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Martedì 24 Settembre Nh Hotel Sesto S.Giovanni

IL NUOVO ISEE come cambia la valutazione e la compartecipazione Dipartimento negoziazione sociale Spi Cgil Lombardia Uff . politiche fiscali e di bilancio Spi Cgil naz. 2013 Caaf Cgil Lombardia. Martedì 24 Settembre Nh Hotel Sesto S.Giovanni. L’ISEE – i riferimenti normativi.

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Presentation Transcript


  1. IL NUOVO ISEE come cambia la valutazione e la compartecipazioneDipartimento negoziazione sociale Spi Cgil LombardiaUff. politiche fiscali e di bilancio Spi Cgil naz. 2013Caaf Cgil Lombardia Martedì 24 Settembre Nh Hotel Sesto S.Giovanni

  2. L’ISEE – i riferimenti normativi • L’ISEE prende avvio con la Legge 449/97 (Finanziaria ’98) • Art.59 commi 52 - 52 • Sperimentazione avviata con il D.L. 109/98 • DPCM 221/99 • Dlgs 130/00 • Dpcm 242/01 • Dpcm 18-5-01

  3. I FONDAMENTI DELL’ISEE • Le prestazioni sociali agevolate • Il nucleo familiare • L’indicatore della situazione reddituale • L’indicatore della situazione patrimoniale • La scala di equivalenza • La dichiarazione unica

  4. L’ISEE – la condizione economica del richiedente Legge 328/00 art. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente) “Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n° 130”

  5. Legge 183/2010 art. 34 modifiche all’ ISEE - 1 • LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi (…) G.U. n° 262 9-11 2010 suppl. ord. n° 243”. • In materia di Isee riprende quanto già stabilito dalla Finanziaria 2008 (art. 1 comma 344) modificando il Decreto legislativo 3maggio 2000 n. 130, (ma il Decreto attuativo non fu emanato a causa della caduta del governo). • Art. 34. (Indicatore di situazione economica equivalente) Novità fondamentali: • La modifica prevede che il richiedente la prestazione presenti una unica dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con validità annuale; • In caso di modifica della situazione reddituale o della composizione familiare il richiedente può presentare una nuova DSU;

  6. Legge 183/2010 art. 34 modifiche all’ ISEE - 2 • La Dichiarazione può essere presentata ai comuni, ai CAAF, direttamente all’amministrazione pubblica presso la quale è richiesta la prestazione, o presso la sede Inps territoriale di riferimento; • E’ possibile inoltrare la domanda all’Inps anche per via telematica; • In base ai dati autocertificati del richiedente l’Inps determina l’indicatore della situazione economica equivalente; • In base ai dati autocertificati l’Agenzia delle Entrate attraverso controlli automatici verifica l’esistenza di errori od omissioni, i dati verificati sono trasmessi all’Inps; • In base alla comunicazione fornita dall’Inps i CAAF e le amministrazioni pubbliche presso le quali è stata inoltrata la DSU rilasciano l’attestazione con i dati ISEE, l’attestazione riporta anche eventuali difformità od omissioni; • In caso di difformità od omissioni il richiedente ha facoltà di presentare una nuova domanda;

  7. Legge 183/2010 art. 34 modifiche all’ ISEE - 3 • La dichiarazione è valida per accedere alla prestazione richiesta pur rimanendo facoltà degli enti erogatori di richiedere adeguata documentazione che attesti la veridicità dei dati inviati; • Gli enti erogatori possono svolgere ogni tipo di controllo sia singolarmente che in forma associata; • Ai fini della veridicità dei dati inerenti il patrimonio mobiliare l’Agenzia delle Entrate in presenza di difformità od omissioni effettua controlli selettivi su richiesta degli operatori come identificati dal all’articolo 7 sesto comma del DPR 605/1973; • La Guardia di Finanza riserva una quota della programmazione delle attività di accertamento alla verifica delle domande ISEE; • Sono comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti prestazioni le cui domande presentino divergenze in ambito di patrimonio mobiliare; • E’ prevista una apposita convenzione tra Inps ed Agenzia delle Entrate per disciplinare l’interscambio di informazioni, sono previste anche sperimentazioni sui flussi informativi.

  8. IL DECRETO LEGGE 201/2011- art. 5 • L’articolo art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 introduce sostanziali modifiche all’Isee. • Il nuovo ISEE corretto definirà il reddito disponibile familiare includendo “la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale” • tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia. • tenere conto dei carichi familiari con attenzione ai figli dopo il secondo e delle persone disabili a carico. • Valorizzare la componente patrimoniale sita sia in Italia che all’estero • Avere una differenziazione dell’indicatore per le diverse prestazioni • Il decreto deve individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie e le prestazioni assistenziali che dal 1° gennaio 2013non saranno più riconosciute ai soggetti che risulteranno avere un Isee superiore alla soglia che verrà individuata.

  9. IL DECRETO LEGGE 201/2011 – art 5 • Sono rafforzati i SISTEMI DI CONTROLLO tramite specifico decreto congiunto Ministero del lavoro e Ministero economia. Lo scopo è la condivisione degli archivi a cui accedono le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici al fine della costituzione di una BANCA DATI delle prestazioni agevolate sottoposte a ISEE con invio telematico all’INPS da parte degli enti erogatori, nel rispetto della privacy. • Connesso a questo intervento è quanto previsto all’Art. 11 in materia di informazione Inps alla Guardia di Finanza. • Le somme derivanti dai risparmi conseguiti dalla nuova normativa sono riassegnate al Ministero del lavoro e politiche sociali per l’attuazione di programmi sociali.

  10. Il Decreto 8 marzo 2013 - rafforzamento dei controlli Isee - 1 • Decreto Min. Lavoro e politiche sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’Isee” G.U. n° 149 27/06/2013 • Le prestazioni - Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: • a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 1,comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

  11. IL Decreto 8 marzo 2013 - rafforzamento dei controlli Isee - 2 • Art. 128 dlgs 112/98Oggetto e definizioni • 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali". • 2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Legge 328/00 art. 1 comma 2: • 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  12. IL Decreto 8 marzo 2013 - rafforzamento dei controlli Isee - 3 • b) «Prestazioni sociali agevolate»: • prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; • Il provvedimento stabilisce: • E’ istituita presso l’INPS la banca dati delle prestazioni sociali agevolate • Enti locali ed enti erogatori mettono a disposizione della banca dati le informazioni • Scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate per verifica delle DSU • Inps - Agenzia Entrate – Guardia di finanza possono accedere alla Banca dati per i controlli. • Si adottano liste selettive dei beneficiari per controlli della Guardia di Finanza • L’inps rende accessibili ai comuni limitatamente alle prestazioni erogate dagli enti le informazioni utili. • Gli enti locali anche in forma associata eseguono la raccolta, elaborazione e scambio dati . • (*) nell’allegato tutte le prestazioni soggette ad ISEE

  13. ISEE - 1 (art. 2) • L’ISEE e’ lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate. • Definisce il livello di compartecipazione • L’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni (LEP) • (Costituzione Parte II Art. 117 comma 2° lettera m) • Legge 42/2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione“ (*) vedi allegato

  14. ISEE - 2 INTERVENTI INTEGRATIVI DEGLI ENTI EROGATORI VECCHIO ISEE • la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate; NUOVO ISEE • gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Fermo restando che la determinazione e applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE.

  15. dei componenti Parametro 1 1 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 La scala di equivalenza – 1 La scala di equivalenza è invariata nei parametri rispetto ai 5 componenti:

  16. La scala di equivalenza – 2 MAGGIORAZIONI VECCHIO ISEE: • Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente • Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore • Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. • Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

  17. La scala di equivalenza – 3 MAGGIORAZIONI NUOVO ISEE: • Maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente MAGGIORAZIONI IN CASO DI NUCLEI CON FIGLI MINORENNI A) • Maggiorazione dello 0,2 in caso di tre figli minorenni • Maggiorazione dello 0,35 in caso di 4 figli minorenni • Maggiorazione dello 0,5 in caso di almeno 5 figli minorenni B) • 0,2 per nuclei con figli minorenni elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio inferiore a tre anni compiuti in cui entrambe i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento della dichiarazione redditi.

  18. nucleo familiare 1 VECCHIO ISEE • Ai fini dell’I.S.E.E. ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare: • il dichiarante; • il coniuge anche se non risulta nello stato di famiglia; • i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono con il proprio genitore; • i minori in affidamento pre adottivo o temporaneo; • i figli maggiorenni che sono a carico ai fini IRPEF(*) • tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico; • i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato di famiglia, nonché i maggiorenni a carico IRPEF (*), e i minori a lui affidati dal giudice;

  19. nucleo familiare 2 • le persone a carico ai fini IRPEF (*) anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante; • i figli minori che convivono con le persone a carico ai fini IRPEF non presenti nello stato di famiglia, se non affidati a terzi; • le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico • (*)I figli maggiorenni di genitori divorziati o separati, a carico ai fini IRPEF di più persone, rientrano nel nucleo della persona della cui famiglia anagrafica fanno parte. Se non fanno parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, si considerano componenti il nucleo della persona tenuta agli alimenti ai sensi del codice civile; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considerano componente il nucleo della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

  20. nucleo familiare 2 • Non fanno parte del nucleo familiare: • le persone a carico, ai fini IRPEF, di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia; • il coniuge con residenza diversa quando: - è separato con provvedimento del giudice (separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale, separazione ordinata dal giudice in attesa della nullità del matrimonio, ecc.); - la diversa residenza è stata ordinata dal giudice con provvedimenti temporanei ed urgenti; - uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio; - si è verificato uno dei casi di cui all’art. 3 della legge 898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - sussiste l’abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o amministrativa; • i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

  21. nucleo familiare 3 NUOVO ISEE (art.3) • E’ superato il concetto di appartenenza ad un unico nucleo familiare • Per alcune prestazioni si può quindi fare riferimento a diverso nucleo familiare • È superato il concetto di “famiglia fiscale” • I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare • Sono individuate le casistiche nelle quali i coniugi con diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti. • Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, nel caso non sia coniugato e non abbia figli fa parte del nucleo familiare dei genitori • I nuclei coabitanti: per motivi di cura, assistenza, ecc. Possono fare nucleo a se stante.

  22. ISE / ISEE INDICI COMPOSTI DA ISE E ISEE - INVARIATA • L'ISE(indicatore della situazione economica) • L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). • L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; • L'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

  23. VECCHIO ISEE indicatore situazione reddituale ISR VECCHIO ISEE • il reddito è dato dalla somma dei redditi e dai rendimenti delle attività finanziarie (“patrimonio mobiliare”) di ogni componente il nucleo familiare. • dal totale dei redditi si detrae l’eventuale canone annuo di affitto dell’abitazione principale del nucleo familiare, fino ad un ammontare massimo di (euro 5.164,57). • per i soli imprenditori agricoli, si detrarranno i redditi agrari sostituendoli con il valore della base imponibile ai fini dell’IRAP.

  24. NUOVO ISEE indicatore situazione reddituale ISR - 1 (art. 4) • l’ISR è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente il nucleo familiare. • Il reddito di ciascun componente è ottenuto dalla somma di: • Reddito complessivo ai fini Irpef • Redditi sottoposti a imposta sostitutiva o a ritenuta d’imposta • Ogni altra componente reddituale esente da imposta • Proventi derivanti da attività agricole • Assegni peri l mantenimento di figli effettivamente percepiti • Trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse carte di debito • Redditi fondiari di beni non locati assoggettati all’IMU, rendita catastale rivalutata • Reddito figurativo attività finanziarie

  25. NUOVO ISEE indicatore situazione reddituale ISR - 2 Sono sottratte fino a concorrenza: • Assegni corrisposti al coniuge • Assegni per i figli • Fino ad un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie per disabili, cani guida, interpretariato per sordi, spese mediche e di assistenza specifica per disabili indicate nella dichiarazione dei redditi. • Importo dei redditi agrari (art. 2135 codice civile) • Fino ad un massimo di 3.000 euro una quota di redditi da lavoro dipendente e altri redditi da lavoro assimilati pari 20% • Fino a un massimo di 1.000 euro una quota dei redditi da pensione

  26. NUOVO ISEE indicatore situazione reddituale ISR - 3 • Nucleo in abitazione in locazione 7.000 euro. • In casa di proprietà 5.000 euro – accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare fino al massimo di 7.000 euro NEL CASO NEL NUCLEO FAMILIARE VI SIANO: • Persone con disabilità media, per ciascuna, franchigia di 3.500 euro • Persone con disabilità grave, per ciascuna, franchigia di 5.000 euro • Persone non autosufficienti, per ciascuna, franchigia di 6.500 euro

  27. IL PESO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - 1 NUOVO ISEE (art.5) • Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni come definito ai fini IMU al 31 dicembre anno precedente alla presentazione della DSU. • A tale valore si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui • Per i nuclei familiari in abitazione di proprietà il valore dell’abitazione al netto del mutuo residuo è considerato in proporzione pari ai due terzi per non rendere eccessiva la valorizzazione della prima abitazione ai fini Isee.

  28. IL PESO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - 2 (art.5) NUOVO ISEE INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE • AI FINI IMU VALORE BASE 160.000 • ABBATTIMENTO PARI A 2/3 • PARAMETRO CALCOLO 20% DEL PATRIMONIO 160.000 * 2/3 = 106.667 PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVO AB. PRINC Le simulazioni dimostrano che l’abbattimento cresce con la crescita del valore IMU favorendo quindi i redditi/patrimoni più elevati

  29. IL PESO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE -1 VECCHIO ISEE • AI FINI ICI VALORE BASE 100.000 • FRANCHIGIA 51.646 Euro ESEMPIO: 100.000 - 51.646 = 48.354

  30. IL PESO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE -confronto • Nuova ISEE • 160.000 * 2/3 = 106.667 PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVO AB. Principale • = 106.667X 20% = 21.333 • Vecchia ISEE • 100.000 - 51.646 = 48.354 • =48.354 X 20% = 9.671

  31. VECCHIO ISEE - il patrimonio mobiliare • Il patrimonio mobiliare • intestato a persone fisiche diverse da imprese, preso a riferimento, è costituito da: depositi e C/C bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di OICR Organismi di Investimento Collettivo del Risparmi e SICAV (Società di investimento a capitale variabile), partecipazioni azionarie e masse patrimoniali affidate in gestione a terzi abilitati, imprese individuali, altri strumenti e rapporti finanziari. • La ricchezza finanziaria viene valorizzata in base a quanto prevede l’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 221/99. Verrà anche considerata pro quota il valore di eventuali conti in custodia, amministrazione, deposito presso banche, assicurazioni e/o società finanziarie abilitate, cointestati con altri soggetti anche non facenti parte del nucleo familiare. • Sulla somma dei valori delle componenti patrimoniali si applicano fino a concorrenza per l’intero nucleo familiare le seguenti detrazioni: • a)€. 15.493,71 sul patrimonio mobiliare; • b)€. 51.645,69 sull’immobile adibito ad abitazione del nucleo. La detrazione è alternativa a quella per mutuo ancora acceso sul medesimo immobile. • Il valore del patrimonio netto così ottenuto concorre alla definizione dell’ISEE sommandosi al reddito nella misura del 20%.

  32. NUOVO ISEE - il patrimonio mobiliare • (art. 5) • Il patrimonio mobiliare è costituito da depositi e conti correnti bancari e postali il cui valore è riferito all’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello della presentazione della DSU. • Titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati con valore al 31 dicembre precedente a quello di presentazione della DSU. • Azioni, partecipazioni azionarie • Masse patrimoniali (somme di denaro e beni di impresa) • Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a 6.000 euro accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro.

  33. Le prestazioni sociali agevolate -1 (art. 6) L’ I.S.E.E. non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: • integrazione al minimo; • maggiorazione sociale delle pensioni; • assegno e pensione sociale; • altre prestazioni previdenziali; • pensione e assegno di invalidità civile; • indennità di accompagnamento e assimilate.

  34. Le prestazioni sociali agevolate - 2 Le prestazioni sulle quali interviene il nuovo Isee • Prestazioni sociali • Prestazioni sociali agevolate • Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria • Sostegno e aiuto domestico familiare finalizzato all’autonomia e permanenza al proprio domicilio; • Ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali (per chi non è assistibile a domicilio) • Favorire l’inserimento, sociale inclusi interventi di natura economica e buoni acquisto servizi • Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

  35. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria • Per le prestazioni socio-sanitarie di persone con maggiore età l’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare. • E’ fatta salva la possibilità di costituire nucleo familiare ristretto per chi usufruisce di queste prestazioni. • Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo: • Non si attuano le detrazioni previste all’art. 4 (ISR) • In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla situazione economica dei figli medesimi. • Le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la richiesta delle prestazioni continuano ad essere calcolate come patrimonio.

  36. Servizi e prestazioni per le persone anziane soggetti all’ISEE Servizi e prestazioni per la popolazione anziana a cui applicare L’ISEE • i servizi di assistenza domiciliare semplice;  • i servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) per la parte attinente alle prestazioni sociali erogate dal comune, tra i quali in modo particolare i servizi per le persone non autosufficienti; • ricovero in strutture e residenze protette;  • esenzioni o agevolazioni sulle imposte, tasse, addizionali e tariffe gestite da enti pubblici, in particolare dall’ente Comune; • interventi di sostegno economico e di reinserimento sociale per le persone anziane in stato di bisogno; • esenzioni o agevolazioni sulle tariffe di enti o aziende private

  37. prestazioni agevolate in ambiente residenziale e ciclo continuativo • Il Dlgs 109/98 prevedeva uno specifico decreto per disciplinare le prestazioni rivolte a persone con handicap grave o non autosufficienti, il decreto non è stato mai emanato. • Per le prestazioni in strutture residenziali a ciclo continuativo si tiene conto: • della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare; • Per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva . • Il figlio non è considerato componente aggiuntivo solo nel caso sia una persona con disabilità.

  38. Persone con disabilità grave • Nucleo con persona con grave disabilità • si computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaia • si sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEF • si somma la pensione di invalidità (circa 3.600 euro) • si detrae una franchigia fino a € 1.000 per il reddito da pensione • si detrae una franchigia di 5.000 euro • si detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5.000 euro • si detrae una parte dell’eventuale contratto di affitto

  39. Persone non autosufficienti - 1 • Nucleo con persona non autosufficiente • si computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaia • si sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEF • si somma la pensione di invalidità e indennità di accompagnamento (circa 9.500 euro) • si detrae una franchigia di 6.500 euro • si detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5.000 euro • si detrae la spesa per la badante o per l’assistenza personale fino a 8.500 euro • Si detrae una parte dell’eventuale contratto di affitto • Si operano le altre detrazioni relative al reddito da lavoro o da prestazioni previdenziali o assistenziali

  40. Persone non autosufficienti - 2 • Nucleo con persona non autosufficiente • si computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaia • si sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEF • si somma la pensione di invalidità e indennità di accompagnamento (circa 9.500) e 10.000 di assegni di cura o contributo “vita indipendente” (totale 19500) • si detrae una franchigia di 6.500 euro • si detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5.000 euro • si detrae la spesa per la badante o per l’assistenza personale fino a 18.500 euro • Si detrae una parte dell’eventuale contratto di affitto • Si operano le altre detrazioni relative al reddito da lavoro o da prestazioni previdenziali o assistenziali

  41. ISEE corrente • E’ possibile calcolare un ISEE corrente riferito al periodo di tempo più ravvicinato al momento di presentazione della richiesta di prestazione. • Tale possibilità riguarda i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (licenziamento, Cig) • A tempo determinato che hanno subito una modifica del rapporto di lavoro (rapporti flessibili - non occupati al momento della dichiarazione) • Lavoratori autonomi non occupati alla data di presentazione della DSU che abbiano cessato l’attività.

  42. DSU • Ii richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare. • La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. • La DSU ha carattere modulare composto da: • Un modello base relativo al nucleo familiare • Fogli allegati relativi ai singoli componenti • Moduli aggiuntivi • Moduli sostitutivi in caso di richiesta dell’ISEE CORRENTE • Moduli integrativi (a causa di inesattezze o autodichiarazioni) • Il nuovo ISEE tiene conto che una parte delle informazioni sono già disponibili negli archivi INPS e Agenzia delle Entrate e che quindi siano acquisite al sistema informativo e non vengano continuamente richieste al cittadino

  43. Rafforzamento dei controlli e del sistema informativo dell’ISEE - 1 • I soggetti incaricati di ricevere le DSU le trasmettono per via telematica entro 4 giorni all’INPS e rilasciano al dichiarante la ricevuta attestante la presentazione della DSU • Le informazioni analitiche riferite alla situazione reddituale e patrimoniale non ricomprese nell’elenco dei dati autodichiarati e già presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate all’INPS. • L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici sui dati autodichiarati e rende i dati disponibili all’Inps. • L’Inps determina l’ISEE sulla base delle componenti autodichiarate, degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi amministrativi. • Gli enti erogatori eseguono singolarmente, o mediante servizio comune, tutti i controlli necessari diversi da quelli già effettuati, in base ai dati in proprio possesso. • In caso di dichiarazioni mendaci si effettua comunicazione all’INPS. Gli esiti dei controlli sono inviati all’Agenzia delle Entrate per l’attività di accertamento.

  44. Rafforzamento dei controlli e del sistema informativo dell’ISEE 2 • La Guardia di Finanza nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento riserva una quota di verifiche al controllo della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

  45. Rafforzamento dei controlli e del sistema informativo dell’ISEE 3SID E ANAGRAFE TRIBUTARIA • SID - SISTEMA INTERSCAMBIO DATI • Attivo dal 24 giugno, è il canale attraverso il quale gli intermediari finanziari (banche, poste, società finanziarie, fiduciarie, assicurazioni, Sgr, Sim e tutti i soggetti obbligati dal decreto legge 201/2011, articolo 11) comunicheranno con l’anagrafe tributaria, che è l’organismo dell’Agenzia delle Entrate che raccoglierà tutte le informazioni. Cosa comunicheranno le banche all’anagrafe tributaria tramite il Sid: Il saldo iniziale (del conto corrente o conto deposito) al 1° gennaio e il saldo finale al 31 dicembre. In caso di apertura o di chiusura del conto durante l’anno, sarà comunicato il saldo iniziale alla data di apertura o il saldo finale alla data di chiusura.Poi saranno comunicati i dati identificativi, incluso il “codice univoco”, del conto o del “rapporto finanziario” (conti, azioni, obbligazioni, buoni, ecc.). I dati comprendono la persona fisica o non fisica (Es.: in caso di conti intestati a società) e gli eventuali cointestatari che hanno accesso al conto/rapporto finanziario.Banche e intermediari saranno obbligati a comunicare all’anagrafe tributaria anche i movimenti sul conto/rapporto finanziario. Non i singoli movimenti, ma il totale annuo. Esempio, dei conti correnti verrà comunicato: il saldo iniziale, il saldo finale, il totale degli accrediti ricevuti nell’anno, i totale degli addebiti effettuati nell’anno.

  46. Il comune principale riferimento istituzionale IL COMUNE COME ENTE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO LA LEGGE 328/00 ART.6 programmazione rete servizi erogazione servizi; prestazioni economiche autorizzazione; accreditamento; vigilanza GESTIONE ISEE • Convenzioni con i CAF • Banche dati

  47. Problemi aperti 1le richieste dei sindacati • Il 1° agosto 2013 sono stati ascoltati in audizione presso Le Commissioni Finanze e Affari sociali i sindacati Confederali e dei pensionati di Cgil Cisl Uil. • Le principali richieste avanzate: • Maggiore chiarezza sul ruolo delle regioni ed enti locali sulle possibili modifiche all’ISEE che va garantito uniformemente come livello essenziale su tutto il territorio. • Preoccupazione per le modalità di calcolo con l’inserimento dei redditi fiscalmente esenti. • Valutare l’impatto del peso del patrimonio immobiliare salvaguardando le fasce più deboli. • Attuazione di un efficace sistema di controllo e monitoraggio anche ex ante. • Attivazione di un tavolo di monitoraggio .

  48. Problemi aperti 2le Commissioni e la risposta del governo • Le Commissioni parlamentari anche in base all’ascolto delle parti sociali e delle organizzazioni di carattere sociale e assistenziale hanno chiesto alcuni interventi correttivi al Dpcm sull’ISEE. • In particolare i miglioramenti in favore dei disabili e non autosufficienti, sulla valutazione del patrimonio immobiliare, delle franchigie, delle famiglie numerose. La risposta del Governo • “Il Governo terrà conto di alcune richieste delle commissioni parlamentari, le quali portano a rafforzare alcune attenzioni che erano già presenti nel decreto operando una parziale ridefinizione di alcune franchigie e una maggior attenzione per la disabilità”. • Si prevede il varo operativo del nuovo Isee nel gennaio 2014

  49. Problemi apertiGestione locale dell’ISEE • Si ritiene fondamentale un monitoraggio costante sull’applicazionedell’ISEE. REGIONI • A livello regionale va verificato come il nuovo Isee può essere migliorato, tenendo conto delle legislazioni regionali precedenti e - dove esistenti - dei protocolli sottoscritti tra forze sindacali e amministrazioni regionali. COMUNI • I protocolli già sottoscritti con i comuni vanno aggiornati rispetto al nuovo Isee valutando come apportare possibili integrazioni (leggi regionali); dove non c’è una legge regionale possono essere introdotti criteri migliorativi in sede comunale.

  50. Problemi aperti L’informazione Una informazione costante e corretta è fondamentale per il buon utilizzo dell’ISEE INFORMAZIONE: • agli enti erogatori • alle parti sociali • ai cittadini

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