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Ruling internazionale ( art. 8, dL 30 settembre 2003, n. 269 )

Ruling internazionale ( art. 8, dL 30 settembre 2003, n. 269 ). RULING INTERNAZIONALE (art. 8, dL n. 269/2003).

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Ruling internazionale ( art. 8, dL 30 settembre 2003, n. 269 )

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Presentation Transcript


  1. Ruling internazionale(art. 8, dL 30 settembre 2003, n. 269)

  2. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Con l’art. 8 del dL 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 è stato recentemente introdotto nell’ordinamento tributario una particolare procedura di ruling, attivabile dalle imprese esercenti attività internazionale, finalizzata alla conclusione di un accordo con la stessa Amministrazione sui criteri e metodi di determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento e sulla corretta qualificazione di dividendi, interessi, e royalties. Fonti: - Art. 8 dL 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326 - Provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004.

  3. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Finalità Il ruling si configura quale strumento che mira a: - inserirsi nel processo di tax compliance, rivolto a sviluppare la collaborazione ed il rapporto tra i soggetti del rapporto tributario, cioè tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria; - inserirsi tra le iniziative del più vasto disegno di coordinamento del sistema tributario nazionale con le legislazioni degli altri Paesi comunitari; - introdurre nel nostro ordinamento gli advanced pricing agreements o Apa, raccomandati dall’Ocse, nelle direttive sul transfer pricing, quali strumenti finalizzati ad evitare e risolvere le controversie con i contribuenti che operano in mercati internazionali, nonché a prevenire contrasti tra gli ordinamenti tributari di diversi Stati, in materia di transfer pricing44.

  4. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Segue:Finalità Con tale istituto si intende contemperare una duplice esigenza: • quella dei contribuenti di prevenire future controversie ed evitare fenomeni di doppia imposizione; • quella dei singoli Stati di attenuare il rischio di sottrazione di materia imponibile sulla quale prelevare la relativa imposta.

  5. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Soggetti: Hanno accesso alla procedura del ruling “le imprese con attività internazionale”, intendendo per essi 1) qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente: - si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cioè che direttamente o indirettamente controlla l’impresa, ne è controllata o è controllata dalla stessa società che controlla l’impresa; - il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti; - abbia corrisposto o percepito dasoggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties; 2) ovvero qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

  6. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) L’ufficio competente dell'Agenzia delle entrate è: l'Ufficio Ruling Internazionale Nord della Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di grandi dimensioni - con sede a Milano, per le richieste di accesso alla procedura di ruling internazionale presentate da soggetti aventi il domicilio fiscale proprio o della propria stabile organizzazione nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. l'Ufficio Ruling Internazionale Centro-sud della Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di grandi dimensioni - con sede a Roma, per le richieste di accesso alla procedura di ruling internazionale presentate da soggetti aventi il domicilio fiscale proprio o della propria stabile organizzazione nelle seguenti regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia;

  7. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) L’istanza di ruling internazionale può avere ad oggetto, in particolare: 1) il valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 del D.P.R. 917/1986 e cioè valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti nelle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (il concetto è più ampio di quello accolto nell’art. 2359 c.c; 2) l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti; 3) l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti; • l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Questa costituisce la casistica principale, ma l’elencazione non è tassativa.

  8. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Procedimento L’attivazione della procedura si ha con la presentazione dell’istanza su carta libera da inoltrarsi in plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. A pena di inammissibilità, l’istanza deve : a) indicare le generalità dell’impresa; b) recare in allegato la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui al primo comma, lettera a) dell’art. 1 del provvedimento di attuazione, (cioè attestanti l’internazionalità dell’attività dell’impresa); c) indicare specificamente l’oggetto del ruling; d) essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

  9. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Procedimento Il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate comunica all’impresa la ricorrenza di cause di inammissibilità dell’istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento. Entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, se non ricorrono cause di inammissibilità, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita l’impresa a comparire al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. Il procedimento, che potrà articolarsi in più incontri e comportare anche l’accesso dell’Agenzia presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa, per acquisire elementi utili ai fini istruttori, deve concludersi entro centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza.

  10. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Procedimento La procedura si perfeziona con la sottoscrizione congiunta di un accordo nel quale sono definiti i criteri ed i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni o vengono concordati i criteri di applicazione della normativa di riferimento, in tutti gli altri casi. L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo risulta da processo verbale. ****** Si rinvia al provvedimento del 23 luglio 2004 per i casi di: - verifica dell’accordo; - violazione totale o parziale; - modifica dell’accordo.

  11. RULING INTERNAZIONALE(art. 8, dL n. 269/2003) Efficacia I commi 2 e 4 dell’art. 8 del D.L. 269/2003 disciplinano espressamente gli effetti dell’accordo. Esso acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo d’imposta nel corso del quale risulta stipulato e per i due periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto. Per i periodi d’imposta coperti dall’accordo l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del dPR 600/1973 soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo. In base alla normativa comunitaria, l’amministrazione finanziaria invia copia dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

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