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I profili di responsabilità giuridica del volontario

I profili di responsabilità giuridica del volontario. Ciascuno chiama “idee chiare” quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue !!!!!. I profili di responsabilità giuridica del volontario.

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I profili di responsabilità giuridica del volontario

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Presentation Transcript


  1. I profili di responsabilità giuridica del volontario Ciascuno chiama “idee chiare” quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue !!!!!

  2. I profili di responsabilità giuridica del volontario A volte ci si trova a svolgere compiti che non sono “propri” dei volontari di PC, e spesso si svolgono compiti “propri” e “non propri” senza nemmeno essere davvero consapevoli delle conseguenze e delle responsabilità che ci si assume nel momento in cui si porta una “divisa” di protezione civile e si svolgono gli incarichi affidati, connessi a tale attività istituzionale. NB. Con “portare la divisa” si intende “essere in servizio” Conseguenze dell’azione? Etiche – Disciplinari – Giuridiche

  3. I profili di responsabilità giuridica del volontario Il filosofo e teologo Tommaso D’Acquino(Roccasecca 1225 - Fossanova 1274) diceva “LASCIATI ILLUMINARE DAI TUOI DUBBI”

  4. I profili di responsabilità giuridica del volontario COSA CI AIUTA A RISPONDERE? NORMATIVA e GIURISPRUDENZA IL BUON SENSO (…. soprattutto di chi è chiamato a coordinarci!!!! ) LA CONSAPEVOLEZZA del proprio ruolo

  5. Obiettivo ? I profili di responsabilità giuridica del volontario

  6. I profili di responsabilità giuridica del volontario Obiettivo ! CONSAPEVOLEZZA

  7. I profili di responsabilità giuridica del volontario 1. CHI E’ IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE? 2. QUALI SONO LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE? 3. QUALI ATTIVITA’ IL VOLONTARIO PUO’ E DEVE FARE, QUALI PUO’ NON FARE QUALI NON DEVE FARE?

  8. I profili di responsabilità giuridica del volontario CHI E’ IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ?

  9. I profili di responsabilità giuridica del volontario CHI E’ IL VOLONTARIO ? La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale. L’attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L’art. 2 recita: • 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. • 2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. • 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

  10. I profili di responsabilità giuridica del volontario L’organizzazione di volontariato è definita all’art. 3, L. 266/1991: È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Quindi il VOLONTARIO è un soggetto che lavora gratuitamente per una organizzazione di volontariato.

  11. I profili di responsabilità giuridica del volontario CHI E’ IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE? E’ un volontario che presta la propria opera personale, spontanea e gratuita, in una organizzazione (gruppo comunale o associazione) di protezione civile ai sensi della normativa nazionale e regionale di protezione civile. - L. 266/91 – Legge quadro sul volontariato - D.P.R. 194/2001 – Disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (prevede alcune garanzie: mantenimento posto di lavoro, copertura assicurativa) - L.R. 16/2004 come modificata dalla L.R. 7/2010 – Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile Regione Lombardia che riconosce la parte volontaristica della Protezione Civile.

  12. I profili di responsabilità giuridica del volontario CHI E’ IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE? E’ un volontario che presta la propria opera in una organizzazione (gruppo comunale o associazione) alla quale è stato riconosciuto il ruolo di “struttura operativa nazionale”, parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, attraverso l’iscrizione in appositi albi nazionali e regionali.

  13. I profili di responsabilità giuridica del volontario CHI E’ IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE? L. 225/1992- Legge istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile Art. 11, comma 1 Strutture operative nazionali del Servizio Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile: • il corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; • le forze armate; • le forze di polizia; • il corpo forestale dello stato; • i servizi tecnici nazionali; • i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all’art. 17, l’istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; • la Croce Rossa Italiana; • le strutture del servizio sanitario nazionale; • le organizzazioni di volontariato; • il corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).

  14. I profili di responsabilità giuridica del volontario QUALI SONO LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE?

  15. I profili di responsabilità giuridica del volontario QUALI SONO LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ? Sono attività di PROTEZIONE CIVILE, ai sensi della normativa nazionale e regionale, quelle volte alla PREVISIONE e PREVENZIONE delle varie ipotesi di rischio, al SOCCORSO delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a SUPERARE L’EMERGENZA connessa agli eventi calamitosi. • La PREVISIONE consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. • La PREVENZIONE consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. • Il SOCCORSO consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di assistenza. • Il SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

  16. I profili di responsabilità giuridica del volontario QUALI ATTIVITA’ IL VOLONTARIO PUO’ E DEVE FARE, QUALI PUO’ NON FARE, QUALI NON DEVE FARE?

  17. I profili di responsabilità giuridica del volontario Per rispondere PRECISIAMO alcuni concetti fondamentali. INIZIAMO DAI CONCETTI DI : COLPA E DOLO RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE

  18. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’ Responsabilità = condizione soggettiva per la quale si viene chiamati a rispondere delle proprie azioni. E’ responsabile CIVILMENTEo PENALMENTE un soggetto che viola un obbligo giuridico, che tiene una condotta antigiuridica, contraria alla legge. Un soggetto giuridico può essere chiamato a rispondere della violazione PER COLPA o PER DOLO di un obbligo giuridico di fare o di non fare. ESISTONO GRADI DIVERSI DI RESPONSABILITA’.

  19. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’colposa La nozione di colpa si fonda sulla violazione di un dovere di attenzione. E’ un errore sulle condizioni di fatto dell’azione che si svolge o sulle conseguenze di essa. La responsabilità COLPOSA è dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia, concetti ricavati dall’esperienza di vita sociale.

  20. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’colposa NEGLIGENZA Consiste in un difetto di attenzione. Si è negligenti se si trasgredisce ad una regola di condotta che impone un’azione positiva di fare qualcosa. Esempio: controllare la chiusura del gas prima di andare a dormire.

  21. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’colposa IMPRUDENZA Consiste nel difetto delle misure di cautela dirette a prevenire e a evitare il verificarsi di un danno. Si trasgredisce una regola di condotta da cui discende l’obbligo di non realizzare una determinata azione oppure di realizzarla con modalità diverse. Esempio: mettersi alla guida in stato di profonda stanchezza.

  22. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’colposa IMPERIZIA Consiste nell’inosservanza di regole tecniche tipiche di una determinata professione o attività e discende dalla insufficiente preparazione del soggetto che agisce o dalla mancanza di mezzi tecnici. Imprudenza o negligenza qualificata. Esempio: si esercita un’attività che esige particolari conoscenze tecniche senza averle – es. il chirurgo.

  23. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’dolosa La nozione di dolo si fonda sull’elemento psicologico della VOLONTA’, dell’INTENZIONE. Il dolo presuppone anche la CONSAPEVOLEZZA - delle conseguenze dannose dell’agire - dell’ingiustizia del danno che si arreca

  24. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’dolosa La responsabilità DOLOSA interviene quando l’evento che si produce, che è il risultato di un’azione od omissione, è PREVISTO E VOLUTO come conseguenza della propria azione od omissione.

  25. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’colposa Qualcosa di previsto e non voluto. Esempio : A causa di un improvviso malore il conducente di un veicolo addetto al soccorso invade la corsia di sinistra e si scontra con una vettura proveniente in senso opposto causando la morte di uno degli occupanti dell’automobile investita.

  26. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’dolosa Qualcosa di previsto e voluto. Esempio : Il volontario di un’associazione ruba dalla cassa della sua organizzazione dei soldi per farne uso proprio.

  27. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’dolosa Qualcosa di previsto e voluto. Esempio: A seguito della conclusione di un grande evento in emergenza o una esercitazione mentre si caricano i mezzi e le attrezzature, restano “attaccate alle mani” dei volontari di un’associazione, attrezzature di un’altra associazione o di altro ente. !!!!!!!! (= FURTO CON DOLO) !!!!!!!!

  28. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’CIVILE In ambito civile esistono due tipi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale Extracontrattuale = E’ la violazione del generico principio del “neminemlaedere” non arrecare danno a nessuno. SU QUESTA RAGIONIAMO … Contrattuale = Si risponde per aver violato una obbligazione che vincola le parti e che discende da un vincolo giuridico precedente, da un contratto; si sanziona l’inadempimento di una prestazione dovuta.

  29. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’CIVILE extracontrattuale art. 2043 codice civile – Risarcimento per danno illecito “Qualunque fatto COLPOSO o DOLOSO che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”. Il volontario, come qualunque cittadino, è responsabile civilmente; quindi è tenuto a risarcire il danno che cagiona ad un terzo durante la sua attività (si tratta di casi che la normativa non configura come reato e quindi il caso non rientra in una responsabilità di tipo penale).

  30. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’CIVILE extracontrattuale Il volontario deve rispondere in solido (= c’è vincolo di solidarietà quando due soggetti sono chiamati a rispondere entrambi ad una obbligazione) con l’associazione nella quale è iscritto.

  31. I profili di responsabilità giuridica del volontario In realtà nell’attività di volontariato, dato il fine di solidarietà e collaborazione sociale dell’azione prestata la responsabilità si configura di norma come COLPOSA, cioè priva della reale volontà di creare il danno. Criterio di valutazione del comportamento = diligenza dovuta secondo le circostanze e non la “diligenza media”. Data l’utilità sociale del comportamento si ritiene socialmente tollerabile un rischio di danno maggiore in circostanze qualificate come possono essere quelle di un intervento di PC. RESPONSABILITA’CIVILE extracontrattuale

  32. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’CIVILE OGGETTIVA ESISTE ANCHE UNA RESPONSABILITA’ CHE SI DEFINISCE OGGETTIVA E CHE OPERA ESCLUSIVAMENTE IN CASI PREVISTI DALLA LEGGE. SONO CASI IN CUI LA LEGGE PRESCINDE DAL CRITERIO DELLA COLPEVOLEZZA. RISPONDE DEL DANNO INGIUSTO UN SOGGETTO INDIVIDUATO INDIPENDENTEMENTE DAL SUO COINVOLGIMENTO. Esempio: genitore per il figlio minore Esempio : proprietario per il proprio animale

  33. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’CIVILE OGGETTIVA In particolare ci interessa il caso della responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c. Del fatto dannoso compiuto da un “preposto”, da un commesso o da un dipendente, ne risponde il committente, il datore di lavoro. I due soggetti rispondono solidalmente.

  34. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’CIVILE OGGETTIVA L’organizzazione si assume il rischio dei danni che possono derivare dall’aver preposto un volontario a svolgere i propri compiti  l’associazione è responsabile del danno. Anche se solo prestazione occasionale Solo se espletamento funzioni affidate …… non se si agisce in autonomia !!!

  35. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ESISTE ANCHE QUESTA !! …. UN BREVE CENNO….

  36. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Semplificando (molto…!!) Riflessioni sui risvolti della responsabilità amministrativa. in ambito di volontariato di PC La PA ha il dovere giuridico di risarcire il danno arrecato al privato in violazione del generale precetto di non recare danno ingiusto a nessuno (art. 2043 c.c.) e risponde solidalmente dei fatti commessi - non per dolo o colpa grave - dai suoi dipendenti che violano un dovere amministrativo, un atto del loro ufficio o nell’espletamento di questo creano un danno ad un soggetto. Un volontario di PC opera all’interno di una organizzazione che, in quanto gruppo comunale o associazione in convenzione con gli enti, opera per la Pubblica Amministrazione !!! ed espleta per la PA funzioni istituzionali !!! Assimilazione volontario = pubblico dipendente

  37. I profili di responsabilità giuridica del volontario • La normativa tutela l’attività del volontario imponendo l’OBBLIGO per tutti gli enti, i Comuni e le Associazioni, di ASSICURARE i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile. • art. 4, L. 266/1991 • art. 7, comma 2, Regolamento nr. 9 del 18 ottobre 2010, di attuazione albo regionale volontariato. • L’assicurazione non copre i danni da azioni dolose. • Ma è evidente che nessun volontario • agisce con dolo o colpa grave. RESPONSABILITA’CIVILE extracontrattuale

  38. I profili di responsabilità giuridica del volontario Quale assicurazione? Contro infortuni e malattia (per i danni che il volontario può arrecare a sé stesso o che il volontario subisce durante il servizio) e per la cosiddetta RCT = responsabilità civile verso terzi, così da manlevare i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi laddove essi abbiano agito nell’ambito dell’espletamento delle mansioni affidategli dall’organizzazione di appartenenza in attività di protezione civile (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza….). RESPONSABILITA’CIVILE extracontrattuale

  39. I profili di responsabilità giuridica del volontario Esempi di casi nei quali viene in aiuto al volontario la copertura assicurativa: Un volontario in addestramento taglio alberi, fa cadere dei rami su di un auto parcheggiata e ne rovina la carrozzeria. Un volontario in una situazione di gestione di un allagamento cantina scivola nel fango e rompe alcune finestre di un’abitazione. RESPONSABILITA’CIVILE

  40. I profili di responsabilità giuridica del volontario DUBBIO : Durante lo svolgimento dei propri compiti e attività, soprattutto in casi di emergenza e nella fasi della prima emergenza, è possibile che il volontario compia azioni che sono qualificate dalla legge come illeciti, come reati (delitti e contravvenzioni), e pertanto sanzionabili ? RESPONSABILITA’ PENALE

  41. I profili di responsabilità giuridica del volontario E’ possibile, anzi è realistico dire che nella maggior parte dei pochi casi in cui succede, il volontario nemmeno se ne accorge! Perché porci il problema? RESPONSABILITA’ PENALE

  42. I profili di responsabilità giuridica del volontario Perché uno dei principi fondamentale della normativa penale è previsto nell’ Art. 27 della Costituzione Italiana LA RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE art. 40 codice penale – Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericolo da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione. RESPONSABILITA’PENALE

  43. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’ PENALE Perché porci il problema? Perché nessuna assicurazione può “riparare” il volontario dalle conseguenze di azioni illecite, né tantomeno potrà venire a lui in soccorso una eventuale imputabilità o manleva di responsabilità da parte dell’organizzazione in cui è iscritto.

  44. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’PENALE DUBBIO: ma che responsabilità ho se il coordinatore mi manda a fare un servizio che io volontario non devo fare e dalla mia azione discende un reato?

  45. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’PENALE Esiste nella legge penale il CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ART. 110 C.P. E’ punito per un reato non solo chi lo commette con la propria azione o omissione ma anche chi, contribuisce al verificarsi dell’evento anche solo nella fase dell’ideazione, dell’istigazione o dell’organizzazione.

  46. I profili di responsabilità giuridica del volontario Esiste la COOPERAZIONE COLPOSA - ART. 113 C.P. Nel delitto colposo quando l’evento è cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene previste. In particolare la pena è aumentata per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato persone a lui soggette a cooperare nel delitto colposo. RESPONSABILITA’PENALE

  47. I profili di responsabilità giuridica del volontario DIFFICILE VALUTARE … Spesso ci trova di fronte a situazioni difficili da valutare perché l’evento dannoso accade con preterintenzione = il soggetto agente agisce e ne deriva un danno più grave di quello voluto. Riflettiamo poi sul fatto che è più probabile la MANCANZA DELLA VOLONTA’ DI COOPERARE AL REATO ….. da parte di entrambi i soggetti agenti !!! Si pensi poi alla situazione in cui viene chiesto di fare un servizio e non ci viene detto di compiere atti che possono integrare reati e poi nell’emergenza o anche solo per sfortuna la situazione precipita. RESPONSABILITA’PENALE

  48. I profili di responsabilità giuridica del volontario RESPONSABILITA’PENALE Al di là della possibile imputazione (dolosa o colposa) dell’autorità che ci coordina, ricordiamoci che la responsabilità è personale. Al di là dell’essere consapevoli che anche qualcun altro potrebbe essere colpevole pensiamo al fatto che di sicuro anche nei limiti della colpa lo siamo noi!!!

  49. I profili di responsabilità giuridica del volontario UN REATO CREA SEMPRE UN ILLECITO ANCHE CIVILE = un danno ingiusto che va risarcito nelle forme del danno subito sia patrimoniale che non patrimoniale o biologico (= la quantificazione del valore morale danneggiato). …… ma chiediamoci …. la mia associazione risponde se deve risarcire un danno che discende da un mio reato ??? !!! ??? !!! RESPONSABILITA’PENALE

  50. I profili di responsabilità giuridica del volontario Chiediamoci: quando il volontario di Protezione Civile indossa una “divisa”, in senso generale quando è in servizio, come viene visto dalla legge? Un volontario in servizio assume una posizione qualificata giuridicamente. RESPONSABILITA’PENALE

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