1 / 8

Titolo 1 sviluppo ed equità

9.1 decreto monti. Titolo 1 sviluppo ed equità. Testo provvisorio. 5 dicembre 2011. Indice. Art. 1 . Aiuto alla crescita economica (Ace) Art. 2 . Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro

chyna
Download Presentation

Titolo 1 sviluppo ed equità

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 9.1 decreto monti Titolo 1 sviluppo ed equità Testo provvisorio 5 dicembre 2011

  2. Indice • Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace) • Art. 2. Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro • Art. 3. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali • Art. 4. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali • Art. 5. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie • Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate

  3. Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace) 3 • A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2011, per le imprese che si finanziano con capitale proprio è deducibile dal reddito un importo (denominato rendimento nozionale del nuovo capitale proprio) così calcolato: • [capitale proprio al 31/12/20(n) – capitale proprio al 31/12/20(n-1)] X aliquota % determinata con decreto del MEF entro il 31 gennaio di ogni anno • Se l’importo deducibile supera il reddito netto dichiarato, l’eccedenza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi • La norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, s.n.c, e s.a.s. in regime di contabilità ordinaria

  4. Art. 2. Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro 4 • A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012, è deducibile dal reddito d’impresa l’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti • Sarà possibile presentare istanza di rimborso per la quota di IRAP divenuta deducibile con riferimento ai periodi d’imposta precedenti quello in corso al 31/12/2012, purché non siano trascorsi 48 mesi dalla data di versamento dell’IRAP stessa

  5. Art. 3. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali 5 • È istituito un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo” di 1.000 milioni di euro, in termini di sola cassa, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ripartito tra le singole regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013

  6. Art. 4. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali 6 • Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi di • Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo • Realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici • Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi • La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi

  7. Art. 5. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 7 • Con decreto da emanare entro il 31/5/2012, sono riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale delle famiglie, nonché della percezione di somme esenti da imposizione fiscale • Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché i benefici assistenziali che, a decorrere dall’1/1/2013, non sono più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso • I risparmi derivanti da tale previsione normativa vengono assegnati al Fondo per le politiche sociali e destinati a interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani

  8. Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate 8 • Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti • Dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio • Del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio • Dell’equo indennizzo • Della pensione privilegiata • Tale disposizione non si applica • Al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico • Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto • Ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non sia scaduto il termine di presentazione della domanda • Ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della data di entrata in vigore del decreto

More Related