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SLOVENIA: Opportunita ’ per investimenti e interscambi commerciali

SLOVENIA: Opportunita ’ per investimenti e interscambi commerciali. Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra. Robert Frandolič , Fimago d.o.o. Imposte sui redditi delle persone giuridiche:

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SLOVENIA: Opportunita ’ per investimenti e interscambi commerciali

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Presentation Transcript


  1. SLOVENIA: Opportunita’ perinvestimenti e interscambicommerciali Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o.

  2. Imposte sui redditi delle persone giuridiche: - A differenza del ordinamento italiano rientrano nella tassazione sia le societa’ di capitali che le societa’ di persone (non e’ prevista la tassazione “per trasparenza” sui soci)

  3. Aliquota • L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche in Slovenia e attualmentepari al 18 %, per passare progressivamente al 15% entro il 2015 • Non vi sono altre imposte sul reddito qual’e ad esempio l’IRAP in Italia.

  4. Base imponibile • La base imponibile e determinata quale differenza tra i ricavi ed i costi risultanti dal bilanciod’esercizio apportando le modifiche previste dalla legge sull’imposta sui redditi delle persone giuridiche

  5. Rettifichedella base imponibile (1) • Dividendi percepiti : Per evitare la doppia imposizione sui redditi, i dividendi percepiti dalle societa di capitalisono esclusi dalla base imponibile ad eccezione di quelli percepiti da societa localizzatein paesi in cui l’aliquota d’imposta sui redditi e inferiore a 12,5%. • Plusvalenze da cessione di partecipazioni: Le plusvalenze da cessione di partecipazioni che rappresentano almeno l’8% del capitalesociale della partecipata e detenute da almeno 6 mesi sono imponibili in misurapari al 50% della plusvalenza realizzata. Analogamente le minusvalenze realizzate sullemedesime partecipazioni sono deducibili nella misura del 50%. • Prezzi di trasferimento: Per quanto riguarda il riconoscimento ai fini fiscali dei costi e ricavi derivanti da operazionitra soggetti collegati (in cui una delle parti detiene almeno il 25% del capitale odei diritti di voto nell’altra) si fa riferimento ai prezzi normali di mercato praticati tra soggetti indipendenti.

  6. Rettifichedella base imponibile (2) • Interessi su finanziamenti tra soggetti collegati: Il Ministero delle finanze provvede a pubblicare periodicamente il valore del tasso diinteresse da considerarsi equo in relazionall’andamento del mercato. Nei finanziamentitra soggetti collegati, ai fini fiscali occorre fare riferimento a tale tasso. Per cui gliinteressi passivi eccedenti quelli determinati in base al tasso pubblicato dal Ministerosono indeducibili. Il soggetto che addebita interessi attivi in misura inferiore a quellaindividuata dal Ministero dovra apportare al reddito la necessaria variazione in aumento • Perditesucrediti: Le perdite su crediti sono fiscalmente riconosciute nel momento in cui la perdita e definitivamenteaccertata ovvero in presenza della chiusura di una procedura fallimentare,dell’approvazione di un concordato preventivo, di procedure di pignoramento infruttuoseo quando si dimostra che il costo dell’eventuale recupero del credito sarebbestato superiore all’importo che eventualmente si potrebbe incassare.

  7. Rettifichedella base imponibile (3) • Svalutazione crediti: La svalutazione dei crediti e fiscalmente riconosciuta fino ad un importo che non devesuperare il minore tra i seguenti: • la media aritmetica delle perdite su crediti fiscalmente riconosciute realizzate nei precedenti 3 esercizi; • l’importo pari all’1% dei ricavi imponibili del periodo • Spese di rappresentanza: Sono deducibili nella misura del 50% delle spese sostenute. • Costo del CDA : Il costo dell’eventuale consiglio di sorveglianza – amministrazione e deducibile nella misura del 50%.

  8. Rettifichedella base imponibile (4) • Ammortamenti: Non sono deducibili gli ammortamenti che eccedono le seguenti aliquote: • Immobili 3% • Parti di edifici 6% • Attrezzatura, automezzi e macchinari 20% • Parti di attrezzature e beni per la ricerca e lo sviluppo 33,3% • Computers, hardware e software 50% • Altri beni 10%

  9. Incentivifiscali • Deducibilita’ dalla base imponibile del 40% degli investimenti in beni materiali e immateriali • Deducibilita’ dalla base imponibile del 100% dei costi di R&S • TASSO EFFETTIVO: 18,20 % (Dati 2010)

  10. Convenzionecontro la doppiaimposizione • Accordoentrato in vigoreil 12.01.2010 • Dividendi: La norma generale prevede l’obbligo per il soggetto erogante di operare una ritenuta in misurapari al 20% se il soggetto percipiente e una persona fisica e del 15% se il percipiente eunapersonagiuridica. I soggetti residenti in Italia possono richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta, stabilitanella convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulreddito, pari al 15%. Le societa di capitali che possiedono almeno il 25% del capitale sociale della partecipatapossono richiedere l’applicazione della ritenuta convenzionale pari al 5%. In caso di distribuzione di utili a societa di capitali residenti in Italia che presentano irequisiti per l’applicazione della direttiva “madre-figlia” (societa di capitali che possiedonouna quota di partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale da almeno 24mesi), le somme corrisposte non sono soggette a ritenuta in Slovenia. • Gliinteressi: possonoesseretassatianche in Slovenia in misuranonsuperioreal 10% • Le Royalties:in misuranonsuperioreal 5%, semprecheilperceepiente ne siailbeneficiarioeffettivo

  11. Tassazionelavorodipendente L’imposizione fiscale e progressiva a scaglioni. Gli scaglioni di reddito attualmente in vigore sono: Da 0 a 7.634,40 Eur 16% Da 7.634,40 a 15.268,77 Eur 27% Oltre 15.268,77 Eur 41% Contributi a carico dipendente: 22,10% Contributi a carico datore di lavori: 15,90%

  12. GRAZIE ! WWW.FIMAGO.EU

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