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ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info. Il nuovo D.Lgs.81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/09, nella scuola; - Benessere fisico e mentale nella “nuova” idea di salute: la scelta delle figure sensibili;

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  1. ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info

  2. Il nuovo D.Lgs.81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/09, nella scuola; • - Benessere fisico e mentale nella “nuova” idea di salute: la scelta delle figure sensibili; • - Confronto tra il nuovo testo unico e la precedente normativa con riferimento specifico all’analisi del rischio: i contenuti del Testo unico (l’organigramma di sicurezza; la mappatura mansionale dei rischi specifici); • - La data certa; • - Dal datore al lavoratore: i nuovi obblighi generali per le figure della prevenzione; obblighi e responsabilità di dirigenti e preposti; • - La nuova comunicazione degli infortuni sul lavoro; • - Tenuta, comunicazione e trasmissione della documentazione aziendale; • - La formazione, l’informazione e l’addestramento del personale

  3. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. • La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un testo unico sulla sicurezza. • Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D. Lgs. per evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe comportato un allungamento dei tempi di emanazione. • Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con la festa del 1 maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008 • Sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  4. Lo schema TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro Titolo VIII Agenti Fisici TITOLO IIIUso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo XI Protezione atmosfere esplosive TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Allegati dal I al LI

  5. CAMPO DI APPLICAZIONE D. Lgs. 81/08 IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI: TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato • Università • Istitutidiistruzione e dieducazionediogniordine e grado

  6. DEFINIZIONE PREVENZIONE SALUTE • «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; • «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

  7. DEFINIZIONI - (Art. 2) DATORE DI LAVORO scuola Datore di lavoro pubblico si intende il dirigente …..individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni DIRIGENTE SCOLASTICO

  8. DEFINIZIONI - (Art. 2) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari LAVORATORE Equiparati a lavoratori: - Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL - Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (non concorrono alla determinazione del numero di lavoratori)

  9. ATTREZZATURA DI LAVORO: art. 69 • qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

  10. DIRIGENTE : definizione • «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

  11. PREPOSTO : definizione • «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

  12. Articolo 17Obblighi del datore di lavoro non delegabili • Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei relativi documenti • b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; • QUINDI TUTTO IL RESTO E’ DELEGABILE

  13. OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE • Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; segue

  14. OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; • g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; segue

  15. OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; segue

  16. OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento del rischio, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; • elaborare il DUVRI anche su supporto informatico , e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Il documento è consultato esclusivamente in azienda segue

  17. OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; segue

  18. OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; segue

  19. OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE • convocare la riunione periodica con RSPP, RLS,MC; • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità segue

  20. Art 18 new • 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, progettisti, fabbricanti,fornitori, installatori,medico competente ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

  21. OBBLIGHI DEL PREPOSTO • I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; • b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; segue

  22. OBBLIGHI DEL PREPOSTO • d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • g) frequentare appositi corsi di formazione

  23. Articolo 20Obblighi dei lavoratori • Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

  24. Articolo 20Obblighi dei lavoratori • I lavoratori devono in particolare: • a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; • d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segue

  25. Articolo 20Obblighi dei lavoratori • e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; • i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

  26. VARIATI Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione • 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: • a) verifica, con le modalità previste da apposito emanando decreto , l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. • .

  27. VARIATI Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione • Fino alla emanazione del decreto , la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: • 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; • 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; • b) fornitura agli stessi soggetti di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

  28. NOVITA’ Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione • Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. • . Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

  29. STAZIONI APPALTANTI 1 • 3. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (LAVORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

  30. Esclusioni del DVR • 3-bis. L’obbligo del DUVRI non si applica • ai servizi di natura intellettuale, • alle mere forniture di materiali o attrezzature • ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI)

  31. ALLEGATO XIELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI • 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.(possibili nella scuola) •  2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. • 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. •  4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. •  5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. •  6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.  • 7. Lavori subacquei con respiratori  • 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.  • 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.  • 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

  32. LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL’ENTE PROPRIETARIO DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto DIRIGENTE SCOLASTICO DIRIGENTE COMUNE DIRIGENTE PROVINCIA DUVRI Integrato PER RIFERIRLO ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto DUVRI sottoscritto per accettazione DUVRI ESECUTORE INIZIO LAVORI

  33. LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DAL DIRGENTE SCOLSATICO Comunica i rischi derivanti Dalla proria attività ESECUTORE DIRIGENTE SCOLASTICO DUVRI Il DUVRI deve essere allegato al contratto di affidamento lavori e deve essere citato nello stesso

  34. NOVITA’ Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione determinazione costi • Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,…, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.

  35. NOVITA’ Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione - verifica congruità • Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispettoal costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro ……………………………………………….

  36. Art. 37.Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: dirigenti e preposti • 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. • I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: •  a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

  37. ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI • 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), …. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, ….e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, …..nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 2009

  38. DVR Articolo 28 comma 2 NOVITA’ • Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: • a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; • b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); • c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

  39. DATA CERTA : Garante per la protezione dei dati personaliProvvedimento del 5 dicembre 2000Chiarimenti sulla data certa • senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante propone: • a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; • b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; • c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999); • d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; • e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

  40. Art. 28.Oggetto della valutazione dei rischi • Il documento (del rischio), redatto a conclusione della valutazione , può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato

  41. DVR art. 28 comma 2 • Il documento deve contenere: • d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; • e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; • f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

  42. Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994) • Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. • La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

  43. ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI • 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

  44. SINDROMI DELLO STRESS • il burn out, • lo stress negativo • il mobbing • la sindrome corridoio

  45. IL BURN OUT, • Secondo Maslach, autrice anglo-americana: “Una sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente”. • Conseguenze: “perdita dei sentimenti positivi verso l’utenza e la professione, perdita della motivazione, dell’entusiasmo e del senso di responsabilità, impoverimento delle relazioni, utilizzo di un modello lavorativo stereotipato con procedure standardizzate e rigide, cinismo verso la sofferenza, difficoltà ad attivare processi di cambiamento”.

  46. LA SINDROME DA STRESS NEGATIVO • Si verifica quando la nostra capacità di risposta viene superato da uno stimolo negativo. • prima fase di allarme, di reazione agli stressors, • seconda fase, detta di resistenza, in cui le difese allertate nella prima sono in precario equilibrio; • terza fase in cui, perdurando gli stressors, si può sviluppare uno stato di esaurimento funzionale;

  47. FATTORI DI STRESS • • rumore; • • vibrazioni; • • vapori e sostanze pericolose (polveri, gas); • • temperature elevate o basse; • • trasporto di carichi pesanti; • • posture scomode o stancanti; • • affidabilità, idoneità e manutenzione delle attrezzature di lavoro; • • orari di lavoro: turni, orari troppo lunghi o imprevedibili; • • carico di lavoro eccessivo o ridotto; • • monotonia o frammentarietà; • • incertezza; • • mancanza di attenzioni.

  48. TIPI DI MOBBING PIÙ COMUNI • Mobbing emozionale, scatenato tra singole persone, più frequentemente tra capo e collaboratore (bossing) ma anche tra colleghi (mobbing orizzontale) • Mobbing strategico, attuato intenzionalmente dall'impresa.

  49. SINDROME DEL CORRIDOIO • La sindrome da corridoio e' la non capacità di distinguere tra la sfera lavorativa e la sfera della vita privata. • Si verificano situazioni in cui la famiglia genera o amplifica le tensioni fisiche, emotive, comportamentali, restituendole nel contesto lavorativo. • Allo stesso modo, le tensioni lavorative vengono trasportate nella vita privata, non strutturata per compensarle, e quando tali tensioni assumono carattere di cronicità e di eccesso possono provocare rotture comunicative e quindi incomprensioni, frustrazioni, solitudine ed aggressività, ricadendo nell'ambiente lavorativo.

  50. SESSO = GENERE? • Sesso determinato dalla specificità nei • caratteri preposti alla funzione riproduttiva. • Riguarda le differenze biologiche e fisiche fra • femmine e maschi • Genere segnala le differenze socialmente • costruite fra i due sessi e i rapporti che si instaurano tra essi. 2009

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