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VIA VAS Valutazione integrata. Paolo Nicoletti 05 Giugno 2008 Arezzo. Normativa in vigore in Europa. VIA Direttiva 85/377/CEE modificata e integrata dalla Direttiva 97/11/CE VAS Direttiva 2001/42/CE Accesso all’informazione e partecipazione Direttiva 2003/4/CE

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  1. VIA VAS Valutazione integrata Paolo Nicoletti 05 Giugno 2008 Arezzo

  2. Normativa in vigore in Europa • VIA • Direttiva 85/377/CEE modificata e integrata dalla • Direttiva 97/11/CE • VAS • Direttiva 2001/42/CE • Accesso all’informazione e partecipazione • Direttiva 2003/4/CE riguarda l’accesso alle informazioni e alla giustizia • Direttiva 2003/35/CE regola la partecipazione VIA VAS Valutazione integrata

  3. Normativa in vigore in Italia e in Toscana • Normativa italiana • VIA-VAS • Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 • Normativa toscana • VIA • Legge regionale 79/1998 • VAS ovvero Valutazione integrata • Dpgr 4/R del 9/02/07 Regolamento in attuazione dell’art. 11 Legge regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio) • Dpgr 51/R del 2/11/06 Regolamento in attuazione dell’art. 16 della legge regionale 49/99 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 11 della legge 1/2005 (Norme per il governo del territorio) • Dgr 14/01/2008 n. 13 Indirizzi per l’applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS- Valutazione Ambientale Strategica - in attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D. Lgs. 152/2006) VIA VAS Valutazione integrata

  4. VIA: la normativa europea • La VIA è uno strumento preventivo: la direttiva dispone che, per quei progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (puntualmente elencati negli allegati I e II), sia effettuata la valutazione di impatto ambientale. La procedura ha un valore vincolanteai fini della successiva realizzazione dei progetti in quanto l’iter si conclude con una decisione che prevede il rilascio o il diniego di un’autorizzazione • La VIA è una procedura obbligatoria: eventuali deroghe ed esclusioni di progetti dalla procedura devono essere motivate da circostanze eccezionali, singolarmente valutate e disposte, ed obbligatoriamente comunicate alla Commissione Europea • I progetti per i quali è sempre richiesta la VIA sono elencati nell’allegato I • la VIA riguarda anche i progetti elencati all’allegato II, per i quali, gli Stati membri definiscono adeguate (introduzione esplicita con la 11/97/CE) procedure finalizzate a stabilire in quali casi, o in base a quali criteri, un progetto debba essere assoggettato o meno a VIA. Tale selezione (che viene generalmente definita procedura di screening) può essere affidata a criteri generali predefiniti (ad es. soglie dimensionali) e/o a valutazioni caso per caso, sviluppate secondo i criteri esposti nell’allegato III VIA VAS Valutazione integrata

  5. VIA: la normativa europea • Le informazioni e le elaborazioni devono essere prodotte e rese disponibili a cura del committente che può richiedere (novità introdotta dalla 97/11/CE) un confronto preliminare all’avvio della procedura di VIA sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e sugli approcci metodologici utilizzati (procedura di scoping) • Nell’ambito della procedura di VIA devono essere chiamate ad esprimersi tutte le autorità a diverso titolo competenti in materia ambientale che possono essere interessate dal progetto • La procedura di VIA è una procedura pubblica. Deve essere garantito l’accesso da parte del pubblico a tutte le informazioni e alla documentazione (Progetto, Studio di Impatto Ambientale, ecc.); deve inoltre essere garantita la possibilità di esprimere il proprio parere sulla documentazione. Tali pareri devono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione, e la decisione adottata deve essere comunicata ai cittadini specificando: • il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione • i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione • eventualmente una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi VIA VAS Valutazione integrata

  6. VIA: la normativa europea VIA VAS Valutazione integrata

  7. VAS: la normativa europea • L’introduzione della valutazione ambientale strategica avviene con la direttiva europea 01/42/CE concernete la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente • L’obiettivo è quello di introdurre la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale nella fase di elaborazione degli strumenti di pianificazione e programmazione e cioè: • che venga verificata la coerenza degli obiettivi dei diversi strumenti con quelli dello sviluppo sostenibile • che le azioni definite in piani e programmi siano idonee al loro raggiungimento e coerenti con le sensibilità e le criticità individuate in relazione alla risorse territoriali e ambientali VIA VAS Valutazione integrata

  8. VAS: principi fondamentali • Rispetto ai contenuti della Direttiva 85/337/CEE (11/97/CE ) sulla Valutazione di Impatto Ambientale, la 2001/42/CE estende la possibilità di valutazione degli effetti ambientali dal singolo progetto ai piani e programmi che ne costituiscono il quadro di riferimento • La valutazione avviene durante l’elaborazione del piano o programma e prima della sua adozione: accompagna cioè l’iter pianificatorio o programmatico per condurre alla scelta dell’alternativa meno gravosa per l’ambiente • Viene individuato un livello qualitativo per le informazioni riportate nel rapporto ambientale in modo da garantire la completezza e l’attendibilità dei contenuti • La consultazione del pubblico e delle autorità ambientali viene considerata come parte inscindibile della valutazione: i risultati del coinvolgimento devono inoltre essere presi in debita considerazione al momento della decisione VIA VAS Valutazione integrata

  9. VAS: ambito di applicazione • Rispetto ai contenuti della Direttiva 85/337/CEE (11/97/CE ) sulla Valutazione di Impatto Ambientale, la 2001/42/CE estende la possibilità di valutazione degli effetti ambientali dal singolo progetto ai piani e programmi che ne costituiscono il quadro di riferimento • La valutazione avviene durante l’elaborazione del piano o programma e prima della sua adozione: accompagna cioè l’iter pianificatorio o programmatico per condurre alla scelta dell’alternativa meno gravosa per l’ambiente • Viene individuato un livello qualitativo per le informazioni riportate nel rapporto ambientale in modo da garantire la completezza e l’attendibilità dei contenuti • La consultazione del pubblico e delle autorità ambientali viene considerata come parte inscindibile della valutazione: i risultati del coinvolgimento devono inoltre essere presi in debita considerazione al momento della decisione VIA VAS Valutazione integrata

  10. VAS: l’applicazione negli stati membri • Per poter essere riletta all’interno degli specifici ordinamenti nazionali, la Direttiva contiene passaggi e termini necessariamente generici e interpretabili in maniera estremamente diversa nei singoli Stati (dalla definizione stessa di “piani e programmi” a quella di “autorità ambientale”) • In qualità di supporto per il recepimento della Direttiva, nel 2003 sono state pubblicate le Linee guida per la sua attuazione, finalizzate a favorire la tempestiva risposta degli stati membri perseguendo nel contempo un elevato livello di coerenza in tutta la Comunità Europea UE-Linee Guida VAS VIA VAS Valutazione integrata

  11. VAS: le linee guida • INTRODUZIONE • OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA • AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA • OBBLIGHI GENERALI • IL RAPPORTO AMBIENTALE • QUALITÀ DEL RAPPORTO AMBIENTALE • CONSULTAZIONE • MONITORAGGIO • RELAZIONE CON LE ALTRE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIA VAS Valutazione integrata

  12. VAS: le fasi fondamentali • Verifica della rispondenza del piano o programma ai requisiti che rendono obbligatoria la valutazione, o della presenza di caratteristiche tali da rendere comunque necessaria la VAS • Redazione di un rapporto ambientale contenente la descrizione dello stato dell’ambiente e la sua tendenza evolutiva, le caratteristiche del piano o programma, le sue relazioni con altri strumenti, le alternative disponibili, gli effetti previsti sull’ambiente e le ragioni dell’alternativa scelta • Consultazione, estesa a tutte le fasi del processo di valutazione, con un livello che varia dalla messa a disposizione delle informazioni al vero e proprio coinvolgimento di pubblico e autorità • Redazione definitiva del piano o programma, basata sulla scelta dell’alternativa derivante anche dal processo di consultazione • Attuazione del piano o programma e monitoraggio, tale da consentire di individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti e di adottare opportune misure correttive VIA VAS Valutazione integrata

  13. VAS: schema delle fasi fondamentali Fasi della procedura di valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE tratto da: Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio. Che cosa è la VAS, www.miniambiente.it VIA VAS Valutazione integrata

  14. VAS: la questione della partecipazione VIA VAS Valutazione integrata

  15. VIA e VAS Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4 Principi generali validi per VIA VAS Valutazione di incidenza e AIA Art. 4 (finalità) 1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: • a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente • b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 Maggio 2003 VIA VAS Valutazione integrata

  16. VIA e VAS Art. 5 Definizioni • valutazione ambientale di piani e programmi , VAS - il processo che comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio • valutazione ambientale dei progetti , VIA - il processo che comprende : lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio • piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: • che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale • che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative • e h) progetto preliminare e progetto definitivo gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale VIA VAS Valutazione integrata

  17. VIA e VAS Art. 5 Definizioni • modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente l-bis)modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente • verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto • provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità • provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale • autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti VIA VAS Valutazione integrata

  18. VIA e VAS Art. 5 Definizioni • autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano,o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma • proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto • soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti • consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti • pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone • pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse VIA VAS Valutazione integrata

  19. VIA e VAS Art. 6 Oggetto della disciplina • La VAS si applica ai piani e programmi: • che riguardano: la qualità dell'aria ambiente, i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti da sottoporre a VIA • per i quali si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza • per i piani rientranti fra quelli dei punti precedenti ma che determinano l’uso di piccole aree o modifiche minori la valutazione si svolge se l’autorità competente valuta che possano avere impatti significativi (comma 3) • l'autorità competente valuta, se i piani e i programmi, diversi da quelli che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente • La VAS non si applica ad alcune categorie VIA VAS Valutazione integrata

  20. VIA e VAS Art. 6 Oggetto della disciplina • La VIA si applica ai progetti: • elencati nell’allegato II (progetti di competenza dello stato) e III (progetti di competenza delle regioni) e nell’allegato IV (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni) ricadenti anche parzialmente in aree protette • Le regioni possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V (criteri per la verifica di assoggettabilità), un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. VIA VAS Valutazione integrata

  21. VIA e VAS Art. 6 comma 9 • Con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV qualora non ricadenti in aree protette, le regioni possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi dell’allegato V, criteri e condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità • Questa ultima previsione appare in contrasto con l’articolo 2 paragrafo 3 della direttiva 85/337 che non prevede l’esclusione di intere categorie di opere, inoltre i criteri per la procedura di verifica devono comunque essere utilizzati per le singole opere e non per escludere intere categorie progettuali • In caso di calamità, l’autorità competente può prevedere l’esclusione dalla VIA o un’altra forma di valutazione di taluni interventi mettendo a disposizione del pubblico il materiale raccolto e informando la Commissione Europea prima del rilascio dell’autorizzazione VIA VAS Valutazione integrata

  22. VIA e VAS Art. 7 Competenze • Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali • Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti degli allegati III e IV • In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali • Le regioni disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre: • i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati • criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale • eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione • le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS VIA VAS Valutazione integrata

  23. Valutazioni ambientali interregionali • Art. 30 • Nel caso di piani o progetti che intessano più regioni il processo di valutazione è effettuato d’intesa tra le autorità competenti • Nel caso di piani o progetti che presentano impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti l’autorità competente è tenuta ad acquisire anche il parere delle autorità competenti di tali regioni e degli enti locali territoriali interessati • Art. 31 • Qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni il Presidente del Consiglio dei Ministri su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale VIA VAS Valutazione integrata

  24. VIA Modalità di Svolgimento Art. 19 • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità • la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale • la presentazione e la pubblicazione del progetto • lo svolgimento di consultazioni • la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni • la decisione • l’informazione sulla decisione • il monitoraggio • Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS e' adeguatamente motivato VIA VAS Valutazione integrata

  25. VIA Procedura e tempistica legge nazionale VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ Trasmissione del progetto preliminare all’autorità competente Deposito elaborati presso Autorità competente:1. progetto preliminare2. studio preliminare ambientale Avviso dell’avvenuto deposito a cura del proponente sul BURT 45 gg Osservazioni del pubblico 45 gg Decisione Possibili impatti significati o se il progetto costituisce modifica sostanziale Nessun impatto apprezzabile sull’ambiente Esclusione dalla procedura di valutazione con eventuali prescrizioni VIA VIA VAS Valutazione integrata

  26. VIA Procedura e tempistica legge nazionale PROCEDURA DI VIA Presentazione dell’istanza all’autorità competente Deposito elaborati presso Autorità competente, regioni, provincie, comuni interessati:1. progetto definitivo2. studio di impatto ambientale3. sintesi non tecnica4. avviso a mezzo stampaAllegati:elenco autorizzazioni necessarie Avviso dell’avvenuto deposito a cura del proponente su un quotidiano a diffusione regionale T1 T2 entro 30gg da T1 Verifica completezza documentazione da parte dell’autorità competente T3entro 60gg da T1 Osservazioni del pubblico e presentazioni di eventuali osservazioni (*) T4entro 30gg da T3 Richiesta di integrazioni in un’unica soluzione da parte dell’autorità competente Richiesta modifiche da parte del proponente T4entro 120gg da T1 T5entro 60gg + 60gg (su istanza proponente) da T4 T5entro 60gg + 60gg su istanza proponente da T4 Presentazioni delle integrazioni Presentazioni delle modifiche T6entro 90gg da T5 T4entro 150gg + eventuali ulteriori 60gg espressamente motivati da T1 (*)L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga con un’inchiesta pubblica senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria Decisione VIA VAS Valutazione integrata

  27. VAS Modalità di Svolgimento Art. 11 La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano e comprende: • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità • l’elaborazione del rapporto ambientale • lo svolgimento di consultazioni • la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni • la decisione • l’informazione sulla decisione • il monitoraggio La VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione altrimenti i provvedimenti sono annullabili per violazione di legge VIA VAS Valutazione integrata

  28. VAS Procedura e tempistica legge nazionale VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ Trasmissione da parte dell’autorità procedente del piano all’autorità competente Deposito di un rapporto preliminare :1. descrizione del piano o programma2. informazione e dati per verifica degli impatti T1 Trasmissione del documento ai soggetti con competenze ambientali individuati dall’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente T2 entro 30gg da T1 Parere trasmesso all’autorità competente e a quella procedente T3entro 90gg da T1 Decisione Soggetto a VAS con eventuali prescrizioni Esclusione della VAS Pubblicazione della decisione VIA VAS Valutazione integrata

  29. VAS Procedura e tempistica legge nazionale PROCEDURA di VAS Consultazione tra proponente e/oprocedente con autorità competente e altri soggetti competenti in materia ambientale per fase di scoping T1 T2 entro 90gg da T1salvo accordi differenti Fine fase di consultazione Deposito :1. Rapporto ambientale2. Sintesi non tecnicaAvviso a cura del l’autorità procedente sul BURT Comunicazione della proposta di piano o programma all’autorità competente T3inizio istruttoria L’autorità competente e quella procedente mettono a disposizione del pubblico :1. la proposta di piano e/o programma2. il rapporto ambientale T3entro 60gg da T3 Presentazioni osservazioni del pubblico Decisione con parere motivato Pubblicazione della decisione sul BURT e indicazione della sede dove è visionabile la documentazione e il materialeSono rese pubbliche inoltre:1. il parere motivato2. una dichiarazione di sintesi che illustri di come si è tenuto conto delle osservazioni pervenute3. le misure di monitoraggio adottate T4entro 90gg da T3 Pubblicazione della decisione VIA VAS Valutazione integrata

  30. Norme per il coordinamento Art. 10 • La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale • La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale • Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS VIA VAS Valutazione integrata

  31. Disposizioni transitorie e finali Art. 35 • Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore • Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili • ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento VIA VAS Valutazione integrata

  32. VIA Procedura e tempistica legge regionale PROCEDURA di VERIFICA Domanda attivazione procedura di verifica T1 Deposito elaborati presso strutture operative e Amministrazioni interessate T2 entro15gg da T1 Verifica completezza elaborati T3 entro15gg da T2 Richieste integrazioni T3 30gg da T1 senza integrazioni altrimenti da T3 Istruttoria T4 60gg da T1 senza integrazioni altrimenti da T3 Impatti negativi significativiImpatti sconosciuti Forte preoccupazione pubblico Decisione Nessun impatto significativo Progetto prosegue il suo iter VIA Impatti significativi mitigabili Impatti significativi non mitigabili Modifiche al progetto Misure di mitigazione e monitoraggio VIA VAS Valutazione integrata

  33. VIA Procedura e tempistica legge regionale VIA VAS Valutazione integrata

  34. VIA: legge nazionale vs legge regionale • La verifica di assoggettabilità o procedura di verifica nella legge toscana: • Coinvolgimento del pubblico non previsto nella legge regionale previsto in quella nazionale • Tempistica dell’istruttoria da 60 gg nella legge regionale a 90 gg nella legge nazionale • La procedura di VIA • Tempistica massima 210 nella legge regionale 330 nella legge nazionale • Alcune differenze negli allegati in particolare su alcune categorie di opere per esempio sulla parte energetica: • Impianti termici superiori a 150 MW sono sottoposti a VIA secondo la legge nazionale non inclusi nella legge regionale • Impianti industriali non termici per la produzione di energia sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità non elencati nella normativa regionale • Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 KW sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità non elencati nella normativa regionale • Gli elaborati da predisporre per la verifica di assoggettabilità sono molto meno complessi di quelli richiesti dalla procedura di verifica VIA VAS Valutazione integrata

  35. VAS: legge nazionale vs legge regionale • Il regolamento regionale sulla valutazione integrata non prevede: • una verifica di assoggettabilità in quanto la norma indica già quali piani devono essere soggetti a VI o almeno devono contenere il rapporto ambientale secondo la 2001/42CE • una autorità competente e di conseguenza l’elaborazione del parer motivato • una tempistica di svolgimento della procedura compreso il percorso partecipativo • In particolare il regolamento (Art 2. comma 3 e 4) prevede la possibilità di esclusione dalla valutazione integrata debitamente motivata di atti di governo del territorio (fra cui devono essere considerate le varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni in cui è stato approvato il Ps ma non ancora il Ru secondo la circolare Dgr 21_02_2005 n 289) sulla base di criteri elencati nell’Art. 14 della legge regionale 1 del 2005 che ricalcano grosso modo i contenuti dell’allegato I del Dlgs 4 del 2008 il quale elenca i criteri per la verifica di assoggettabilità. In pratica ai fini dell’esclusione dalla Valutazione integrata e dalla VAS così come definita dalle norme nazionali ed europee è necessario indicare una motivazione che deve evidentemente basarsi su dati e documentazione verosimilmente tecnica e cioè è necessario svolgere una sorta di verifica di assoggettabilità anche se questa non è esplicitamente prevista dalle disposizioni regionali VIA VAS Valutazione integrata

  36. VAS regolamento regionale Art. 2 • Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all’articolo 14 della l. r. 1/2005. L’esclusione dalla valutazione integrata è soggetta a motivazione. • Gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono soggetti alla valutazione ambientale in attuazione della dir. 2001/42/CE per le parti rientranti nel suo ambito di applicazione VIA VAS Valutazione integrata

  37. VAS regolamento regionale Art. 11 comma 4 • Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, in deroga all’articolo 2 comma 3. anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della dir. 2001/42/CE: a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti: • concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico • contengono la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti In questo caso si evidenzia ancora una difformità con la legge nazionale perché in tali situazioni la legge nazionale prevede che sia effettuata una verifica di assoggettabilità come abbiamo già visto non prevista dal regolamento regionale VIA VAS Valutazione integrata

  38. VAS Legge nazionale e regionale Art. 14 Criteri per l’applicabilità della valutazione integrata 1. Ai fini dell’effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all’articolo 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l’atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione: a) l’eventuale carattere cumulativo; b) la natura sovracomunale; c) l’entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell’area geografica e della popolazione potenzialmente interessata. 3. Ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo: a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente; c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti; d) ai rischi per la salute umana o per l’ambiente; e) al valore ed alla vulnerabilità dell’area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo; f) al patrimonio culturale presente nella medesima area; g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale VIA VAS Valutazione integrata

  39. La legge toscana e la valutazione La legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del Territorio” ha introdotto la novità della Valutazione Integrata (art. 11) La Valutazione Integrata comprende la valutazione degli effetti territoriali, ambientali sociali ed economici e sulla salute umana VIA VAS Valutazione integrata

  40. Ambito di applicazione della VI • Strumenti della pianificazione territoriale • Pit Piano di indirizzo territoriale regionale • Ptcp Piani territoriali di coordinamento provinciali • Ps Piani strutturali comunali • Atti di governo del territorio • Regolamento urbanistico • Piani complessi di intervento • Piani attuativi • altri strumenti modificativi degli strumenti urbanistici • piani e programmi di settore (piani di gestione dei rifiuti) • accordi di programma e altri atti della programmazione negoziata (patti territoriali) VIA VAS Valutazione integrata

  41. La VI in Toscana • Regolamento attuativo della legge 1 del 2005 approvato con delibera del presidente della giunta regionale (DPRGT) del 9 febbraio 2007 n. 4/R VIA VAS Valutazione integrata

  42. Che cos’è la valutazione integrata • Non è solo uno strumento ma anche e soprattutto un processo che integra e completa l’intero iter di formazione degli strumenti a cui si applica • Accompagna il percorso di pianificazione dalla fase iniziale all’approvazione • Comprende aspetti tecnici e aspetti relativi al coinvolgimento della comunità locale VIA VAS Valutazione integrata

  43. Aspetti tecnici • Valutazione di coerenza • Esterna • verticale: con i piani di competenza di altri enti • orizzontale: con i piani di competenza del medesimo ente titolare dell’atto di pianificazione • Interna fra obiettivi fissati dal piano e scelte previste • Valutazione integrata degli effetti attesi • territoriali • ambientali • sociali ed economici • sulla salute umana VIA VAS Valutazione integrata

  44. Partecipazione • Forme di coinvolgimento • di altre amministrazioni (di vario livello) • di enti in vario modo interessati • del pubblico inteso come associazioni o singoli cittadini • Non solo informazione ma effettiva opportunità di esprimere pareri, fornire contributi e formulare proposte in grado di integrare la proposta di piano • Ai fini della decisione finale le risultanze del processo partecipativo debbono essere prese in considerazione prima di assumere le determinazioni VIA VAS Valutazione integrata

  45. Come si svolge • In più fasi • una iniziale • una intermedia • una conclusiva in cui è prevista la predisposizione della relazione di sintesi Anche la fase iniziale e quella intermedia sono corredate da adeguate documentazioni per lo più di tipo tecnico In ognuna delle fasi sono previste forme di coinvolgimento di soggetti esterni al gruppo di pianificazione VIA VAS Valutazione integrata

  46. Valutazione iniziale • Prende in considerazione il quadro analitico nel quale si colloca il piano oggetto della valutazione, gli scenari di riferimento e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. In tale fase deve essere: • valutata la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli obiettivi e indicata l’eventuale necessità di impegnare risorse dell’amministrazione procedente • valutata la coerenza degli obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che interessano il medesimo territorio (compresi i piani di settore) • indicata la procedura di valutazione che si intende seguire e il relativo percorso partecipativo VIA VAS Valutazione integrata

  47. Valutazione intermedia • E’ necessario: • definire un quadro conoscitivo specifico • individuare gli obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali indicati nella fase iniziale • definire le azioni per il loro conseguimento • individuare le possibili soluzioni alternative • valutare la coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di pianificazione (coerenza esterna) e, per qual che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli obiettivi, gli scenari e le eventuali alternative dallo stesso piano oggetto della valutazione (coerenza Interna) VIA VAS Valutazione integrata

  48. Valutazione intermedia (continua) • Si dovrà valutare: • la probabilità di realizzazione e l’efficacia delle azioni previste • l’effetto atteso sotto il profilo ambientale, economico, sociale, territoriale e sulla salute umana delle medesime azioni • le eventuali alternative • Coinvolgimento del pubblico e delle autorità rendendo disponibile il materiale e i contenuti della proposta • Eventuale modifica della proposta sulla base di segnalazioni, pareri e contributi pervenuti VIA VAS Valutazione integrata

  49. Fase conclusiva • Al termine del processo è predisposta una relazione di sintesi da mettere a disposizione, preliminarmente agli atti di adozione, di tutti i soggetti coinvolti nel percorso partecipativo. Deve contenere: • i risultati delle valutazioni, la verifica della fattibilità e della coerenza esterna e interna • la motivazione della scelta della soluzione adottata • il rapporto ambientale secondo quanto previsto dall’allegato 1 della direttiva europea sulla VAS (direttiva 2001/42/CE) • la definizione di un appropriato sistema di monitoraggio VIA VAS Valutazione integrata

  50. Schema del processo di VI VIA VAS Valutazione integrata

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