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Taranto 6 aprile 2006

ENTE SCUOLA EDILE TARANTO corso direttiva cantieri . Taranto 6 aprile 2006. Gli appalti pubblici e privati IL DURC . Il progetto DURC. Una esperienza di sinergia tra Enti ed utilizzo di tecnologia che realizza un nuovo servizio alla impresa . Definizione di DURC.

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Taranto 6 aprile 2006

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Presentation Transcript


  1. ENTE SCUOLA EDILE TARANTO corso direttiva cantieri Taranto 6 aprile 2006 Gli appalti pubblici e privati IL DURC

  2. Il progetto DURC Una esperienza di sinergia tra Enti ed utilizzo di tecnologia che realizza un nuovo servizio allaimpresa www.nunzioleone.it

  3. Definizione di DURC • DOCUMENTO UNICO di REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA • è l’attestazione da parte della impresa dell’assolvimento • degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS INAIL CASSA EDILE.

  4. Quindi il DURC • È necessario per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici • verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare • aggiudicazione dell’appalto • stipula del contratto • stati d’avanzamento lavori • liquidazioni finali • per i lavori privati • soggetti al rilascio del permesso a costruire edilizia o alla DIA • per le attestazioni SOA

  5. …. Genesi del DURC • Esigenza che nasce dal basso, anticipando il dettato normativo • Diverse esperienze in Italia • La risposta normativa : Legge 266 / 2002 La riforma c.d. Biagi

  6. La normativa di riferimento……. • Legge 266/2002 art. 2 co.26 • Prevede il rilascio del DURC da parte di INPS e INAIL a richiesta delle aziende che risultino affidatarie di appalti pubblici per SERVIZI ed EDILIZIA • Riforma Biagi Riposiziona le Casse Edili • Il DURC serve anche nell’Edilizia Privata

  7. La legge n. 266 del 22 novembre 2002 • "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 .9. 2002, n. 210, recante • disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale www.nunzioleone.it

  8. Art. 2 Norme in materia di appalti pubblici • 1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico • sono tenute a presentare alla stazione appaltante • la certificazione relativa alla regolarità contributiva • a pena di revoca dell'affidamento

  9. Art. 2 Norme in materia di appalti pubblici • 1-bis. La certificazione di cuial co. 1 • deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività • in convenzione o concessione con l'ente pubblico • pena la decadenza della convenzione • o la revoca della concessione stessa

  10. Art. 2 Norme in materia di appalti pubblici • 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto • l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni • al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

  11. IL D.LGS. 276 del 10 settembre 2003 • “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 14 .2. 2003” • l’art. 86 co. 10, apporta alcune modificazioni all’art. 3 co. 8, del d. lgs. 14 agosto 1996 n. 494 • art. 3 (OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI)

  12. Le modifiche apportate dal d.lgs. 276/03 Art.3, co.8 lett.b (sostituito) il Comm. o R.L. • chiede alle imprese esecutrici • una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, • nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

  13. Le modifiche apportate dal d.lgs. 276/03 Art.3, co.8 lett.b-bis (aggiunto) Com R.L. • chiede un certificato di regolarità contributiva • Tale certificatopuò essererilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istitutial fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

  14. Avviso comune per l'emersione del lavoro irregolare in edilizia16 dicembre 2003 tavolo attivato dal Ministero del lavoro e dal Comitato per l'emersione del lavoro non regolare (PCM), tra • ANCE • ANAEPA CONFARTIGIANATO • ANSE ASSOEDILI CNA • FIAE CASARTIGIANI • CLAAI • ANCPL LEGA • FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE • AICPL AGCI • ANIEM CONFAPI • FENEAL UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

  15. I contenuti dell’Avviso comune del 16 dicembre 2003 • Le parti concordano sulla necessità di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro • Esse si impegnano a perseguire tale obiettivo nel riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli all'interno del mercato di riferimento • ritengono che le proposte debbano essere recepite dal Governo per i necessari interventi di natura legislativa.

  16. I contenuti dell’Avviso comune del 16 dicembre 2003 • Le parti concordano che la specificità di settore richiede • interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali • in stretta connessione con le doverose tutele per i lavoratori dell'edilizia

  17. I contenuti dell’Avviso comune del 16 dicembre 2003 • Le parti concordano altresì che • gli interventi per la regolarità delle imprese di settore • e per la sicurezza del lavoro edile non possono prescindere dal ruolo affidato dalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro di riferimento agli enti bilaterali che • assumono un'importanza strategica per gli obiettivi propri dell’avviso comune.

  18. I contenuti dell’Avviso comune del 16 dicembre 2003 • Le parti convengono quindi di istituire un Comitato della bilateralitàcon lo scopo di • rendere omogenee le regole cui debbono essere informati gli Organismi bilaterali di settore • in particolare per quanto attiene i criteri e i contenuti relativi all'emissione della certificazione di regolarità contributiva • Il Comitato per la bilateralità ha il compito di vigilare attivamente sulla corretta applicazione delle norme definite tra le parti

  19. Le proposte dell’Avviso comune del 16.12. 2003 • le parti propongono l'adozione ….. • DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA • Stipula della Convenzione tra INPS, INAIL e parti sociali per • l'istituzione, presso ogni provincia, • del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti, • la regolarità delle imprese non solo nei confronti degli Istituti ma anche per quanto attiene la Cassa Edile • Tale documento dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le Casse Edili operanti nei diversi livelli territoriali.

  20. Le proposte dell’Avviso comune del 16.12. 2003 • Il DURC, da intendersi anche quale misura di snellimento e semplificazione in materia di adempimenti per le imprese • deve essere istituito in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 266/02 per gli appalti pubblici • nonché, per i lavori privati dell'edilizia, dalla norma contenuta nell'art. 86, co. 10 d.lgs. n. 276/03 che introduce, anche per questo ambito, l'obbligo di certificare la regolarità contributiva

  21. Le proposte dell’Avviso comune del 16.12. 2003 • Le parti concordano sulla opportunità che il Ministero del Lavoro • con circolare interpretativa delle norme di cui all'art. 86 co. 10 d.lgs. 276/03 • dia istruzioni nel senso che • in assenza di certificazione della regolarità contributiva • non è possibile procedere all'inizio dei lavori in quanto è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire e DIA)

  22. L’INTESA DEL 15 APRILE 2004 • CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA TRA • ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE • ISTITUTO NAZIONALE per l’ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO E • ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL www.nunzioleone.it

  23. CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA VISTO... • la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale; • la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; • la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; ABROGATA

  24. CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA VISTO... • il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000, n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;

  25. CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA VISTO... • la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi, in particolare Legge 25.01.94 n. 82, Legge 23.12.94 n. 724, Decreto n. 274 del 7.7.97, D.Lgs. n.358/92, D. Lgs. 157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n. 2795;. • il D.Lgs 10/09/2003, n.276; • la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione; • l’Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;

  26. CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVAArt. 1 Oggetto • Con riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che privati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate • asemplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile • dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

  27. CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA • Art. 2 Soggetti abilitati alla richiesta • Art. 3 Modalità di richiesta del DURC • Art. 4 Rilascio del DURC • Art. 5 Requisiti per il rilascio del DURC • Art. 6 Pubblicizzazione del DURC • Art. 7 Costituzione Comitato Tecnico • Art. 8 Modulistica • Art. 9 Trattamento dati personali • Art. 10 Costi ed oneri • Art. 11 Decorrenza (durata triennale)

  28. Ministero del WELFARE • Il Ministero del Lavoro • con lettera circolare del 14 luglio 2004 prot.848 ha chiarito che in base alla nuova normativa • non è ammissibile che • l’impresa possa • in sostituzione del DURC • autocertificare la regolarità contributiva ai fini Inps, Inail e Casse Edili

  29. IL D.LGS. 251 DEL 10 SETTEMBRE 2004 “Disposizioni modificative e correttive al d.lgs.276/03” • nuovo art. 3 co.8 del d.lgs.494/96 smi il Com. R.L. • b-ter trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso a costruire o della denunzia di inizio attività , il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b) bis • in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo

  30. Ritorniamo al DURCChi lo richiede? • Il DURC può essere richiesto • dalle imprese • direttamente o attraverso i consulenti • dalle Associazioni • dagli Enti pubblici appaltanti • dalle SOA

  31. Come si richiede? • Le imprese richiedono il DURC per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it • attraverso i portali • INAIL • INPS • CASSE EDILI • oppure consegnando il modulo allo sportello della Cassa Edile • o inviandolo alla stessa per posta

  32. A chi si deve richiedere il DURC • Il DURC deve essere richiesto alla Cassa Edile in caso di lavori nel settore edile (sia pubblici che privati) e nel caso in cui l'impresa abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile o applichi i contratti collettivi del settore edile • negli altri casi il DURC può essere richiesto indifferentemente ad INPS o a INAIL • Se si richiede per via telematica, il sistema informatico trasmette la richiesta a Casse Edili, Inps e Inail e individua automaticamente l’Ente competente al rilascio

  33. E’ obbligatoria la richiesta per via telematica ? • La richiesta per via telematica è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA • Per le altre tipologie di richiedenti non è obbligatorio ma consigliato.

  34. Si può richiedere il DURC con una semplice lettera o per e-mail ? No • in alternativa alla richiesta per via telematica • il DURC può essere richiesto esclusivamente inoltrando • lo specifico modulo cartaceo alla sede territorialmente competente delle Casse Edili (lavori edili) • o di Inps o di Inail (casi diversi dai lavori edili)

  35. Quali sono i vantaggi della richiesta telematica ? • La richiesta telematica elimina i tempi di inserimento dei dati nel sistema informatico da parte dell'operatore di sportello • permette di verificare subito la correttezza delle informazioni presenti sul modulo • la richiesta telematica può essere evasa dagli Enti interessati con maggior celerità • consente il rilascio del DURC in termini inferiori ai trenta giorni • Per tali motivi se ne consiglia l'utilizzo

  36. Chi rilascia il DURC • Il DURC viene sempre rilasciato dalla Cassa Edile competente territorialmente in caso di richiesta avanzata per lavori pubblici o privati nel settore edile eseguiti da imprese che hanno l’obbligo di iscrizione alle stesse e trasmesso per posta al richiedente con raccomandata A/R • negli altri casi il DURC viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL territorialmente competente alla quale è stata presentata la richiesta cartacea o telematica

  37. periodo di validità del DURC • Il DURC ha validità di trenta giorni …..dalla data di rilascio per i soli lavori privati in edilizia; l’utilizzo di un DURC non più rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato • Negli altri casi, il DURC ha validità per l’appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto(stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.)

  38. d.l. n. 273del 30 dicembre 2005 coordinato con la legge di conversione n. 51 del 23 febbraio 2006 «Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative». Articolo 39-septies Validità del documento unico di regolarità contributiva Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 3, co. 8, del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi

  39. SENATO DELLA REPUBBLICA • Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" • DOCUMENTO CONCLUSIVO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE Marzo 2006 • “Prevedere una cadenza mensile per la revisione periodica del DURC (documento unico di regolarità contributiva)”

  40. Si può ricevere il DURC per via telematica ? • Al momento non è previsto il rilascio del DURC per via telematica • non essendo ancora operativa la firma digitale • E' invece prevista la richiesta telematica

  41. Si deve allegare documentazione alla richiesta di DURC ? • Al momento della presentazione della richiesta non è previsto che debba essere allegata alcuna documentazione • in quanto il modulo di richiesta contiene tutte le informazioni necessarie • L’eventuale ulteriore documentazione deve essere fornita dalla Ditta solo su richiesta di uno degli Enti

  42. Il Durc deve essere richiesto per ogni Ditta operante nel cantiere ? • Si • per ogni cantiere il DURC deve essere richiesto sia dalla Ditta che esegue direttamente i lavori • sia da ogni eventuale Ditta subappaltatrice

  43. Cosa contiene il DURC? • Il DURC contiene il risultato delle verifiche effettuate • parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile • sulla posizione contributiva dell’impresa. • Attenzione: il DURC sarà negativo • se anche uno solo dei tre enti • dichiarerà l’irregolarità dell’impresa stessa

  44. Chi emette il DURC? • Il DURC è emesso dalla Cassa Edile competente • Cioè quella della provincia in cui ha sede l’impresa o • solo per i SAL e le liquidazioni finali • quella della provincia in cui • si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta

  45. Come viene consegnato? • Il DURC viene consegnato in copia originale direttamente • Allo sportello della Cassa Edile • o inviato per posta • tramite raccomandata A/R • all’indirizzo del richiedente

  46. Quando si avrà la risposta? • La Convenzione del 15 aprile 2004 • tra INAIL, INPS e Associazioni costituenti le Casse Edili • prevede un termine massimo per l’emissione del DURC di 30 giorni • ma i tre enti si sono impegnati a • ridurre fortemente i tempi di risposta.

  47. Quando l’impresa è regolarecon la Cassa Edile? • L’impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile • quando ha effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data • della richiesta del DURC o alla data indicata nella richiesta stessa • Attenzione: tranne che per i SAL e le liquidazioni finali, • la verifica della regolarità dell’impresa verrà effettuata su tutte le 119 Casse Edili presenti sul territorio nazionale, utilizzando un’apposita Banca Dati

  48. Cosa succede in caso di DURC negativo? • Nel caso di un DURC negativo,che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile • oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti • l’impresa nei lavori pubblici perderà l’aggiudicazione dell’appalto • non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto • non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali • nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso al permesso a costruire o alle DIA • non avrà l’attestazione da parte delle SOA. • Attenzione: il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l’irregolarità dell’impresa stessa.

  49. DURC : Stato dell’Arte • Che cosa è accaduto • dall’1 gennaio 2006 • Coma funziona il sistema?

  50. DURC : Stato dell’Arte • Vorrei ricordare che nel marzo ’05 il Comitato della Bilateralità • Correggendo una improvvida circolare della CNCE…., si è deciso che la Banca Dati oggi sarà soltanto delle imprese irregolari e operativamente è collocata presso la CNCE ma la gestione è demandata al Comitato della Bilateralità in cui sono presenti tutte le Associazioni Imprenditoriali, nel tempo si cercherà di far maturare le condizioni tecniche e politiche per avere anche le imprese regolari,  per poter effettuare il confronto e quindi limitare possibili strumentalizzazioni.

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