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Responsabilità e autonomia del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Responsabilità e autonomia del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Avv. Giampiero Cilione Regione Emilia Romagna. Professioni sanitarie non mediche Evoluzione. R.d. n. 1265/37 “Approvazione del T.U. delle Leggi Sanitarie”

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Responsabilità e autonomia del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

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Presentation Transcript


  1. Responsabilità e autonomia del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Avv. Giampiero Cilione Regione Emilia Romagna

  2. Professioni sanitarie non medicheEvoluzione • R.d. n. 1265/37 “Approvazione del T.U. delle Leggi Sanitarie” • D.Lgs. n. 502/92 ss.mm. “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della L. 421/92” • L. n. 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” • L. n. 251/00 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” • L. 43/06 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”

  3. R.D. n. 1265/37 Suddivisione delle professioni in: • professioni sanitarie principali • professioni sanitarie ausiliarie • arti ausiliarie delle professioni sanitarie

  4. D.Lgs. n. 502/92 Ex art.6 co.3 : “Il Ministro della Sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili”

  5. L.n. 42/99 Ex art. 1 co.1: “La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto n. 1265/34, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita con denominazione “professione sanitaria” co.2: “(…) il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è definito dai decretiministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di Diploma universitario e formazione post base nonché degli specifici Codici deontologici (…)”

  6. L.251/00 Collocazione delle professioni, già individuate con i criteri ministeriali ex art. 6 D.lgs. 502/92, in quattro aree: • Professioni sanitarie dell’area infermieristica e professione sanitaria ostetrica • Professioni sanitarie riabilitative • Professioni tecnico-sanitarie • Professioni tecniche della prevenzione

  7. L.n. 43/06 La L. 43/06 ridefinisce il quadro normativo delle professioni sanitarie non mediche, in particolare: • accresce la qualificazione degli operatori sanitari • prevede la delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini e albi professionali

  8. Il professionista sanitario non medico, non è più mero esecutore. Quali sono gli specifici ambiti di autonomia e responsabilità?

  9. Criteri guida profili professionali ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea Codice deontologico Criteri limite Atto medico Competenze degli altri professionisti sanitari laureati Svolgimento delle attività in sicurezza Ambiti di competenza

  10. Autonomia Due livelli di autonomia: • Piena autonomia: totale discrezionalità nello svolgimento delle proprie competenze, previste nei profili professionali: il professionista decide come attuare ciò che gli spetta Sent.T.a.r. n. 3058/03 :”Si afferma l’autonomia di tutte le figure professionali sanitarie, nel rispetto delle reciproche competenze” • Parziale autonomia: limitata discrezionalità quando il quadro giuridico di riferimento, le competenze, conoscenze e abilità rientrano nel campo collaborativo; ovvero il professionista è chiamato a lavorare in collaborazione/attuazione di altre competenze Sent.T.a.r. n. 516/11 :”L’autonomia riconosciuta al fisioterapista, nello svolgimento di attività di collaborazione, non è assoluta, ma funzionalizzata al miglior perseguimento delle cure per il paziente, nell’ottica di opportuno coordinamento e necessaria collaborazione”

  11. Inoltre: • il professionista, dinnanzi ad una prescrizione medica deve mantenere, comunque, la capacità di giudizio autonomo, prevedendo anche la possibilità di non attuare la prescrizione, qualora le condizioni dell’assistito siano modificate o non consentano l’attuazione in sicurezza • il professionista deve, quindi, valutare se un determinato ambito operativo, alla luce dei criteri guida e limite, rientri nelle proprie competenze

  12. Responsabiltà La Responsabilità Professionale, può essere: • penale : consegue alla commissione di un reato (sempre personale) • civile : risarcimento del danno conseguente ad un fatto illecito (responsabilità da “contatto sociale”) • disciplinare : violazione degli adempimenti lavorativi

  13. In capo al professionista possono sorgere due tipi di responsabilità: • Responsabilità individuale : nello svolgimento delle proprie funzioni Sent. Cass. Pen. n. 9739/05: “L’infermiere risponde personalmente per gli interventi che rientrano nella sua autonomia professionale” Sent. Cass. Pen. n. 21709/04: “La responsabilità professionale dell’ostetrica per gli eventi lesivi cagionati (…); in quanto fondata sull’obbligo costituzionale di cura e di assistenza previsto dall’art. 32 Cost., è governata dagli stessi principi e risponde ai medesimi criteri tecnico giuridici di quella del personale medico” • Responsabilità solidale : nello svolgimento di lavoro in èquipe o di collaborazione Sent. Cass. Pen n. 18568/00: “L’infermiere è correo con il medico prescrittore in quanto il primo non ha provveduto a verificare il processo terapeutico attraverso le fasi indicate: verifica prescrizione farmaco, verifica somministrazione, rilevazione di eventi avversi” (L’applicazione meccanica non elude la responsabilità ma la realizza!)

  14. Quindi, i professionisti sanitari: Se prima del processo di professionalizzazione, con il mansionario, non avevano autonomia, erano ausiliari e rispondevano limitatamente alla “corretta esecuzione” degli indirizzi imposti e non in merito al risultato finale del processo in cui la prestazione era inserita, oggi, sono professionisti con piena autonomia, pur sempre nel rispetto dei profili prrofessionali e rispondono individualmente del proprio operato e in via solidale quando svolgono attività di collaborazione

  15. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Art. 1 co.1 D.M. 58/97: “Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”.

  16. Autonomia del TPALL Riguardo all’autonomia, il TPALL: • svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività (art.1 co.4 D.M.58/97) (piena autonomia nello sviluppo del lavoro assegnato) • collabora con altre figure professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera (art.1 co.4 D.M.58/97) (parziale autonomia, c.d. “multidisciplinarietà” nel rispetto delle proprie competenze)

  17. Responsabilità del TPALL In base al D.M. 58/97, il TPALL è responsabile: • nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria (art.1 co.1 D.M.58/97) • dell’organizzazione della pianificazione, dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio della propria attività professionale (art.1 co.4 D.M. 58/97) Può trattarsi di responsabilità individuale e/o solidale a seconda dell’organizzazione delle competenze, sia sul piano civile che penale.

  18. TPALL : Incaricato di Pubblico Servizio Nello svolgimento delle proprie competenze, il TPALL riveste la figura di Incaricato di Pubblico Servizio, ex art. 358 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”

  19. Responsabilità penale del TPALL I.P.S. • Art. 314 c.p. “Peculato” : “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni” • Art 317 c.p. “Concussione” “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”

  20. Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio” “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” • Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,che,violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

  21. Art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa” • Art. 362 c.p. “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblicoservizio” “L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico”

  22. TPALL: Ufficiale di polizia giudiziaria Una particolare responsabilità del TPALL, discende dall’ art. 1 co.2 D.M. 58/97, secondo cui: “Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo”

  23. La figura del TPALL quale Ufficiale di polizia giudiziaria, si identifica nell’art. 57 co.3 c.p.p. “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”: “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55” “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”)

  24. Funzioni di U.P.G. All’art. 55 c.p.p. si elencano le funzioni della polizia giudiziaria e quindi anche del TPALL in funzione di U.P.G.: “La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa, • prendere notizia dei reati, • impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, • ricercarne gli autori, • compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova • raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria” L’attività di polizia giudiziaria, si suddivide, quindi , in: • Attività d’iniziativa (artt. 347_357 c.p.p.) • Attività delegata (art. 370 c.p.p.)

  25. Attivita d’iniziativa dell’ U.P.G. • Art 347 c.p.p. “Obbligo di riferire la notizia del reato” : “Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione” • Art. 348 c.p.p. :”Assicurazione delle fonti di prova” : “Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55, raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole” • Art.349 c.p.p : “Identificazione della persona nei cui confronti vengonosvolte le indagini e di altre persone” : “La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”

  26. Art. 350 c.p.p. “Sommarie informazioni dalla persona nei cui confrontivengono svolte le indagini”: “Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384” • Art. 351 c.p.p. “Altre sommarie informazioni”: “La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini” • Art. 352 c.p.p. “Perquisizioni”: “Nella flagranza di reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso”

  27. Art. 353 c.p.p. “Acquisizione di plichi o di corrispondenza” : “Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro” • Art. 354 c.p.p. ” Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro” : “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. (…).”

  28. Art. 355 c.p.p. “Convalida del sequestro e suo riesame”: “Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito” • Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore”: “Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2” • Art. 357 c.p.p. “Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria” : “La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova”.

  29. Attività delegata all’U.P.G. Art. 370 c.p.p. “Atti diretti e atti delegati” : “Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini”.

  30. Responsabilità del TPALL U.P.G. Responsabilità disciplinare: • omissione nel riferire la notizia di reato entro il termine previsto all’A.G. • omissione o ritardata esecuzione di un ordine dell’A.G. • ordine dell’A.G. conseguito solo parzialmente o negligentemente • violazione di ogni disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di u.p.g.

  31. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio” Responsabilità penale: • Art. 314 c.p. “Peculato” • Art. 317 c.p. “Concussione” : • Art. 318 c.p. “Corruzione per un atto d’ufficio” : “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

  32. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” “Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”; • Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio” • Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” • Art. 328 C.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” • Art. 361 c.p. “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

  33. Concludendo Il TPALL: • ha piena autonomia nello svolgimento delle proprie competenze tecnico-professionali e un’autonomia parziale quando svolge funzioni di collaborazione ULTERIORI CRITERI: • ha una responsabilità piena ed individuale nello svolgimento delle proprie competenze come incaricato di pubblico servizio ed una responsabilità peculiare quando riveste la figura di ufficiale di polizia giudiziaria (piena autonomia e risponde al P.M. o all’A.G.) • la responsabilità può essere sia individuale che solidale, a seconda dell’organizzazione delle competenze, sia sul piano civile che penale; sul piano civile, nello svolgimento delle competenze del proprio servizio, può rispondere per danni direttamente o indirettamente arrecati ai sensi dell’art. 2043 c.c.

  34. l’autonomia può essere inserita in una legittima definizione da parte delle istituzioni preposte • nello svolgimento delle funzioni tecnico-decisionali, proprie del profilo professionale, ha autonomia piena o parziale; nel caso in cui gli atti, svolti nelle funzioni suddette, rivestano forma di atto amministrativo, intervengono ulteriori competenze decisionali (diverso grado di autonomia)

  35. Grazie

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