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Statuto imprenditore commerciale

Statuto imprenditore commerciale. Lorenzo Benatti Parma, 21 settembre 2011. Statuto imprenditore/imp. commerciale. Statuto imprenditore in generale: azienda, Concorrenza (antitrust), consorzi, contratti d’impresa. Statuto imprenditore commerciale: iscrizione registro delle imprese,

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Statuto imprenditore commerciale

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Presentation Transcript


  1. Statuto imprenditore commerciale Lorenzo Benatti Parma, 21 settembre 2011

  2. Statuto imprenditore/imp. commerciale Statuto imprenditore in generale: azienda, Concorrenza (antitrust), consorzi, contratti d’impresa. Statuto imprenditore commerciale: iscrizione registro delle imprese, rappresentanza commerciale, scritture contabili, procedure concorsuali. Ma la distinzione tra i due statuti non è rigida.

  3. Cenno al fallimento Art. 1 l.f.: sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale. Perché? Storicamente l’istituto nasce nell’ambito della mercatura. In questo senso anche cod. comm. 1865 e 1882. E’ pensabile un’estensione a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali? E l’esdebitazione non diviene un vantaggio per i soggetti fallibili?

  4. Pubblicità legale • Chi opera sul mercato ha bisogno di informazioni certe relative agli imprenditori. • Le informazioni legislativamente ritenute rilevanti non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia), ma sono opponibili ai terzi, ossia questi ultimi non possono affermare di ignorarle (pubblicità legale). Questo effetto (dichiarativo) può essere attribuito solo dalla legge. Per gli imprenditori commerciali (e per una serie di altri soggetti e atti) ciò avviene attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.

  5. Registro imprese Più di un secolo per istituirlo. Attuato con L. 29-12-1993, n. 580, DPR 07-12-1995, n. 581 e DPR 16-09-1996, n. 559. Tenuto presso le camere di commercio. Non raccoglie solo atti imprese commerciali, ma anche degli altri imprenditori. Il registro è pubblico. Il registro è tenuto con modalità informatica.

  6. Ufficio del registro delle imprese Istituito presso camera di commercio (quindi a livello provinciale), è retto da un conservatore (segretario generale o dirigente) nominato dalla giunta della CCIAA, è prevista la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

  7. Sezioni registro imprese Sezione ordinaria (per i soggetti per i quali l’iscrizione era prevista dal c.c.): imp. individuali non piccoli, tutte le società eccetto le soc. semplici, consorzi con attività esterna, G.E.I.E. enti pubblici con oggetto principale l’esercizio dell’impresa società estere aventi in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale di attività. Sezioni speciali: soggetti per i quali l’iscrizione non era prevista dal c.c.: impr. individuali agricoli, piccoli imprenditori, soc. semplici. Nella sezione sono iscritti anche gli artigiani, i quali se non sono anche piccoli imprenditori devono iscriversi anche nella sezione ordinaria; società tra professionisti (attualmente solo società tra avvocati); società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette (l’iscrizione ai aggiunge a quella nella sezione ordinaria, se la società vi è tenuta); imprese sociali.

  8. Atti soggetti a registrazione Solo quelli specificati dalla legge (non possono iscriversi altri atti). Si tratta delle informazioni necessarie per individuare l’imprenditore, l’impresa, la struttura e l’organizzazione della società. Tutte le modificazioni di tali dati.

  9. Procedimento di iscrizione Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha la sede. Nella corrispondenza deve essere indicato il registro delle imprese di iscrizione. L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, ma può avvenire d’ufficio se si tratta di iscrizione obbligatoria e l’interessato non vi provvede. In particolare può essere disposta la cancellazione d’ufficio, quando l’attività è cessata e l’imprenditore non ha provveduto.

  10. Controllo di legalità L’ufficio del registro delle imprese è incaricato solo di un controllo di legalità formale, ossia di accertare che l’atto e la documentazione siano formalmente regolari. Non deve invece occuparsi di accertare anche la validità dell’atto (controllo di legalità sostanziale), quando questo accertaemnto è rimesso dalla legge al notaio. Si tratta in particolare degli atti costitutivi delle società di capitali ed delle loro modifiche. E’ controverso se negli altri casi, il controllo dell’Ufficio del registro delle imprese si estenda alla legalità sostanziale.

  11. Vicende iscrizione L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione della richiesta. Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto. Contro il decreto del giudice del registro si può ricorrere al tribunale, che provvede anch’esso con decreto. Con le stesse modalità si può ricorrere contro la cancellazione d’ufficio.

  12. Sanzioni La mancata iscrizione è punita: con sanzione amministrativa; con sanzioni indirette (per es. mancato decorso termine di un anno per dichiarazione fallimento).

  13. Efficacia iscrizione Iscrizione nella sezione ordinaria: efficacia dichiarativa, efficacia costitutiva, efficacia normativa. Iscrizione nelle sezioni speciali: normalmente pubblicità notizia e certificaziona anagrafica, per imprese agricole e società semplici, pubblicità dichiarativa.

  14. Efficacia dichiarativa (pubblicità legale) I fatti e gli atti iscritti sono opponibili ai terzi, in generale, dal momento dell’iscrizione. L’omessa iscrizione non comporta l’inopponibilità, ma la necessità di provare la conoscenza da parte del terzo. Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di capitali: L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni dall’iscrizione. Durante questo periodo i terzi possono dimostrare la mancata conoscenza. Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

  15. Efficacia costitutiva Riguarda gli atti costitutivi delle società di capitali e delle cooperative. In mancanza di iscrizione queste società non nascono (art. 2332, 2475, 2519 c.c.).

  16. Efficacia normativa All’iscrizione consegue un particolare regime normativo, che non si applica in caso contrario. Si tratta dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi di s.n.c. e s.a.s.. La disciplina propria di queste società si applica solo in caso di iscrizione, in mancanza si hanno società irregolari sottoposte alla disciplina della società semplice.

  17. Scritture contabili Ragioni di buona amministrazione consigliano la tenuta della (delle) contabilità. Ma perché un obbligo? Sono obbligate le società commerciali anche se non svolgono attività commerciale. Sono tenute le imprese sociali. Devono essere conservate per dieci anni.

  18. Scritture obbligatorie (art. 2214 c.c.) Libro giornale, Libro inventari, Tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Fascicolo della corrispondenza.

  19. Libro giornale (art. 2216 c.c.) In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Le registrazioni devono essere in ordine cronologico, non è necessario che siano effettuate il giorno stesso. Non devono essere registrate separatamente tutte le operazioni compiute in un giorno, ma quelle omogenee possono essere registrate giornalmente in modo cumulativo. Sono possibili libri giornali sezionali.

  20. Libro degli inventari (art. 2217 c.c.) È un registro sistematico dove vanno riportati gli inventari all’inizio dell’esercizi dell’impresa e poi periodicamente alla fine di ogni esercizio. L’inventario si chiude con il bilancio redatto ai sensi degli art. 2423 ss c.c., anche se l’art. 2217 rinvia espressamente solo ai criteri di valutazione.

  21. Altre scritture La norma imporrebbe la tenuta di tutte le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Si tratta di disposizione largamente disattesa. Solitamente viene tenuto il libro mastro. Molte scritture sono poi tenute in forza della legislazione fiscale. Altre scritture sono imposte dalla disciplina societaria (v. art. 2421 c.c.).

  22. Regolare tenuta scritture Regolarità formale: Numerazione in ogni pagina prima di essere messi in uso (è stata soppressa la vidimazione, che è rimasta per i libri sociali). Devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità (art. 2219), ossia senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili. È oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale. Il mancato rispetto di queste disposizione comporta l’irrilevanza giuridica delle scritture.

  23. Controllo Le scritture contabili dell’imprenditore non sono soggette ad un controllo. Lo sono però le scritture delle S.p.a. e delle s.r.l. di grandi dimensioni oltre che degli enti di interesse pubblico (D. Lgs. 39 del 2010).

  24. Sanzioni L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore (2710), mentre possono essere utilizzate contro di lui. In caso di fallimento la mancata tenuta della contabilità o la tenuta irregolare comportano i reati di bancarotta semplice o fraudolenta.

  25. Riservatezza scritture • Le scritture contabili normalmente restano riservate all’imprenditore e non sono accessibili ai terzi. Solo il bilancio delle società di capitali e delle cooperative viene reso pubblico con il deposito nel registro delle imprese. Nelle società sottoposte a controllo pubblico il segreto non può essere opposto all’organo preposto alla vigilanza. Nelle società quotate il segreto non può essere opposto alla Consob, che può disporne la pubblicazione. Infine il diritto al segreto viene meno nei confronti della pubblica amministrazione per le esigenze finalizzate ad accertamenti tributari ed alla repressione di reati in campo economico.

  26. Rilevanza esterna delle scritture contabili • Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di prova nel processo: • Possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente). L’imprenditore potrà eventualmente dimostrare che le scritture non sono veritiere. • Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se ricorrono tre condizioni: • le scritture devono essere regolarmente tenute, • la controparte deve essere un imprenditore, • la controversia deve riguardare rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa.

  27. Esibizione scritture • Il giudice può chiederne l’esibizione, sia d’ufficio sia su istanza di una parte. • L’esibizione può essere disposta solo per singole scritture attinenti la causa discussa (si può chiedere anche la produzione di tutte le scritture, ma solo per estrarne le scritture che interessano). • Solo in tre casi tassativi il giudice può ordinare la comunicazione alla controparte di tutte le scritture: • controversie relative allo scioglimento della società, • controversie relative alla comunione di beni, • controversie relative alla successione mortis causa.

  28. Rappresentanza commerciale Nell’esercizio dell’impresa commerciale l’imprenditore può avvalersi di rappresentanti (ausiliari dipendenti o autonomi) che possono porre in essere atti relativi all’attività impegnando l’imprenditore. È prevista una disciplina tipica dell’impresa commerciale, per alcune figure di collaboratore subordinato, diversa da quella ordinaria. Attenzione: nelle società si verifica il fenomeno della rappresentanza organica (legale e necessaria) attribuita ad alcuni o a tutti gli amministratori. Naturalmente anche le società possono avvalersi di altri rappresentanti esterni (non necessari).

  29. Peculiarità rappresentanza commerciale Disciplina ordinaria Il conferimento ad un soggetto dell'incarico di compiere uno o più atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita l'incaricato ad agire in nome dell'interessato. A tal fine è necessario l'espresso conferimento del potere di rappresentanza, con ulteriore e specifica dichiarazione di volontà: la procura (artt. 1387 e 1704). Il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura (art. 1388). La procura deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392). Il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto ad accertare esistenza, contenuto e regolarità formale della procura, esigendo che il rappresentante giustifichi i suoi poteri (art. 1393). Il rischio della mancanza o del difetto di potere rappresentativo della controparte ricade sul terzo. Il contratto concluso dal falsus procurator è infatti improduttivo di effetti ed il terzo — anche se in buona fede — non potrà vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato. L'art. 1398 gli riconosce solo la possibilità di chiedere al falsus procurator il risarcimento del danno. Rappresentanza commerciale Institori, procuratori e commessi sonoautomaticamente investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Non occorre una specifica procura, ma il potere di rappresentanza costituisceeffetto naturale della preposizione a quell’incarico da parte dell'imprenditore. Questi potrà modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza di tali ausiliari, ma in tal caso sarà necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza nelle forme stabilite dalla legge. Chi conclude affari con uno di tali ausiliari dell'imprenditore commerciale dovrà solo verificare se l'imprenditore ha modificato — con atto espresso e reso pubblico — i loro naturali poteri rappresentativi. Non dovrà invece verificare se la rappresentanza è stata loro conferita.

  30. Institore Colui che è preposto all'esercizio dell'impresa (art. 2203, 1° c.) o di una sede secondaria o di un ramo di essa (art. 2203, 2° c.). Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. E’ posto al vertice della gerarchia del personale, in virtù di un atto di preposizione dell'imprenditore. Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente. L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di gestione generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto. Non può essere considerato institore chi ha poteri limitati a un determinato settore funzionale dell’impresa.

  31. Obblighi l'institore è tenuto, congiuntamente con l’imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto (art. 2205). In caso di fallimento dell'imprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. f.).

  32. Rappresentanza dell’Institore All’institore è attribuito, per legge, un generale potere di rappresentanza, sia sostanziale sia processuale, corrispondente al suo potere di gestione (art. 2204). L'institore può compiere in nome dell'imprenditore«tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto. E’ evidente come la norma sia chiara solo in astratto. Si tende a prediligere l’interpretazione che maggiormente tuteli i terzi. L'institore sicuramente non può vendere o affittare l'azienda, o cambiare l'oggetto dell'attività. All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò specificamente autorizzato. L'institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per «le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma). Quindi, si badi, non solo per gli atti da lui compiuti.

  33. Limitazione poteri institore Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può essere ampliato o limitato dall'imprenditore, sia all'atto della preposizione sia in un momento successivo. Le limitazioni saranno però opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° com­ma e 2207, 1° comma). In mancanza, «la rappresentanza si reputa generale», salvo che l’imprenditore provi che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell'affare. Princìpi analoghi valgono anche per larevoca dell'atto di preposizione (art. 2207). La revoca è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l'imprenditore prova la loro effettiva conoscenza.

  34. Responsabilità institore Il rappresentante deve rendere esplicito al terzo con cui contratta che opera in nome del rappresentato, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente su quest’ultimo (art. 1388). Il rappresentante che non osserva questa regola si obbliga personalmente. Nella disciplina generale della rappresentanza in tal caso il preponente non resta obbligato. In quella della rappresentanza institoria (art. 2208) anche il preponente sarà personalmente obbligato, quando gli atti compiuti dall'institore «siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto».

  35. Procuratori Coloro che «in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso» (art. 2209). Sono in una posizione di grado inferiore rispetto all'institore in quanto: a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede secondaria; b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinatosettore operativo dell'impresa o ad una serie specifica di atti.

  36. Poteri e obblighi procuratore Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e 2207 (modifica e revoca della stessa): in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore, ma limitato alla specie di operazioni per le quali hannopotere decisionale. A differenza dell’insittore, il procuratore: non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva) dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato espressamente conferito; non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili. L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso

  37. Commessi I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioniesecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi.

  38. Poteri e obblighi commessi Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento; essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati» Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa. A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi — la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 2212). L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale; perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza

  39. Statuto imprenditore commerciale Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it

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