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La riforma dell’ISEE: analisi e prospettive

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma, 17 giugno 2014. La riforma dell’ISEE: analisi e prospettive. Raffaele Tangorra Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali.

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La riforma dell’ISEE: analisi e prospettive

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Presentation Transcript


  1. Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma, 17 giugno 2014 La riforma dell’ISEE:analisi e prospettive Raffaele Tangorra Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali

  2. Da Burocrati tiranni, il Corriere della Sera, prima pagina, 15.1.2005 “l’Isee … in Italia nacque nell’ormai lontano 1998 quando governava il Paese una coalizione di centrosinistra… L’Ulivo l’ha utilizzato in un paio di occasioni, per il cosiddetto reddito minimo di inserimento … e per disciplinare l’accesso ad alcune prestazioni sanitarie. Nella sua breve vita l’Isee non sembra aver incontrato particolare fortuna tanto che nessuno, nemmeno nella sinistra più welfarista, ne fa ancora una bandiera.” Dario Di Vico

  3. Non è andata proprio così … Nel 2013 sono state presentate 6,1 milioni di DSU per oltre 16,3 milioni di persone, pari a oltre il 27% della popolazione italiana. Per il secondo anno consecutivo, comunque, vi è una riduzione nel numero di DSU presentate

  4. i=7% 15< i <20% 20< i <30% 36< i <49% La popolazione ISEE: distribuzione territoriale Piemonte 20,2 Valle d'Aosta 28,3 Lombardia 17,6 Liguria 20,6 Trentino-A.Adige 6,8 Veneto 15,2 Friuli-Venezia G. 24,3 Emilia-Romagna 18,5 Toscana 24,7 Umbria 20,3 Marche 20,8 Lazio 29,3 Abruzzo 25,8 Molise 29,5 Campania 48,4 Puglia 36,6 Basilicata 37,5 Calabria 44,9 Sicilia 40,1 Sardegna   37,0 Dati al 31.12.2013

  5. La popolazione ISEE: composizione per macroaree Il rallentamento riguarda sostanzialmente il Mezzogiorno (in particolare Sicilia e Campania), mentre nel resto d’Italia c’è sostanziale stabilità

  6. Criticità vecchio ISEE/2 (Tangorra, SSEF 11.2011) • Difficile usare l’ISEE per prestazioni di contrasto alla povertà. In molte aree più ISEE=0 che poveri assoluti • I redditi esenti non entrano nell’ISEE. Dal reddito complessivo al reddito disponibile? • La selettività del patrimonio immobiliare è molto limitata dalla franchigia sulla prima casa (oltre che dai valori catastali non aggiornati) • Problematica l’assistenza economica straordinaria, soprattutto in tempi di crisi: l’ISEE è un indicatore “storico” • È evidente, soprattutto nel Mezzogiorno ma non solo, la mancata dichiarazione del patrimonio mobiliare. • L’esperienza della social card dimostra che anche rispetto alla dichiarazione fiscale le DSU sono mendaci in misura non irrilevante • I controlli ex-post sono poco efficaci. Una banca dati delle prestazioni? La difficile attuazione dell’art. 38, del d.l. 78/10

  7. Criticità vecchio ISEE/2(Tangorra, SSEF 11.2011) • La considerazione del “solo assistito” nelle prestazioni socio-sanitarie. Indubbiamente vi è necessità di regolamentare il caso dell’anziano/disabile (probabilmente non in maniera analoga). Ma intervento necessario anche in altri casi: genitori naturali in caso di prestazioni per i figli, ad esempio. • Necessità di semplificare il nucleo: ha davvero senso la previsione del carico a fini fiscali? • La scala di equivalenza: appare più un problema di definizione di policy che di metrica dell’indicatore • Alcune criticità sono connesse con particolari usi dell’ISEE, che è strumento che si applica a politiche e popolazioni diverse. Verso un ISEE modulare? • Il federalismo e la domanda di differenziazione della metrica da parte di policy makers “sovrani”. La ratio appare debole, perlomeno in un’ottica di garanzia di livelli essenziali di prestazioni

  8. Articolo 5, decreto-legge 201/2011 • DPCM su proposta del Ministero del Lavoro di concerto con Ministero dell’Economia • Compiti: • Definizione dei campi di applicazione dell’ISEE • Rafforzamento del sistema dei controlli • Revisione delle modalità di calcolo dell’ISEE

  9. Definizione dei campi di applicazione dell’ISEE L’applicazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate o la compartecipazione ai costi costituiscelivello essenziale Le prestazioni sociali sono definite ai sensi della l. 328/2000 e non includono quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari (per specifiche tipologie di prestazioni e non per prestazioni che costituiscono livelli essenziali)

  10. Definizione dei campi di applicazione dell’ISEE/2 L’uso dell’ISEE non viene esteso dal decreto a nuove prestazioni (es. indennità di accompagnamento), né si introducono nuove soglie per l’accesso alle prestazioni su base nazionale. Ci si limita a fissare le soglie per le prestazioni sociali agevolate già erogate in base all’ISEE vigente secondo normativa nazionale in maniera da mantenere l’attuale numero dei beneficiari: Assegno di maternità- è concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro (da indicizzare al 2014) Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori - la nuova soglia è pari a 8.446 euro ISEE (da indicizzare al 2014)

  11. Definizione dei campi di applicazione dell’ISEE/3 Per le prestazioni sociali agevolate già erogate a livello locale in base all’ISEE vigente saranno gli enti erogatori a stabilire nuovi regolamenti con l’individuazione delle nuove soglie Sono erogate sulla base del nuovo ISEE le prestazioni richieste dopo 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione e relative istruzioni. Complessivamente si tratta di circa 4 mesi e mezzo dalla pubblicazione del dpcm di riforma (il termine ordinatorio è all’incirca 1° luglio) Con le stesse modalità verrà rivista anche la soglia per l’accesso alla Carta Acquisti

  12. Rafforzamento del sistema dei controlli La DSU è composta da una parte autocertificata e da una parte imputata dall’INPS tramite interrogazioni degli archivi propri e dell’Agenzia delle Entrate. L’INPS riceve la DSU, integra con i dati in proprio possesso e attiva le procedure di scambio con l’Agenzia delle Entrate. Tutto il processo dura 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU (4 gg. per l’acquisizione, 4 gg. per la lavorazione e 2 gg. per l’invio della attestazione)

  13. Rafforzamento del sistema dei controlli/2 • Imputazione dei dati fiscali L’Agenzia delle Entrate compila con le informazioni già presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria (in particolare redditi ai fini Irpef relativi al secondo anno solare precedente la DSU). Nota: si stima in circa ¼ le sottodichiarazioni del reddito complessivo ai fini ISEE. • Controlli patrimonio mobiliare Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento alla esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza, laddove si verifichino omissioni e difformità. Ma già il prossimo anno i conti correnti potrebbero essere imputati dall’Agenzia delle entrate. Le pratiche elusive saranno evitate con l’indicazione del massimo tra la media annua e il valore al 31.12.

  14. Rafforzamento del sistema dei controlli/3 • Controlli automaticiL’INPS stabilisce inoltre procedure per il controllo automatico mediante l’interrogazione degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche relativamente agli altri dati autocertificati. • Controlli selettivi Ai fini della compilazione di liste per controlli selettivi della Guardia di Finanza sono autocertificati dal dichiarante gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

  15. Aggiornamento delle modalità di calcolo dell’ISEE L’ISEE è pari alla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% della situazione patrimoniale (ISP), divisa per una scala di equivalenza (SE) : La formula sintetica dell’ISEE non è cambiata

  16. Aggiornamento delle modalità di calcolo dell’ISEE/2 Tutte le componenti, però, hanno subito sostanziali modifiche dove Y è il reddito (escluso quello da patrimonio mobiliare), W il patrimonio (MOB se mobiliare, IMM se immobiliare), D le detrazioni e le franchigie, r il rendimento “normale” del patr. mob., n il numero dei componenti il nucleo familiare, p (·,· ) la funzione che individua la scala di equivalenza, x particolari caratteristiche del nucleo

  17. Componente reddituale/1 • Al reddito complessivo ai fini Irpef si aggiungono: • Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta • Trattamenti a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni pubbliche • Rendita catastale beni immobiliari • Reddito figurativo delle attività mobiliari

  18. Componente reddituale/2 • Dall’indicatore della condizione reddituale si sottraggono: • Costi di produzione del reddito (quota dei redditi da lavoro dipendente pari al 20% fino ad un massimo di 3.000 euro) • Quota dei redditi da pensione e altri trattamenti, pari al 20% fino ad un massimo di 1.000 euro • Locatari con affitto registrato: spesa per l’affitto fino a un massimo di euro 7.000 (era di 5.165) + 500 per figlio successivo al secondo • Costi della disabilità e non autosufficienza

  19. Costi della disabilità e non autosufficienza • Distinzione per persone- con disabilità media - con disabilità grave - non autosufficientiper le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella dell’allegato 3 al DPCM.

  20. Costi della disabilità e non autosufficienza/2 • Dall’indicatore reddituale si sottraggono: • 4.000 (+ 1.500 se minorenni) euro per ciascuna persona con disabilità media) (invalidi civili tra 67 e 99% ed equiparati) • 5.500 (+2.000 se minor.) euro per ciascuna persona con disabilità grave (100% ed equiparati) • 7.000 (+2.500 se min.) euro per ciascuna persona non autosufficiente (es. indennità di accompagnamento) • le spese documentate per collaboratori domestici e personale di assistenza per ciascuna persona non autosufficiente (nel limite dei trattamenti esenti) • fino ad un massimo di 5.000 euro per spese sanitarie, mediche di assistenza specifica per disabili indicate in dichiarazione Irpef 20

  21. Componente Patrimoniale Viene valorizzata al 20% Si considera il valore al 31/12, fatta eccezione per i conti, come già evidenziato Per i nuclei in abitazione di proprietà il valore della casa viene considerato al netto del mutuo residuo e di una franchigia pari a 52.500 (+2.500 per ogni figlio successivo al secondo). La differenza è valorizzata in proporzione pari a due terzi

  22. Scala di equivalenza: un confronto La scala di equivalenza dell’ISEE vigente appare già generosa nel confronto con le scale maggiormente in uso. Ad esempio, con il nuovo ISEE nel caso di due genitori lavoratori con tre figli, uno dei quali con meno di 3 anni, il parametro sarebbe 3,35, prossimo al cd. quoziente Parma

  23. Scala di equivalenza: maggiorazioni • Per tener conto dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo, la scala di equivalenza vigente è stata aumentata di: • +0,2 se i figli sono 3; • +0,35 se i figli sono 4; • +0,5 se i figli sono 5 o più; • +0,2 se sono presenti minori ed entrambi i genitori (o l’unico presente, in questo caso anche se non lavoratore) lavorano, incrementata a +0,3 se il minore ha meno di 3 anni 23

  24. Nucleo familiare • Le regole sono quelle standard dell’ISEE vigente, tranne che per le persona a carico ai fini IRPEF, non più attratte. Queste le eccezioni: • Figlio maggiorenne non convivente a carico ai fini Irpef nel caso non sia coniugato e non abbia figli • Famiglie con persone con disabilità (cfr. oltre) • Minore in affidamento temporaneo famiglia a sé stante, fatta salva la facoltà di considerarlo parte del nucleo familiare affidatario • Componente aggiuntiva solo per prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo e per minorenni in presenza di genitori naturali

  25. Famiglie con persone con disabilità • Il nucleo familiare è composto dal coniuge e dai figli minori (o minori di 26, se conviventi a carico) • Per i non autosufficienti minorenni valgono le regole ordinarie • Le donazioni successive alla richiesta di prestazione, vengono valorizzate nel patrimonio del donante; lo stesso per quelle effettuate nei tre anni precedenti la richiesta della prestazione, se in favore di persone tenute agli alimenti • L’ISEE viene integrato di una componente aggiuntiva basata sulla condizione economica dei figli non presenti nel nucleo, tenuto conto dei loro carichi familiari, per l’accesso a prestazioni in ambito residenziale a ciclo continuativo

  26. ISEE corrente • Può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale. • Farà una fotografia ravvicinata della situazione reddituale della persona interessata dalle variazioni di reddito, basata sul principio di cassa. • Per i lavoratori dipendenti potrebbero considerarsi i due mesi precedenti la DSU (ordinariamente 6 mesi)

  27. Prospettive • Una riscoperta dell’ISEE? Comuni al lavoro, ma un po’ in ritardo (in particolare, la metà che è andata ad elezioni) • Transizione dal vecchio al nuovo non banale: caso università • Evitare che la complessità dell’indicatore si rifletta in difficoltà di comprensione per il cittadino (es. disabili) e in più pesanti oneri amministrativi (es. consistenza media conti correnti) • Evitare utilizzi impropri: l’ISEE serve soprattutto a “ordinare” la popolazione • Attenzione al monitoraggio! Alcuni effetti della riforma in termini di selettività potranno essere stimati solo manon a mano che si raccoglieranno dati • Essenziale la banca dati delle prestazioni sociali agevolate e il casellario dell’assistenza

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