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Corso di Economia degli Intermediari Finanziari

Corso di Economia degli Intermediari Finanziari. Attività e passività finanziarie I prestiti bancari e altre operazioni di finanziamento. I prestiti bancari - aspetti generali. I prestiti bancari: sono eterogenei nell’aspetto legale; sono accomunati nella loro natura creditizia.

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Presentation Transcript


  1. Corso di Economia degli IntermediariFinanziari Attività e passività finanziarie I prestiti bancari e altre operazioni di finanziamento

  2. I prestiti bancari - aspetti generali • I prestiti bancari: • sono eterogenei nell’aspetto legale; • sono accomunati nella loro natura creditizia.

  3. I prestiti bancari - aspetti generali

  4. I prestiti bancari - aspetti generali Le varie forme tecniche si differenziano in base a: • modalità di utilizzo del credito da parte del beneficiario; • prestazioni a carico della banca; • termini di rimborso; • garanzie; • criteri per la determinazione del prezzo.

  5. L’apertura di credito • L’apertura di credito in c/c è caratterizzata dalla circostanza che l’operazione bancaria è regolata in c/c, come previsto dall’art. 1852 cod. civ.; • L’apertura di credito oltre ad essere regolata dal codice civile è pure oggetto di una disciplina pattizia rappresentata dalle cosiddette “Condizioni generali uniformi relative all’apertura di credito utilizzabile in c/c” redatte a cura dell’ABI; • Queste ultime differiscono dalle norme di legge introducendo disposizioni più gravose per il cliente.

  6. L’apertura di credito • L’apertura di credito in c/c assume caratteri differenti a seconda che si tratti di: • credito per elasticità di cassa; • apertura di credito ordinaria in c/c; • apertura di credito in c/c garantita. • Esiste anche l’apertura di credito SEMPLICE. Si caratterizza per 2 elementi: • impossibilità di ripristino della linea di credito originaria; • la scadenza determinata dei finanziamenti. E’ utilizzata nei finanziamenti accordati ad aziende stagionali (rimborso ripartito nel tempo), nei prestiti in pool (rimborso ripartito nel tempo) e negli anticipi all’importazione (rimborso in un’unica soluzione)

  7. Il credito per elasticità di cassa • Il cliente titolare di conto corrente dispone di credito per elasticità di cassa (o comodo di cassa) quando sia stato autorizzato dalla banca a prelevare in misura eccedente le proprie disponibilità; • Differisce dall’apertura di credito ordinaria in quanto ha durata ed importo più limitati e si innesta su un c/c che ha normalmente saldi a debito della banca; • E’ spesso la conseguenza del sistema di calcolo degli interessi in uso presso le banche e deriva dai criteri con cui le banche procedono all’assegnazione della valuta agli addebitamenti ed agli accreditamenti.

  8. L’importo massimo dell’apertura di credito in c/c • All’atto della concessione del credito in questa forma tecnica la banca stabilisce il limite massimo di scoperto che può essere raggiunto; • Il beneficiario viene quindi autorizzato ad effettuare prelevamenti variamente ripartiti nel tempo, a condizione però che la sua posizione debitoria globale (saldo del conto) non superi il limite concesso; • Il cliente ha la facoltà di diminuire il proprio debito mediante successivi versamenti ed accreditamenti in conto; • Il vantaggio per le aziende è di poter commisurare con precisione il volume di credito utilizzato e di limitare quindi il costo dell’indebitamento.

  9. L’importo max dell’apertura di credito in c/c • Per la banca: • si pone invece il problema di determinare in quale misura il cliente possa essere prudentemente accreditato in c/c; • il credito dovrà poi essere appena sufficiente a coprire gli squilibri temporanei fra entrate ed uscite poiché è gradita una scadenza dell’apertura in c/c piuttosto breve e la possibilità di revocare in ogni momento; • l’efficacia delle clausole “fino a revoca” (scadenza indeterminata) e “salvo revoca” (scadenza fissa) è subordinata all’esistenza di: • condizioni favorevoli dell’affidato in termini di tempi di incasso e pagamento; • sostituire il finanziamento con quello di altre banche; • provvedere all’aumento dei mezzi propri.

  10. Le garanzie che assistono l’apertura di credito • Altre clausole contrattuali che caratterizzano i crediti in c/c riguardano le garanzie collaterali offerte dal cliente o richieste dalla banca; • Non è un caso frequente: le aperture di credito sono in genere concesse senza garanzia sussidiaria; • L’eventualità è prevista dal cod. civ.. L’art. 1.844 dispone: “Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la b. può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto”.

  11. I tassi di interesse e gli altri compensi applicati • Le aperture di credito in c/c sono in genere concesse a tassi di interesse superiori a quelli applicati nelle altre operazioni di credito bancario. • La ragione risiede: • nei vantaggi concessi al cliente; • nei maggiori rischi sopportati dalle banche: • garanzie che assistono l’operazione; • solidità dell’azienda accreditata.

  12. Lo sconto di portafoglio • E’ regolato dall’articolo 1858 c.c. • E’ un prestito a breve scadenza garantito dalla cessione di un credito; • Il credito può essere cartolare (cambiali, Bot, …) o non cartolare (annualità dovute dallo Stato) e non deve essere ancora esigibile; • La b. anticipa il valore attuale dei crediti ceduti dedotto un compenso proporzionale al tempo che manca all’incasso (sconto) oltre a commissioni e altri diritti; • Attraverso l’operazione di sconto cambiario, un’azienda entra in possesso del corrispettivo monetario del titolo “salvo buon fine” (pro-solvendo).

  13. Lo sconto di portafoglio • Possono verificarsi due situazioni alternative all’incasso del credito: • l’obbligato non paga alla scadenza e l’effetto viene protestato. La b. provvederà quindi a riaddebitare al cliente l’importo anticipato maggiorato delle spese sostenute; • il cliente ritira la cambiale prima della scadenza sostituendosi all’obbligato principale. • Lo sconto può avere ad oggetto: • Singole cambiali; • Un rapporto continuativo entro un limite massimo di fido concesso dalla b. (castelletto di sconto).

  14. Il castelletto salvo buon fine: generalità • Il ricorso alla cambiale è in declino. Le ragioni: • riluttanza al rilascio di un titolo esecutivo; • imposta di bollo elevata. • Le imprese hanno sostituito le cambiali con le ricevute bancarie e con le fatture; • Le ricevute bancarie: • non sono titoli di credito; • sono semplici dichiarazioni di quietanza emesse dal creditore e consegnate alla b. per la riscossione. • Sulle ricevute bancarie la b. offre un servizio di incasso effetti per conto di terzi.

  15. Il castelletto salvo buon fine: generalità • La b. che cura l’incasso della ricevuta, una volta ricevuto l’effetto, invia al debitore un avviso nel quale è specificato lo sportello di pagamento; • Al momento del pagamento, la b. consegna al debitore la ricevuta già quietanzata dal creditore; • In caso di mancata riscossione, la b. restituisce al proprio cliente la ricevuta bancaria non pagata e procede ad addebitare gli importi in precedenza accreditati maggiorati delle spese; • Non è possibile elevare protesto: non è titolo esecutivo.

  16. Il castelletto salvo buon fine: l’accredito diretto in c/c • Di frequente le b. concedono un castelletto s.b.f. (portafoglio s.b.f. o anticipo s.b.f.) attribuendo al cliente la possibilità di effettuare prelevamenti fino a concorrenza dell’importo degli effetti con scadenza futura versati sotto il vincolo del s.b.f.; • E’ una forma tecnica di prestito volta allo smobilizzo di crediti commerciali; • Consiste nel mettere a disposizione sul c/c del cedente l’importo nominale degli effetti e delle ricevute bancarie nel momento stesso in cui vengono presentati per l’incasso; • La valuta dell’operazione è però però fissata nella data di scadenza dell’effetto aumentato di un certo numero di giorni-valuta; • Se il cliente usufruisce di tale facoltà, la valuta degli addebitamenti precederà quella degli accreditamenti e si formerà a suo carico uno “scoperto per valuta”.

  17. Il castelletto salvo buon fine: c/transitorio fruttifero s.b.f. • Si tratta sempre di una concessione di credito; • Viene tenuto un c/ aggiuntivo: il conto anticipo fruttifero; • Tale conto: • si accredita con valuta successiva alla data di presentazione degli effetti (come per l’accredito diretto); • viene stornato ed accreditato il c/c di corrispondenza con valuta in giornata. • La valuta degli addebiti anticipa sistematicamente gli accrediti: si formano degli scoperti; • Si osserva: • Nell’accredito diretto lo scoperto si forma solo in caso di effettivo utilizzo; • In questo caso gli scoperti sono predeterminati e il costo non è parametrato all’effettivo utilizzo.

  18. L’anticipazione bancaria • In questo caso l’azienda ottiene un prestito garantito da un pegno su crediti (titoli cambiari), valori mobiliari (titoli a reddito fisso o azioni), merci (non deperibili e dotate di largo mercato); • L’anticipazione può essere a scadenza fissa (il rimborso deve avvenire in tempi prefissati), oppure utilizzata in c/c (si ha la disponibilità e vengono addebitati gli interessi sulla somma effettivamente utilizzata); • La somma resa disponibile è nettata di uno scarto di garanzia.

  19. L’accettazione bancaria • E’ una cambiale tratta emessa su di una banca, e da questa accettata, che contiene l’ordine di pagare ad un terzo, ad una certa data, una somma prefissata; • Apponendo la propria firma la b. diviene obbligato principale; il traente si è però impegnato a fornire i fondi entro la scadenza concordata; • Il vantaggio è nell’avere uno strumento altamente negoziabile ed a breve scadenza; • Il titolo è facilmente negoziabile (generalmente si ricorre ad un dealer); • Si tratta di un prestito di firma: “teoricamente” non c’è movimentazione di denaro per la banca.

  20. Il factoring • Attraverso questo contratto una azienda trasferisce ad una società specializzata i propri crediti commerciali; • I servizi offerti dal factor possono essere 3: • di gestione dei crediti commerciali; • di garanzia; • di finanziamento. • La durata del contratto è spesso indefinita; • Differisce dallo sconto per due motivi: • - il servizio offerto è più completo di quello bancario; • - la cessione dei crediti può essere pro-solvendo o pro-soluto. • Il costo è generalmente superiore a quello dello sconto.

  21. I finanziamenti a medio - lungo termine • Quelle passate in rassegna sono soluzioni di finanziamento a breve scadenza: • apertura di credito; • sconto; • castelletto s.b.f.; • anticipazione bancaria; • accettazione bancaria; • factoring. • esistono però anche soluzioni di prestito a medio – lungo termine: • mutuo; • leasing finanziario.

  22. Il mutuo • E’ definito dall’articolo 1813 del codice civile: “una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituirne altrettante cose della stessa specie e quantità; • E’ un prestito a lunga scadenza, quasi sempre garantito, con il quale il beneficiario si obbliga alla restituzione periodica di quote del capitale mutuato con l’aggiunta degli interessi (rate). • Qualora il prestito serva all’acquisto di un bene (es.. impianti) l’istituto che lo ha erogato si riserva il diritto di rivalsa; • Le garanzie possono essere: • ipoteche su immobili; • fideiussioni ed avalli; • ecc..

  23. Il mutuo • Il piano di ammortamento per la restituzione del finanziamento può prevedere: • la facoltà di rimborso in ogni momento o in momenti prestabiliti; • la restituzione accelerata nei primi anni o, al contrario, una dilazione iniziale (preammortamento= in cui si pagano solo gli interessi); • rate di rimborso costanti (amm. francese) o decrescenti (amm. italiano).

  24. Il leasing finanziario • Il leasing è un contratto atipico (non è regolamentato dal codice civile); • Lo schema del contratto prevede che una parte (il conduttore) assuma in locazione dalla seconda parte (la società di leasing) un certo bene, impegnandosi a corrispondere un canone di locazione; • Nel leasing finanziario il locatore è un intermediario finanziario che si limita a finanziare l’acquisto, demandando al locatario la manutenzione e l’assistenza; • Caratteristiche sono: • Durata di medio-lungo periodo che può anche coincidere con la vita economica del bene; • Riscatto generalmente basso rispetto al valore del bene; • La proprietà è del locatore, ma tutti gli oneri (c. impianto, collaudo, manutenzione, assicurazione, ecc.) sono a carico del conduttore; • Generalmente coinvolge tre soggetti.

  25. Il leasing • Esistono altre forme di leasing: • leasing operativo: si caratterizza per i seguenti elementi: • L’oggetto è un bene standardizzato; • La durata contrattuale è inferiore alla vita economica del bene; • Il contratto può essere bilaterale; • I costi di istallazione e manutenzione sono a carico della locatrice; • Il prezzo di opzione è in linea con il valore di mercato del bene. • lease back: un bene viene ceduto alla società di leasing che lo concede in locazione alla stessa società cedente; • leasing internazionale: concedente ed utilizzatore appartengono a Paesi differenti;

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