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LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO. Massimo Mazzola Rlst Mantova . Stress (parola ripresa dall'ingegneria: tensione, sforzo, carico) Hans Selye , endocrinologo , ha constatato che l’uomo è in salute se le sollecitazioni dell’ambiente sono proporzionate alle sue

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LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

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Presentation Transcript


  1. LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO Massimo Mazzola Rlst Mantova

  2. Stress (parola ripresa dall'ingegneria: tensione, sforzo, carico) Hans Selye, endocrinologo , ha constatato che l’uomo è in salute se le sollecitazioni dell’ambiente sono proporzionate alle sue capacità di risposta. Tale situazione, definita EUSTRESS (eu (greco)=bene), produce processi psico-biologici-immunitari positivi nell’organismo che inducono uno stato di benessere. Quando le sollecitazioni dell’ambiente non sono proporzionate alle capacità di risposta dell’individuo si produce uno stato di DISTRESS (di (greco)=male) che determina uno squilibrio negativo nelle funzioni psico-biologiche-immunitarie dell’individuo e induce malessere.

  3. Lo stress (distress) è distruttivo in due condizioni opposte: - quando la sollecitazione eccede le capacità di risposta (per intensità o per esposizione prolungata alle fonti di stress) - quando la sollecitazione è troppo povera e fa sperimentare noia e monotonia, inibendo le normali funzioni di attivazione dell’organismo.

  4. La sindrome di adattamento allo stress è una reazione fisiologica aspecifica a qualunque richiesta di modificazione esercitata sull’organismo da stimoli esterni e/o interni (Stressor) - Allarme: momento di shock iniziale in cui si intensificano le reazioni psicofisiologiche e un momento di contro shock che mobilita i meccanismi di difesa. - Resistenza: consente un adattamento massimo accompagnato da un progressivo riequilibrio delle funzioni. - Esaurimento: se l’organismo è costretto a prolungare uno stato di risposta elevata o se la difesa fallisce, si determina uno stato di squilibrio psicofisico. SINDROME GENERALE DI ADATTAMENTO

  5. CONSEGUENZE DELLO STRESS Le manifestazioni dello stress, specie se sono prolungate nel tempo, possono determinare nella persona l’insorgere di disturbi che possono compromettere: • Le funzioni emotive comprendono reazioni di ansia, depressione, senso di disperazioni e impotenza. Questo stato emotivo può aumentare la propensione del lavoratore a considerare le condizioni di lavoro come nocive e pericolose per la salute. • Le funzioni cognitive comprendono la difficoltà di concentrarsi, ricordare, memorizzare e apprendere e prendere decisioni. • Le funzioni comportamentali. (alcool, tabagismo, aggressività, vessazioni, altri comportamenti antisociali; queste reazioni possono provocare incidenti e malattie) • Le funzioni psicofisiologiche connesse al sistema neuroendocrino e immunitario determinano patologie psicosomatiche o fisiche (spesso si tratta di malattie cardiocircolatorie).

  6. Lo stress lavoro correlato “Lo stress dovuto al lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni di salute e provocare persino infortuni” (NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health - Stressat work, 1999)

  7. Secondo l’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza, lo stress: • è il secondo problema sanitario legato al lavoro • colpisce il 22% dei lavoratori dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea • è possibile ricondurre allo stress una percentuale tra il 50% e il 60% di giornate lavorative perse • mette in guardia sulle conseguenze probabili derivanti dai cambiamenti in corso nel mondo del lavoro che sottopongono i lavoratori a pressioni sempre maggiori, per esempio ridimensionamento delle imprese, esternalizzazioni delle attività, flessibilità di tempo e competenze, nuovi contratti, precarietà del mercato del lavoro, scarso equilibrio tra vita privata e lavorativa, sottolineando che “ridurre lo stress legato all'attività lavorativa e i rischi psicosociali non è solo un imperativo morale, bensì anche un dovere giuridico.”

  8. Accordo interconfederale sullo stress lavoro-correlato (9/6/2008), che recepisce in Italia l’Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004) Art. 3 1. Lo stress è una condizione che può essere accompagnatada disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. 2. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi dalla propria vita.

  9. 3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione, può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. 4. Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.

  10. Art. 4 - Evidenzia anche una lista, non esaustiva, di potenziali indicatori di stress: “1. (…) un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavoro correlato”. “2. L’individuazione di un eventuale problema di stress lavorocorrelatopuò implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali,sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.)”.

  11. “3. Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

  12. L’art. 6 evidenzia possibili azioni, collettive e/o individuali, di prevenzione, eliminazione e gestione o riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato che una volta adottate dovrebbero essere riviste per valutare se sono efficaci: “per esempio: - misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro; - la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento; - l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.”

  13. Decreto Legislativo 81/08 • Articolo 2 – Definizioni • q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; • r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; • s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

  14. Art.33 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione Il SPP provvede: a) ad individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro … b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure … Art 25 - Il medico competente a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori

  15. Art. 35 – Riunione periodica Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi… Nel corso della riunione periodica possono essere individuati… b) Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro…

  16. Art. 36 – Informazione dei lavoratori Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale • sui rischi specifici cui è esposto • sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata … con particolare riferimento a: • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda

  17. Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi Comma 1 La valutazione dei rischi ….. deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli legati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 … nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri Paese e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Decreto Legislativo 81/08

  18. Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2 Il documento … redatto a conclusione della valutazione … deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi … nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa…… b) l’indicazione delle misure attuate ..… a seguito della valutazione ….. d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere … f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

  19. Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento … in collaborazione con RSPP e medico competente … 2) Le attività di cui al comma 1 sono effettuate previa consultazione del RLS 3) La valutazione e il documento … debbono essere rielaborati … in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ….. o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità …

  20. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e (come per tutti gli altri rischi) viene effettuata dal datore di lavoro, avvalendosi dell’RSPP, con il coinvolgimento del Medico competente, ove nominato, e previa consultazione dell’RLS/RLST. E’ quindi necessario indicare preliminarmente il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che ne discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

  21. A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio. per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo ma individuazione che ogni datare di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.),

  22. Metodologia • La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare): l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio • da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. • La valutazione preliminare consiste nella • rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, • ove possibile numericamente apprezzabili, • appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

  23. 1) Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).

  24. 3) Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). 2) Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. Metodologia

  25. Metodologia In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

  26. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc..). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (cd. Valutazione approfondita). Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni collettive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

  27. La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Metodologia

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