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Diritto del lavoro 2006-07 Prof. Bruno Caruso

Diritto del lavoro 2006-07 Prof. Bruno Caruso. La disciplina dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro. Cosa si intende(va) per fattispecie “standard” di lavoro subordinato…. Un rapporto di lavoro Costituito a tempo indeterminato

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Diritto del lavoro 2006-07 Prof. Bruno Caruso

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Presentation Transcript


  1. Diritto del lavoro2006-07Prof. Bruno Caruso La disciplina dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro

  2. Cosa si intende(va) per fattispecie “standard” di lavoro subordinato… • Un rapporto di lavoro • Costituito a tempo indeterminato • Avente ad oggetto una prestazione di lavoro svolta a tempo pieno I tre cardini della tradizione giuslavoristica italiana • Instaurato a seguito di una • attività di mediazione tra • domanda e offerta di lavoro • sottoposta a una serie di • vincoli di natura pubblicistica

  3. … e cosa intendiamo per diversificazione (ai fini del nostro corso) • La fattispecie standard e la sua diversificazione esterna: subordinazione e oltre (le collaborazioni coordinate e continuative) • La fattispecie standard e la sua diversificazione interna • Al momento della costituzione del rapporto… • Il contratto a termine • …e nel corso del suo svolgimento • Il contratto Part-time • La diversificazione nel momento dell’incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro (subordinato) • Il collocamento • L’utilizzazione “indiretta” dei lavoratori

  4. I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione LAVORATORE (Offerta di lavoro) 1) Un ufficio pubblico UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) 2) Un soggetto privato 3) Un altro datore di lavoro

  5. Tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione LAVORATORE (Offerta di lavoro) UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) 1) Un ufficio pubblico: dalla legge del 1949 alle riforme “Bassanini” del 1997 e alla “Legge Biagi”

  6. La mediazione pubblica nel mercato del lavoro: il collocamento • (I) L. 264/1949 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Divieto di assunzione diretta • La richiesta numerica • (II) L. 223/1991 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Divieto di assunzione diretta • La richiesta nominativa • (III) L. 608/1996 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva Tendenze in atto nella seconda metà degli anni ’90 e ulteriori riforme del mercato del lavoro

  7. Tre eventi che preparano la riforma • Il Federalismo “a costituzione invariata” • La sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Job Centre II • La Convenzione OIL n. 181 del 1997 (ratificata dall’Italia nel febbraio 2000) Le rifome “Bassanini” La condanna del monopolio pubblico Giudizio favorevole nei confronti delle agenzie private di mediazione

  8. (IV) Il D. lgs. 469/1997 • (III) L. 608/1996 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva • Il collocamento come Servizio pubblico • L’apertura ai privati • La regionalizzazione • Le liste di collocamento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

  9. Principi ed obiettivi della riforma del 1997 • Apertura del sistema all'attività dei soggetti privati, sulla base di specifiche modalità autorizzative e di accreditamento. • Superamento della limitata funzione “notarile” del collocamento pubblico e trasformazione in servizio • Individuazione della Provincia come livello operativo prioritario rispetto alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro

  10. Le funzioni e i compiti del collocamento pubblico regionalizzato… • programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l’occupazione e a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all’occupazione femminile; • collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all’occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti; • programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l’occupazione degli iscritti alle liste di collocamento • programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità • indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; • indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili

  11. …e i compiti assegnati alla competenza residua statuale “(…), costituiscono funzioni e compiti dello Stato, (…): a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea; b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime; c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d) conduzione coordinata e integrata del Sistema informativo lavoro (…); • raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l’Unione europea”. Art. 1, c. 3, d.lgs. 469/97

  12. Funzione I – Le competenze in materia di stato di disoccupazione conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato, con durata del contratto a termine superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani I nuovi “Uffici di collocamento”:I Centri per l’impiego

  13. Funzione II - Le misure di politica attiva a favore del lavoratore disoccupato • Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; • Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: • nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione • nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione

  14. Politiche attive e occupabilità Concezioni punitive e orientate alla persona

  15. I servizi pubblici per l’impiego dopo la riforma del 1997 • (V) Il D. lgs 297/2002 • Servizio pubblico • Apertura ai privati • Regionalizzazione • Abolizione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro • La contestualità dell’obbligo di comunicazione delle assunzioni Il d. lgs. 469/97 • Il collocamento come Servizio pubblico • L’apertura ai privati • La regionalizzazione • Le liste di collocamento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

  16. Le S.C.I.C.A. Uno sguardo alla attuazione della riforma in Sicilia La ricerca CENSIS sui Centri per l’impiego I Centri per l’Impiego iniziano a strutturarsi sempre più sul territorio anche se permane una frattura geografica tra centro-nord e sud del Paese che indebolisce in parte l’efficacia complessiva dell’azione dei nuovi soggetti di intermediazione della domanda e offerta sul mercato del lavoro, dal momento che proprio al sud, dove il problema occupazionale si pone con maggiore urgenza e intensità, il livello di adeguamento dei centri risulta ancora basso Per chi ne vuole sapere di più ll dossier di Labour Web http://www.lex.unict.it/eurolabor/dossier/

  17. Le novità della Riforma Biagi sul versante dei servizi pubblici per l’impiego

  18. La “Borsa lavoro” • è un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese • e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati

  19. Il raccordo pubblico/privato nei servizi per l’impiego: L’instaurazione di un modello c.d. “misto”

  20. LAVORATORE (Offerta di lavoro) UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) 2) Un soggetto privato Dal D. lgs. 469/1997 al D. Lgs. 276/2003

  21. Art. 3 D. Lgs. 276/03 Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale

  22. Il concetto di sussidiarietà orizzontale (differenza con la sussidiarietà verticale) Ai privati l’affidamento di funzione pubbliche Visione individualistica e solidaristica della sussidiarietà orizzontale

  23. Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro • Attività di somministrazione • Attività di intermediazione • Attività di ricerca e selezione personale • Attività di supporto alla ricollocazione professionale

  24. RINVIO • Attività di somministrazione • Attività di intermediazione • Attività di ricerca e selezione personale • Attività di supporto alla ricollocazione professionale

  25. l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula; della costituzione di relativa banca dati; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative • Attività di somministrazione • Attività di intermediazione • Attività di ricerca e selezione personale • Attività di supporto alla ricollocazione professionale

  26. l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del committente, e comprensiva di: pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; nel pubblico potrebbe sostituire il concorso pubblico (soprattutto per le alte qualifiche) ? • Attività di somministrazione • Attività di intermediazione • Attività di ricerca e selezione personale • Attività di supporto alla ricollocazione professionale

  27. l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, attraverso la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, e l'affiancamento nell'inserimento nella nuova attività • Attività di somministrazione • Attività di intermediazione • Attività di ricerca e selezione personale • Attività di supporto alla ricollocazione professionale

  28. Chi può farlo: Le nuove Agenzie per il lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

  29. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) DUE fondamentali tipi di Agenzie: Le Agenzie di somministrazione (lett. a) Le Agenzie di intermediazione (lett. c)

  30. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo • la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della società di persone; • la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; • la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali

  31. d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale

  32. f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali

  33. Regimi particolari di autorizzazione Università, pubbliche e private I comuni Le camere di commercio Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di ccnl Gli enti bilaterali Le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite proprio soggetto costituito nell’ambito del consiglio nazionale

  34. Le sanzioni L’ “ATTENUANTE” Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500 L’ “AGGRAVANTE” Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500

  35. Le tutele del lavoratore (o aspirante tale) sul mercato • Diritto del lavoratore alla determinazione dell’ambito di diffusione dei propri dati (art. 8) • Divieto di indagini sulle opinioni e divieto di trattamenti discriminatori (art. 10) • Divieto di oneri in capo ai lavoratori (art.11)

  36. Quali rapporti tra pubblico e privato nel sistema misto? • Cooperazione? • Complementarietà? • Competizione?

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