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Opportunità offerte dal nuovo Fondo Europeo per la Pesca FEP 2007-2013

Opportunità offerte dal nuovo Fondo Europeo per la Pesca FEP 2007-2013. Le spese certificate saranno riconosciute valide retroattivamente a partire dal 1/1/2007 I documenti di riferimento sono: Regolamento (CE) N. 1198/2006 FEP 2007-2013 Regolamento (CE) N. 498/2007 applicativo del FEP

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Opportunità offerte dal nuovo Fondo Europeo per la Pesca FEP 2007-2013

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  1. Opportunità offerte dal nuovo Fondo Europeo per la PescaFEP 2007-2013

  2. Le spese certificate saranno riconosciute valide retroattivamente a partire dal 1/1/2007 I documenti di riferimento sono: • Regolamento (CE) N. 1198/2006 FEP 2007-2013 • Regolamento (CE) N. 498/2007 applicativo del FEP • Vademecum FEP • Regolamento (CE) N. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca • Programma operativo nazionale PO per la pesca 2007-2013

  3. ASSE N.1 Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria

  4. MISURA 1.1 Aiuti pubblici per l’arresto definitivodell’attività di pesca • Interventi ammissibili • L’arresto definitivo delle attività di pesca di un • peschereccio può avvenire soltanto mediante: • a) la sua demolizione. • b) la sua destinazione ad attività diverse dalla pesca nella CE. • c) la sua destinazione alla creazione di barriere artificiali • L’arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore.

  5. Soggetti ammissibiliProprietari di imbarcazioni da pesca Criteri di ammissibilità Imbarcazioni di almeno 10 anni, iscritte nel registro Comunitario e nei Compamare per i quali è previsto un piano di disarmo, con 75 giorni di pesca nei 2 anni precedenti, che applicano il CCLN e la normativa sociale e sulla sicurezza. In licenza devono esserci gli attrezzi previsti dal piano Criteri di selezione • Imbarcazioni con maggior Kw o GT a seconda degli obiettivi del piano al quale si concorre • Maggiore età dell’imbarcazione

  6. Misura 1.2 Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima variabile, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, dai 3 ai 12 mesi. La sospensione stagionale ricorrente delle attività di pesca non è presa in considerazione per la concessione di indennità o pagamenti a norma del presente regolamento.

  7. Interventi ammissibili • adeguamento dello sforzo di pesca • piani di salvataggio e ristrutturazione • calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali Criteri di ammissibilità • Imbarcazioni armate ed equipaggiate iscritte nel registro Comunitario e nei Compamare per i quali è previsto un piano di gestione, con 75 giorni di pesca nei 2 anni precedenti, che applicano il CCLN e la normativa sociale e sulla sicurezza. • I pescatori devono essere imbarcati salvo malattia, e lo devono essere stati 3 degli ultimi 12 mesi • L’armatore dev’essere iscritto nel registro delle imprese di pesca

  8. Soggetti ammissibiliProprietari di imbarcazioni da pescaPescatori imbarcati sulle unità che effettuano l’arresto temporaneo Criteri di selezione • Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pescanell’ambito di piani di gestione adottati a livello nazionalenel contesto delle misure comunitarie di conservazione • Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pesca in caso dicalamità naturale • Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pesca in caso di interruzione delle attività di pesca decise dallo Stato pereventi eccezionali che non derivano da misure di conservazionedelle risorse

  9. Misura 1.3 Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

  10. Interventi ammissibili Finanziamento di armamento ed ammodernamento dei pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, ma a condizione che gli investimenti riguardino: - il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell’igiene, della qualità dei prodotti, dell’efficienza energetica e della selettività, purché esso non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio o l’incremento della stiva. - la sostituzione di un motore per nave: se piccola pesca costiera dovrà essere di potenza pari o inferiore; da 12 a 24 m LFT 20% in meno; se traino > 24 m LFT dev’essere anche compresa in un piano di salvataggio e ristrutturazione ed il motore dovrà avere > efficienza energetica. Negli ultimi 2 casi si può ridurre la potenza di un gruppo di navi entro la stessa categoria - la selettività degli attrezzi da pesca; la riduzione dell’impatto su ambiente e specie non commerciali; la protezione del pescato dai predatori senza danneggiare fisicamente quest’ultimi.

  11. Criteri di ammissibilità Imbarcazione iscritta nel Registro comunitario da 5 anni e nel Compamare di riferimento; in esercizio 3 anni e non in disarmo per responsabilità del beneficiario; deve applicare il CCNL e applicare leggi sociali e su sicurezza; se > 29 anni deve avere attestato di validità tecnica Soggetti ammissibiliProprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione scritta all’investimento del proprietario dell’imbarcazione

  12. Criteri di selezione • Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi) • Progetti che, prevedono l’installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale • Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni • Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo • Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06 • Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca • Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna o sotto i 32 • anni

  13. Misura 1.4 Piccola pesca costiera Per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati.

  14. Interventi ammissibili Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di: a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca; b) promuovere l’organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse; d) incoraggiare l’utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca; e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

  15. Criteri di ammissibilità • Imbarcazione di piccola pesca iscritta nel Registro comunitario e nel Compamare di riferimento; • Nel caso di miglioramento della gestione e del controllo dell’accesso alle zone di pesca o di iniziative volontarie di riduzione dello sforzo gli aderenti dovranno rappresentare min 70% della piccola pesca del compartimento, anche se per un solo attrezzo Soggetti ammissibiliPescatori, proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera Criteri di selezione • Iniziative volte a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca (> %) • Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca (>%) • Iniziative certificate di prodotto o di processo • Progetti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori a bordo • Progetti volti a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza • Iniziative relative a prodotti ittici di nicchia

  16. Misura 1.5 Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria • Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca. • Il FEP può contribuire a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o di possedere una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

  17. Interventi ammissibili Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure comprendenti: a) diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori; b) aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori; c) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima; d) fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento; e) compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca (EVENTUALE RIMBORSO PRO RATA TEMPORIS) f) Premi: max 15% dell’acquisto o 50000 €

  18. Soggetti ammissibiliPescatori professionali Criteri di selezione Interventi finalizzati alla diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori • Interventi finalizzati all’aggiornamento delle competenze professionali • Interventi finalizzati alla riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima • Per gli interventi a favore di pescatori 40 anni: la minore età delle imbarcazioni • Per i primi 3 interventi - lettere a), b) e c) - , numero di mesi di imbarco superiore a 4 in ciascuno dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda • Per gli interventi lettere a) e b) numero di pescatori che partecipano all’iniziativa • Nell’ambito dei piani di gestione nazionali: gli interventi di cui alla lettera e) • Per gli interventi di cui alla lettera e) numero di mesi di imbarco superiore a 12

  19. ASSE N.2 Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti • Il sostegno mirato alla produzione di acquacoltura può essere concesso a: • a) misure per investimenti produttivi nell’acquacoltura; • b) misure idroambientali; • c) misure di sanità pubblica; • d) misure veterinarie.

  20. Misura 2.1.1 Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all’ampliamento, all’armamento e all’ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l’igiene, la salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l’impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull’ambiente.

  21. Interventi ammissibili- Diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato- Uso di tecniche per la riduzione dell’impatto ambientale o il miglioramento dell’ambiente- Sostegno all’acquacoltura tradizionale- Protezione del prodotto dai predatori selvatici- Miglioramento delle condizioni del lavoro e della sicurezza • Criteri di ammissibilità • Livello preliminare del progetto (almeno business plan) • Applicazione CCLN e leggi sociali e su sicurezza • Oltre 100.000 € Affidamento bancario relativo alla capacità finanziaria (fideiussione bancaria o assicurativa) rilasciato da banca o professionista accreditato

  22. Soggetti ammissibiliMicro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro Criteri di selezione • Progetti presentati dalle micro e piccole imprese • Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio dell’investimento • Integrazione verticale delle attività di allevamento • Allevamenti di nuove specie con buone prospettive di mercato • Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori • Investimenti per il commercio al dettaglio nell’azienda • Uso di tecniche a < impatto o che migliorano l’ambiente

  23. Misura 2.1.2 Misure idroambientali Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l’uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l’ambiente e a preservare la natura.

  24. Interventi ammissibili • L’intervento del FEP è finalizzato a promuovere: • le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il • miglioramento dell’ambiente. • b) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione. • c) l’acquacoltura biologica • d) l’acquacoltura sostenibile compatibile con gli i vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 • Criteri di ammissibilità • Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente • articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo • di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano • oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. • Nel caso di aree protette autorizzazione dell’Ente gestore

  25. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri: a) le perdite di reddito subite; b) i costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di metodi idroambientali; c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto; d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all’interno o in vicinanza di zone Natura 2000. È concessa un’indennità compensativa forfettaria: • ai sensi del paragrafo 2, lettera a), in base a un importo massimo per ettaro della zona in cui è situata l’impresa; • per un periodo massimo di due anni durante il periodo della conversione dell’impresa alla produzione biologica;

  26. Soggetti ammissibiliMicro, piccole e medie imprese che operano nel settore dell’acquacoltura, e imprese operanti nel settore dell’acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro. Criteri di selezione • Impianti situati all’interno o in vicinanza di zone Natura 2000 (preesistenti la data di decisione istituente le zone Natura 2000) • Impianti soggetti a specifici vincoli in quanto inseriti in aree SIC o ZPS • Acquacoltura biologica

  27. Misura 2.1.3 Misure sanitarie Interventi ammissibili Il FEP - per un massimo di 12 mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione 2007-2013 - può contribuire a indennità compensative ai molluschicoltori per l’arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati a causa della contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine.

  28. Criteri di ammissibilità • L’indennità può essere concessa nei casi in cui: • La causa sia certificata dagli Uffici Sanitari Regionali • la sospensione della raccolta sia maggiore di quattro mesi consecutivi e la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione annuale IVA). • Soggetti ammissibili • Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della molluschicoltura • Criteri di selezione • Non sono stati individuati criteri di selezione, in quanto trattasi di situazioni specifiche dove non sussiste concorrenza tra le operazioni ammissibili.

  29. Misura 2.1.4 Misure veterinarie Il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l’eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario.

  30. Interventi ammissibili Il contributo di cui all’articolo 32 del regolamento di base può riguardare: a) per le malattie esotiche degli animali d’acquacoltura elencate nell’articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE; b) per le malattie non esotiche degli animali d’acquacoltura elencate nell’allegato della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

  31. Soggetti ammissibiliSaranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione europea. Criteri di selezione Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione europea.

  32. Misura 2.2 Pesca nelle acque interne Per «pesca nelle acque interne» si intendono le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

  33. Interventi ammissibili Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare investimenti per la costruzione, l’estensione, il potenziamento e l’ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l’impatto negativo sull’ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso. Qualora le misure per la ricostituzione delle specie che si trovano nelle acque interne siano previste in un atto giuridico della Comunità, il FEP può concedere il finanziamento delle misure per l’alienazione delle navi o per l’arresto temporaneo delle attività di pesca per pescatori esclusivi di acque interne e per max 12 mesi fino al 2013. I pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e praticano la pesca nelle acque interne possono fruire dell’aiuto con la stessa intensità prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera

  34. Soggetti ammissibiliOperatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interneAssociazioni nazionali di categoria/Centrali cooperativeEnti pubblici Criteri di selezione • Tipologia di soggetto proponente • Partecipazione finanziaria del soggetto • Progetti volti a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro • Progetti volti a migliorare l’igiene e la qualità del prodotto (certificazione di qualità, ambientale, tracciabilità) • Mantenimento occupazionale

  35. Misura 2.3 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati a consumo umano (o eventualmente di scarti). Il FEP può inoltre sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

  36. Interventi ammissibili Il FEP può finanziare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di imprese, specie se finalizzati a : a) migliorare le condizioni di lavoro; b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; c) produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; d) ridurre l’impatto negativo sull’ambiente; e) migliorare l’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; f) produrre o commercializzare nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi; g) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall’acquacoltura locali.

  37. Soggetti ammissibiliMicro, piccole e medie imprese e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro • Criteri di ammissibilità • Livello preliminare del progetto (almeno business plan) • Applicazione CCLN e leggi sociali e su sicurezza • Oltre 100.000 € Affidamento bancario relativo alla capacità finanziaria (fideiussione bancaria o assicurativa) rilasciato da banca o professionista accreditato

  38. Criteri di selezione • Progetti presentati dalle micro e piccole imprese • Progetti presentati da imprese con titolarità femminile • Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio dell’investimento • Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori • Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell’acquacoltura nell’attività di trasformazione e commercializzazione • Nuovi impianti • Produzioni polivalenti • Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale • Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico • Certificazione di qualità del prodotto • Progetti volti anche all’utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti della lavorazione principale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura • Certificazione ambientale

  39. ASSE N.3 Misure di interesse comune

  40. Misura 3.1 Azioni collettive (art.37 lett. M) Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca Interventi ammissibili L’elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti.

  41. Soggetti ammissibiliGruppi di pescatori associati, consorzi di pescatori, che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell’area oggetto dell’iniziativa; organismi pubblici e semipubblici. • Criteri di ammissibilità • Misure di interesse comune per un gruppo di beneficiari o per la popolazione • Interventi localizzati localmente o nel mare prospiciente • I Piani di gestione devono: essere coerenti con quelli nazionali, ridurre lo sforzo di pesca ed essere proposti dal 70 % delle imbarcazioni locali • Applicazione del CCLN e delle leggi sociali e sulla sicurezza Criteri di selezione • Numero di soggetti aderenti che rappresentano una percentuale maggiore del 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell’area oggetto dell’iniziativa. • Estensione dell’area.

  42. Misura 3.1.2 Azioni collettive – (art. 37 altre azioni)

  43. Interventi ammissibili Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a: a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse; b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie; c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma; d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza; e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità; f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;

  44. g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli; h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per produzione, trasfor-mazione o commercializzazione, incluse per il trattamento degli scarti i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione; j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all’articolo 26, paragrafo 4; n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio (Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, relativa ristrutturazio- ne e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità; o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca. L’aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell’organizzazione di produttori ed è decrescente nell’arco dei tre anni in questione.

  45. Criteri di ammissibilità • Misure di interesse comune per un gruppo di beneficiari o per la popolazione • Interventi localizzati localmente o nel mare prospiciente • Se gli interventi riguardano pescherecci essi devono essere iscritti nei compamare della regione • Applicazione del CCLN e delle leggi sociali e sulla sicurezza Soggetti ammissibili Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (non applicabile per operazioni di cui alla lettera l) dell’art.37 Reg. FEP), Consorzi di imprese, Organizzazioni riconosciute (O.P.), Organizzazioni professionali riconosciute, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, enti/organismi pubblici e semipubblici, Associazioni Ambientaliste

  46. Criteri di selezione • Operazioni volte a una migliore conservazione e gestione sostenibile delle risorse • Operazioni finalizzate alla promozione di metodi o attrezzature di pesca selettivi e alla riduzione delle catture accessorie • Operazioni volte a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari • Operazioni che promuovono il partenariato tra scienziati e operatori del settore • • Operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera • • Operazioni che istituiscono OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000 • • Operazioni che provvedono alla ristrutturazione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità presentati dalle OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000 • • Operazioni finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza • • Operazioni volte ad accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione

  47. Misura 3.2 Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l’ambiente acquatico.

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