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imprenditore commerciale

Categorie di imprenditori. imprenditore agricolo. SE non è. imprenditore. piccolo imprenditore. neppure. ALLORA. imprenditore commerciale. IMPRESA PRIVATA. IMPRESA PUBBLICA. IMPRESA PUBBLICA. Pr., quali regole si applicano?. IMPRESE ORGANO. SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE STATALE.

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Presentation Transcript


  1. Categorie di imprenditori imprenditoreagricolo SE non è imprenditore piccolo imprenditore neppure ALLORA imprenditore commerciale IMPRESAPRIVATA IMPRESAPUBBLICA

  2. IMPRESAPUBBLICA Pr., quali regole si applicano? IMPRESEORGANO SOCIETÀ APARTECIPAZIONESTATALE ENTI PUBBLICIECONOMICI attivitàagricola Statoregioniprovince comuni di compito esclusivo oprincipale l‘eserciziodi attività di impresa attivitàcommerciale no fall. attività d‘impresasecondaria e accessoria MA liquidazionecoatta amministrativa es., aziendamunicipalizzata assoggettate alle direttive ed ai controlli dell'ente pubblico Pr. :PERCHE‘PRIVATIZZARE ?

  3. SOCIETÀ APARTECIPAZIONESTATALE es., Trentino Trasporti Spa PA Trento 82,51 %Comune di Trento 5,50% Altri Comuni PA Trento 0,92% Funivie Folgarida-Marileva Spa 11,04% Altri soci privati 0,06% (dati dal sito Internet)

  4. Articolo 86 Trattato Istitutivo della CE 1.   Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi. 2.   Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. 3.   La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

  5. AIUTI CONCESSI DAGLI STATI Articolo 87 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

  6. AZIENDA Art. 2555 Nozione L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa BENI MOBILI E IMMOBILI RAPPORTI GIURIDICI OBBLIGATORI CON propria capacità diprodurre reddito AVVIAMENTO MA NON beneimmateriale necessario tutelare la concorrenza

  7. AVVIAMENTO volatilità - dipende dalle concretecapacità dell‘imprenditore - dall‘evoluzione del mercato iscrivibile come posta attivaal bilancio solo se si è sopportatoun costo con l‘acquistodi un‘azienda o di un ramo di regola, da ammortizzare in cinque anni

  8. AVVIAMENTO tutela indiretta concorrenza sleale normativa antitrust

  9. TRASFERIMENTODELL‘AZIENDA considerazioneparzialmente unitaria Pr., si tratta veramente ditrasferimento d‘azienda? trasferimento di un insieme di benipotenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l‘esercizio di unadeterminata attività d‘impresa

  10. Art. 2556 Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. es., trasferimento immobili forma scritta a penala nullità contratti di trasferimento provati per iscritto depositati se effetti di pubblicità legale opponibile ai terzi

  11. 2557. Divieto di concorrenza. — Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

  12. Art. 2558 Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentranei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto. rapporti contrattuali in corso di esecuzione

  13. subingresso dell‘acquirente in tutti i contratti che non hanno carattere personale SENZA esplicitadichiarazione intal senso solo per escluderela successione SENZA il consenso delcontraente ceduto RECESSO giusta causa estinzione + RISARCIMENTO DANNI prova di non esercizio di normalecautela nella scelta dell‘acquirente

  14. contratti non carattere personale espressa pattuizione alienante/acquirente consenso del contraente ceduto

  15. 2559. Crediti relativi all’azienda ceduta. — La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima NO notifica individuale MA notifica collettiva ISCRIZIONE del trasferimentonel registro delle imprese se non effetti di pubblicità legale (non opponibilità ai terzi) disciplina generale dellacessione deii crediti

  16. 2560. Debiti relativi all’azienda ceduta. — L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. principio generale debitore non può mutare SENZA ilconsenso del creditore aziende commerciali acquirente risponde IN SOLIDO con l‘alienante se risultano dallescritture contabili

  17. 2561. Usufrutto dell’azienda. — L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’articolo 1015.La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto cessazione dell‘usufruttoper abuso diritto reale di godimento divieto di concorrenza successione nei contratti

  18. 2562. Affitto dell’azienda. — Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda.  locazione di un singolo immobile

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