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L’attività sindacale nei luoghi di lavoro

L’attività sindacale nei luoghi di lavoro. Alberto Avio 12 marzo 2014. Panoramica. Rappresentanza e rappresentatività del sindacato La legislazione «promozionale» del sindacato in azienda Il tentativo di risolvere il problema in via autonoma ( acc . Interconfed .)

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L’attività sindacale nei luoghi di lavoro

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Presentation Transcript


  1. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro Alberto Avio 12 marzo 2014

  2. Panoramica • Rappresentanza e rappresentatività del sindacato • La legislazione «promozionale» del sindacato in azienda • Il tentativo di risolvere il problema in via autonoma (acc. Interconfed.) • Il ruolo della contrattazione aziendale (il «caso» FIAT)

  3. Cosa si intende per rappresentanza e rappresentatività? • La rappresentanza • Il fatto di rappresentare una o più altre persone, oppure gruppi, enti e organi, istituzioni e società, ossia di intervenire in vece loro e a nome loro e di assolverne le funzioni, o di agire per conto loro. • La rappresentatività • la capacità di essere portavoce di interessi diversi da quelli dei rappresentati, ovvero di interessi «ego- altruistici», diversamente da quanto avviene nella rappresentanza, in forza della quale il rappresentante è portatore di interessi specifici dei rappresentati, cioè di «interessi egoistici»

  4. Perché è importante il ruolo di rappresentanza dei sindacati? • Il lavoratore subordinato è un contraente «debole». • Il sindacato, rappresentando i lavoratori di una categoria, nel suo insieme, riesce ad essere più forte del singolo (sciopero) • Il sindacato è forte se riesce a gestire i lavoratori: individua l’interesse collettivo ed indirizza le forme di pressione contrattuale • Il sindacato forte è in grado di garantire all’imprenditore la cessazione della lotta sindacale e la piena cooperazione. • Il sindacato rappresenta gli iscritti o i lavoratori? • Conseguenze giuridiche e di politica sindacale

  5. Misurare la rappresentatività

  6. Criteri per misurare la rappresentatività

  7. Un lungo cammino: le commissioni interne • 1906 – Accordo Itala • 1912 – Legge abrogativa • 1913 – Ripristino sulle pressioni FIOM • 1925 – Elezioni interne: il fascismo perde, Patto di Palazzo Vidoni • 1926 – legge sull’ordinamento sindacale • 1943 – Patto Buozzi-Mazzini per il ripristino delle c.i. unitarie • 1960 – non vengono più rinnovate

  8. Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

  9. Perché misurare la rappresentatività

  10. Lo Statuto dei lavoratori “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”

  11. Art.19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

  12. Problemi di ordine costituzionale • Secondo la Corte Cost. la scelta del legislatore era ragionevole e non arbitraria perché: a) l’art.14 consente comunque l’organizzazione sindacale in azienda; b) tutti i soggetti possono dunque conseguire la rappresentatività. (l’art.19 ha carattere definitorio e non permissivo)

  13. Dalle RSA alle RSU • I prodromi della crisi: l’impossibilità di avere al livello contrattuale le prerogative stabilite in statuto (sent. 1990/30) • L’accordo interconfederale sulle RSU (1993) • Il referendum del 1995

  14. Le RSU • 2/3 dei componenti: eletti • 1/3 eletto o designato dalle oo.ss. firmatarie del CCNL applicato. • Possono presentare liste: • I sindacati aderenti alle confederazioni firmatarie/aderenti all’accordo del 1993 • I sindacati firmatari del CCNL • Le associazioni che accettano la disciplina delle RSU e che presentino una lista cui abbiano aderito almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

  15. Le prerogative delle RSA/RSU 20. Assemblea. — I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

  16. Art. 21. Referendum Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

  17. RSA e RSU: quale convivenza Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva […] • L’accordo interconfederale prevede la rinuncia a costituire RSA da parte di chi si presenta per l’elezione delle RSU • Chi sottoscrive il CCNL applicato si è impegnato a non costituire RSA

  18. Il «caso» FIAT • Pomigliano d’Arco e il contratto aziendale • La «new company» fuori da Federmeccanica • La rappresentanza sindacale aziendale sulla base legale e non negoziale • I tentativi di trovare un accordo tra le confederazioni e di evitare l’uscita della FIAT da Federmeccanica

  19. La Corte Costituzionale 231/2013 • E’ incostituzionale l’art.19 nella parte in cui non prevede che possano formare le RSA anche le organizzazioni sindacali che abbiano partecipato alla contrattazione, pur non avendone sottoscritto il testo.

  20. Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 • Riprende le linee guida della legge sul lavoro pubblico • Contrasti interni, oggettivi problemi applicativi

  21. Art. 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (d.l.138/2011) 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

  22. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche’ fino ad un anno di eta’ del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

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