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Scienza e processo penale

Prova scientifica, scienza e processo l’apporto delle neuroscienze in tema di imputabilità e psicologia della testimonianza . Scienza e processo penale.

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Scienza e processo penale

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  1. Prova scientifica, scienza e processol’apporto delle neuroscienze in tema di imputabilità e psicologia della testimonianza

  2. Scienza e processo penale • Scienza e processo si trovano in un rapporto di reciproca integrazione : da un lato , con l’evoluzione tecnologica il rito penale si apre sempre di più all’ingresso della scienza; dall’altro , si assiste ad una sorta di “processualizzazione del metodo scientifico” , che passa attraverso il contraddittorio tra gli esperti e il vaglio giudiziale delle prospettazioni scientifiche introdotte nel processo.

  3. Scienza e processo penale • I rapporti fra scienza e processo penale e l’analisi della problematica inerente al contributo che la scienza è in grado di dare alla ricostruzione giudiziale del fatto e dell’eziologia dell’evento orizzonte dei rapporti fra scienza e processo penale. • La nostra disamina prende le mosse dal quesito: quale è la concezione della scienza accettata nel pensiero epistemologico e scientifico contemporaneo?

  4. Scienza e processo penale • Fino alla seconda metà dell’Ottocento, gli scienziati non mettevano in dubbio che la scienza fosse in grado di farci conoscere la verità «con una perfezione altrettanto grande quanto quella che i cultori della teologia razionale attribuivano un tempo alla conoscenza divina». • Era dunque naturale considerare il progresso della scienza come conquista della verità: il fine cognitivo della scienza consiste nello scoprire teorie perfettamente vere circa il mondo e nel raggiungere una completa certezza circa la verità di tali teorie. • L’infallibilismo rappresentò la concezione epistemologica dominante dall’antichità sino alla seconda metà dell’Ottocento.

  5. Scienza e processo penale • La verità rappresenta così l’elemento ontologico dell’infallibilismo; alla verità si collega la certezza del sapere, che ne rappresenta l’elemento epistemico, cioè uno dei possibili atteggiamenti verso una teoria. • In tal modo, veniva stabilita una chiara relazione tra scienza e diritto ispirata ad una logica di ausiliarietà, descritta attraverso una immagine assai stereotipata, in base alla quale la scienza doveva fornire al diritto una serie di informazioni che il diritto non era in grado di acquisire autonomamente, sulle quali poi esprimere valutazioni deontologiche.

  6. Scienza e processo penale • In tal modo alla scienza vengono riferite aspettative di tipo cognitivo, mentre al diritto prevalentemente aspettative di tipo critico-normativo-valutativo. • La distinzione, tra oggetto di analisi e criterio di valutazione, era netta e ben delineata e ne garantiva coesistenza e stabilità: diritto positivo, non–sapere, prodotto della decisione, e scienza, prodotto della conoscenza. • Vedremo che questa distinzione è destinata ad andare in crisi con l’avvento di un orizzonte fallibilista della scienza.

  7. Scienza e processo penale • A partire dalla metà del XX secolo questo ruolo ausiliario della scienza a favore del diritto comincia a incrinarsi. • Emerge una nuova, possibile, relazione in cui è la scienza a chiedere al diritto di decidere ciò che, da un punto di vista scientifico, sembra non apparire più conoscibile. L’equilibrio si infrange nel momento in cui il riferimento alla natura perde stabilità ed univocità, dimostrandosi insufficiente a garantire contenuto e stabilità alle norme. • Nel XX secolo, in conseguenza di alcune grandi scoperte scientifiche, come la fisica relativistica e la meccanica quantistica, divenne sempre più chiaro che l’infallibilismo era indifendibile e che ci si doveva quindi accontentare di “ideali metodologici” più modesti. Vennero allora esplorate due diverse concezioni fallibilistiche della conoscenza scientifica.

  8. Scienza e processo penale • La prima indebolisce l’elemento epistemico dell’infallibilismo, vale a dire la certezza, che veniva rimpiazzata dalla probabilità. • Abbandonando la pretesa che la certezza sia l’unico stato epistemico compatibile con la scienza genuina si afferma la concezione probabilistica secondo cui, nella maggior parte dei casi, gli scienziati possono raggiungere soltanto gradi di verità delle ipotesi prese in considerazione, vale a dire gradi di credenza rappresentati da probabilità di verità. • La seconda indebolisce l’elemento ontologico, vale a dire la verità, che veniva sostituita dall’approssimazione alla verità cioè la verosimiglianza.

  9. Scienza e processo penale • Occorre prendere atto che nella scienza non vi sono certezze, né verità definitive, e che la storia vera della scienza è una storia tortuosa e complessa di errori commessi, commessi e poi eliminati, un cimitero di errori (o una gran quantità di falsi). • Ciò accade perché ogni legge scientifica è solo un’ipotesi di ricostruzione intellettuale di un dato accadimento del mondo reale, periodicamente soggetta a revisione e critica, in qualche caso a totale discredito.

  10. Scienza e processo penale • La scienza prende atto della sua paradossale e preoccupante condizione: quella di dover costantemente aspirare ad una conoscenza che è spesso solo parziale. • Oggi dunque si riconosce generalmente che la storia delle singole scienze – dalla fisica alla chimica, alla biologia, alla medicina – è storia di limiti incontrati e di errori compiuti e poi superati.

  11. Scienza e processo penale • La scienza, negli innegabili progressi, appare dunque come un cimitero di errori e vi è ampia convergenza, nella più moderna epistemologia - che si ispira, in larga misura, al pensiero di Popper - sull’asserto che le leggi scientifiche non perdano mai la loro natura di ipotesi, di cui è sempre possibile dimostrare la falsità. • Nessuna legge universale infatti è mai certa giacché, per quante conferme essa abbia ottenuto, i casi non ancora osservati sono infiniti e, in qualunque momento, può accadere che venga in osservazione un caso che smentisca la più venerabile delle teorie.

  12. La ridefinizione dei rapporto tra scienza e diritto • Da una logica di ausiliarietà tra sfere separate, che si risolveva nella incorporazione acritica e passiva della norma tecnica in quella giuridica, si è passati alla sussunzione a livello normativo di concetti la cui convenzionalità è data per scontata. Il rinvio del diritto penale al sapere scientifico avviene attraverso una libera e sovrana ricognizione e reinterpretazione della norma etica, sociale, scientifica richiamata, cui viene riassegnata ad essa una qualificazione normativa. • Questo cambiamento di paradigma rimarca, d’altro lato, il continuo, incessante, bisogno di sapere scientifico del diritto.

  13. La ridefinizione dei rapporto tra scienza e diritto • Queste trasformazioni del sapere scientifico hanno rilevanti conseguenze sul “modo” in cui la scienza è osservata dal sistema giuridico, ponendo definitivamente in crisi il ruolo che alla scienza era stato finora affidato dalla prospettiva del sapere giuridico. • L’impossibilità di un sapere scientifico su cui fondare teoreticamente un valore assoluto capace di conferire regolarità alla successione degli eventi, un punto di vista privilegiato, mette in atto un processo di separazione tra scienza e diritto, cui attualmente assistiamo.

  14. La ridefinizione dei rapporto tra scienza e diritto • Il sapere scientifico non è più in grado di fornire risposte definitive e incontrovertibili: la scienza stessa deve affrontare la complessità, convivendo con un certo grado di instabilità e di capacità del sistema di evolversi in continuazione. • Ogni volta che il regolatore fa propria una spiegazione causale scientifica, si corre il rischio, elevatissimo, che questa possa essere falsificata da una successiva elaborazione e che quindi non corrisponda alla verità

  15. La ridefinizione dei rapporto tra scienza e diritto • A partire dalla metà del XX secolo questo ruolo ausiliario della scienza a favore del diritto comincia a incrinarsi. Emerge una nuova, possibile, relazione in cui è la scienza a chiedere al diritto di decidere ciò che, da un punto di vista scientifico, sembra non apparire più conoscibile. L’equilibrio si infrange nel momento in cui il riferimento alla natura perde stabilità ed univocità, dimostrandosi insufficiente a garantire contenuto e stabilità alle norme. • Il sapere scientifico non è più in grado di fornire un apporto sicuro alla formazione delle disposizioni normative (sentenze, norme) e proliferano rigogliose le definizioni normative e convenzionali, in cui concetti originari di altre scienze e di altri saperi, una volta inclusi nelle fattispecie legali, diventano concetti giuridici che fanno propria una “certa” scienza, che assume determinati presupposti, e non altri.

  16. La ridefinizione dei rapporto tra scienza e diritto • L’evoluzione è quella dello sviluppo di un “diritto della scienza incerta”, ovvero di un diritto più flessibile che, essendo chiamato a risolvere in via normativa l’irresolutezza della scienza, partecipa necessariamente ai suoi processi di apprendimento e ne diviene in qualche misura parte integrante. Malgrado questo senso di relatività del processo cognitivo, è tuttavia insopprimibile il bisogno, per il giudice e il giurista in genere, di ancorarsi saldamente ad un sapere scientifico. L’applicazione della norma penale può aver bisogno del sapere scientifico quando vi è un rinvio al sapere scientifico contingente, che può sempre essere rielaborato e ridefinito all’interno del linguaggio giuridico, sia quando esso acquisisce rilevanza indirettamente sul piano probatorio per fondare in termini di certezza condizioni e presupposti fattuali su cui si ancòra la responsabilità penale.

  17. La ricostruzione giudiziale del fatto storico e i limiti al libero convincimento • Il fatto nel processo penale è un evento naturalistico accaduto nel passato, che diventa oggetto di indagine (procedimento penale) e di giudizio (processo penale). • Il giurista ha -come lo storico- il compito di ricostruire il fatto; in quest'attività dobbiamo subito segnalare un limite invalicabile: sarà comunque impossibile verificare il fatto in sé e mai si avrà la certezza che il fatto ricostruito ed il fatto in sé siano perfettamente identici. • l fatto all'inizio del processo ha le forme dell'ipotesi, che è contenuta nel capo d'imputazione; il processo penale mira a verificare la fondatezza dell'ipotesi e lo fa attraverso la “ricostruzione” dell'ipotesi accusatoria e sulla base dei dati che emergeranno nel corso del dibattimento.

  18. La ricostruzione giudiziale del fatto storico e i limiti al libero convincimento La ricostruzione del fatto ha una qualifica: deve essere razionale, e cioè: • deve essere basata sui principi della logica, della scienza e dell'esperienza; • deve essere ancorata ai risultati delle prove legittimamente assunte; • deve essere quanto più possibile oggettiva, epurata di ogni soggettività. Il fatto che esce dalla gestazione dibattimentale è un'entità diversa, rispetto il fatto storico; dal processo penale scaturisce il fatto processuale.

  19. La ricostruzione giudiziale del fatto storico e i limiti al libero convincimento • La ricostruzione del fatto nel processo penale viene offerta dalle parti al giudice, affinchè questi emetta un giudizio sull'ipotesi d'accusa. Il nostro sistema processuale penale si fonda sul principio del cd. libero convincimento del giudice; è come se fossimo in un campo tutto liberamente accessibile perchè tutto potenzialmente illuminabile dai raggi del sole; nessuna zona d'ombra in cui la regola sia quella della prova legale (lo speculare opposto del libero convincimento). • quando, come nel nostro sistema, non ci sono regole di prova legale, il giudice si forma il proprio convincimento liberamente, valutando l'esito delle prove e dandone una coerente giustificazione e motivazione.

  20. La ricostruzione giudiziale del fatto storico e i limiti al libero convincimento • Primo limite al principio del libero convincimento sta nell'obbligo di motivazione imposto al giudice nel momento in cui emette la propria decisione: il giudice è ancorato alla necessità della indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, onde evitare che il libero convincimento si trasformi in (libero) arbitrio; • in altre parole il giudice dovrà indicare sia i risultati emersi dall'assunzione delle prove sia -ed è la cosa più importante- i criteri adottati nella sua valutazione critica.La motivazione, strutturata nell'indicazione dei risultati delle prove e nei criteri adottati per argomentarli, garantisce ai protagonisti del processo la possibilità di un controllo sul percorso seguito dal giudice nel decidere

  21. La ricostruzione giudiziale del fatto storico e i limiti al libero convincimento I criteri adottati possono essere individuati in tre grandi classi: • le massime di esperienza: giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, guadagnate mediante l'esperienza ed autonome rispetto al singolo caso; • i fatti notori: fatti conosciuti pubblicamente e pacificamente, che non necessitano di formare oggetto di prova; • le leggi scientifiche di copertura: leggi universali e leggi statistiche, munite di una minore certezza scientifica, in ragione delle quali si può affermare che, in una certa percentuale di casi, la realizzazione di un atto è seguita dal verificarsi di un evento.

  22. La ricostruzione giudiziale del fatto storico e i limiti al libero convincimento • il giudice è libero di auto-convincersi, ma non è libero dalle regole della logica, ed uno dei primissimi fondamenti della logica è quella di porre in dubbio i dati a disposizione. • In questo contesto si inserisce la regola generale dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella sentenza di condanna, che riguarda tutta la ricostruzione del fatto; ogni elemento del fatto dev'essere provato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. • Il ragionevole dubbio funziona come ulteriore limite del libero convincimento: se il giudice non si convince oltre ogni ragionevole dubbio, la sua decisione potrà essere solo di assoluzione, giammai di condanna.

  23. Ragionamento giudiziario e sapere esperto • Al ragionamento e alla decisione giudiziale contribuiscono diversi attori: investigatori, giudici, parti, testimoni, esperti. • In particolare, gli esperti offrono all’organo giudicante il sapere esperto di cui non è a conoscenza e garantiscono l’affidabilità della dimostrazione di un fatto, in quanto scientificamente vero. • Secondo lo schema del ragionamento giudiziario, il sapere esperto entra nel ragionamento probatorio per sostenere l’ipotesi, la congettura iniziale esplicativa di un evento significativo, elaborata nella fase c.d. di abduzione e per suffragare, esplorare, le conclusioni che sono state generate dalla ipotesi iniziale nella c.d. fase deduttiva.

  24. Il valore probatorio della consulenza tecnica • Ai sensi dell’articolo 225, primo comma, e dell’art. 233. co. 1, c.p.p., le parti, quando hanno interesse a provare un fatto in campo tecnico o scientifico utile ai fini della causa, hanno la facoltà di nominare propri esperti che espongano il loro parere al giudice. • Il sistema adottato dal codice di procedura penale del 1930 è stato abbandonato radicalmente con il nuovo codice del 1988, di stampo accusatorio. Strettamente legato al sistema accusatorio è il cosiddetto “diritto di difendersi provando”. Esso si manifesta, da un lato, nel diritto di interrogare i testimoni a carico, dall’altro lato nel diritto di ottenere l’ammissione di prove a discarico. • Di conseguenza, qualora le prove a discarico siano relative a materie di alto contenuto tecnico scientifico, la efficacia dei diritto di difesa impone che l’imputato abbia la possibilità di avvalersi di soggetti dotati delle necessarie competenze tecnico scientifiche (o nel caso che ci interessa, psicologiche).

  25. Il valore probatorio della consulenza tecnica • Dall’art. 233 c.p.p. si desume la natura di vero e proprio mezzo di prova della consulenza tecnica extraperitale. • Questo valore probatorio della CTP viene confermato da ulteriori dati normativi (art. 422 c.p.p.). • Il consulente tecnico si è quindi affrancato dal ruolo di semplice ausiliario e consigliere della parte per assumere quello di fonte di prova: • la consulenza tecnica extraperitale può ormai ben considerarsi un mezzo di prova tipico e nominato nell’ordinamento processuale italiano, distinto sia dalla perizia che dalla testimonianza.

  26. La consulenza psico-forense • In Italia la consulenza psico-forense - nota nei paesi anglosassoni come trial consultation– ha conosciuto finora una scarsa applicazione. • Invero lo psicologo forense e la psicologia forense invero può offrire molti strumenti e contenuti di conoscenza e di scienza al processo penale che vanno ben oltre la consulenza tecnica di parte o la perizia: si pensi alle applicazioni nella fase delle investigazioni (la c.d. psicologia investigativa forense applicata alla spiegazione dei fatti accaduti), alla psicologia della testimonianza finalizzata alla preparazione dell’audizione del teste in generale o l’audizione protetta del teste minore, alle applicazioni nell’esame incrociato (cross-examination), alle tecniche dell’argomentazione giuridica. Queste ipotesi tratteggiano un ambito di collaborazione tra il consulente e le parti di tipo informale.

  27. La metodologia dell’indagine peritale • Nell’adempimento del suo compito il perito possiede autonomia decisionale rispetto alla scelta dei mezzi, dei luoghi per le indagini, delle metodologie utilizzate. • Tuttavia non può affidarsi a metodologie scientifiche non riconosciute come affidabili dalla comunità scientifica internazionale ed è anche tenuto ad esplicitare nella perizia o consulenza i modelli teorici di riferimento e gli strumenti di indagine utilizzati ai fini della risposta al quesito posto dal giudice o dalle parti. • Occorre inoltre che modelli teorici di riferimento e metodi, otre che riconosciuti scientificamente, siano appropriati ai fini dell’indagine e dell’espletamento dell’incarico

  28. La metodologia dell’indagine peritale In tema di prova scientifica, il giudice deve essere nelle condizioni di valutare il livello di scientificità contenuto nell’elaborato peritale dovendo verificare la corretta applicazione di criteri e metodologie, soprattutto qualora queste non siano consolidate ( tasso di scientificità). Si richiamano quindi i requisiti di scientificità scolpiti nella sentenza Daubert nella giurisprudenza statunitense: • controllabilità e falsificabilità della teoria o della tecnica scientifica alla base della prova, • valutazione percentuale di errore, noto o potenziale, • la risonanza e l’accreditamento scientifico della teoria, • il controllo da parte di altri esperti e il tentativo di falsificazione. • Il metodo utilizzato in ambito peritale deve essere oggettivo, ripetibile e fondato su evidenze scientifiche controllabili e confrontabili: anche specialisti diversi, usando i medesimi strumenti, giungerebbero alle medesime soluzioni. • In tal modo i risultati di quella metodologia sono: validi e attendibili.

  29. Le regole auree di una perizia accurata e precisa 1) All’esperto non deve mai essere richiesto di esprimersi, nemmeno indirettamente, circa l’accadimento e la dinamica dei fatti. E’ vietata la valutazione giuridica o la valutazione personale. 2) Il giudice, nel valutare l’ammissibilità e la fondatezza degli asserti scientifici introdotti dagli esperti, il giudice, in quanto peritusperitorum, deve esercitare criticamente il vaglio epistemologico dei medesimi. Preliminare attenzione dovrebbe essere orientata al grado di affidabilità della teoria, valutando in che misura la stessa possa fornire concrete e attendibili informazioni a sostegno dell’argomentazione probatoria inerente al caso di specie.

  30. Le regole auree di una perizia accurata e precisa Rispetto al metodo, sarà necessario valutare: a) l’autorità e l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca nonché la finalità che lo muove; b) la correttezza metodologica (oggettività e rigorosità), vagliando criticamente gli studi che sorreggono la tesi premessa nonché gli strumenti e le tecniche utilizzati; c) la discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, soffermandosi sulle diverse opinioni formatesi e tenendo conto del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. • Ove sia presente un dibattito alimentato da posizioni conflittuali, il giudice, nello scegliere tra le tesi emerse, dovrebbe valutare anche le posizioni minoritarie o non ancora consolidate ai fini del superamento del ragionevole dubbio. In ogni caso, la tesi prescelta dovrà essere dotata di un elevato grado di affidabilità facendo riferimento alle ricerche e agli studi più accreditati.

  31. Regole auree di una consulenza accurata Riassumendo: Occorre selezionare gli strumenti di valutazione, la logica da seguire, le teorie e i modelli teorici di riferimento in quanto accreditati dalla comunità scientifica e pubblicati su riviste scientifiche, valutare il livello di errore, controllare e falsificare le teorie, utilizzare metodi che possiedono le caratteristiche della ripetibilità, accuratezza e precisione

  32. La prova scientifica • Nell’ambito della problematica afferente ai rapporti tra scienza e processo si pone quello relativo alla classificazione della prova cd. Scientifica intesa come esperimento probatorio che si vale di un metodo scientifico nella ricostruzione della re giudicanda. • L’espressione “prova scientifica” designa un fenomeno complesso che si estrinseca in una molteplicità di forme e si articola in una serie di operazioni probatorie per le quali si usano strumenti di conoscenza attinti dalla scienza e dalla tecnica. • Infatti i metodi scientifici non possono offrire nuove categorie di prove, ma possono servire ad una migliore ricerca della verità.

  33. La prova scientifica • 1)Il primo fattore è attinente all’inquadramento e riconducibilità della cd. prova scientifica all’interno della costellazione delle categorie probatorie tipizzate. • 2) Il secondo fattore attiene alla dinamica acquisitiva della cd. prova scientifica nel processo penale. Le peculiarità derivati dall’impiego del metodo scientifico nella ricostruzione del fatto devono confrontarsi con il metodo dialogico nella formazione della prova, con il favorper l’ingresso della prova contraria e per l’esaltazione del contraddittorio attraverso il metodo della cross-examination.

  34. La prova scientifica • Se è assodato che, in materia di prova scientifica, occorre che vi sia una possibilità di smentita della legge applicata nel caso concreto (cd. tentativo di falsificazione), occorre che ciò avvenga anche quando nel processo penale sono utilizzate le massime di esperienza. Anzi, il tentativo di smentita è reso ancora più impellente dalle caratteristiche di queste ultime, che non sono "sperimentabili" e non sono "generali", perché le regole del comportamento umano ammettono eccezioni”. • Si evidenzia che, in riferimento alle massime d’esperienza, il compito delle parti sia quello si sottoporre la singola massima a un rigoroso processo di falsificazione, esattamente come dovrebbe accadere per le leggi scientifiche.

  35. La prova scientifica • Rileva il disposto dell’art 111 co 4 Cost , secondo cui il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. • Ne deriva che ciascuna parte deve essere posta in condizione di mettere in dubbio l’ipotesi che è stata formulata dal consulente della controparte e dal perito nominato dal giudice. • Ciascuna della parti deve dunque poter dimostrare se , ad esempio, non siano applicabili al caso in disamina differenti leggi scientifiche che diano una spiegazione alternativa dell’accadimento o se non fossero presenti alcuni fattori idonei ad esplicare efficienza causale il cui peso sia stato trascurato nell’analisi giudiziale ; o se , sul piano squisitamente tecnico, l’accertamento non sia stato eseguito a regola d’arte

  36. Consulenza o perizia in tema di imputabilità • Giudice e perito lavorano insieme: • il giudice nell’ambito delle regole del suo libero convincimento; Il perito stabilisce: • in primo luogo, lo stato mentale in cui versava il soggetto agente alla momento della commissione del fatto, • a seguire, se esso possa aver influito in maniera determinante sulle sue capacità di discernimento o controllo degli impulsi (art. 85 c.p.).

  37. Consulenza o perizia in tema di imputabilità • La capacità di intendere e di volere costituisce la “sintesi delle condizioni fisio-psichiche che consentono l’ascrizione di responsabilità all’autore di un fatto corrispondente ad una previsione legale e che rendono pertanto tale fatto un reato meritevole di pena”. • Indica la costituzione fisica e spirituale di una persona che, al momento in cui ha commesso il fatto, era maggiore di età, “sana” (di fisico e) di mente e si trovava in una situazione di normalità. • E’ l’attitudine ad autodeterminarsi. Costituisce la base del giudizio di disapprovazione soggettiva de fatto commesso dall’agente.

  38. Consulenza o perizia in tema di imputabilità • La capacità di intendere e di volere deve essere presente al momento del fatto e con riferimento al singolo fatto concreto. Ne consegue logicamente che la verifica dell’imputabilità non avviene nel momento in cui il soggetto ha agito o omesso di agire. • Il perito esamina lo stato mentale dell’imputato in un “altro” tempo ed in un “altro” luogo (rispetto a quello reale della commissione del fatto reato). • La “delocalizzazione della scena giudiziaria” o indiziaria in altro settingaffranca dal contesto di riferimento le diverse modalità di manifestazione della mensrea, con perdita ulteriore di dati tecnici, storici.

  39. Consulenza o perizia in tema di imputabilità • Infine, si afferma un concetto di imputabilità settoriale: affermata in relazione ad un dato fatto e negata, invece, in relazione ad altro e diverso fatto. Es. l’autore di violenza sessuale che affetto da cleptomania s’impossessa di cose di valore patrimoniale della vittima.

  40. Consulenza o perizia in tema di imputabilità Art. 88. Viziototale di mente. Non èimputabile chi, nelmomento in cui ha commessoilfatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacitàd'intendere o di volere. Art. 89. Vizioparziale di mente. Chi, nelmomento in cui ha commessoilfatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemaregrandemente, senzaescluderla, la capacitàd'intendere o di volere, risponde del reatocommesso; ma la penaèdiminuita. Corte di Cassazione, S.U., 25.01.2005-08.03.2005, n. 9163: include idisturbidellapersonalitànelconcetto di infermità, ampliandoiconfinidellanozione di imputabilità. Varicercata la concretaattitudine a comprometteregravemente la capacità di percepireildisvalore del fattocommesso, nonché a recepireilsignificato del trattamentopunitivo

  41. Consulenza o perizia in tema di imputabilità • Oggi si afferma una concezione più ampia di malattia psichica, su basi psicologiche, determinata da alterazioni qualitative e perciò non comprensibili ne riproducibili del vissuto: non si richiede processo morboso organico dimostrato, ma disturbo psicopatologico – evoluzione del concetto di malattia mentale comprensivo di anomalie psichiche riconducibili alla psicopatologia clinica. • Malattie psichiatriche in senso stretto: psicosi caratterizzate dalla perdita dei nessi logici e del senso della realtà. • Psicosi esogene: disturbi psichici riconducibili a processo morboso che agisce a livello anatomico organico

  42. Consulenza o perizia in tema di imputabilità • Difficoltà pratiche si pone per il conflitto che potrebbe sorgere tra la valutazione di imputabilità, legata allo stato mentale dell’individuo, e il giudizio di responsabilità penale, connesso alla presunzione di innocenza costituzionalmente garantita. • Il perito dichiara imputabile o non imputabile il soggetto da valutare rispetto a fatti cui lo stesso potrà risultare estraneo o essere dichiarato innocente.

  43. Standard di affidabilità di una metodologia • La scienza, la psichiatria o psicologia, è oggettiva? • La metodologia d’indagine utilizzata in sede forense si avvale di procedure standard, affidabili a tal punto da assurgere a prova scientifica, non confutabile?

  44. Standard di affidabilità di una metodologia • Collegio peritale con garanzie di indipendenza, imparzialità e scientificità: • si richiede una comprovata professionalità degli esperti negli appositi albi, corredata da general acceptance test, • l’approvazione della comunità scientifica di riferimento, attraverso certificazioni chiare, documentate dalla rilevanza delle ricerche effettuate, • la cosiddetta peerreview, una costante e continua verificabilità delle stesse, attraverso la pratica del testingper mitigare al minimo gli effetti dell’errore commesso

  45. Standard di affidabilità di una metodologia Un quesito peritale che comprenda l’approccio funzionale, cioè, oltre quella categoriale potrebbe essere il seguente: • “accertino i periti quali sono le attuali condizioni di mente di (nome e cognome); • valutino se versasse o meno, in riferimento al fatto per cui si procede, in stato di infermità di mente tale da escludere o scemare grandemente la sua capacità di intendere o di volere; • ricostruiscano criminogenesi e criminodinamica del reato addebitato al soggetto e esaminino il funzionamento mentale dello stesso, in riferimento sia al contesto in cui esso è avvenuto, sia alla possibilità o meno di comprendere il significato dell’atto da lui commesso e di agire in conformità a tale valutazione”.

  46. Standard di affidabilità di una metodologia • L’indirizzo giurisprudenziale più recente tende invece ad attribuire maggiore autonomia alla valutazione sganciata dalle classificazioni medico nosografiche e riconosce l’infermità anche in presenza di un disturbo psichico insuscettivo di un preciso inquadramento clinico, purchè abbia in concreto compromesso la capacità di intendere e di volere. • Ne è derivato un ampliamento della valenza semantica di infermità, unitamente al superamento della tassatività imperante nella individuazione tra cause attenuanti od escludenti la capacità di intendere e volere.

  47. In tema di imputabilità: i disturbi della personalità • Sono così rientrati nel concetto di infermità, in primis, le “reazioni a corso circuito”; le nevrosi, le psicopatie, ma soprattutto i disturbi di personalità di tipo border–line, nonché le psicosi in senso lato. • Si sottolinea anche la sussistenza di un rapporto motivante e causalmente rilevante tra l’anomalia psichica, il fatto di reato e la capacità di intendere e di volere, tale da far fondamentalmente ritenere che il soggetto non fosse in grado di percepire il valore e il significato del proprio agire nel momento in cui ha commesso il fatto

  48. I disturbi della personalità Ed infatti la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha statuito: • «ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"» (Cass. Sez. Un. 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, Rv. 230317).

  49. I disturbi della personalità • La sentenza delle SS. UU. (Raso), sebbene abbia riconosciuto che le infermità di mente non sono solo quelle a base organica clinicamente accertabili, ma possono essere anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica, è stata ben chiara nel precisare che queste ultime, per comportare l’esclusione o l’attenuazione della imputabilità, devono essere di gravità ed intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere. • Fermo restando l’accertamento in concreto del nesso eziologico fra il disturbo rilevato, che può essere anche transeunte, e l’azione delittuosa commessa, possono acquistare rilievo, ai fini dell’applicazione degli artt. 88 ed 89 c.p., solo quei disturbi della personalità, che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sull’imputabilità.

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