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la pianificazione fiscale e l’elusione

la pianificazione fiscale e l’elusione. prof.avv.Giuseppe Zizzo. 1. pianificazione fiscale. nessuno è obbligato ad organizzare i propri affari in modo da massimizzare le imposte dovute

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la pianificazione fiscale e l’elusione

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Presentation Transcript


  1. la pianificazione fiscale e l’elusione prof.avv.Giuseppe Zizzo 1

  2. pianificazione fiscale • nessuno è obbligato ad organizzare i propri affari in modo da massimizzare le imposte dovute • è pertanto lecita la scelta, tra diverse linee di condotta utilizzabili per conseguire un dato obiettivo economico, di quella che risulta fiscalmente meno onerosa 3

  3. l’elusione fiscale • nell’elusione il soggetto, con il compimento di uno o più atti voluti ed effettivi, opera in modo da non realizzare il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, pur conseguendo un risultato pratico assimilabile a quello fiscalmente rilevante • nell’evasione il soggetto, pur avendo realizzato il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, non lo dichiara all’Amministrazione finanziaria 8

  4. caso donazione data x+1 data x Banca Banca restituz. finanz. finanz. O.M. O.M. donaz. bot imm.le bot figli O.M. figli O.M. 4

  5. caso dividend washing data x data x+1 fondo comune di investimento fondo comune di investimento azioni senza cedola azioni con cedola (20) 100 80 - x società di capitali società di capitali 6

  6. l’elusione fiscale • Rimedi: • giurisprudenziali (negozio indiretto, frode alla legge, abuso del diritto, difetto di causa); • legislativi (norme analitiche, clausole generali)

  7. l’elusione fiscale • sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti (art.37-bis, c.1, dpr 600/1973) • l’Amministrazione può disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti

  8. l’elusione fiscale • “... e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti” • il conseguimento di vantaggi tributari che diversamente non sarebbero spettati è l’effetto del comportamento seguito

  9. l’elusione fiscale • “... gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati fra loro...” • il collegamento sussiste quando ciascun atto è concepito quale passo di un itinerario prestabilito • è però necessario che l’atto, o uno degli atti dello schema, sia uno degli atti indicati nell’elenco contenuto al c.3 dell’art.37-bis

  10. l’elusione fiscale • “... diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario...” • il comportamento ruota intorno alla situazione cui la norma tributaria ricollega la nascita dell’obbligo o del divieto • l’aggiramento implica una sostanziale fungibilità tra il risultato economico raggiungibile realizzando la situazione predetta e quello raggiunto mediante il comportamento seguito

  11. Scissione + cessione partecipazione prima dopo Bianchi Bianchi alfa Rossi alfa cessione partecipaz. scissione beta beta 17

  12. Scissione non proporzionale prima dopo Rossi Bianchi Bianchi Rossi alfa alfa beta 17

  13. l’elusione fiscale • “... privi di valide ragioni economiche...” • le ragioni “economiche” si contrappongono a quelle “fiscali”, e devono essere in concreto “apprezzabili” • problema della rilevanza di eventuali ragioni “personali”, non “economiche” • differenza tra “ragioni” economiche ed effetti “economici” dell’operazione

  14. scambio azionario prima dopo Italia Italia Olanda Bianchi Bianchi HITA H HNL O O cessione 100% Rossi 19

  15. l’interpello • sull’applicabilità dell’art.37-bis ad una specifica operazione, compiuta o da compiere, è possibile chiedere, seguendo una determinata procedura, un parere al Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, istituito presso il Ministero delle finanze (art.21 l. 413/1991) • problema dell’efficacia del parere

  16. l’interpello disapplicativo • è possibile chiedere al Direttore regionale delle Entrate la disapplicazione di una norma antielusiva analitica, dimostrando che nel caso di specie l’effetto elusivo che la norma mira a colpire non può verificarsi (art.37-bis, c.8, dpr 600/1973)

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