIE ACCREDITATE)

  19. Attivazione politiche attive del lavoro • LAVORATORI SOTTO-SOGLIA: • Convocazione di gruppo dei lavoratori presso i Centri per l’impiego o la sede centrale dell’azienda interessata al provvedimento. • Durata dell’incontro: 3- 5 ore (Incontro individuale o di gruppo) • Contenuto:Colloquio di orientamento, Counselling, Seminari/att. Formative, • LAVORATORI SOPRA-SOGLIA: • Contenuti 1° settimana formativa: • Orientamento/bilancio competenze • Contenuti formativi di natura trasversale • Alfabetizzazione linguistica per lavoratori stranieri • Contenuti 2° settimana formativa: • Alfabetizzazione informatica • Alfabetizzazione linguistica • Percorsi specialistici tarati sul settore e figura professionale

  20. Ipotesi di giustificato motivo per le assenze: • Costituiscono assenza giustificata: • temporanei motivi di salute certificati da una struttura sanitaria pubblica; • documentata esigenza temporanea di cura di familiari; • rientro temporaneo al lavoro, nella giornata coincidente con la programmazione formativa, con il supporto della dichiarazione del datore di lavoro.

  21. Incentivi ricollocamento e occupabilità: • EROGAZIONE ANTICIPATA DEI SUSSIDI IN UN’UNICA SOLUZIONE PER AUTO-IMPIEGO • ASSUNZIONE AGEVOLATA DEI PERCETTORI DI FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO • RIENTRO ANTICIPATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI (L. 102/2009): I lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o qualificazione continuando a percepire il trattamento di CIG.

  22. Incentivi ricollocamento e occupabilità: L. n. 102/09 Msg. n. 8123 del 23/03/2010 ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO CIG IN DEROGA ai soggetti che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa. QUANTO SPETTA: L’importo del trattamento è pari al numero di mensilità o di giornate di CIGS in deroga spettanti e non ancora percepite al momento della presentazione della domanda. COME FARE PER OTTENERLA: Fare richiesto, utilizzando l’apposito modello SR78, alla sede INPS territorialmente competente, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, specificando l’attività da intraprendere.

  23. Incentivi ricollocamento e occupabilità: Circolare Inps n. 5 del 13 gennaio 2010 incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga “Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate”…

  24. Circolare Inps n. 5 del 13 gennaio 2010 • DATORI DI LAVORO AMMESSI ALL’INCENTIVO • L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga: • Trattamenti di CIG in deroga • indennità di mobilità in deroga • Trattamenti disoccupazione speciale edile in deroga L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del  DL 5/2009; La fruizione dell’incentivo è soggetta alla regolarità contributiva ex L. 296/2006- DURC interno

  25. Casi in cui l’incentivo non spetta • Le assunzioni siano dovute (obbligo di origine legale, contrattuale); • siano effettuate in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (per un periodo di mesi 6); • a meno che non si tratti di • PROFESSIONALITA’ SOSTANZIALMENTE DIVERSE da quelle dei lavoratori sospesi • assetti proprietari coincidenti tra imprese; • condizione generale di regolarità contributiva.

  26. Adempimenti datore di lavoro: • Invio, nei termini di legge, del modello UNIFICATO LAV (Decreto 30 ottobre 2007 C.O.) al Centro per l’Impiego competente. • DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ del datore di lavoro inoltrata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio disponibile presso il sito internetdell’Istituto www.inps.it

  27. Procedura dichiarazione responsabilità AUTENTICAZIONE:

  28. Procedura dichiarazione responsabilità: MENU’ DICHIARAZIONI

  29. Procedura dichiarazione responsabilità: DATI IDENTIFICATIVI DATORE DI LAVORO

  30. Procedura dichiarazione responsabilità: INFORMAZIONI RELATIVE AL LAVORATORE

  31. Procedura dichiarazione responsabilità: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI INCENTIVO

  32. Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti L. 2/2009 RICONOSCIMENTO TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI PER APPRENDISTI • QUANDO SPETTA: • Il nuovo trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione è erogato agli apprendisti già assunti alla data del 29.11.2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) • anzianità di servizio aziendale almeno pari a mesi tre

  33. Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti • QUANDO SPETTA: • L’intervento è previsto nei casi di sospensione dovuta a crisi aziendale o occupazionale o di licenziamento. • Vi sia l’intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali; • L’indennità è concessa per un massimo di 90 giornate. • COME FARE PER OTTENERLA: • Il lavoratore deve presentare la relativa domanda entro 68 giorni dal licenziamento alla competente sede INPS

  34. Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti • I lavoratori interessati devono • rendere al competente Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale • presentare domanda di disoccupazione alla locale sede INPS (mod. DS21)

  35. Circolare Inps n. 43 del 29/03/2010

  36. Circolare Inps n. 43 del 29/03/2010

  37. La CIG si cumula col lavoro?? • Circolare Inps N.130 del 4 ottobre 2010 • LAVORO DIPENDENTE COMPLEMENTARE • Attività lavorativa collocata in altre ore del giorno o altri periodi dell’anno • ATTIVITA’ ACCESSORIE • Lavoro accessorio tramite voucher entro 3 mila euro annui • STIPENDIO RIDOTTO • Contratto a TD, con analogo ricalcolo della prestazione ed eventuale differenza • INTEGRAZIONE AL REDDITO • Nuova attività di lavoro autonomo

  38. La CIG si cumula col lavoro?? Circolare Inps n. 130 del 4 ottobre 2010 • L’incompatibilità dell’attività lavorativa con la CIG è stabilita da due norme fondamentali: • D. LGS 788/1945 • L. 86/1988 • LAVORO FULL TIME • Il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale ha cominciato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

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