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Il lavoro a progetto

Il lavoro a progetto. Subordinazione 2094 c.c. Autonomia 2222 c.c. 2094 c.c . Prestatore di lavoro subordinato

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Presentation Transcript


  1. Il lavoro a progetto

  2. Subordinazione 2094 c.c. • Autonomia • 2222 c.c.

  3. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto ladirezione dell'imprenditore 2222 c.c. Contratto d’opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …

  4. Subordinazione 2094 c.c. • Autonomia • 2222 c.c. P

  5. Art. 409 c.p.c. - Controversie individuali di lavoro Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: … • rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale edaltri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato …

  6. Elementi costitutivi della parasubordinazione • Assenza di subordinazione 2) Presenza di una collaborazionecoordinata e continuativa, prevalentemente personale

  7. Collaborazione: Il lavoratore deve collaborare con il committente e, quindi, impegnarsi a perseguire un interesse di quest’ultimo.Si noti però che l’elemento della collaborazione è presente anche nella subordinazione e, quindi, da solo non ha valore tipizzante (collaborazione coordinamento / eterodirezione)

  8. Coordinata: La prestazione che il lavoratore svolge deve essere coordinata alla produzione del committente, pertanto il prestatore • Deve coordinarsi con la struttura produttiva del committente secondo quanto indicato in contratto • Soggiace al potere di coordinamento del committente (potere di coordinamento = sottoposizione funzionale; potere direttivo = sottoposizione gerarchico-organizzativa).

  9. Continuativa: Poiché, a differenza di quanto avviene nel lavoro subordinato, la durata è insita nella preparazione e non nell’esecuzione della prestazione, la continuità va intesa in senso a-tecnico: anche la reiterazione di una prestazione singola, ossia un’estensione di fatto, può comportare la presenza di continuità ove l’interesse del datore persista e più prestazioni simili si succedano.

  10. Prevalentemente personale: Il lavoro del prestatore deve prevalere su quello degli altri soggetti eventualmente impiegati e dei macchinari di cui questi si avvalga. Da ciò ben si comprende perché la giurisprudenza sia costante nel negare la sussistenza di una parasubordinazione in presenza di un prestatore imprenditore o società.

  11. Il lavoro a progetto Artt. 61–69 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

  12. Art. 61 – Definizione • Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di essodeterminati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

  13. Cosa è il progetto? Per l’orientamento dominante è l’oggetto del contratto. Il progetto varrebbe dunque ad individuare un’obbligazione di risultato. NB Progetto: attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale. Programma: attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

  14. Qual è la funzione del progetto? Il progetto è l’elemento che impedisce al potere di coordinamento di trasformarsi in eterodirezione -> ha una funzione antielusiva

  15. E infatti la giurisprudenza richiedeche il progetto: • sia dotato di compiutezza e autonomia ontologica • contenga un risultato che il collaboratore deve raggiungere con modalità autonome e con possibilità di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro • sia distinguibile dall’attività principale del committente e, quindi, laddove si elimini la collaborazione residui comunque un’organizzazione aziendale • non si risolva in una clausola di stile evanescente né in formule standardizzate.

  16. E in tale senso depongono anche le Circolari del Ministero del Lavoro • Circolare 8 gennaio 2004, n. 1(su progetto e programma) • Circolare 14 giugno 2006, n. 17(in tema di call center) • Circolare 29 gennaio 2008, n. 4(sulla non sovrapponibilità attività aziendale e progetto) • Circolare 31 marzo 2008, n. 8(nuovamente sui call center) • Nota Min. 27 novembre 2008, n. 25(verifica del giudice)

  17. Art. 61 – Campo di applicazione • Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio… • Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo .

  18. Art. 61 – Campo di applicazione • Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

  19. Art. 1, comma 2, d.lgs. 276/2003 2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

  20. Lavoro a progetto: disciplina

  21. Art. 62 – Forma Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4

  22. Art. 62 – Forma Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi… ? Cosa accade se manca il progetto scritto? Si ha conversione automatica?

  23. Art. 63 – Corrispettivo Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

  24. Art. 64 – Obbligo di riservatezza • Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

  25. Art. 65 – Invenzioni del collaboratore a progetto • Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni

  26. Art. 66 – Altri diritti del collaboratore a progetto • La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. • Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

  27. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

  28. Due precisazioni : Maternità: alle lavoratrici a progetto si applica la disciplina dell’astensione obbligatoria con diritto alla relativa indennità Salute e sicurezza: il rinvio ora deve ritenersi al T.U. (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) purché il lavoratore operi nel luogo di lavoro del committente (art. 3, co. 7)

  29. ART. 67 – Estinzione del contratto e preavviso • I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

  30. Art. 69 Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

  31. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

  32. Art. 32, L. 183/2010 • Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della L. 604/1966, sono sostituiti da: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorsonella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

  33. Art. 32, L. 183/2010 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: … b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

  34. Art. 50, L. 183/2010 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto … la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

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