1 / 15

Scopo dell’etichetta:

Scopo dell’etichetta:. Fornire informazioni chiare ed esaurienti all’utilizzatore. Informazioni utili. Tipo di prodotto Contenuto in elementi nutritivi e sostanze utili Peso netto Modalità di uso e di conservazione Consigli di prudenza “Produttore”.

Download Presentation

Scopo dell’etichetta:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Scopo dell’etichetta: Fornire informazioni chiare ed esaurienti all’utilizzatore

  2. Informazioni utili • Tipo di prodotto • Contenuto in elementi nutritivi e sostanze utili • Peso netto • Modalità di uso e di conservazione • Consigli di prudenza • “Produttore”

  3. Legem servi esse debemus ut liberi esse possimus dobbiamo essere servitori della legge per poter essere liberi

  4. D.M. 30.12.1986 D.M. 5.11.1987, n. 484 D.M. 26.09.1989 D.M. 27.09.1991 D.M. 11.01.1993 D.Lgs. 16.02.1993, n. 161 D.M. 21.04.1994 D.M. 15.01.1996 D.M. 10.12.1996 D.Lgs. 5.02. 1997, n. 22 D.M. 3.03.1997 D.M. 4.03.1997 D.M. 18.09.1997 D.M. 27.03.1998 D.M. 6.07.1998 D.M. 5.10.1998 D.M. 5.03.1999 Legge 21.12.1999, n.526 D.M. 27.03.2000 R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 R.D. 1° luglio 1926, n. l361 D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 Legge 24 novembre 1981, n. 689 D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 Legge 11 novembre 1996, n. 574 D. Lgs. 13 dicembre 1996, n.674 D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 D.M. 4 aprile 1997 D.M. 7 maggio 1997 Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 D.P.R. 23 dicembre 1997 D.M. 5 febbraio 1998 R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 R.D. 12 giugno 1902, n. 226 R.D. 31 gennaio 1909, n. 242 Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 Legge 25 ottobre 1978, n. 690 Decreto Ministeriale 27 febbraio 1979 D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 Legge 19 ottobre 1984, n. 748Nuove norme per la disciplina dei fertilizzantie successive modifiche e integrazioni (19)O “complicazioni”?

  5. Per saperne di più... Marino Perelli Norme per la disciplina dei fertilizzanti Arvan, Mira, 2000 - Lit 34000

  6. Concimi minerali in Italia(migliaia di tonnellate di elementi nutritivi)

  7. Allegato 1.B punto 1.7-bis • Al fine di evitare aggiunte di materiali organici in tutti i concimi organici ed organominerali… • Al fine di evitare aggiunte di materiali organiciinquinanti in tutti i concimi organici ed organominerali...

  8. Per microelementi complessati si intendono le combinazioni in cui il metallo è presente sotto forma di prodotto … • … chelato (1997) • … complessato con agenti complessanti (1999)

  9. Solubilità dei mesoelementi • Direttiva 89/284/CEE - art. 7:La dichiarazione dei titoli … è eseguitain uno dei modi seguenti… • Legge 748/1984 , all. 2, 1.1.3.4.:… i titolidevonoessere dichiarati in uno dei seguenti modi …

  10. Dichiarabilità dei mesoelementi • Direttiva 89/284/CEE - art. 1:Peri concimi CEE di cui all'allegato I della direttiva 76/116/CEEsi può dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo • Legge 748/1984 , all. 2, 1.1.3.5.:Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2 e 3 dell’allegato 1Asi può dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo

  11. CONCIME MINERALE SEMPLICE Urea Azoto ureico: 46% Peso netto: 50 kg Prodotto da: Luigi Bianchi snc nello stabilimento di Vigonza PD Commercializzato da: Mario Rossi srl Mira VE CONCIME CE Urea Azoto ureico: 46% Peso netto: 50 kg Mario Rossi srl Mira VE

  12. Perché queste differenze? • Concimi CE: responsabile dell’immissione in commercio • Concimi nazionali: responsabile dell’immissione in commercio e produttore (anche CCIAA?) • Ammendanti e correttivi: responsabile dell’immissione in commercio e produttore

  13. Un comma abrogato? È consentito altresì, in alternativa ad una indicazione in chiare let-tere, dichiarare la succitata sede dello stabilimento di fabbricazio-ne o di confezionamento o del deposito, mediante il corrispon-dente numero di iscrizione alla Camera di commercio

  14. Il “mutuo riconoscimento” Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell’accordo sullo spazio economico europeo

  15. Esempio dal testo Dr. MORANDI

More Related