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IL REDDITO DI BASE

IL REDDITO DI BASE. L.R. 31 marzo 2006, n. 6 Indirizzi per la predisposizione del Regolamento sul reddito di base Regolamento per l 'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza (art.59 l.r. 31.03.2006). Fonte: Regione FVG

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Presentation Transcript


  1. IL REDDITO DI BASE • L.R. 31 marzo 2006, n. 6 • Indirizzi per la predisposizione del Regolamento sul reddito di base • Regolamento per l 'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza (art.59 l.r. 31.03.2006) • Fonte: Regione FVG • (Assessorato alla Sanità, al Lavoro, alle Finanze) • Elaborazione: Usr Cisl Fvg • maggio 2007

  2. COS’E’ IL REDDITO DI BASE? • Misura che consente, attraverso l’attivazione delle risorse individuali e familiari, di ridare dignità all’individuo, rendendolo più autonomo da situazioni di bisogno e facendo crescere le sue capacità …UN PROGETTO PERSONALIZZATO • pensato per le famiglie/persone maggiormente vulnerabili con poche risorse proprie • uomini/donne • persone a bassa istruzione • soggetti poco appetibili sul mercato del lavoro • Impegno a fare + deterrenti economici • Minore: accompagnamento del percorso di istruzione secondaria o di formazione professionale

  3. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO • Finanziamento biennale + criterio della competenza economica • assicurare ai beneficiari continuità dell’intervento ed ai Servizi Sociali dei Comuni la gestione “a sportello” della misura OBIETTIVO: AUTONOMIA ECONOMICA DELLA PERSONA • Rdb = patto di abilitazione, impegno di comunità • POLITICA RIPARATIVA ED ATTIVA

  4. MISURA DELL’AIUTO AL SINGOLO NUCLEO FAMILIARE • Stabilito per un massimo di 3/4 scaglioni (di reddito/di deficit/ di aiuto) • Soluzione che concilia esigenze di equità e di semplificazione gestionale della misura I BENEFICIARI…OVVERO IL NUCLEO FAMILIARE NEL SUO COMPLESSO • Rdb = strumento che favorisce sia le relazioni e la solidarietà (l. 328/00), sia l’autonomia di ciascun componente della famiglia

  5. IL PATTO DI SERVIZIO E LE VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA • Sono previsti: • Procedura di revoca del beneficio in caso di rifiuto dell’offerta di lavoro • Obbligo di notifica per il beneficiario della modifica della situazione economica quando le variazioni reddituali e/o patrimoniali incidano in misura superiore al 30% VALUTAZIONI E VERIFICHE • Attivazione di un sistema di monitoraggio attento e puntuale sotto il profilo dei contenuti e dei processi • Valutazione EX ANTE, IN ITINERE, ED POST della misura

  6. CONDIZIONI IRRINUNCIABILI PER AVVIARE LA MISURA • Predisporre gli atti attuativi • Regolamento • Individuazione strumenti di monitoraggio • Dare attuazione concreta all’intervento • Monitorare l’attuazione • Sostenere e accompagnare il sistema dei Servizi Sociali e dei Centri per l’impiego • Competenze: DCSPS, Servizio pianificazione e interventi sociali + supporto operativo di un apposito gruppo di lavoro permanentemente ed esclusivamente costituito e dedicato, formato da personale di nuova acquisizione per la Direzione

  7. IL REGOLAMENTO EX L.R. 6/2006 (ART. 59) disciplina la sperimentazione del Rdb in Fvg negli anni 2007-2011, nei limiti delle risorse finanziarie previste con legge di bilancio annuale e trasferite agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni • OGGETTO (art. 1): disciplina le caratteristiche e le modalità di attuazione del Rdb • FINALITA’ (art. 2): fornire alle persone un aiuto per avquisire maggiore autonomia economica, migliore inserimento sociale e capacità di perseguire il proprio progetto di vita

  8. REGOLAMENTO E DEFINIZIONIart.3 • Patto preliminare=accordo stipulato tra persona richiedente il Rdb e il Servizio Sociale dei Comuni e ondizione necessaria per l’erogazione provvisoria del Rdb • Patto definitivo=accordo tra i medesimi soggetti contenente il reciproco impegno a rispettare il programma concordato • Patto di servizio=accordo stipulato tra il Centro per l’Impiego e la persona in età lavorativa, che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità • Reddito minimo equivalente=parametro di riferimento per determinare la misura del Rdb in relazione alla capacità economica equivalente del nucleo familiare • Progetto personalizzato=accordo stipulato tra il richiedente eil Rdb e il Servizio Sociale del Comuni contenente il programma di intervento multi istituzionale per la presa in carico integrata di una o più persone dello stesso nucleo familiare

  9. MODALITA’ DI COORDINAMENTOArt. 4 I Servizi Sociali dei Comuni possono attivare progetti personalizzati che raccordano i Rdb con altri benefici ed interventi relativi alle politiche di protezione sociale, sanitaria, abitativa, dei trasporti, dell’educazione, formative, del lavoro IL REDDITO MINIMO EQUIVALENTEArt. 5 Per gli anni 2007-2008 il valore del reddito minimo equivalente corrisponde a 5.000,00 euro annui CAPACITA’ ECONOMICA EQUIVALENTEArt. 6 • Viene valutata mediante apposito indicatore (C.E.E.), che, a sua volta, è determinato con l’applicazione delle modalità previste per l’ISEE • Gli elementi di calcolo delle entrate: • Valore delle entrate • Variazioni documentate o certificate • Variazioni del nucleo familiare • Entrate aggiuntive una tantum

  10. CERTIFICAZIONE DELLA CEEArt. 7 • Può essere certificata dai Comuni, dal Servizio Sociale dei Comuni e da altri soggetti autorizzati al rilascio attestazioni ISEE • Il Servizio Sociale può avvalersi, dietro convenzione, di soggetti autorizzati (schema-tipo di convenzione disponibile in Regione) • BENEFICIARI DEL RDBArtt. 8-9 • Nuclei familiari residenti in Regione con CEE determinato • Il nucleo familiare di riferimento è quello della persona richiedente • Si considerano residenti anche le persone senza fissa dimora

  11. MISURA E DURATA DEL RDBArt. 10 • La misura del Rdb è PARI alla differenza tra il valore del reddito minimo equivalente e la CEE • La durata è di 12 MESI • Può essere rinnovato in casi tassativi, per UNA SOLA VOLTA MONITORAGGIO A EVALUTAZIONEArt. 11 • Riguardano i risultati ottenuti e le modalità organizzative adottate • Indicatori di valutazione: • Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari • Superamento della condizione di iniziale difficoltà • Stato di attuazione degli accordi stipulati • Operatori e servizi coinvolti nell’attuazione della misura

  12. MODALITA’ DI RIPARTO AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO SOCIALEArt. 12 • ANNO 2007: le risorse diponibili nel bilancio sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni in base alla popolazione tra i 18 e 64 anni • DAL 2008 - CRITERI: • 80% in via anticipata in base alla popolazione tra i 18 e 64 anni residente in ogni ambito distrettuale • 20% in base al fabbisogno necessario a garantire la copertura dei costi relativi ai nuclei familiari presi in carico RENDICONTAZIONEArt. 13 Effettuata dagli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni

  13. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONEArtt. 14 -15 Capo II • RICHIESTA • PRESENTAZIONE DOMANDA - RDB IN VIA PROVVISORIA - STIPULA PATTO PRELIMINARE • STIPULA PATTO DEFINITIVO (entro 3 mesi da quello provvisorio) • EVASIONE DELLE DOMANDE in ordine cronologico • EROGAZIONE MENSILE, dal primo giorno del mese successivo alla stipula del patto preliminare

  14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARIArt. 16 • Comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione (reddito - nucleo familiare) • Rispettare gli impegni assunti con la stipula dei Patti SOSPENSIONE,RIDUZIONE,REVOCA DEL RSBArtt. 17-18 • Mancato rispetto impegni • Presenza di conflitti all’interno del nucleo familiare • Perdita delle condizione previste RICALCOLO DEL RDBArt. 19La misura è determinata in aumento se la differenza tra reddito erogato e nuovo importo spettante risulta superiore a100,00 euro annui

  15. OBIETTIVI DEL RDB • Contrastare la povertà e l’esclusione sociale con un intervento monetario di integrazione al reddito • Far acquisire alle persone maggiore capacità economica e, quindi, di scelta • Coordinare accanto all’aiuto monetario una pluralità di altri interventi di aiuto all’occupazione, formazione, sostegno sociale individuale

  16. FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI • Coordinare la misura con gli altri interventi e servizi prestati al nucleo familiare • Gestire le risorse familiari • Individuare i beneficiri e provvedere all’erogazione • Raccordarsi con i Centri per l’impiego • Raccogliere e trasmettere i dati per la sperimentazione e monitoraggio • Autonomia organizzativa di ciascun Ente Getsore del Servizio Sociale …DELLA REGIONE • Finanziare la misura e ripartirla tra gli Enti Gestori • Garantire l’equilibrio territoriale • Monitorare e valutare in itinere • Stabilire le modalità di raccolta delle informazioni • Sensibilizzare e supportare gli enti locali, attraverso la programmazione di misure di accompagnamento …E DEI CENTRI PER L’IMPIEGO Stipulare con i beneficiari il Patto di Servizio Coordinare con il Servizio Sociale lo scambio di informazioni ca. i Patti di servizio Raccogliere e trasmettere i dati

  17. SOGGETTI AVENTI DIRITTO • Residenti (anche senza fissa dimora) in regione da almeno 24 mesi dalla data della domanda e con almeno 16 anni d’età • Appartenenti ad un nucleo familiare la cui situazione economica complessiva risulti sotto la soglia di povertà • Nucleo familiare ex DPR 30 maggio 1989, n.223 e successive modifiche SITUAZIONI DI PRECEDENZA (ex l.r. 11/2006) • Gestanti in situazioni di disagio socio-economico • Genitore/i con figli minori sotto la linea di povertà per • Perdita del lavoro/modificazione situazione lavorativa entro i primi 8 anni di vita del bambino • Decesso di familiare precettore di reddito • Inabilità temporanea al lavoro

  18. LA LINEA DI POVERTA’ REGIONALE • SOGLIA LIMITE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA DI UN NUCLEO FAMILIARE DI PROVVEDERE AI PROPRI BISOGNI IN AUTONOMIA ISE-E + CE (Capacità Economica nucleo fam.) + CEE (Capacità Economica Equivalente per ciascun componente nucleo) • Si vedano allegati

  19. MISURA DELL’AIUTO…IPOTESI • In misura variabile e continua sufficiente a colmare il deficit derivante dalla differenza tra soglia e indicatore CE • In misura fissa di importo pari a x euro • Per scaglioni • Importi disuguali sul territorio e tra i beneficiari …E QUELLE SUI BENEFICIARI • Ai singoli componenti del nucleo, In parti uguali o in parti diverse in ragione del rispettivo “ruolo familiare”? • Oppure, ai nucleo familiari complessivamente intesi? • Pro e contro DURATA DELL’AIUTO (ANNUALE) • CONCESSO IN RATE MENSILI PER UN PERIODO DI 12 MESI, RINNOVABILE PER UNA SOLA VOLTA

  20. CRITERI DI RIPARTO • Stabiliti dalla Giunta: • tengono conto della popolazione e dell’incidenza della povertà stimata per i diversi ambiti territoriali • …e delle domande ammissibili • ps una quota di risorse sarà riservata a fondo di compensazione o per situazioni particolari MODALITA’ DI GESTIONE – IPOTESI • Le risorse vengono amministrate dagli Enti con criteri che assicurino la disponibilità costante • I responsabili del Servizio Sociale dispongono di un budget mensile sul quale gli aiuti vengono impegnati contabilmente mese per mese, nel rispetto del criterio di • Competenza finanziaria? • Competenza economica?

  21. ISTANZA DI AMMISSIONE E… AMMISSIONE • Presentazione domanda + dichiarazione CEE • Verifica regolarità domanda (a carico del Servizio Sociale) • Dichiarazione di ammissibilità • Trasmissione degli atti al Centro per l’impiego, se il richiedente è in età lavorativa e privo di occupazione: sottoscrizione del Patto di Servizio CONCESSIONE ED EROGAZIONE • ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA DOMANDA • Se le domande ammissibili superano il budget mensile, verranno soddisfatte in ordine decrescente di gravità del bisogno economico. Le domande non soddisfatte concorreranno automaticamente per l’accesso alle risorse del mese successivo • OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO • Comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione delle condizioni di reddito • Rispettare gli impegni del Patto di Servizio • Mantenere la residenza nel territorio regionale

  22. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO • Incedibilità • Insequestrabilità/impignorabilità • Equiparazione alla pensione sociale • Erogato come assegno mensile non trasferibile o bonifico bancario VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA • Vanno considerati: • tutti gli eventi che influiscono sulle componenti del calcolo • le variazioni che derivano da una mutata composizione del nucleo familiare • Ipotesi • L’importo è fisso ed invariabile per la durata dell’aiuto (12 mesi) • L’importo varia in ragione del variare delle condizioni economiche del nucleo familiare: l’indicatore CEE viene calcolato per ulteriori 12 mesi o per il periodo residuale? • L’importo varia solo quando la variazione delle condizioni economiche del nucleo fam. è superiore ad un x%

  23. SCHEMA ISE • ISEE = ISE/S (coefficiente familiare) • ISE = ISR (indicatore della situazione reddituale) + ISP (Indicatore della situazione patrimoniale) • ISEE = (ISR+ISP)/S = REDDITO EQUIVALENTE PER CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE SCHEMA CEE • ISE* = ISR *+ ISP* • ISR * = ISR + INTEGRAZIONI - SPESE MERITORIE • CEE = (ISR* + ISP*)/S = REDDITO EQUIVALENTE PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE CRITERI DI RIPARTO TRA I BENEFICIARI • CRITERIO DELLA QUOTA UGUALE PER TUTTI I COMPONENTI CHE POSSONO FARE DOMANDA PER IL RDC • CRITERIO DELLA QUOTA DIFFERENZIATA IN BASE AL RUOLO FAMILIARE* • secondo una classificazione predeterminata dei ruoli e dei coefficienti

  24. VARIANTE RELATIVA ALLE MAGGIORAZIONI • Casi in cui sono dovute le maggiorazioni del coefficiente familiare: • nucleo monogenitore con almeno un figlio minore • nucleo con entrambi i genitori lavoratori e figli minori • presenza di un componente con handicap psicofisico* • presenza di un componente con invalidità superiore al 66%* • per questi casi è possibile pensare ad una redistribuzione delle maggiorazioni • Procedure operative per la valutazione della varianti della situazione economica. Ipotesi: • Calcolare il valore CEE alla data della domanda e proiettare tale valore nell’arco dei 12 mesi successivi • In caso di modifiche significative, queste vanno a modificare l’importo SOLO per i mesi che mancano alla scadenza del periodo di erogazione, fissato in 12 mesi dalla domanda (o dal rinnovo) e non comportano un conteggio ex novo del periodo di 12 mesi. • IPOTESI SULLE MODALITA’ DI CALCOLO

  25. VARIAZIONI DA NOTIFICARE • Situazione familiare: qualsiasi evento che possa modificare il coefficiente di equivalenza • Componenti reddituale e patrimoniale: quelle variazioni il cui effetto congiunto e cumulato comporti una variazione dell’indicatore CEE significativa. Da determinare la percentuale

  26. GLI INDIRIZZI DELLA GIUNTA* • INTRODUZIONE DELLA MISURA • Modalità ORIZZONTALE: misura di aiuto universale per categorie di beneficiari per i quali l’esclusione sociale è da ricondursi alla sola carenza grave di reddito • Modalità VERTICALE: misura di aiuto integrato con progetti personalizzati per categorie di beneficiari per i quali l’esclusione sociale è dipendente da fenomeni di marginalità sociale che si acompagnano alla carenza grave di autonomia economica • * sperimentazione: 5 anni • MODALITA’ DELLA SPERIMENTAZIONE • Valutazione ex ante, in itinere ed ex post** • Adozione di metodi scientifici per la valutazione economico-sociale dei comportamenti dei beneficiari e del funzionamento dei servizi** • **a carico del NUVV - gruppo tecnico di riferimento

  27. L’OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE E DELLA SPERIMENTAZIONE • Problematiche da osservare con la sperimentazione • Durata del periodo di bisogno • Take up rate • Consumi familiari • Esiti • Abbandono scolastico • Parametri da variare durante la sperimentazione: • modalità di erogazione • generosità del sussidio • incentivi da associare al sussidio (earnings disregards; employment benefits) • informazione • ruolo dei servizi sociali • misure di sostegno all’istruzione

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