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Il procedimento amministrativo

COS'E' IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?due chiavi di lettura:STRUTTURALE: ? una sequenza di atti e operazioni preordinate all'emanazione di un atto finaleFUNZIONALE: ? la ?FORMA" della funzione amministrativa, In questa prospettiva rappresenta la STORIA DELL'AGIRE DELLA P.A. e ha lo scopo

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Il procedimento amministrativo

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Presentation Transcript


    1. Il procedimento amministrativo La patologia dell’atto amministrativo

    2. Ma che cosa č un procedimento amministrativo? Al riguardo č necessario premettere che di esso sono possibili almeno due chiavi di lettura. La prima č quella di tipo strutturale, che configura il procedimento come una sequenza di operazioni preordinate all’emanazione di un atto finale. La seconda č quella che coglie il profilo funzionale del procedimento individuando in esso la “forma” della funzione amministrativa, cosě come il processo rappresenta le forma della funzione giurisdizionale e l’iter legislativo la forma della funzione legislativa. In quest’ultima prospettiva il procedimento si pone come la storia dell’agire della pubblica amministrazione e ha lo scopo di rendere trasparente e verificabile – a tutela degli interessi generali e particolari che in esso vengono coinvolti- la correttezza dell’esercizio dell’ azione amministrativa.Ma che cosa č un procedimento amministrativo? Al riguardo č necessario premettere che di esso sono possibili almeno due chiavi di lettura. La prima č quella di tipo strutturale, che configura il procedimento come una sequenza di operazioni preordinate all’emanazione di un atto finale. La seconda č quella che coglie il profilo funzionale del procedimento individuando in esso la “forma” della funzione amministrativa, cosě come il processo rappresenta le forma della funzione giurisdizionale e l’iter legislativo la forma della funzione legislativa. In quest’ultima prospettiva il procedimento si pone come la storia dell’agire della pubblica amministrazione e ha lo scopo di rendere trasparente e verificabile – a tutela degli interessi generali e particolari che in esso vengono coinvolti- la correttezza dell’esercizio dell’ azione amministrativa.

    3. Procedimento amministrativo

    4. Legge sul procedimento amministrativo

    5. Legge sul procedimento amministrativo

    6. Legge sul procedimento amministrativo

    7. Legge sul procedimento amministrativo

    8. Legge sul procedimento amministrativo Responsabile del procedimento

    9. Legge sul procedimento amministrativo Partecipazione al procedimento

    10. Legge sul procedimento amministrativo Partecipazione al procedimento

    11. Legge sul procedimento amministrativo Semplificazione dell’azione amministrativa (artt. 14 – 21)

    12. Legge sul procedimento amministrativo Classificazione dei procedimenti amministrativi

    13. Il procedimento amministrativo, come avviene in genere in ogni procedimento, si articola in fasi, cioč in momenti giuridicamente rilevanti in cui i vari atti sono ordinati secondo gli effetti prodotti e secondo una sequenza logico-temporale. Di certo la dimensione del procedimento non č un dato stabile, in quanto essa puň variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilitŕ di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi č tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dell’amministrazione che č chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, č la stessa norma che nel dettare all’amministrazione i comportamenti da porre in essere ha giŕ compiuto a monte la ponderazione degli interessi. All’amministrazione spetterŕ comunque di dare atto nel procedimento dell’esistenza dei presupposti e dell’apprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare. Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale č quella di integrazione dell’efficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicitŕ o altro.Il procedimento amministrativo, come avviene in genere in ogni procedimento, si articola in fasi, cioč in momenti giuridicamente rilevanti in cui i vari atti sono ordinati secondo gli effetti prodotti e secondo una sequenza logico-temporale. Di certo la dimensione del procedimento non č un dato stabile, in quanto essa puň variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilitŕ di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi č tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dell’amministrazione che č chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, č la stessa norma che nel dettare all’amministrazione i comportamenti da porre in essere ha giŕ compiuto a monte la ponderazione degli interessi. All’amministrazione spetterŕ comunque di dare atto nel procedimento dell’esistenza dei presupposti e dell’apprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare. Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale č quella di integrazione dell’efficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicitŕ o altro.

    14. Di certo la dimensione del procedimento non č un dato stabile, in quanto essa puň variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilitŕ di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi č tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dell’amministrazione che č chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, č la stessa norma che nel dettare all’amministrazione i comportamenti da porre in essere ha giŕ compiuto a monte la ponderazione degli interessi. All’amministrazione spetterŕ comunque di dare atto nel procedimento dell’esistenza dei presupposti edell’apprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare.Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale č quella di integrazione dell’efficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicitŕ o altro.FASE SUBPROCEDIMENTALE: richiesta parere Di certo la dimensione del procedimento non č un dato stabile, in quanto essa puň variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilitŕ di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi č tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dell’amministrazione che č chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, č la stessa norma che nel dettare all’amministrazione i comportamenti da porre in essere ha giŕ compiuto a monte la ponderazione degli interessi. All’amministrazione spetterŕ comunque di dare atto nel procedimento dell’esistenza dei presupposti edell’apprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare.Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale č quella di integrazione dell’efficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicitŕ o altro.FASE SUBPROCEDIMENTALE: richiesta parere

    15. La fase di iniziativa č quella costituita dagli atti che danno ingresso al procedimento. Si parla di atti di vario tipo (domande, richieste, denunce ecc), per ordinare i quali esistono in dottrina diversi tipi di classificazione. Partendo dalla posizione del soggetto promotore rispetto a quella del soggetto decidente, i procedimenti si distinguono in procedimenti ad istanza e procedimenti d’ufficio. Per i primi l’iniziativa parte da un soggetto privato (domanda) o pubblico (istanza) distinto rispetto a quello decidente. Nei secondi invece c’č coincidenza dei due soggetti, qui il procedimento inizia su impulso della stessa autoritŕ competente a decidere. L’iniziativa, in definitiva, č la fase attraverso la quale viene messa in moto la macchina amministrativa, per questa ragione gli atti che ne fanno parte vengono anche definiti “atti propulsivi del procedimento”. Mentre nei procedimenti ad istanza (di un soggetto sia pubblico che privato) l’iniziativa viene sempre esteriorizzata in modo formale, questo tratto a volte puň mancare nei procedimenti d’ufficio. Questo perché la decisione di iniziare d’ufficio un procedimento puň scaturire, ad esempio, da rapporti interni (una segnalazione tra due uffici della stessa amministrazione), il che puň rendere superflua la formalizzazione dell’iniziativa.La fase di iniziativa č quella costituita dagli atti che danno ingresso al procedimento. Si parla di atti di vario tipo (domande, richieste, denunce ecc), per ordinare i quali esistono in dottrina diversi tipi di classificazione. Partendo dalla posizione del soggetto promotore rispetto a quella del soggetto decidente, i procedimenti si distinguono in procedimenti ad istanza e procedimenti d’ufficio. Per i primi l’iniziativa parte da un soggetto privato (domanda) o pubblico (istanza) distinto rispetto a quello decidente. Nei secondi invece c’č coincidenza dei due soggetti, qui il procedimento inizia su impulso della stessa autoritŕ competente a decidere. L’iniziativa, in definitiva, č la fase attraverso la quale viene messa in moto la macchina amministrativa, per questa ragione gli atti che ne fanno parte vengono anche definiti “atti propulsivi del procedimento”. Mentre nei procedimenti ad istanza (di un soggetto sia pubblico che privato) l’iniziativa viene sempre esteriorizzata in modo formale, questo tratto a volte puň mancare nei procedimenti d’ufficio. Questo perché la decisione di iniziare d’ufficio un procedimento puň scaturire, ad esempio, da rapporti interni (una segnalazione tra due uffici della stessa amministrazione), il che puň rendere superflua la formalizzazione dell’iniziativa.

    16. SEQUENZA logica disegnata dal legislatore:.Momento preliminare č quello dell’informazione, a seguito del quale l’interessato (singolo cittadino, ma anche enti associazioni, comitati) nonchč coloro che sono chiamati ad intervenire per legge o chi potrebbe avere pregiudizio dall’emanazione del provvedimento, vengono a conoscenza dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale fatta dall’amministrazione.Gli stessi soggetti, oltre coloro che vi hanno interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti potranno puntualizzare l’informazione attraverso l’accesso agli atti, di cui possono prendere visione ed estrarre copia. Successivamente potranno presentare memorie e documenti, esercitando in tal modo il principio di partecipazione.Si č detto che nella fase istruttoria oggi l’amministrazione si pone in una posizione non piů autoritativa, ma colloquiale nei confronti dei cittadini. L’art.9 della l. 241/90 chiarisce che “qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltŕ di intervenire nel procedimento”. Al procedimento inoltre possono partecipare anche i soggetti diversi dai diretti destinatari ai quali potrebbe derivare un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, cioč i soggetti controinteressati. Tutte queste figure hanno diritto a prendere visione degli atti e a “presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare”, se pertinenti.E’ evidente che le scelte operate dal legislatore nel disciplinare l’istituto della partecipazione hanno trovato fondamento nella convinzione che l’intervento del privato nell’azione amministrativa, la rappresentazione del suo punto di vista e dei suoi bisogni, la prospettazione degli interessi coinvolti, costituissero lo strumento determinante per l’individuazione delle soluzioni piů adeguate e per l’adozione delle scelte piů eque. Questo al fine del perseguimento del pubblico interesse, che altro non č che la sintesi degli interessi dei singoli membri della collettivitŕ.il legislatore, pur accogliendo i principi innovatori, ha dato ad essi un campo di applicazione piů ristretto rispetto a quello immaginato dai padri della riforma.Emerge infatti dagli atti della Commissione Nigro, incaricata di curare la stesura del progetto di legge sul procedimento, che il testo sottoposto al vaglio del Parlamento aveva previsto la possibilitŕ di un contraddittorio orale tra amministrazione e privati, mentre la l. 241 ha introdotto soltanto un contraddittorio di tipo documentale.SEQUENZA logica disegnata dal legislatore:.Momento preliminare č quello dell’informazione, a seguito del quale l’interessato (singolo cittadino, ma anche enti associazioni, comitati) nonchč coloro che sono chiamati ad intervenire per legge o chi potrebbe avere pregiudizio dall’emanazione del provvedimento, vengono a conoscenza dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale fatta dall’amministrazione.Gli stessi soggetti, oltre coloro che vi hanno interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti potranno puntualizzare l’informazione attraverso l’accesso agli atti, di cui possono prendere visione ed estrarre copia. Successivamente potranno presentare memorie e documenti, esercitando in tal modo il principio di partecipazione.Si č detto che nella fase istruttoria oggi l’amministrazione si pone in una posizione non piů autoritativa, ma colloquiale nei confronti dei cittadini. L’art.9 della l. 241/90 chiarisce che “qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltŕ di intervenire nel procedimento”. Al procedimento inoltre possono partecipare anche i soggetti diversi dai diretti destinatari ai quali potrebbe derivare un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, cioč i soggetti controinteressati. Tutte queste figure hanno diritto a prendere visione degli atti e a “presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare”, se pertinenti.E’ evidente che le scelte operate dal legislatore nel disciplinare l’istituto della partecipazione hanno trovato fondamento nella convinzione che l’intervento del privato nell’azione amministrativa, la rappresentazione del suo punto di vista e dei suoi bisogni, la prospettazione degli interessi coinvolti, costituissero lo strumento determinante per l’individuazione delle soluzioni piů adeguate e per l’adozione delle scelte piů eque. Questo al fine del perseguimento del pubblico interesse, che altro non č che la sintesi degli interessi dei singoli membri della collettivitŕ.il legislatore, pur accogliendo i principi innovatori, ha dato ad essi un campo di applicazione piů ristretto rispetto a quello immaginato dai padri della riforma.Emerge infatti dagli atti della Commissione Nigro, incaricata di curare la stesura del progetto di legge sul procedimento, che il testo sottoposto al vaglio del Parlamento aveva previsto la possibilitŕ di un contraddittorio orale tra amministrazione e privati, mentre la l. 241 ha introdotto soltanto un contraddittorio di tipo documentale.

    17. La fase di decisione non presenta di per sé particolari problematiche: terminata l’istruttoria l’amministrazione deve pervenire alle sue conclusioni e scegliere quale atto adottare in relazione al grado di discrezionalitŕ di cui dispone. L’art. 11 della legge sul procedimento prevede la possibilitŕ per l’amministrazione di concludere accordi con gli interessati, sia al fine di definire in modo pattizio il contenuto del provvedimento che dovrŕ essere emanato (accordo procedimentale), che in sostituzione dello stesso provvedimento (accordo sostitutivo).La norma costituisce il corollario del principio di partecipazione, in quanto l’accordo puň nascere solo a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e delle proposte, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, presentate dai soggetti intervenuti in precedenza nel procedimento.Come osservato in dottrina, la ratio della disposizione č da ravvisare nell’esigenza di recupero di un ruolo piů marcato da parte della pubblica amministrazione pur in un contesto sociale che comunque privilegia, rispetto all’imposizione di misure coattive, l’acquisizione del consenso. La norma cerca cosě di impostare su basi paritetiche un rinnovato rapporto del cittadino con le istituzioni.Rispetto a quanto previsto nei lavori preparatori della Commissione Nigro, il testo varato dal Parlamento anche in questo caso ha un contenuto restrittivo. E’ stato limitato il principio di contrattualitŕ, originariamente concepito dai proponenti in maniera molto ampia. n particolare per gli accordi sostitutivi del provvedimento, la loro conclusione č stata subordinata alla previsione legislativa di questa possibilitŕ, mentre analoga limitazione non č stata prevista per gli accordi procedimentali. Tale impostazione sembra rivelare una sorta di diffidenza nei confronti dei nuovi modi di esercitare il potere amministrativo, perché di fatto reintroduce la visione tradizionale di un’amministrazione operante ordinariamente con modalitŕ unilaterali. In definitiva la norma di cui trattasi rappresenta il risultato di una faticosa ricerca di equilibrio tra le nuove istanze di modernizzazione e l’esigenza di tutelare le vecchie prerogative che facevano capo all’amministrazione.La fase di decisione non presenta di per sé particolari problematiche: terminata l’istruttoria l’amministrazione deve pervenire alle sue conclusioni e scegliere quale atto adottare in relazione al grado di discrezionalitŕ di cui dispone. L’art. 11 della legge sul procedimento prevede la possibilitŕ per l’amministrazione di concludere accordi con gli interessati, sia al fine di definire in modo pattizio il contenuto del provvedimento che dovrŕ essere emanato (accordo procedimentale), che in sostituzione dello stesso provvedimento (accordo sostitutivo).La norma costituisce il corollario del principio di partecipazione, in quanto l’accordo puň nascere solo a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e delle proposte, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, presentate dai soggetti intervenuti in precedenza nel procedimento.Come osservato in dottrina, la ratio della disposizione č da ravvisare nell’esigenza di recupero di un ruolo piů marcato da parte della pubblica amministrazione pur in un contesto sociale che comunque privilegia, rispetto all’imposizione di misure coattive, l’acquisizione del consenso. La norma cerca cosě di impostare su basi paritetiche un rinnovato rapporto del cittadino con le istituzioni.Rispetto a quanto previsto nei lavori preparatori della Commissione Nigro, il testo varato dal Parlamento anche in questo caso ha un contenuto restrittivo. E’ stato limitato il principio di contrattualitŕ, originariamente concepito dai proponenti in maniera molto ampia. n particolare per gli accordi sostitutivi del provvedimento, la loro conclusione č stata subordinata alla previsione legislativa di questa possibilitŕ, mentre analoga limitazione non č stata prevista per gli accordi procedimentali. Tale impostazione sembra rivelare una sorta di diffidenza nei confronti dei nuovi modi di esercitare il potere amministrativo, perché di fatto reintroduce la visione tradizionale di un’amministrazione operante ordinariamente con modalitŕ unilaterali. In definitiva la norma di cui trattasi rappresenta il risultato di una faticosa ricerca di equilibrio tra le nuove istanze di modernizzazione e l’esigenza di tutelare le vecchie prerogative che facevano capo all’amministrazione.

    18. Legge sul procedimento amministrativo Fasi del procedimento

    20. Questa teoria č stata legittimata dalla l. 241/90Questa teoria č stata legittimata dalla l. 241/90

    21. L’atto amministrativo č composto dai seguenti elementi essenziali a) Il soggetto: deve trattarsi di una autoritŕ investita di pubblici poteri nello svolgimento di una funzione amministrativa. b) l’oggetto: č ciň su cui l’atto amministrativo incide. Puň consistere, oltre che in una persona, in un bene, in un fatto o in un comportamento, che viene imposto o vietato ( es. divieto di fumo nei locali pubblici). Non solo in un provvedimento deve esserci l’oggetto (ad es. č privo di oggetto e quindi nullo, un decreto di espropriazione di un’area situata all’estero), ma esso deve essere, a pena di nullitŕ, possibile, determinato e lecito. c) la causa: consiste nella funzione, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, a cui l’atto amministrativo assolve. Nei provvedimenti, i quali possono essere adottati solo in quanto una norma giuridica lo consenta, tale funzione č insita nella stessa norma e quindi č sempre predeterminata. d) la forma: č il mezzo attraverso il quale il soggetto esterna la sua volontŕ. Nell’attivitŕ amministrativa, pur non essendovi al riguardo una norma espressa di carattere generale, la forma normalmente usata per l’esternazione dell’atto č quella scritta che, secondo dottrina e giurisprudenza, č assolutamente necessaria nel provvedimento. Tale interpretazione appare ancor piů consolidata dall’entrata in vigore della l. n. 241/1990 che ha introdotto la regola della motivazione degli atti amministrativi che, in via generale, sembra poter trovare una effettiva soddisfazione solo attraverso la forma scritta.

    22. Forme di invaliditŕ dell’atto amministrativo Un atto amministrativo si definisce invalido quando č difforme dal modello astratto delineato dalla legge. Tre sono le specie di invaliditŕ riscontrabili nell’atto amministrativo: la nullitŕ, l’annullabilitŕ la irregolaritŕ. La maggiore o minore gravitŕ del vizio dell’atto determina il tipo di invaliditŕ a cui lo stesso č esposto.

    23. La nullitŕ Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241 del 1990 e sue modificazioni e integrazioni, č nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che č viziato da difetto assoluto di attribuzione, che č stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge

    24. L’annullabilitŕ

    25. Vizi che comportano la annullabilitŕ

    26. Incompetenza Questo vizio si riscontra nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato da un organo che ha esercitato un potere che la legge attribuisce ad un organo diverso. Si deve distinguere tra due tipi di incompetenza: quella assoluta e quella relativa. La prima č causa di nullitŕ del provvedimento. Invece l’incompetenza relativa, che si realizza quando l’atto č stato emanato da un organo non competente, ma comunque appartenente allo stesso ramo di Amministrazione, č causa di annullabilitŕ

    27. La violazione di legge Poiché in questi ultimi anni il legislatore ha emanato norme generali di comportamento della pubblica amministrazione, si č verificato il passaggio di alcune delle fattispecie prima ascrivibili alla categoria dell’eccesso di potere a quella della violazione di legge.

    28. L’eccesso di potere Si riscontra questo vizio quando l’amministrazione ha fatto cattivo uso del potere, emanando l’atto per un fine diverso rispetto a quello per il quale il potere stesso č stato conferito dalla legge. Questo vizio si colloca esclusivamente nell’area degli atti discrezionali, per i quali vi č un margine di apprezzamento da parte dell’amministrazione e dunque non puň essere riscontrato negli atti vincolati. Sotto lo schema dell’ “eccesso di potere” si raggruppano in definitiva tutte le violazioni dei seguenti tre canoni posti a fondamento dell’azione amministrativa: 1) perseguimento dell’interesse pubblico, 2) rispetto dei precetti di logica e imparzialitŕ, 3) uso coerente del potere esercitato.

    29. Annullamento d’ufficio in autotutela Ai sensi dell’art 21-nonies della legge n. 241/1990 e sue modificazioni e integrazioni il provvedimento illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, puň anche essere annullato d’ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato o da un altro organo previsto dalla legge. Č fatta salva la possibilitŕ di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole

    30. Precisazioni Competenza per adozione = organo competente per l’emanazione dell’atto sui cui effetti si vuole intervenire. In caso di sostituzione di poteri la competenza spetta tuttavia all’organo sostituto e non a quello sostituito: ad es. Cons. St., sez. V, 23.04.1982, n. 304. Possono essere adottati dall’organo gerarchicamente sovraordinato (ad es. Cons. St., sez. VI, 12.03.1982, n. 125), ove le sue competenze coprano quelle dell’inferiore gerarchico

    31. Precisazioni Per operare l’annullamento d’ufficio di un provvedimento č necessario seguire, in linea di massima, il medesimo procedimento seguito per la sua adozione. Al provvedimento di secondo grado si applicano integralmente le norme sul procedimento amministrativo, ivi compresa la specifica disciplina concernente l’obbligo di comunicazione dell’ avvio del procedimento (ad es. Cons. Stato, sez. V, 15.03.2004, n. 1272. Ma anche Corte Cost., n. 383/96)

    32. Precisazioni all’annullamento d’ufficio non sono soggetti né gli atti c.d. endoprocedimentali (pareri, valutazioni etc.), né gli atti di controllo, né le decisioni dei ricorsi amministrativi (esaurimento potere)

    33. Annullamento d’ufficio e revoca L'annullamento d'ufficio č il provvedimento con il quale l’Amministrazione rimuove, di sua iniziativa, un provvedimento invalido. A questo proposito deve ritenersi che, a seguito dell’approvazione della L. 15/2005, sia stata superata - con una risposta implicitamente negativa del legislatore - quell’antica disputa dottrinaria sulla possibilitŕ o meno di farsi luogo all’annullamento d’ufficio per motivi di merito. Per questo vi č il diverso istituto della revoca

    34. Eliminazione del vizio, ripristino della legalitŕ/interesse pubblico e funzione amministrativa E’ necessaria la compresenza con la fattispecie viziata di un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento invalido (ex multis, Cons. St., parere adun. gen. del 10.06.1999 e sent. sez. IV, 07.11.2002, n. 6113).

    35. Problema Annullamento d’ufficio e vizi ex art. 21-octies, comma 2, alinea 1: “Non č annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

    36. Discrezionalitŕ e obbligo di motivazione ex art. 21-nonies il provvedimento amministrativo “puň essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico”. E’ necessario che l’amministrazione faccia riferimento, nell’apposita motivazione, all’attualitŕ e concretezza dell’interesse pubblico che con il provvedimento di annullamento si mira a perseguire (da ultimo Cons. St., sez. V, 11.10.2005, n. 5479).

    37. Discrezionalitŕ dell’annullamento d’ufficio, valutazione degli interessi coinvolti e diritto comunitario Ai sensi della previsione ex art. 21-nonies il provvedimento amministrativo illegittimo puň, infatti, essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni d’interesse pubblico “entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati” = necessaria valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento non come interesse isolato, bensě come necessariamente rapportato agli altri interessi pubblici e privati concretamente coinvolti.

    38. Precisazioni Fra gli “altri interessi pubblici”: l’interesse dello Stato ad evitare di incorrere in sanzioni per violazione del diritto comunitario (Mattarella) In questo contesto, secondo taluna dottrina, la giurisprudenza della CCGE sembra peraltro attribuire ben poco rilievo all’eventuale affidamento posto dal beneficiario, qualora l’aiuto sia stato concesso senza rispettare la procedura all’uopo prevista dal Trattato

    39. Annullamento d’ufficio e fattore tempo: A) il tempo e la discrezionalitŕ nell’ordinamento francese, dopo la sentenza Ternon (Conseil d’Etat, 26.10.2001 n. 197018) l’amministrazione, pur con le dovute eccezioni, puň annullare i propri atti entro un termine massimo di quattro mesi dalla loro assunzione Nella versione del disegno di legge approvata dal Senato nell’aprile del 2003 = termine ragionevole, comunque non superiore a due anni dalla sua efficacia, L’art. 21-nonies fa tuttavia riferimento unicamente al concetto indeterminato di “termine ragionevole”.

    40. Problemi Su rilevanza fattore tempo su discrezionalitŕ nell’annullamento d’ufficio si registrano pericolose oscillazioni, che (v. ad es., in senso diametralmente opposto, Cons. St., sez. VI, 20.09.2002, n. 4756 e Cons. St., sez. VI, 26.02.2003, n. 1068) La giurisprudenza spesso parlato di “perennitŕ della potestŕ amministrativa di annullare in via di autotutela gli atti invalidi” (Cons. St., sez. II, 07.06.1995, n. 2917) E ha precisato che va motivato con riferimento all'interesse pubblico attuale solo quando, in relazione al tempo trascorso dall'adozione dell'atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione necessitano dell'esistenza e dell'esternazione di ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalitŕ (ad es. Cons. St., sez. VI, 27.7.1994, n. 634; Cons. St, sez. IV, 02.07.2002, n. n. 6113).

    41. Segue Non si richiede una particolare motivazione con riguardo all’annullamento d’ufficio di un provvedimento mai divenuto efficace (Cons. St., sez. IV, 07.11.2002, n. 6113) o che intervenga a breve distanza di tempo dalla sua emanazione (ad es. Cons. St., sez. VI, 25.02.1989, n. 173). Mentre, viceversa, i giudici sono di solito particolarmente rigorosi circa l’onere di motivazione, allorché sia trascorso lungo tempo dall’emanazione del provvedimento (ad es. Cons. St., sez. V, 13.02.1998, n. 158)

    42. Segue In particolare, un provvedimento emanato ad anni di distanza di rimozione di una precedente determinazione ampliativa della sfera giuridica di un privato, deve recare puntuali precisazioni in merito all’interesse pubblico in concreto tutelato, che vadano al di lŕ del mero interesse al ripristino della legalitŕ e che abbiano specifico riguardo al pregiudizio che, a causa dell’affidamento ingenerato, l’annullamento d’ufficio sia in grado di produrre nella sfera del singolo (ad es. Cons. St., sez. V, 19.02.2003, n. 899) l’interesse al mantenimento della situazione di vantaggio del privato va ponderato con l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto, sempre che, naturalmente, vi sia stata buona fede da parte del destinatario del provvedimento che ora si vuole annullare (da ultimo Cons. St., sez. V, 09.05.2000, n. 2648)

    43. La convalida L’atto annullato - a differenza di quello nullo - puň essere convalidato dall’amministrazione, cioč corretto in modo da eliminarne i vizi, entro un termine ragionevole e quando sussistano le ragioni di interesse pubblico. La convalida comporta quindi l’emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo di carattere costitutivo che si ricollega all’atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti sin dal momento in cui esso venne emanato

    44. Strumenti di tutela giurisdizionale amministrativa Il sistema della giustizia amministrativa I conflitti di giurisdizione sono decisi dalla CassazioneI conflitti di giurisdizione sono decisi dalla Cassazione

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