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Valutazione dello stress lavoro-correlato

Valutazione dello stress lavoro-correlato. Le “Indicazioni” metodologiche emanate dalla Commissione consultiva il 17 ottobre 2010. Valutazione di tutti i rischi: disposizioni legislative. Art. 2087 del Codice Civile

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Valutazione dello stress lavoro-correlato

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Presentation Transcript


  1. Valutazione dello stress lavoro-correlato Le “Indicazioni” metodologiche emanate dalla Commissione consultiva il 17 ottobre 2010

  2. Valutazione di tutti i rischi: disposizioni legislative • Art. 2087 del Codice Civile • Condanna della Corte di giustizia europea C.49/00 del 15 novembre 2001 nei confronti dell’Italia per non aver recepito correttamente la Direttiva 89/391/Ce • D.Lgs. 626/94 art.4 comma 1 ”il datore di lavoro in relazione alla natura dell’azienda ovvero dell’unità produttiva valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…” (modifica introdotta dalla Legge 39/2002 art. 21 comma 2)

  3. Ma è il D.Lgs.81/2008 che nelle misure generali di tutela • …prevede all’Art. 15 comma 1 lettera d) il “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro…” • che ha integrato la precedente definizione del D.Lgs.626/94 che prevedeva più limitatamente il “rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro”.

  4. …e stabilisce disposizioni per la Valutazione dei rischi • Art. 28 comma 1 • La valutazione … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, …” • La valutazione dello stress-lavoro correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6 comma 8 (l’art. 6 affida alla Commissione consultiva di elaborare indicazioni necessarie alla vdr da stress lavoro-correlato) (D.Lgs.106/2009) • Sanzione prevista : arresto da 4 a 6 mesi o ammenda da 5000 € a 15.000 €

  5. Il 9 giugno 2008 recepito l’Accordo europeo • Il giorno 9 giugno 2008 • le organizzazioni di rappresentanza delle imprese CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE,  LEGACOOPERATIVE, AGCI, CONFSERVIZI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, • hanno condiviso a livello nazionale, attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo collettivo interconfederale, il recepimento dell’Accordo quadro europeo sullo “stress lavoro-correlato”, stipulato l’8 ottobre 2004 a Bruxelles, nel quadro del dialogo sociale, tra ETUC, UNICE, UEAPME E CEEP.

  6. Accordo europeo- interconfederale sullo stress • Definizione: • “ Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”

  7. Obiettivi dell’Accordo • Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti in merito allo stress lavoro – correlato” • “Fornire loro una struttura per identificare ed impedire/controllare i problemi dello stress lavoro-correlato”. Considerando che “non è responsabilità dell’individuo lo stress sul lavoro”

  8. Identificare i problemi di stress lavoro-correlato • “Richiede un’analisi di diversi fattori quali: • l’organizzazione e di processi lavorativi (orari, autonomia, abilità, carico di lavoro, • condizioni e ambiente di lavoro (rumore, calore sostanze pericolose), • comunicazione • fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali , incapacità di fare fronte alle richieste, mancanza di supporto”

  9. Quali misure? • Misure collettive che migliorino la comunicazione e la gestione, definendo gli obiettivi e la politica aziendale, le responsabilità e il controllo sul lavoro, migliorare le condizioni ambientali • misure individuali finalizzate a migliorare la consapevolezza individuale del problema • misure individuali e collettive legate comunque alla formazione, informazione e partecipazione dei lavoratori

  10. …a livello comunitario: si evidenziano i costi • Già all’inizio degli anni ’90 la ricerca su “I costi socio economici dello stress” (Levi L. and Lunde-Jensen P.) citando indagini nazionali (Svezia) parlava di 450 milioni di € l’anno, pari al 10% delle spese per malattie lavoro correlate. • Analogamente si pronunciava in UK uno studio dell’Hse (Davies N. and Teasdale P.). • In Olanda secondo uno studio più recente (2001) del Ministero degli affari sociali i costi annui ammontano a 3 billioni di €. • In Germania il costo dell’assenteismo dovuto a disturbi psichici è stato calcolato intorno ai 3 billioni di €

  11. Inrs: la valutazione dei costi dello stress lavoro-correlato • Fino a tre miliardi di euro il costo dello stress lavoro correlato nel 2007 in Francia: uno studio condotto dall’Inrs ha tentato di valutare il costo economico complessivo derivante dallo stress correlato al lavoro; nel rapporto di sintesi di questa ricerca gli studiosi individuano la cifra di 3 miliardi di euro che sono andati "in stress" in ragione delle assenze, delle cure per le patologie causate dalla condizione lavorativa stressante. • Fonte: Le coùt du stress professionnel en France en 2007.

  12. Caratteristiche del lavoro potenzialmente pericolose e fonti di stress (1)

  13. Caratteristiche del lavoro potenzialmente pericolose e fonti di stress (2)

  14. Caratteristiche del lavoro potenzialmente pericolose e fonti di stress (3)

  15. Diffusa disattenzione al tema • L’Italia è il paese in cui le aziende hanno il livello più basso/assente di interesse alla materia.

  16. Fonte: Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (Esener 2009)

  17. Difficoltà nel dialogo tra le parti • Resistenze tutte manifestatesi attorno ad un’implicazioni prioritaria che l’obbligo di valutazione e gestione dei rischi (in particolare dello stress) comporta: progettare interventi in materia di organizzazione del lavoro • “L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro – correlato può implicare un’analisi sui fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e di processi di lavoro… condizioni di lavoro e ambienti…comunicazione…” (Accordo europeo recepito art. 4 comma 1)

  18. Carenze nei contributi delle componenti esperte • I documenti forniti si sovrappongono per quanto riguarda le tematiche e • le indicazioni metodologiche sono tra loro incoerenti. • Altri aspetti delle problematiche connesse allo stress-lavoro correlato sono completamente trascurati

  19. I contributi dell’Ispesl

  20. I contributi delle Regioni Regione Lombardia Delibera del 10-12-2009 “Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo. Alla luce dell’Accordo europeo del 8-10-2004” Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato” Guida operativa- marzo 2010

  21. Le “Indicazioni metodologiche” • 17 novembre 2010 – • Coerenze e incoerenze con l’accordo europeo • Le definizioni • La metodologia • I fattori da considerare • Il coinvolgimento dei lavoratori

  22. Le “Indicazioni metodologiche” • 17 novembre 2010 • Le disposizioni transitorie e finali • Il 31 dicembre decorrenza dell’obbligo di valutazione ( ma i magistrati la considerano conclusiva con riferimento alle disposizioni di cui all’artt 28del D.Lgs 818/2008) • Monitoraggio dell’applicazione

  23. Linee guida Regione Lombardia Gli ispettori delle Asl “ …si ritiene debbano prioritariamente agire nella specifica linea della formazione informazione/assistenza come primo passo.”

  24. Interventi preventivi globali: l’esempio della Danimarca • Studio ogni 5 anni su lavoratori tra 18 e 59 anni relativo allo stress connesso al lavoro con l’obiettivo di ridurre del 5% la proporzione di lavoratori esposti ai rischi psicosociali • Come si persegue il miglioramento nei luoghi di lavoro: • Concessione di maggiore autonomia • Creazione di gruppi autogestiti per affrontare le situazioni critiche • Formazione a lavoratori e ai loro supervisori nella risoluzione dei conflitti • Formazione ai supervisori riguardo i nuovi ruoli dei quadri intermedi • Allargamento e arricchimento delle mansioni • Aumento della chiarezza del ruolo attraverso descrizione precisa dei contenuti della mansione • Implementazione politiche aziendali su stress mobbing e burnout produzione di linee guida sull’ambiente psicosociale di lavoro formulazione di piani di lavoro basati su tali linee guida

  25. Le prossime scadenze • Attuare anche autonomamente come Organizzazione sindacale una formazione generalizzata • Attuare autonomamente come Organizzazione sindacale il monitoraggio

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