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DELIBERA 105/2006 del Consiglio Direttivo Nazionale OGGETTO:

DELIBERA 105/2006 del Consiglio Direttivo Nazionale OGGETTO: Procedure di controllo degli atti deliberativi delle Unità territoriali della Croce Rossa Italiana. ATTO qualsiasi espressione di volontà dell’ente (es. Delibere, procedimenti disciplinari e verbali dei Consigli Direttivi).

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DELIBERA 105/2006 del Consiglio Direttivo Nazionale OGGETTO:

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  1. DELIBERA 105/2006 del Consiglio Direttivo Nazionale OGGETTO: Procedure di controllo degli atti deliberativi delle Unità territoriali della Croce Rossa Italiana

  2. ATTOqualsiasi espressione di volontà dell’ente (es. Delibere, procedimenti disciplinari e verbali dei Consigli Direttivi) Qualsiasi atto per diventare EFFICACE deve seguire un PROCEDIMENTO, che si suddivide in 3 FASI

  3. a. Iniziativa 1. Preparatoriab. Istruttoria c. Decisionale a. L’iniziativa è dell’Ente, del presidente o del consiglio direttivo o dell’ufficio di P.A. b. Nella fase istruttoria l’Amministrazione chiede pareri (ad es. il concerto tra due soggetti, Ispettore e Presidente), raccoglie tutti gli elementi necessari per la successiva fase Decisionale, affinché si possa dichiarare l’atto LEGITTIMO. Un documento/atto è da considerarsi ILLEGITTIMO qualora, nell’avanzamento del procedimento non avete tenuto conto di tutti gli elementi possibili per una corretta decisione. LEGITTIMITA’ = conformità dei contenuti dell’atto alle norme e alla legge. c. Tiene conto degli elementi istruttori e porta l’organo alla corretta decisione di legittimità o illegittimità.

  4. 2. Costitutiva: durante questa fase l’atto viene approvato dall’organo con potere decisionale (con corretta votazione per gli organi collegiali) e l’atto diventa PERFETTO. 3. Integrativa dell’efficienza: anche se perfetto, l’atto non è efficace, deve subire la fase di CONTROLLO.

  5. Il nostro attuale Statuto non prevede una norma di controllo, ed il CDN ha provveduto ad emanare una norma (regolata con la Delibera no.105/2006) con la quale si potesse garantire l’autonomia delle azioni periferiche, consentendo unità e uniformità nelle azioni dell’Ente su tutto il territorio nazionale, e anche per assicurare la conoscenza ai livelli superiori degli atti e delle azioni della periferia.

  6. CONTROLLO PREVENTIVO e CONTROLLO SUCCESSIVO Lo Statuto prevede il controllo degli atti da parte del Collegio dei Revisori (art. 25 statuto), ma la delibera 105/2006 assicura un controllo preventivo da parte dell’ente stesso. CONTROLLO di MERITO e CONTROLLO di LEGITTIMITA’ Il controllo quindi del Collegio dei Revisori rappresenta un “eventuale” controllo detto successivo, non di merito ma solo di legittimità, e non necessariamente su tutti gli atti emanati.

  7. Delibra 105/2006 CDN ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI Al fine di accertarne la conformità all’ordinamento giuridico e agli interessi complessivi dell’ente, strumento necessario di ponderazione dell’attività espletata e di monitoraggio della coerenza fra obiettivi posti e risultati raggiunti. CRI, ente pubblico a base volontaristica, che affida a personale non necessariamente dotato di strumenti e esperienza professionale nel settore della P.A. la conduzione delle proprie strutture operative territoriali, il controllo degli atti assume il carattere di indispensabile forma di tutela e di supporto di queste ultime.

  8. Delibra 105/2006 CDN PERCORSO STORICO: STATUTO 1997 – DPCM 110/97 Disciplinava i procedimenti di controllo, improntati a criteri che avevano natura di controlli preventivi susseguenti, riguardavano la legittimità e la rispondenza agli interessi generali dell’Associazione e adottavano il meccanismo del SILENZIO-APPROVAZIONE ANCHE IN PRECEDENZA: controllo degli atti impostato su base gerarchica; all’organo sovraordinato veniva attribuito il potere di controllo sugli atti dei livelli istituzionalmente subordinati.

  9. Delibra 105/2006 CDN PERCORSO STORICO: STATUTO 2002 – DPCM 208/2002 • Riconosceva autonomia amministrativa ai Comitati Locali, attribuendo ai Comitati Provinciali il potere di controllo di legittimità e rispondenza degli interessi dell’Associazione sui loro atti • Istituiva il revisore provinciale quale organo del Comitato Provinciale, cui attribuiva il controllo sugli atti dei Comitati Locali • Attribuiva al Revisore provinciale il controllo preventivo sugli atti dei Comitati Provinciali, che perdeva così il carattere di controllo improntato su struttura gerarchica • Attribuiva un controllo successivo sull’Amministrazione nel suo insieme, con particolare riferimento alle deliberazioni di spesa, attribuendolo al Collegio Centrale dei Revisori • Manteneva inalterato il sistema di vigilanza sull’attività dei Comitati Regionale (attribuita al Comitato Centrale) e di controllo sui Comitati Provinciali (attribuita ai Comitati Regionali) e dei Comitati Locali (attribuita ai Comitati Provinciali) • Istituiva la funzione di valutazione e controllo strategico, attribuendola al CDN dell’Associazione

  10. Delibra 105/2006 CDN PERCORSO STORICO: LEGGE n. 1 DEL 2005 Fra gli organi dei Comitati Provinciali e Regionali non sono più previsti il Revisore provinciale ed il Collegio Regionale dei Revisori, quindi la competenza del Collegio Unico di revisione doveva riferirsi per forza di cose all’Amministrazione CRI nel suo complesso.

  11. Delibra 105/2006 CDN PERCORSO STORICO: STATUTO VIGENTE – DPCM 97/2005 • Ribadisce l’attribuzione del controllo di legittimità e di rispondenza degli interessi dell’Associazione sui Comitati Locali ai Comitati Provinciali • Introduce un controllo sull’attività del Comitati Locali anche in capo al CDN • Riconduce a funzione di vigilanza e coordinamento il potere di controllo sui Comitati Provinciali da parte del Comitato Regionale • Conferma la funzione di vigilanza del Comitato Centrale sui Comitati Regionali • Conferma il controllo successivo del Collegio Unico dei Revisori sugli atti deliberativi della Croce Rossa, sottolineando che esso si esercita sugli atti di tutti i livelli istituzionali

  12. Delibra 105/2006 CDN COSA MANCA? Nel nuovo impianto statutario manca una disposizione specifica relativa alle concrete procedure di controllo preventivo sugli atti. QUINDI: Il CDN, ai sensi dell’art. 23 dello statuto adotta, in via regolamentare, un’apposita disciplina della materia che tenga tra l’altro conto, oltre che dei principi desumibili dallo statuto, del fatto che: …

  13. Delibra 105/2006 CDN QUINDI: … • La legge 1/2005 e il DPCM 97/2005, nell’enfatizzare i controlli sui Comitati Locali … sembrano riconoscere la necessità di un particolare apparato di tutela e sostegno amministrativo ai Comitati Locali, che costituiscono le istanza più forti sul piano operativo, ma inevitabilmente quelle meno provviste sul piano giuridico amministrativo • Il controllo di legittimità si esercita per definizione sugli atti ed in particolare su atti PERFETTI ma non ancora esecutivi, inserendosi tradizionalmente nella c.d. fase di INTEGRAZIONE DELLE EFFICACIA • L’autonomia amministrativa riconosciuta ai Comitati Locali impone che l’eventuale diniego di visto intervenga da parte dei Comitato Provinciali sulle deliberazioni locali solo per motivi attinenti alla legittimità, consentendo al più il rilievo circa il contrasto di interessi, presupposto per un invito al riesame

  14. Delibra 105/2006 CDN QUINDI: … • La vigilanza del Comitato Centrale sull’attività dei Comitati Regionali e dei Comitati Regionali sui comitati provinciali impone che le deliberazioni di questi ultimi livelli, prima di essere eseguite, siano sottoposte ai relativi livelli superiori e che il Comitato competente possa invitare al riesame in caso di rilevati vizi di legittimità o di merito • Nel rispetto dell’autonomia dei diversi livelli istituzionali nonché dell’effettività dell’attività di vigilanza, occorre che, in caso di invito al riesame seguito da riapprovazione della deliberazione del medesimo testo, il Comitato di livello istituzionale superiore informi il CDN ai fini delle valutazioni in materia di controllo sugli organi • Allo scopo di rendere effettivo il controllo sull’attività dei Comitati Locali attribuita al CDN, occorre che delle risultanze del controllo successivo sulle deliberazioni dei Comitati Locali predetti sia fornita notizia al CDN

  15. Delibra 105/2006 CDN DISCIPLINA • I Comitati Locali CRI inviano entro 5 giorni dalla loro adozione, …, le proprie deliberazioni al Comitato Provinciale competente • Il Comitato Provinciale, entro 5 giorni dal ricevimento dell’atto, nega il proprio visto ove rilevi vizi di legittimità e rinvia le deliberazioni per un riesame ove rilevi la mancata rispondenza agli interessi dell’Associazione. La deliberazione non vistata o in attesa di riesame è inefficace in quanto non esecutiva • Le deliberazioni del Comitato Locale sono esecutive alla data del visto del Comitato Provinciale e, comunque, decorsi 5 giorni dal ricevimento dell’atto ove in tale termine non sia stato comunicato al Comitato Locale il diniego del visto o l’invito al riesame • Contestualmente all’approvazione del visto e in ogni caso decorsi 5 giorni dal ricevimento della deliberazione senza che sia intervenuta comunicazione di diniego di visto o invito al riesame, il Comitato Provinciale invia la deliberazione al Comitato Centrale per il successivo inoltro al Collegio Unico dei revisori, ed inoltre per conoscenza al Comitato Regionale territorialmente competente

  16. Delibra 105/2006 CDN DISCIPLINA • Ove il Comitato Locale, invitato al riesame dell’atto, lo riapprovi senza modificazioni, l’atto diviene esecutivo con la sua ricezione da parte del Comitato Provinciale. Quest’ultimo lo invia immediatamente al Comitato Centrale per l’esame del Collegio dei Revisori e al CDN con propria annotazione relativa al rilievo evidenziato • Ove l’atto di cui al punto precedente sia riapprovato con modificazioni, questo, ai fini della presente disciplina, costituisce nuovo e diverso atto. Analoga disposizione si applica per gli atti dei Comitati Provinciali e Regionali • Gli atti deliberativi dei Comitati Provinciali, sono inviati al Comitato Regionale competente entro 5 giorni dalla loro adozione, … , per lo svolgimento della prevista attività di vigilanza. L’atto diviene esecutivo decorsi 10 giorni dal suo ricevimento dal Comitato Regionale, salvo che nel termine predetto questo non abbia invitato il Comitato Provinciale al suo riesame • All’esecutività dell’atto del Comitato Provinciale, il Comitato Regionale provvede al suo invio al Comitato Centrale, per il successivo inoltro al Collegio Unico dei revisori

  17. Delibra 105/2006 CDN DISCIPLINA • Ove il Comitato Provinciale riapprovi senza modificazioni l’atto in relazione al quale era stato inviato al riesame, si applica la disciplina prevista al punto 5. • Gli atti deliberativi dei Comitati Regionali, sono inviati alla Direzione Generale entro 5 giorni dalla loro adozione, … , per lo svolgimento della prevista attività di vigilanza. L’atto diviene esecutivo decorsi 10 giorni dal suo ricevimento da parte della Direzione Generale, salvo che nel termine predetto questo non abbia invitato il Comitato Regionale al suo riesame • All’esecutività dell’atto del Consiglio Regionale, la Direzione Generale provvede al suo inoltro al Collegio Unico dei revisori • Nella ricorrenza dei presupposti, trova applicazione, per atti dei Comitati Regionali, quanto previsto al punto 9. • Nel caso in cui il comitato al quale inviato l’atto richieda chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui sopra, per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza si intendono sospesi sino al loro ricevimento • I termini di sui sopra, rispettivamente previsti per l’invio degli atti e per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, devono essere computati in giorni lavorativi

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