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Nuova disciplina territorialità Iva 2010

Nuova disciplina territorialità Iva 2010. Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com. doppia imposizione internazionale.

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Nuova disciplina territorialità Iva 2010

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  1. Nuova disciplina territorialità Iva 2010 Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com

  2. doppia imposizione internazionale • Imposte dirette: lo stesso contribuente è assoggettato in paesi diversi a imposte comparabili, in relazione a un medesimo oggetto e per lo stesso periodo • Iva: la stessa transazione internazionale è assoggettata in paesi diversi a imposta sulla cifra d’affari nei confronti dello stesso soggetto passivo o di soggetti passivi diversi Armella & Associati

  3. Strumenti per prevenire la doppia imposizione internazionale dell’Iva principio di territorialità • soggette a Iva solo le operazioni effettivamente collegate con il territorio nazionale (non soggette a Iva le operazioni realizzate all’estero, anche se poste in essere da soggetti passivi residenti) principio di tassazione nel paese di destinazione: • introdotto dall’accordo gatt 1947 (general agreement on tariffs and trade) • costituisce corollario del principio di non discriminazione tra merci importate e merci prodotte internamente Armella & Associati

  4. Definizione di “territorio” ai fini Iva • Il territorio ai fini Iva coincide con il territorio politico • spazio terrestre compreso nei confini, soprassuolo e sottosuolo per altezza e profondità fino al limite di esercizio possibile della sovranità dello Stato • mare territoriale: fascia di mare costiero utilizzabile per gli usi degli abitanti e necessario alla difesa dello Stato di estensione di 12 miglia dalla costa (art. 2, r.d. 30 marzo 1942, n. 327) • navi e aerei mercantili, a meno che non si trovino nello spazio aereo e marino soggetto alla sovranità di altro Stato (Min. fin., risol. 28.2.1997, n. 36/E) • navi e aerei militari conservano il carattere di territorio dello Stato anche quando sono all’estero Armella & Associati

  5. definizione di territorio (segue) • Sono parte del territorio Iva anche i punti franchi, i depositi franchi e gli altri istituti soggetti a vigilanza doganale anche se sono considerate zone extra-territoriali secondo la normativa doganale • Sono esclusi dal territorio Iva solo i Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano (art. 7, lett. a), d.p.r. n. 633 del 1972) Armella & Associati

  6. principio di territorialità nelle cessioni di beni(nuovo art. 7-bis, d.p.r. 633 del 1972) Sono territorialmente rilevanti in Italia le cessioni aventi ad oggetto: • beni immobili • beni mobili esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione, soltanto se: nazionali, comunitari o vincolati al regime di temporanea importazione • beni mobili, spediti da altro paese Ue, se installati montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto Queste regole non si applicano: • cessioni di beni nel corso di trasporto intracomunitario di passeggeri • cessioni di gas e di energia elettrica Armella & Associati

  7. Cessioni di beni immobili (art. 7-bis) • Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni aventi ad oggetto beni immobili siti nel territorio dello Stato • Esempio. cessione da parte di soggetto passivo comunitario di bene immobile sito in Italia • Nota bene: sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (art. 812 c.c., primo comma) • Sono reputati immobili i molini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (art. 812 c.c, secondo comma). Armella & Associati

  8. Cessioni di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato (art. 7-bis) NAZIONALI: prodotti originari italiani o il cui perfezionamento sia avvenuto in Italia Sono considerati beni originari di uno Stato, oltre i prodotti ivi interamente fabbricati, anche le merci ivi trasformate mediante una fabbricazione composita risultante da un processo di trasformazione avviato in Paesi terzi. Questi ultimi prodotti possono essere considerati originari di uno Stato quando hanno ivi subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato fabbricazione di prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante di fabbricazione (art. 24, c.d.c.) (Min. Fin., risol. 7 settembre 1998, n. 127) Nota bene.I beni nazionali introdotti nei punti franchi non perdono lo status di merce nazionale in quanto l’art. 7 non attribuisce ai punti franchi la condizione di ambiti extraterritoriali (Min. fin., risol. 13 luglio 1995, n. 184/E). COMUNITARI: originari di altro stato Ue o in libera pratica in Ue (art. 79, c.d.c.) TEMPORANEA IMPORTAZIONE: provenienza estera e introdotti in Italia per essere soggetti a lavorazione o trasformazione ed essere riesportati (art. 137, c.d.c.) Armella & Associati

  9. Per le cessioni di beni, ai fini della sussistenza del requisito della territorialità Non rilevano: • il luogo di conclusione o di esecuzione del contratto • il luogo di residenza del cedente o del cessionario Rileva esclusivamente: • il luogo di esistenza fisica del bene oggetto di cessione • (per i soli beni mobili) rileva anche lo status giuridico del bene • Esempio Beni italiani inviati in regime di temporanea esportazione per essere esposti in una fiera di un Paese extraUe e successivamente venduti: operazione priva del requisito della territorialità, poiché i beni al momento della cessione si trovano all’estero. Armella & Associati

  10. Ipotesi particolari di cessioni di beni 1. beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto (art. 7-bis, primo comma) Regola generale: per i beni oggetto di spedizione o trasporto-da parte del fornitore o di un terzo-il luogo di cessione coincide, in linea di principio, con quello in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto (art. 6, primo comma) Eccezione: se i beni devono essere installati o montati dal fornitore o per suo conto, il luogo della cessione è quello dove avviene il montaggio Armella & Associati

  11. Ipotesi particolari di cessioni di beni (segue) 2. cessioni di beni nei confronti di passeggeri di trasporto intracomunitario, con partenza dall’Italia (art. 7-bis, secondo comma) Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza è in Italia Somministrazioni di alimenti e bevande a bordo di navi destinate a attività commerciali o pesca o operazioni salvataggio in mare sono non imponibili (art. 8-bis, lett. d) Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto Armella & Associati

  12. Ipotesi particolari di cessioni di beni(segue) 3. cessioni di gas e di energia elettrica (art. 7-bis, terzo comma) sono soggette a Iva in Italia: • quando il cessionario è soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato • quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato • cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 40, terzo comma, d.l. 331 del 1993): • beni spediti nel territorio dello Stato del cedente o su un suo conto da altro Stato membro • acquirente persona fisica privato consumatore • beni diversi da mezzi di trasporto e da beni da installare, montare o assicurare Armella & Associati

  13. Principio di territorialità per leprestazioni di servizi(da art. 7-ter ad art. 7-septies) • seconda direttiva Iva n. 67/228: luogo di utilizzazione del servizio • sesta direttiva Iva n. 77/388: luogo del prestatore del servizio • direttiva n. 2008/8 del 12 febbraio 2008 ha profondamente modificato la territorialità Iva dei servizi: luogo del committente del servizio Principi generali della riforma 2010: • servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore se il cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b) • servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge (art. 7-ter, primo comma, lett. a) Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla UE Armella & Associati

  14. Regola generale Armella & Associati

  15. Regola generale(segue) Armella & Associati

  16. Definizioni • Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato: Soggetto passivo domiciliato nel territorio o ivi residente che non abbia stabilito domicilio all’estero ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essere rese o ricevute. • Domicilio • persone fisiche: sede principale affari e interessi (art. 43 codice civile) • enti e persone giuridiche: sede legale • Residenza • persone fisiche: dimora abituale (art. 43 codice civile) • enti e persone giuridiche: sede effettiva Armella & Associati

  17. Si considerano soggetti passivi, solo in relazione all’applicazione delle norme sulla territorialità: • soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi solo per i servizi ricevuti nell’esercizio di tali attività • enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, altre organizzazioni senza personalità giuridica, società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole, anche quando agiscono al di fuori di attività commerciali o agricole • enti, associazioni, altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva Armella & Associati

  18. Servizi particolari (art. 7-quater) • Servizi relativi a beni immobili • prestazioni trasporto passeggeri • ristorazione e catering • locazione a breve termine mezzi di trasporto Armella & Associati

  19. Servizi relativi a immobili(art. 7-quater, lett. a) • Sono compresi: perizie, prestazioni agenzia, alloggio in alberghi, campi vacanza, campeggio, concessione diritti utilizzazione immobili, preparazione e coordinamento lavori immobiliari • Regole invariate rispetto al 2009 • Più precisa definizione servizi relativi a beni immobili Armella & Associati

  20. Trasporto persone (art. 7-quater, lett. b) • Regole invariate rispetto al 2009: si applicano sia al trasporto intracomunitario che al trasporto internazionale • Tassati interamente i trasporti che si svolgono nel territorio dello Stato • Per i trasporti intracomunitari e internazionali è rilevante in Italia (ma non imponibile, art. 9, n. 1) la sola parte effettuata nel territorio italiano, mentre è esclusa dal campo di applicazione Iva la parte eseguita all’estero • Nel caso di trasporto di andata e ritorno le due tratte sono considerate autonomamente come distinti trasporti Armella & Associati

  21. Trasporto internazionale di persone(art. 9, 1° comma, nn. 1, 4) • i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte all’estero in dipendenza di un unico contratto configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 1, d.p.r. 633 del 1972) • la non imponibilità attiene alla sola parte del trasporto eseguita nel territorio nazionale, essendo comunque estranea al campo di applicazione dell’Iva la parte eseguita all’estero, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. b) • i servizi di spedizioni relativi ai trasporti internazionali di persone configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 4, d.p.r. 633 del 1972) Armella & Associati

  22. trasporto internazionale di persone(continua) Trasporti marittimi Al fine di evitare complessi calcoli delle distanze, il Ministero delle Finanze ha determinato forfetariamente, nella misura del 5% di ogni singolo intero trasporto, la tratta che si considera effettuata nel mare territoriale crociere circolari Anche le crociere circolari che iniziano da un porto nazionale e attraversano il mare territoriale estero terminando, eventualmente dopo aver fatto scalo in uno o più porti esteri, nel medesimo porto nazionale di partenza, si considerano come trasporti internazionali Armella & Associati

  23. Trasporti aerei Le prestazioni di trasporto aereo internazionale (tanto di persone comunitarie e non, quanto di beni se effettuati parte in territorio italiano, parte in territorio extracomunitario) eseguite nello spazio aereo nazionale, possono essere mediamente calcolate in base ad una percentuale forfetaria, stabilita nella misura del 38% dell’intero tragitto del singolo luogo internazionale (Min. fin., risol. 23 aprile 1997, n. 89) Armella & Associati

  24. Ristorazione e catering (stanziali e in viaggi non intracomunitari – art. 7-quater, lett. c) • regola della materiale esecuzione del servizio • se eseguiti solo in Italia, sono interamente tassati in Italia • se trasporto internazionale (con punto di partenza o arrivo al di fuori della Comunità) regola dell’esecuzione: sono tassati in Italia servizi effettuati durante la permanenza del mezzo di trasporto nel territorio dello Stato, corrispondente anche acque territoriali e spazio aereo nazionale • In caso di servizi tassabili ai fini Iva in Italia, occorre verificare se ricorrono le condizioni di non imponibilità per somministrazione di alimenti e bevande a bordo (art. 8-bis, lett. d) • non assume rilievo il luogo in cui i pasti e i servizi sono preparati Armella & Associati

  25. Ristorazione e catering (in viaggi intracomunitari – art. 7-quater, lett. d) • Se il luogo di partenza è in Italia, l’operazione è tassabile, salvo la verifica delle condizioni di non imponibilità previste dall’art. 8 bis, lett. d) per somministrazione di alimenti e bevande a bordo • La tratta intracomunitaria può essere parte di un più generale trasporto internazionale: in questo caso, si considera “luogo di partenza” il primo scalo all’interno della Comunità; se il primo scalo è in Italia, il servizio è tassabile in Italia • Non assume rilievo né il luogo in cui il prestatore è stabilito, né la qualità del cliente (privato o soggetto passivo Iva) • Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno à considerato trasporto distinto Armella & Associati

  26. Servizi di noleggio a breve termine mezzi di trasporto • Sono mezzi di trasporto: veicoli terrestri, compresi anche i mezzi per il trasporto di persone portatrici di handicap; imbarcazioni a motore o senza, tra cui i panfili a vela d’alto mare, utilizzati dai locatari per sport velico; aeromobili, carrelli elevatori. • Non sono mezzi di trasporto: container • Per breve termine si intende l’uso o il possesso ininterrotto del mezzo per una durata non superiore a 30 giorni, per le imbarcazioni 90 • Non ci sono differenze se il committente è soggetto passivo Iva o privato • Criteri di collegamento: messa a disposizione e utilizzo del mezzo • Non rilevano: luogo per cui sono stabiliti il committente o il prestatore Armella & Associati

  27. Servizi di locazione/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (art. 7-quater, lett. e) Armella & Associati

  28. Noleggio a lungo termine mezzi di trasporto • Regola generale: tassazione in Italia se rese a soggetti passivi italiani, fuori campo Iva se rese a soggetti passivi non residenti; non più operante il criterio di utilizzo e non sono più operative, per rapporti B2B, le istruzioni di prassi sul leasing nautico • Se il committente è privato consumatore sono tassabili in Italia: - se il prestatore è stabilito in Italia e il mezzo di trasporto è utilizzato in territorio comunitario - se il prestatore è extracomunitario e il mezzo di trasporto è utilizzato in Italia • Per i rapporti B2B rimangono valide le regole 2009 e anche le indicazioni di prassi amministrative Armella & Associati

  29. Servizi di locazione/noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto (regola generale: art. 7-ter) Armella & Associati

  30. Noleggio a lungo termine mezzi di trasporto (segue) Armella & Associati

  31. Noleggio a lungo termine mezzi di trasporto Armella & Associati

  32. Manifestazioni, fiere, attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative • Disciplina applicabile anche all’accesso a tali manifestazioni, all’organizzazione di tali servizi e alle attività connesse • I prestatori non stabiliti in Italia sono tenuti ad adempiere gli obblighi Iva mediante identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale, se l’attività è eseguita in Italia a favore di soggetti privati o di soggetti passivi non identificati in Italia Armella & Associati

  33. Trasporto intracomunitario di beni • Luogo di partenza (da cui inizia effettivamente trasporto) e luogo di arrivo (di effettiva conclusione trasporto) sono situati in due Stati membri diversi, anche se sono attraversati acque e spazi aerei extracomunitari o internazionali • Nei trasporti B2B si applica nuova regola: tassazione nel Paese del committente, a prescindere dal luogo in cui il trasporto è eseguito: rilevante in Italia anche se eseguito all’estero. • Novità rispetto al 2009: sono nel campo di applicazione Iva in Italia se resi a committente soggetto passivo italiano; se resi a committente soggetto passivo UE o extraUE sono fuori campo applicazione Iva e non concorrono alla formazione del plafond • Abrogazione art. 41, comma 4, d.l. 331/93. Soppressione regime di non imponibilità previsto al 31 dicembre 2009 per trasporto intracomunitario di beni a favore soggetti stabiliti in altri Stati membri: conseguenze sulla formazione del plafond Iva Armella & Associati

  34. Trasporto intracomunitario di beni Armella & Associati

  35. Trasporto intracomunitario di beni(segue) Armella & Associati

  36. Trasporto intracomunitario di beni(segue) • B2C: Sono territorialmente rilevanti in Italia per l’intero percorso se il luogo di partenza è situato in Italia • B2C: Se il luogo di partenza è situato in altro Stato UE, sono fuori dal campo di applicazione Iva Armella & Associati

  37. Trasporto non intracomunitario di beni (interno ed extra comunitario) • Regola generale B2B: luogo del committente, a prescindere dal luogo di esecuzione del trasporto o dal luogo in cui il prestatore è stabilito • I trasporti relativi a beni che abbiano ricevuto una destinazione doganale di esportazione, transito o importazione temporanea sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) • I trasporti relativi a beni in importazione definitiva, i cui corrispettivi del trasporto siano stati assoggettati ad Iva a norma dell’art. 69, 1° comma, d.p.r. n. 633 del 1972 al momento dell’importazione, sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) • I servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di cose, nonché i servizi relativi alle operazioni doganali, configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, d.p.r. 633 del 1972) • Trasporti B2C: rilevanti in Italia per la sola tratta percorsa in Italia ma non imponibili (art. 9, n. 2) Armella & Associati

  38. Trasporto non intracomunitario di beni (interno ed extra comunitario) Armella & Associati

  39. Trasporto non intracomunitario di beni (interno ed extra comunitario)(segue) Armella & Associati

  40. Attività accessorie al trasporto intracomunitario di beni • Attività di carico, scarico e trasbordo di merci, rese in occasione di un autonomo trasporto di beni • Operazioni B2B: a prescindere dal luogo di esecuzione e dal luogo in cui è stabilito il prestatore, sono rilevanti in Italia se il committente è soggetto passivo Iva in Italia; non sono rilevanti in Italia le prestazioni rese a favore di soggetti passivi stabiliti all’estero, anche se effettuate in Italia • Abolito il regime di non imponibilità Iva per servizi accessori effettuati nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati membri: conseguenze per la formazione del plafond Iva Armella & Associati

  41. Attività accessorie al trasporto intracomunitario di beni Armella & Associati

  42. Attività accessorie al trasporto intracomunitario di beni (segue) Armella & Associati

  43. Attività accessorie ai trasporti non intracomunitari di beni • Anche se astrattamente tassabili in Italia, sono soggetti al regime di non imponibilità: - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni allo stato estero, ossia beni in esportazione, transito, importazione temporanea, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 5) - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni in importazione definitiva, se i corrispettivi di tali servizi sono già stati (o saranno) assoggettati a imposta all’atto dell’importazione, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 5) - i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riflettono direttamente il funzionamento o la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni o dei mezzi di trasporto, nonché quelli degli agenti marittimi raccomandatari, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 6) Armella & Associati

  44. Attività accessorie ai trasporti non intracomunitari di beni Armella & Associati

  45. Attività accessorie ai trasporti non intracomunitari di beni (segue) Armella & Associati

  46. Intermediazioni • Sono tassabili in Italia le intermediazioni rese a soggetti passivi d’imposta italiani, anche se le operazioni a cui si riferiscono non sono tassabili in Italia • Sono non imponibili le intermediazioni relative a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti internazionali non imponibili, nonché le intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dal territorio comunitario (art. 9, primo comma, n. 7) • Intermediazioni B2C sono assoggettate allo stesso regime Iva delle operazioni cui si riferiscono; se riferite a trasporti passeggeri che interessano più Stati (comunitari ed extracomunitari) la rilevanza territoriale del servizio dovrà essere distinta in base alle tratte di trasporto effettuate in ciascuno Stato, con la conseguenza che gli operatori del settore dovrebbero identificarsi nei vari Stati Armella & Associati

  47. Intermediazioni (segue) Armella & Associati

  48. Intermediazioni (segue) Armella & Associati

  49. Servizi pubblicitari, finanziari, degli intermediari, cessioni diritti d’autore Armella & Associati

  50. Servizi pubblicitari, finanziari, degli intermediari, cessioni diritti d’autore (segue) Armella & Associati

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