1 / 54

ing. Domenico Mannelli mannelli

ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info. RISONANZA Un sistema fisico è in condizione di risonanza quando le condizioni sono tali da determinare il massimo trasferimento di potenza (energia/unità di tempo) al sistema stesso. ENERGIA.

velvet
Download Presentation

ing. Domenico Mannelli mannelli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info

  2. RISONANZA Un sistema fisico è in condizione di risonanza quando le condizioni sono tali da determinare il massimo trasferimento di potenza (energia/unità di tempo) al sistema stesso. ENERGIA In un sistema caratterizzato da una velocità angolare propria 0 , sollecitato alla velocità angolare , si parla di risonanza quando l’ ampiezza dell’ oscillazione presenta un picco molto pronunciato per = 0 .

  3. Nucleare Molti nuclei possiedono una proprietà detta spin; Se hanno spin, sono dotati anche di momento magnetico, che può essere messo in risonanza.

  4. MAGNETIZZAZIONE NUCLEARE • L’acqua, principale costituente del corpo umano, nonché molto abbondante in natura, è ricca di idrogeno. • Il nucleo degli atomi di idrogeno è proprio quello che più facilmente si presta ad essere usato nelle analisi a risonanza magnetica nucleare (NMR). • Quando poniamo una bottiglia d’acqua dentro il magnete di un apparato NMR, i nuclei di idrogeno risentono del campo magnetico assumendo una configurazione “ordinata” e dando luogo ad una magnetizzazione nucleare.

  5. RILASSAMENTO • Se, a questo punto, si crea in modo opportuno un secondo campo magnetico, associato ad un impulso di onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda opportuna, l’ordine viene perturbato. • Al termine della perturbazione, i nuclei tendono a tornare nella configurazione iniziale impiegando un certo tempo. • Analizzando un qualunque mezzo poroso contenente nuclei di idrogeno, dalla distribuzione dei tempi di “rilassamento” possiamo ottenere informazioni relative alle caratteristiche del campione senza in alcun modo distruggerlo o danneggiarlo.

  6. RISCHI POTENZIALI • I rischi potenziali associati all'utilizzo di apparecchiature diagnostiche di Risonanza Magnetica Nucleare sono classificati secondo i seguenti tre agenti fisici: • effetti di campi magnetici statici; • effetti legati all’assorbimento di campi elettromagnetici a radiofrequenza (radiazioni non ionizzanti); • effetti legati a campi magnetici variabili nel tempo.

  7. APPARECCHIATURE DI RMN • di tipo resistivo • di tipo permanente • di tipo superconduttivo

  8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO • D.M. 2/8/1991 Allegato 1, 3, 6 • ESPERTO RESPONSABILE (ER) • MEDICO RESPONSABILE (MR) • • Circolare del Ministero della Sanità- • Direzione Generale Ospedali- divisione II Prot. • 900.2/4.1-AG/581 del 28/4/92 • • Decreto Ministeriale 3/8/1993

  9. LINEE GUIDA RACCOMANDAZIONI • ISPESL: Procedure autorizzative e gestionali relative all’installazioe ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica (2004) • REPORT AIFM: Raccomandazioni per l’assicurazione di qualita’ in risonanza magnetica n.2 - 2004 • ISS: Valutazione della sicurezza dell’installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica a campi superiori a 2 Tesla • CEI EN 60601-2-33: 33: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica (02-2004) • DIRETTIVA 2004/40/CE (29-4-2004) : Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) • ICNIRP: Medical magnetic resonance procedures: protection of the patients (Health Physics: Vol87, N 2, 197-216, August 2004)

  10. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO • RISCHIO ASSOCIATO A: • • CAMPO MAGNETICO STATICO • • CAMPO MAGNETICO VARIABILE NEL TEMPO • • RADIOFREQUENZA • • RUMORE • • LIQUIDI CRIOGENICI

  11. CAMPO MAGNETICO STATICO – RISCHIO – PAZIENTE EFFETTI A BREVE TERMINE • PERMANENZA CORPO UMANO: non esistono • evidenze significative di effetti dannosi o • irreversibili per campi magnetici statici <= 2 T. • Effetti collaterali rilevati su volontari esposti a campi più elevati (3, 4-8 T) richiedono ulteriori • approfondimenti in previsione dei futuri sviluppi • delle applicazioni cliniche su tali sistemi • Limite campo per esami clinici whole-body: 4 T • (U.S. FDA 1997 - IEC 2001)

  12. CAMPO MAGNETICO STATICO - RISCHIO • MOVIMENTI traslazione e rotazione • divengono importanti nel caso di presenza di impianti metallici nelle vicinanze di vasi sanguigni o tessuti delicati. • • clips intracraniche • • protesi ortopediche • • valvole cardiache • • apparecchi dentali • • impianti otoacustici e oculari • • schegge e proiettili

  13. CAMPO MAGNETICO STATICO - RISCHIO • “EFFETTO MISSILE”: capacità del campo magnetico • statico periferico di attrarre oggetti ferromagnetici in direzione delle linee di campo verso il centro del magnete • La FORZA di attrazione - torsione dipende: • proprietà magnetiche del materiale • intensità del campo (> 3 mT) • gradiente di campo (attrazione) • allineamento dell’oggetto (torsione) • massa e forma dell’oggetto • RISCHIO per il paziente o chiunque si trovi sulla traiettoria

  14. CAMPO MAGNETICO STATICO - PROTEZIONE • MAPPATURA DEL CAMPO MAGNETICO NELLE TRE DIREZIONI PRINCIPALI • SEGNALETICA DI DIVIETO • INFORMAZIONE PAZIENTE - LAVORATORE • (regolamento interno - norme di sicurezza - • corsi di formazione ) • METAL DETECTOR • CARRELLO DI EMERGENZA • BARELLA • ESTINTORI Non ferromagnetici

  15. CAMPO MAGNETICO VARIABILE NEL TEMPO - EFFETTI • La rapida variazione, accensione e spegnimento, • delle correnti nelle bobine dei gradienti • provocano due effetti all’interno del corpo del • paziente • - creazione del gradiente di campo magnetico (effetto voluto per imaging) • - induzione di potenziali elettrici entro i tessuti o altri conduttori all’interno del corpo

  16. CAMPO MAGNETICO VARIABILE NEL TEMPO - RISCHIO • STIMOLI NEUROLOGICI • Stimolazione nervosa periferica non è a rischio di vita ma risulta fastidiosa e provoca l’interruzione dell’esame • Stimolazione cardiaca ( induzione di un battito ectopico o di altra aritmia cardiaca) molto pericolosa ma a soglia superiore rispetto alla stimolazione nervosa • RISCALDAMENTO DEL • TESSUTO : trascurabile e quindi clinicamente non significativo

  17. CAMPO A RADIOFREQUENZA – RISCHIO PAZIENTE • AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEL • TESSUTO • Dipende • * dal sistema di termoregolazione del paziente • che agisce per convezione (flusso sanguigno), • conduzione, irradiazione ed evaporazione • * dalle condizioni dell’ambiente circostante: • temperatura, umidità relativa, areazione

  18. CAMPO A RADIOFREQUENZA - EFFETTI • Viene definito un termine “dosimetrico” per • l’energia media dissipata nel corpo per unità di • massa e di tempo • specific energy absorption rate SAR: • Unità di misura: watt per kilogram (W/kg) • SAR mediato su corpo intero • SAR parti del corpo: testa,torace,estremità • SAR locale (SAR mediato in 1 g di tessuto)

  19. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE A RF D.M. 3/8/1993 • “Il D.M. 3/8/1993 raccomanda che , nel caso l’utente non possegga mezzi adeguati per la determinazione dei valori di SAR e dB/dt, richieda alla casa costruttrice informazioni dettagliate e i dati necessari al rispetto delle raccomandazioni in materia • I valori limite per il SAR sono estesi anche ai lavoratori

  20. CAMPO A RADIOFREQUENZA – RISCHIO PAZIENTE • AUMENTO DELLA TEMPERATURA • Legislazione nazionale : innalzamento < 0.5 °C • VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE a RF D.M. 3/8/1993 • E’ possibile… innalzamento massimo… al corpo intero <1°C tenendo presente che • - nel caso di bambini e malati affetti da disturbi • cardiocircolatori < 0.5 °C. • - RISCALDAMENTO LOCALIZZATO • TESTA < 38 °C • TRONCO < 39 °C • ARTI INF. < 40 °C

  21. TITOLO VIII – AGENTI FISICICAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICIN° 7 articoli (da art. 206 a art. 212) • Articolo 206 - Campo di applicazione •  1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

  22. Articolo 207 - Definizioni • 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: • a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; • b) valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti; • c) valori di azione: l'entità' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

  23. ARTICOLO 306 - DISPOSIZIONI FINALI • 3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE;

  24. ALLEGATO XXXVITABELLA 1Valori limite di esposizione ( articolo 188, comma 1).Tutte le condizioni devono essere rispettate.

  25. ALLEGATO XXXVITABELLA 2Valori di azione ( art. 188, comma 2)[valori efficaci (rms) imperturbati]

  26. RUMORE EFFETTI • CAUSA: rapido accensione e spegnimento dei gradienti - le correnti , in presenza del forte campo magnetico principale, producono forze di lorenz intense sulle bobine del sistema di gradienti mettendole in vibrazione. • Alcune apparecchiature recenti utilizzano “quiet” • gradient coils, progettati in modo che tutte le forze • di Lorenz prodotte si bilancino in modo tale da • ridurre la vibrazione meccanica e il rumore associato

  27. LIQUIDI CRIOGENI RISCHIO • ELIO - • • inodore, non infiammmabile, non tossico • • più leggero dell’aria --> si accumula verso il • soffitto • • evapora producendo vapori freddi ( a 20°C • 1 litro di elio liquido produce circa 750 litri di • elio gassoso) • • DANNI DA GELO: contatto pelle provoca • danni simili a ustioni • • SOFFOCAMENTO abbassa la concentrazione • di O2 nell’aria • • CONDENSAZIONE DELL’OSSIGENO aumenta • il rischio di incendio

  28. LIQUIDI CRIOGENI RISCHIO • QUENCH • • si sviluppano 104 - 106 litri di elio • gassoso a pressione atmosferica • BOIL-OFF • • lenta evaporazione fino a qualche • decina di litri all’ ora

  29. LIQUIDI CRIOGENI PROTEZIONE • PAZIENTE / OPERATORE: • Verifica periodica dei sistemi di sicurezza • dell’impianto: • •rivelatore di ossigeno • •sistema espulsione dei gas in caso di “quench” • •sistema di ventilazione (condizioni normali:10 ricambi/ora) • •sistema di aspirazione forzata (20 ricambi/ora)

  30. ESPERTO RESPONSABILE (ER) • il rappresentante legale della struttura sanitaria autorizzata, prima di esperire un’attività connessa alla RM, deve acquisire, dal proprio Esperto Responsabile (ER) di cui all’allegato n.3 . punto 4-10 del D.M. 2/8/91 (pagg. 33-37 G.U. n. 194 del 20/08/1991 . Serie Generale), all’uopo, e con congruo anticipo, opportunamente identificato e formalmente incaricato, una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di protezione inerenti l’attività stessa e di cui agli standards di sicurezza dell’art.2 del DPR 542/94.

  31. ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO • Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto - è la figura preposta per tutti gli aspetti tecnici legati alle problematiche tecnico-fico-ingegneristiche di sicurezza. • Per questa figura è richiesto il diploma di laurea ed un curriculum professionale specifico, in base a quanto esplicitamente disposto dall.art.2 del D.M. 29/11/1985. non esiste un elenco professionale degli esperti responsabili (sul tipo di quello degli esperti qualificati) , non esistono corsi di formazione abilitanti di matrice ministeriale.

  32. COMPITI DELL’ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA • sorveglianza fisica dell’ambiente • segnalazione degli incidenti di tipo tecnico • formazione/informazione del personale (con MR) ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 • segnalazione al SPP del fattore di rischio specifico connesso con l’attività del sito RMN • garanzia della regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, ed in conformità alle indicazioni dei fabbricanti (art.3 punto r della 626)

  33. COLLABORAZIONE FRA L’ ER ED IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • Il rappresentante legale della struttura sanitaria autorizzata garantisce altresì le condizioni per la collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze, fra l’ ER ed il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di cui all.art.8 del D.Lgs. 626/94. L’ER è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche di cui all.art. 11 del D.Lgs. predetto. L’ER espleta le funzioni di cui al punto 4.10 dell.allegato 3 del D.M. 2/8/91, con particolare riguardo alla esecuzione dei controlli di qualità, rispettando quanto previsto dall’art.1 comma 3 lettera r del D. Lgs. 626/94.

  34. COMPITI DEL MEDICO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL PRESIDIO RM • Stesura , conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’ esecuzione dei controlli di qualità (in collaborazione con l’Esperto Responsabile per la sicurezza) • Il divieto di accesso alle zone di rispetto a persone non autorizzate, ed il divieto di introduzione di oggetti ferro-magnetici • L’approntamento di idonea segnaletica che interdica l.accesso a persone per cui esistano controindicazioni all.esposizione a campi magnetici • La stesura e la diffusione del .regolamento. di sicurezza elaborato congiuntamente all.Esperto Responsabile per la sicurezza • La stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami

  35. COMPITI DEL MEDICO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL PRESIDIO RM • La predisposizione, nel sito RMN, delle apparecchiature di primo intervento medico sul paziente, anche per cause non strettamente correlate alla prestazione RMN • Stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza • Segnalazione degli incidenti di tipo medico • Controllo, con periodicità fissata, della sussistenza, per gli addetti, all’idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa (protocollo di sorveglianza medica specifico, con relativo specifico giudizio di idoneità) • Predisposizione di idonei dispositivi di sorveglianza del paziente durante l.esame (interfono, e, ove necessario, telecamera) e dispositivi di protezione per il rumore derivante dalle apparecchiature (in collaborazione con l.Esperto Responsabile per la sicurezza)

  36. IL MEDICO RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI • in linea di principio non è il Medico responsabile per la Sicurezza (anche se può coincidere), deve invece: • valutare personalmente le richieste di esami, e, in base alle condizioni del paziente ed effettuabilità dell.esame, decidere sull.opportunità di accoglimento della richiesta e sulle modalità di esecuzione dell.esame preventivamente considerare ed accertare tutte le possibili controindicazioni all’effettuazione delle indagini, utilizzando il predisposto questionario stabilito dagli allegati del D.M. 2/8/91 • garantire la privacy del paziente adeguatamente • informare i pazienti sul tipo di esame, sugli ipotetici rischi, nonché sui possibili effetti di claustrofobia durante l’effettuazione della prestazione, registrando il consenso del paziente nel caso di pazienti minori, • richiedere, nelle forme dovute, il consenso dei genitori • se del caso, effettuare tutte le prestazioni alla presenza almeno di un medico esperto nelle metodologie di diagnostica mediante RMN

  37. COMUNICAZIONE DI DETENZIONE • la comunicazione di detenzione di apparecchiature RM, deve essere opportunamente inviata alle autorità statali competenti, sulla base della determinazione sancita dalla Corte Costituzionale (sentenza n.216 del febbraio 1988) che ha assegnato allo Stato e non alle Regioni la responsabilità degli atti connessi all’uso di apparecchiature diagnostiche a RM, e sulla base della circolare emanata dal Ministero della Sanità nel 1995.

  38. APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA CON VALORE DI CAMPO STATICO DI INDUZIONE MAGNETICA NON SUPERIORE A 2 TESLA • L’installazione di tali apparecchiature è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, la quale la concede solo ed esclusivamente sulla base della propria programmazione sanitaria, senza entrare nel merito delle modalità di gestione del presidio, relativamente agli aspetti medici, fisici e di sicurezza.

  39. APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA CON VALORE DI CAMPO STATICO DI INDUZIONE MAGNETICA SUPERIORE A 2 TESLA • L’installazione di tali apparecchiature - in base all’art. 6 del DPR 542/94 - è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l.Istituto Superiore di Sanità e l’ISPESL, il quale la concede entrando nel merito delle modalità di gestione del presidio, relativamente agli aspetti medici, fisici e di sicurezza.

  40. APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA SETTORIALI. • Le apparecchiature RM settoriali, dedicate cioè agli arti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla, utilizzanti elettromagneti permanenti o misti, possono essere installate anche in strutture non dotate del servizio di radiologia diagnostica, purché vengano rispettate determinate condizioni di cui all.art.4 del DPR 542/94. Tali apparecchiature non sono soggette ad autorizzazione preventiva, come da art.3 del DPR 542/94.

  41. APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA OPERANTI SU MEZZO MOBILE • Le apparecchiature a RMN operanti su mezzo mobile rientrano nell’art.5 del DPR 542/94. Pertanto, la struttura sanitaria che intende utilizzare una apparecchiatura di RM mobile deve richiedere debita autorizzazione alla Regione, secondo le modalità già previste per le apparecchiature RM fisse.

  42. APPARECCHIATURE RM OPERANTI SU MEZZO MOBILE • le linee isomagnetiche a 5 gauss devono essere contenute all’interno dell’installazione (ovvero, del mezzo mobile), • I magneti superconduttori devono essere disattivati durante gli spostamenti dell’impianto (cioè del mezzo).

  43. REQUISITI DI UN REPARTO DI RMN • a) zona di rispetto relativa alle apparecchiature biomedicali ed ai supporti di dati: il valore-soglia di induzione di campo magnetico al di sopra del quale si possono verificare malfunzionamenti è 0,1 mT. • b) zona di accesso controllato, relativa al personale del presidio ed al pubblico: il valore-soglia di induzione di campo magnetico al di sopra del quale occorre delimitare la zona con barriere fisiche è quella dei 0,5 mT. • c) zona di rispetto relativa alle proprietà limitrofe: la linea isomagnetica al di sopra della quale occorre comunicare ai proprietari l.interessamento di campi magnetici nella loro proprietà è quella dei 0,1 mT, ossia di 1 Gauss, in quanto potrebbero interessare apparecchiature installate o presenti nella loro proprietà quali: intensificatori di immagini a raggi X gamme camere TAC acceleratori lineari microscopi elettronici bilance di precisione

  44. AMBIENTI NECESSARI • zona di rispetto ad accesso limitato: 0,1 mT < B < 0,5 mT - segreteria - archivio remoto - accettazione - attesa deambulanti - WC deambulanti - attesa barellati • zona di accettazione medica: B < 0,5 mT - studio responsabile RM - studio compilazione modulo e visita medica (eventuale) • zona ad accesso controllato: B < 0,5 mT - spogliatoio/ WC deambulanti - attesa/spogliatoio/WC barellati/disabili - locale preparazione - locale emergenza - camera oscura - zona day light - locale tecnico RM 1 - sala comando/refertazione (B < 1,0 mT) - sala magnete • zona tecnica impiantistica - locale condizionatori/filtri. 26

  45. A) IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE • dotato di riscaldatori e di gruppo frigorifero, deve poter fornire • una temperatura compresa fra 20°C . 22°C +/- 2°C • una umidità relativa compresa fra il 40% e 50% +/- 10% • L’impianto deve essere connesso con quello di aerazione

  46. B) IMPIANTO DI AERAZIONE • deve permettere un ricambio d’aria all’interno della sala magnete compreso fra 6 ricambi/ora e 10 ricambi/ora (mai superiore ai 12 ricambi/ora). L’impianto deve essere • b.1) di tipo autonomo, • oppure b.2) si deve poter disconnettere in maniera automatica dall’impianto generale nel caso si verifichi un quench od intervenga l’impianto di evacuazione rapida dei gas criogeni.

  47. C) IMPIANTO DI EVACUAZIONE OD ESPULSIONE RAPIDA DI GAS CRIOGENI • c.1. è necessario solo nel caso di magnete superconduttivo • c.2. connesso con il circuito di rivelazione dell’ossigeno, deve intervenire non appena il rivelatore segnala una diminuzione della percentuale di ossigeno, cioè quanto il rivelatore segnala una percentuale di ossigeno pari al 18%, cioè il tenore di ossigeno è passato dal 21-22% al 18% • c.3. l’impianto deve essere completamente indipendente e consentire: - una entrata di aria pulita di portata tale da permettere ricambi/ora adeguati, - una uscita di aria ricavata nel vano del controsoffitto interno alla sala magnete di portata tale da permettere un numero di ricambi/ora adeguati.

  48. D) IMPIANTO DI RIVELAZIONE OSSIGENO • Il rivelatore . sito all’interno del controsoffitto . deve poter rilevare in continuo il tenore di ossigeno presente. Quando il tenore di ossigeno scende sotto il 19% deve segnalarlo al circuito di espulsione rapida, al quale deve essere asservito, per un intervento tempestivo

  49. E) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO DEL CAMPO MAGNETICO • L’impianto deve essere previsto in quanto deve essere considerato: • e.1. di normale routine, se si tratta di magnete resistivo • e.2. di emergenza, nel caso si verifichino incidenti o si presentino situazioni di pericolo • e.3. di quench pilotato, se si tratta di magnete superconduttivo, nel caso si verifichino situazioni che richiedono lo spegnimento del campo, come nel caso di RM mobile (operazione da effettuarsi prima di ogni trasporto) Lo spegnimento deve avvenire per mezzo di un dispositivo predisposto, visibile e ben segnalato tipo un pulsante .a fungo.

  50. f) IMPIANTO DI CANALIZZAZIONE DEI GAS CRIOGENI: QUENCH • deve permettere l’evacuazione rapida del liquido criogenico dovuto a normale evaporazione od a eventi eccezionali quali il quench. La canalizzazione deve essere: f.1. coibentata, per non facilitare sacche di ossigeno ed idrogeno data la bassa temperatura dei gas eventualmente passanti e quindi creare una miscela altamente esplosiva; f.2. a sezione crescente, per facilitare la espansione e quindi l.uscita del gas criogenico In genere la sezione aumenta ogni 7 metri di tubazione od ogni 4 gomiti del tubo f.3. terminare in uscita con una rete metallica con maglie non superiori ad 8 mm x 8 mm, al fine di non permettere l.ingresso nella conduttura di animali (uccelli, mosconi, farfalle, ecc.) ed altresì di piegare la parte finale della tubazione verso i

More Related