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Dal pluralismo altomedievale (secoli IX-XI) alla rinascita del XII secolo

Dal pluralismo altomedievale (secoli IX-XI) alla rinascita del XII secolo. Alto Medioevo Pluralità dei centri di potere: un ordinamento a pelle di leopardo. Impero Regni Città Feudi Signorie rurali Castelli Ducati e Contee Vescovati Monasteri e abbazie. Pluralità di ordini giudiziari.

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Dal pluralismo altomedievale (secoli IX-XI) alla rinascita del XII secolo

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Presentation Transcript


  1. Dal pluralismo altomedievale(secoli IX-XI) alla rinascita del XII secolo

  2. Alto MedioevoPluralità dei centri di potere:un ordinamento a pelle di leopardo • Impero • Regni • Città • Feudi • Signorie rurali • Castelli • Ducati e Contee • Vescovati • Monasteri e abbazie

  3. Pluralità di ordini giudiziari • Corti imperiali e regie, dei missi dominici e comitali • Corti feudali e corti dei pari • Corti signorili • Corti pontificia e vescovili

  4. Pluralità di status giuridici personali: • Liberi • Coloni • Aldii • Servi • Nobili • Ecclesiastici

  5. Pluralismo delle fonti del diritto: • Capitolari imperiali • Leggi nazionali • Consuetudini locali a carattere territoriale: anche il diritto romano sopravvive in forma consuetudinaria • Decretali pontificie e canoni conciliari • Collezioni canonistiche non ufficiali • Principio della personalità del diritto

  6. Cultura giuridica • Centri di studio vescovili (Attone da Vercelli sec. X) e monastici • Della scuola istituita da Lotario a Pavia non rimangono tracce: il diritto non è una disciplina autonoma, ma rientra nell’insegnamento delle arti liberali • Formazione di giudici e di notai nelle cancellerie e nelle corti giudiziarie

  7. Cultura giuridica • XI secolo: scuola di Pavia • Liber Papiensis (post 1054) • Lombarda (1070) • Expositio ad librum papiensem (1070)

  8. Tecniche interpretative dell’expositio • Almeno tre generazioni di giudici • Per coordinare norme del diritto longobardo, franco e delle costituizioni imperiali tra loro contrastanti • Per trovare soluzioni in caso di lacuna: rinvii al Codice, alle Istituzioni e alle Novelle di Giustiniano, perché il diritto romano è generale in caso di lacuna

  9. La riforma della chiesa • Abbazia di Montecassino

  10. I territori della Chiesa

  11. Abbazia di Pomposa

  12. Dall’XI secolo • Movimento per la riforma della Chiesa contro il clero simoniaco e concubinario e contro l’interferenza dei poteri secolari nelle questioni ecclesiastiche • Centro di irradiaione della riforma il monastero benettino di Cluny • Pier Damiani (1051) • Pontefice Niccolò II: riforma dell’elezione del pontefice (1059)

  13. Diffusione del monachesimo durante l’XI secolo

  14. Diffusione del monachesimo durante il XII secolo

  15. La lotta per le investitureGregorio VII e Enrico IV Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)

  16. GREGORIO VIIIldebrando di Soana • 1075 DICTATUS PAPAE (ierocrazia) • Autorità del pontefice sui vescovi • Autorità del pontefice sull’imperatore fino alla scomunica e allo scioglimento dei sudditi dall’obbligo di fedeltà 1077 scomunica di Enrico IV revocata dopo la penitenza presso il castello di CANOSSA

  17. Enrico IV a Canossa Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)

  18. Ricorso contro la sentenza di omicidio alla corte di Enrico IV (Roth. 14 e 130-137) • Risale ai tempi di una delle discese di Enrico IV in Italia (1080-1084 / 1090-1094) • Il giurista è Pepo, che insegnava in non si sa quale scuola il Codice e le Istituzioni di Giustiniano • La legge del taglione (Esodo 21.14 e 24; Levitico 24.17-21) fondata sul diritto naturale e Isidoro da Siviglia C.1.4.3.3 (Graziano e Teodosio a. 385): homicida et parricida quod fecit semper expectet

  19. Ricorso contro la sentenza di omicidio alla corte di Enrico IV (Roth. 14 e 130-137) • Rivendicare la par condicio di liberi e servi significava invocare non l’applicazione del diritto romano, ma la sua deroga • I principi del diritto naturale primaevum erano sanciti nel Digesto che Pepo non conosceva

  20. Il Medioevo e il diritto • Nell’età medievale a decorrere dalla fine dell’XI secolo, si impone in Europa una nuova concezione del diritto che parifica il diritto alla giustizia sulla base della definizione ulpianea del diritto come ars boni et equi • Nell’XI secolo ha inizio la formazione di un vero e proprio diritto europeo e degli strumenti per la sua creazione ed evoluzione

  21. CENTRI DI UNA RIVOLUZIONE DIMENTICATA • Impero • Città • Monarchie • Università

  22. Fin dal 1119 l’imperatore Enrico V contrappone • Ius civile est omnibus commune • Ius consuetudinarium non autem legitimum

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