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SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004

SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004. ZONE TERRITORIALI N. 12 / N. 13 AREA VASTA DICEMBRE 2004. DECRETO 27.04.2004 (G.U. n. 134 del 10.06.2004). MALATTIE CORRELATE AL LAVORO PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA DENUNCIA ART. 139 T.U. ELENCO MALATTIE.

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SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004

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  1. SPSALRIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004 ZONE TERRITORIALI N. 12 / N. 13 AREA VASTA DICEMBRE 2004

  2. DECRETO 27.04.2004(G.U. n. 134 del 10.06.2004) MALATTIE CORRELATE AL LAVORO PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA DENUNCIA ART. 139 T.U.

  3. ELENCO MALATTIE • LISTA I: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI ELEVATA PROBABILITA’; • LISTA II : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI LIMITATA PROBABILITA’; • LISTA III: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ SOLO POSSIBILE; N.B.: Non ci sono quindi malattie che sono riconosciute “automaticamente” dall’INAIL come “lavorative”, le cosiddette tabellate.

  4. La distinzione tra “elevata probabilità”, “limitata probabilità” e “possibile” , introduce la novità della obbligatorietà della segnalazione all’INAIL e al SPSAL anche per quelle patologie di cui ancora non si ha certezza della loro derivazione dall’attività lavorativa.Tra i nuovi agenti patogeni compresi, sono anche indicati il laser, i virus dell’ epatite e il cloruro di vinile.Le malattie sono catalogate per patologia (malattie da agenti fisici, della pelle, respiratorie, tumori professionali) e infine anche per ogni agente patogeno o lavorazione associata.

  5. NOVITA’ : FUMO PASSIVO E MOBBING . MOBBING INDIVIDUATO DA: • Marginalizzazione e svuotamento delle mansioni, inattività forzata, ripetuti trasferimenti ingiustificati; • Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti; • Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti; • Impedimento sistematico all’accesso a notizie; • Inadeguatezza delle informazioni inerenti l’attività di lavoro; • Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative e di aggiornamento professionale; • Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.

  6. EsempiMalattie Professionali

  7. LAVORO NOTTURNO D.Lgs 532 del 26.11.1999 • Lavoro notturno: l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; • Lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero; 2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.

  8. Art. 5 - tutela della salute : i lavoratori notturni devono essere sottoposti ,a cura e spese del datore di lavoro, per mezzo del Medico Competente , ad: • Accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti • Accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute • Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno • In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata dal Medico Competente, è garantita al lavoratore l’assegnazione ad altre mansioni (Sanzione al ddl da 1500 a 3000 €)

  9. Categorie di lavoro notturno • Panificatori • Addetti alla stampa di quotidiani • Addetti ai mercati ittici ed ortofrutticoli • Addetti alla distribuzione giornali • Guardia notturna • Assistenza notturna -infermieri • Locali di ritrovo aperti al pubblico ( Dj….) • Call center • Attività alberghiera

  10. Giudizi di idoneita’ – condizioni morbose che possono comportare INIDONEITA’al lavoro notturno • Disturbi cronici del sonno; • Gravi malattie gastrointestinali; • Malattie cardiovascolari; • Malattie cerebrali e/o epilessia; • Diabete insulino-dipendente; • Nefropatie croniche; • Importanti alterazioni tiroidee.

  11. Condizioni a cui prestare particolare attenzione e cautela • Patologie respiratorie croniche; • Alcolismo e psicofarmaci; • Grave deficit visivo; • Donne con bambini piccoli; • Persone di età superiore a 50 anni; • Persone con lunghi tempi di pendolarismo; • Persone con spiccate caratteristiche di nevrocitismo.

  12. Limitazione al lavoro notturno art. 53 D.Lgs 151/2001 • E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. • Non sono obbligati al lavoro notturno: 1) Lavoratrice madre figlio età < 3 anni 2) Lavoratrice unico genitore affidatario di figlio convivente di età < 12 anni 3) Lavoratrice con soggetto disabile.

  13. NUOVA DIRETTIVA APPRENDISTI • DGRM 822 DEL 21.07.2004 • PUBBLICATA SUL BUR N. 82 DEL 09.08.2004

  14. Tabella riepilogativa del controllo sanitario di lavoratori minori e maggiorenni

  15. QUALI SONO I REQUISITI DEI MINORI PER ESSERE AMMESSI AL LAVORO? • Il compimento del 15° anno di età • Assolvimento dell’obbligo scolastico (diploma di licenza media inferiore o frequenza per almeno 8 anni della scuola dell’obbligo)

  16. QUALI LAVORI POSSONO SVOLGERE GLI ADOLESCENTI? • E’ VIETATO ADIBIRE GLI ADOLESCENTI( minori di età compresa tra i 15 anni di età e i 18 anni e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico) AI PROCESSI E AI LAVORI INDICATI NELL’ALLEGATO I DELLA L. 977/67

  17. ADOLESCENTI • Lavori non a rischio • Lavori a rischio NON vietati • “Lavori vietati” – All. I deroga D.P.L.

  18. Lavori non a rischio • Sono attività lavorative NON soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I capo IV del Dlgs 626/94. Sono quindi lavori per cui NON E’ OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente ( settore turistico-alberghiero, servizi, commercio…)

  19. Lavori a rischio NON vietati • Sono attività lavorative, non comprese nell’allegato I della L. 977/67, soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al Titolo I capo IV del Dlgs 626/94. • Sono quindi lavori per cui è OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente

  20. LAVORI VIETATI – ALL. I • Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati nell’allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per: 1) Indispensabili motivi didattici e di formazione professionale, svolta in laboratorio e in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista, purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti

  21. Lavori vietati – All. I -DEROGA • Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati nell’allegato I, possono essere svolti dagli adolescenti solo dopo autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della Zona Territoriale competente per territorio.

  22. La Valutazione dei rischi va effettuata con particolare riguardo a: • Sviluppo non ancora completo , mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all’età • Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro • Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici • Movimentazione manuale dei carichi • Sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature • Pianificazione dei processi di lavoro • Situazione della formazione e dell’informazione dei minori

  23. VISITA MEDICA • Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro, deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria ( art. 8 comma 6 L. 977/67)

  24. PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003 • Il 3 Febbraio 2005 ( a seguito di proroga approvata il 27 Luglio 2004) , entra in vigore il Regolamento 388 , recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15 , comma 3, del Dlgs 626/94, che individua le caratteristiche minime delle attrezzature di Pronto Soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

  25. Classificazione delle aziende • Gruppo A: ( cassetta di ps) I) Centrali termoelettriche, aziende estrattive, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, industrie a rischio di incidente rilevante II) Aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico maggiore di 4 (INAIL) III) Aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato

  26. Classificazione delle aziende • Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A ( cassetta di pronto soccorso) • Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A ( pacchetto di medicazione)

  27. Comunicazione alla ASL • Il datore di lavoro , sentito il Medico Competente , ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda e , solo nel caso appartenga al Gruppo A , la comunica alla Zona territoriale competente, Dipartimento Emergenza, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso

  28. Indici di frequenza d’infortunio per gruppo di tariffa INAIL ( g.u. n. 192 del 17/8/2004) > 4 • Lavorazioni meccanico-agricole: 10,84 • Macellazione-pesca: 6,41 • Costruzioni edili : 8,60 • Prima lavorazione legname : 7,95 • Falegnameria e restauro: 7,18 • Metalmeccanica e metallurgia: 5,47 • Lavorazione del vetro • Facchinaggio : 15,99 • Pulizie e nettezza urbana: 5,57

  29. Organizzazione del Pronto Soccorso • Nelle aziende o unità produttive di Gruppo A e di Gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: * cassetta di pronto soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile , contenente la dotazione minima dell’allegato I, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del Medico Competente

  30. Organizzazione del Pronto Soccorso • Nelle aziende o unità produttive di Gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: * pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti sul luogo di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione col Medico Competente, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presìdi ivi contenuti;

  31. Organizzazione del Pronto Soccorso • Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il Medico Competente, ove previsto, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di Pronto Soccorso interno ed il Sistema di emergenza sanitaria

  32. Formazione degli addetti al P.S. • Gli addetti al pronto soccorso designati, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento… • La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico + s.s.n. • Aziende di gruppo A : corsi di 16 ore • Aziende di gruppo B e C : corsi di 12 ore • N.B. sono validi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto • La formazione andrà ripetuta ogni 3 anni !!!

  33. Attrezzature minime per gli interventi di Pronto Soccorso • Il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

  34. RISCHIO CHIMICO Dlgs 25/02-7 bis • Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

  35. Art. 72 quater – Valutazione dei rischi • Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale presenza degli agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione in particolare: a)le proprietà pericolose b) le schede di sicurezza c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici, compresa la quantità degli stessi. e) i valori limite di esposizione professionale f) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese

  36. Valutazione del rischio • La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. • Il datore di lavoro aggiorna la valutazione periodicamente, e quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

  37. Valutazione del rischio • Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione, vi è solo Rischio Moderato (trascurabile, irrilevante per la salute e basso per la sicurezza)per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali (riduzione quantità, riduzione durata ed intensità esposizione, riduzione numero lavoratori, attrezzature idonee), sono sufficienti a ridurre il rischio, NON si applicano le seguenti disposizioni: 1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori; 2)Dispositivi di protezione individuale; 3) Misure organizzative di protezione collettiva; 4) Valutazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale; 5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza

  38. Valutazione del rischio • Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione, vi è un Rischio Non Moderato (quindi più alto) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applicano le seguenti disposizioni: 1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori; 2)Dispositivi di protezione individuale; 3) Misure organizzative di protezione collettiva; 4) Valutazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale; 5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza

  39. E’ evidente che la Sorveglianza Sanitaria non è necessaria e quindi non va effettuata, quando e in quanto si sia in presenza di un rischio irrilevante per la salute. Il monitoraggio biologico nei casi in cui si configuri come una delle possibili misure dell’esposizione, può essere inteso come valido strumento contributivo alla valutazione del rischio, anche quando la S.S. in senso stretto risulti non necessaria, quindi del tutto indipendentemente da essa.Risulta, pertanto, fondamentale l’opera del binomio tecnico costituito dal RSPP e dal MC. Voi sapete che all’elaborazione della Valutazione del Rischio concorrono, se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza già intraprese. L’AIDII e SIMLI criticano decisamente il declassamento della S.S. da misura generale (Art. 3 D.Lgs 626/94) a misura specifica (Art. 72/6 D.Lgs 25/02), soprattutto per il non fedele recepimento della Direttiva Comunitaria:(Art. 10 – 98/24/CE “Nel caso in cui sia stato fissato un valore limite biologico … la s.s. è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l’agente chimico in questione.”)

  40. La valutazione del rischio raramente si conclude con il rischio = 0; in genere invece si conclude con rischio residuo ritenuto accettabile. In questo caso la sorveglianza sanitaria, pur programmata con periodicità anche allungata, diventa un elemento essenziale della stessa valutazione del rischio, confermandone i risultati o evidenziando la necessità di una sua revisione. Ma quale figura, se non il MC, è in grado di definire, al termine del processo di valutazione, se la situazione riscontrata rientra nella prima o nella seconda ipotesi di lavoro? Di qui emerge l’utilità della presenza del MC nel processo di valutazione dei rischi a prescindere dalla obbligatorietà o meno della successiva esecuzione di visite mediche. Il MC, secondo l’AIDII, non può essere infatti escluso da tale processo, anzi è la figura tecnica che può avere competenza nella valutazione comparata delle differenti vie di assorbimento e delle cautele da porre in atto e nell’indirizzare verso la decisione della NON necessità di esecuzione della S.S.

  41. Sorveglianza Sanitaria.Sono abrogati: • L’intero capo II D.Lgs 277/91 (Piombo); ne consegue che l’intera problematica dell’esposizione al Pb è ormai normata dal titolo VII bis del 626/94 con i nuovi allegati VIII ter sostituito dal Decreto 26.02.04 Min.Lav. (valori limite di esposizione) e VIII quater; • L’intero Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 77; • Le voci da 1 a 44 della tabella al DPR 303/56.

  42. La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata: • Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; • Periodicamente, di norma una volta l’anno, o con periodicità diversa decisa dal MC con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota al RLS, in funzione della valutazione del rischio e del risultato della S.S. • Alla cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il MC deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

  43. L’Organo di Vigilanza può disporre , con provvedimento motivato, periodicità diverse da quelle stabilite dal Medico Competente.Per i lavoratori esposti ad agenti( Pb)per i quali è fissato un valore limite biologico, è obbligatorio il monitoraggio biologico (pena la sanzione di cui all’art. 92 Dl 626/94), e dei risultati deve essere informato il lavoratore, mentre i risultati in forma anonima devono essere allegati al Documento di valutazione dei rischi.Qualora la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore, o in un gruppo di lavoratori, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute o il superamento del v.l.b., il MC informa individualmente i lavoratori interessati e il Datore di lavoro (sanzione di cui all’art. 92)

  44. Il Datore di Lavoro , da parte sua : a) rivede la valutazione dei rischi b)rivede le misure adottate anche tenendo conto del parere del Medico Competentec)fa effettuare una visita medica straordinaria ai lavoratori che hanno avuto analoga esposizioned) su conforme parere del MC, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuatiN.B. Nella cartella sanitaria e di rischio, il M.C. dovrà indicare i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale!!Alla cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all’ISPESL !!

  45. Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici-Decreto 26/2/2004 (G.U. 58 del 10/3/2004) • Benzene • Cloruro di vinile monomero • Polveri di legno • Acetone • Tricloroetano 1,1,1 • Xilene • Glicole etilenico • Cicloesanone • Fenolo • Piombo inorganico • Acido cloridrico • Diclorobenzene

  46. Decreto Legge 66/2000- Protezione da Agenti Cancerogeni • Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, senza limitazione alcuna. Le sostanze, i preparati, le miscele, le lavorazioni e i processi che possono essere compresi nella definizione di cancerogeni sono molti. • Gli agenti cancerogeni si possono presentare in tre condizioni diverse: 1)materie prime 2) sostanze emesse durante la lavorazione 3) sostanze ,preparati e processi dell’Allegato VIII

  47. Categorie di sostanze cancerogene e frasi di rischio (D.Lgs 52/97) • Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. • Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa provocare lo sviluppo di tumori. • SimboloT – R45: può provocare il cancro • SimboloT – R49: può provocare il cancro per inalazione • SimboloT – R46:può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

  48. Allegato VIII – Elenco di sostanze, preparati e processi • Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. • Lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.

  49. IL MEDICO COMPETENTE Deve esercitare un ruolo attivo nella fase della valutazione del rischio/valutazione dell’esposizione, e collaborare al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione messe a punto dal DL e dal RSPP. Egli deve fondamentalmente individuare tutte le misure di carattere igienico che possano limitare al massimo l’entità dell’esposizione, qualora la sostanza cancerogena non possa essere eliminata o utilizzata a ciclo chiuso, contribuendo inoltre alla scelta dei DPI e alla formazione dei lavoratori sul loro corretto utilizzo.

  50. Il MC deve essere inoltre in grado di fornire elementi importanti per la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori impegnati in particolari lavorazioni, utilizzando il monitoraggio biologico della dose interna, quando siano disponibili idonei indicatori e sia accuratamente programmata e curata la raccolta dei campioni biologici; inoltre può attivare una nuova valutazione del rischio a seguito di comunicazione al DDL dell’evidenza di anomalie imputabili all’esposizione riscontrate nei lavoratori esposti, con gli accertamenti sanitari.

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