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D. Lgs. 28.1.08, n. 25 (attuazione della Direttiva“procedure” 2005/85/CE) schede di sintesi

D. Lgs. 28.1.08, n. 25 (attuazione della Direttiva“procedure” 2005/85/CE) schede di sintesi. di Antonio Di Muro* dimuro@unhcr.org. Le commissioni territoriali (art. 4) ….

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D. Lgs. 28.1.08, n. 25 (attuazione della Direttiva“procedure” 2005/85/CE) schede di sintesi

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  1. D. Lgs. 28.1.08, n. 25 (attuazione della Direttiva“procedure” 2005/85/CE) schede di sintesi di Antonio Di Muro* dimuro@unhcr.org * Le presenti schede costiuiscono espressione di opinioni meramente personali e non impegnano in alcun modo l'UNHCR.

  2. Le commissioni territoriali (art. 4) … A) Cambiano nome: da Comm. Terr.li per il riconoscimento dello status di rifugiato a Comm. Terr.li per il riconoscimento della protezione internazionale; B) aumentano di numero: da 7 a un massimo di 10; C) vedono normativamente riconosciuta e rafforzata la propria autonomia rispetto all’amministrazione dell’Interno.

  3. PRIMA Le CT sono istituite presso le Prefetture = sono un ufficio interno della Prefettura. I commissari sono nominati con decreto del Ministro dell’Interno. in caso di ricorso giurisdizionale contro le decisioni del CT, la controparte dello straniero è il Ministero dell’Interno, assistito dall’Avvocatura dello Stato, in quanto plesso di amm.ne di cui le CT fanno pienamente parte. ADESSO Le CT si avvalgono del supporto amministrativo e logistico del Dip. Libertà civili-immigraz. del Min. Interno. I commissari sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, (su proposta del Min. Interno). In caso di ricorso giurisdizionale, controparte dello straniero è solo il PM. La CT può però intervenire all’udienza con un suo rappresentante o depositare documenti. Commissioni territoriali: nuove garanzie di autonomia –

  4. Commissioni territoriali. La composizione è in linea di principio invariata, ma … … con alcune novità. • Riferimento al principio dell’equilibrio di genere”; • possibilità di nomina anche di personale a riposo (da non oltre due anni), oltre che di funzionari in servizio effettivo; • previsione della durata triennale (e rinnovabile) dell’incarico; • previsione di un “gettone di presenza”.

  5. Composizione delle commissioni territoriali. Riepilogo • un funzionario di carriera prefettizia (presidente); • un funzionario della Polizia di Stato; • un rappresentante di un ente territoriale, designato dalla conferenza Stato/città-autonomie locali • un rappresentante ACNUR-UNHCR • possibilità di integrazione con un funzionario Min. Esteri, su richiesta in tal senso del presidente CNDA.

  6. PRIMA Quorum costitutivo presenza di tutti i componenti = collegio perfetto (art. 15 DPR 303/2004). Quorum deliberativo maggioranza dei voti (art. 15, DPR 303). In caso di parità il voto del presidente prevale (art. 1 quater d. l. 416/1989) ADESSO Quorum costitutivo Presenza della maggioranza dei componenti (3 membri); Quorum deliberativo; voto favorevole (= concorde?) di almeno 3 componenti. … quindi, se manca il quarto membro, si decide solo all’unanimità … In caso di parità il voto del presidente prevale Le commissioni territoriali … la regola decisionale

  7. Commissione naz.le per il diritto di asilo (art. 5) qualche novità … • anche per la CNDA, è detto che <<si avvale del supporto amministrativo e logistico>> del Dip. libertà civili e immigrazione del Min. Interno. • anche per la CNDA, riferimento al principio di “equilibrio di genere”; • è stata introdotta qualche funzione nuova …

  8. Commissione Nazionale diritto di Asilo. Funzioni mantenute e funzioni nuove Mantenute • Poteri decisionali per revoca/cessazione; • Indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali; • formazione e aggiornamento dei loro componenti; • Raccolta informazioni statistiche (ora, riferimento a “banca dati” informatica e formulazione più articolata). Nuove • Costituzione ed aggiornamento di un centro di documentazione sui paesi di origine (COI); • trasmissione di informazioni al Presidente del Consiglio Ministri per l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione temporanea su base collettiva ex art. 20 TUIMM.

  9. Commissione Nazionale diritto di asilo. Riepilogo composizione • Un prefetto (presidente) • un dirigente in servizio della Pres. Cons. Min. • un funzionario di carriera diplomatica • un funzionario di carriera prefettizia c/o Dip. Lib. Civili e Immigrazione Min. Interno • un dirigente Dip. P. S. Min. Interno • partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Delegato in Italia dell’ACNUR-UNHCR

  10. Ruolo dell’ACNUR-UNHCR (art. 25) • Oltre a partecipare (a pieno diritto) alle commissioni territoriali e (senza diritto di voto) alla CNDA, l’ACNUR … • È ammessa, tramite suoi rappresentanti, nei centri di identificazione per richiedenti asilo • Svolge, in relazione ai propri compiti istituzionali, attività di documentazione e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e/o delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell’Interno. N.B. l’ultima parte della disposizione poco compatibile con la riconosciuta autonomia delle Commissioni rispetto al Min. Interno…

  11. Le fasi della procedura. Presentazione introduttiva prioritario non avviamento a centri Esame della domanda Presentazione della domanda accoglienza in un CARA. Trattenimento in CPT ordinario Verifica “Dublino II” Ricorsi giurisdizionali

  12. Accesso alla procedura. Presentazione della domanda (art. 6) • Presentazione della domanda può essere fatta: • All’atto dell’ingresso, alla Polizia di Frontiera (che poi invia lo straniero alla Questura territorialmente competente) • Presso la Questura competente per il luogo di dimora NOVITA’ 1) La domanda presentata da un genitore si intende estesa ai suoi figli minori non coniugati presenti in Italia; 2) L’autorità ricevente non può più sindacare l’ammissibilità della domanda (valutazione ora riservata ex art. 24 alla CT) ma solo se la competenza a riceverla, in base al luogo di dimora, è propria o di altra Questura.

  13. Accesso alla procedura. Le attività introduttive (art. 26) • Ricevuta la domanda, la Questura: • Redige, su modello uniforme CNDA, il verbale delle dichiarazioni del richiedente, allegando tutta la documentazione da egli presentata; • fa approvare e sottoscrivere il verbale dal richiedente (ove occorra, con l’assistenza dell’interprete); • rilascia al richiedente copia del verbale e degli allegati. Il Questore: • Avvia la procedura per la verifica della competenza italiana, ex regolamento “Dublino II”; • Dispone, nei casi previsti, l’accoglienza del richiedente in CARA o il suo trattenimento in CPT.

  14. Accesso alla procedura. Diritto ad essere informati (art. 10). • L’Ufficio di Polizia che riceve la domanda ha l’OBBLIGO di INFORMARE il richiedente su: • Procedura da seguire • Diritti e doveri derivanti dal procedimento • Tempi e mezzi a disposizione del richiedente per circostanziare e documentare la domanda A tale fine, consegna al richiedente un OPUSCOLO informativo predisposto dalla COMMISSIONE NAZIONALE. • NB: l’opuscolo è solo uno strumento per meglio assicurare il diritto di informazione. Anche nelle more della realizzazione di detto opuscolo, il diritto all’informazione deve COMUNQUE essere pienamente garantito dalle autorità preposte.

  15. Accesso alla procedura. Diritto a rimanere in Italia nelle more della procedura (art. 7). • Il richiedente ha diritto a rimanere in Italia nelle more della procedura, salvo che … • debba essere estradato verso altro Stato UE in virtù di mandato di arresto europeo; • debba essere consegnato ad una Corte o Tribunale penale internazionale; • debba essere avviato verso altro Stato UE, competente per l’esame della sua domanda di protezione ai sensi del Regolamento “Dublino II” NOVITA’ • Spariscono le ipotesi di “non diritto all’ingresso in Italia” di cui all’art. 1, c. 4 DL 416/89, sebbene alcune di esse siano state riconfigurate come cause di inammissibilità della domanda o di esclusione/diniego della protezione internazionale, rimesse alla valutazione ESCLUSIVA delle Commissione Territoriali.

  16. La procedura e la l. 241/90. le disposizioni applicabili (art. 18) ai procedimenti relativi alla protezione internazionale SONO APPLICABILI i seguenti articoli della l. 241/90 sul procedimento amministrativo: - tutto il Capo I (principi generali dell’azione amministrativa) tranne l’art. 2, c. 2 (fissazione dei termini per via regolamentare); - tutto il Capo II (responsabile del procedimento); - gli articoli7 (comunicazione di avvio del procedimento), 8 (contenuti della comunic.) e 10 (diritti dei partecipanti) del Capo III - tutto il Capo IV-bis (efficacia, invalidità, revoca, recesso); - tutto il Capo V (accesso ai documenti).

  17. La procedura e la l. 241/90. le disposizioni applicabili (art. 19) Ragionando a contrario NON SONO APPLICABILI i seguenti articoli della l. 241/90 sul procedimento amministrativo: - l’art. 9, sull’intervento nel procedimento di soggetti terzi; - l’art. 10bis, sulla comunicazione preventiva “a garanzia” dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda - l’art. 11, sugli accordi PA/privati integrativi o sostitutivi del provvedimento; -l’intero capo IV (conferenze di servizi, silenzio-assenso ecc.)

  18. Diritti del richiedentedurante tutta la procedura (art. 10, 16): • Diritto di contattare l’ACNUR-UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo (art. 10, c. 3); • Diritto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura nella lingua preferita, o, se non possibile, in una lingua a scelta del richiedente fra inglese, francese, spagnolo o arabo (art. 10 c. 4); • Diritto all’assistenza di un interprete della sua lingua, o di altra lingua a lui comprensibile (art. 10, c. 5) • Diritto di farsi assistere da un avvocato, a proprie spese, anche durante la fase amministrativa (art. 16, c. 1).

  19. Obblighidel richiedente durante tutta la procedura (art. 11) • Il richiedente ha l’obbligo di: • COOPERARE con le autorità, fornendo tutti gli elementi e le informazioni utili di cui dispone; • AGEVOLARE gli accertamenti previsti dalle norme di pubblica sicurezza; • INFORMARE l’autorità competente in ordine ad ogni mutamento di residenza o domicilio. • N.b.: in caso di inottemperanza a questo obbligo gli atti della procedura, salvo eventuali eccezioni per specifiche categorie di atti (convocazione per il colloquio personale?), si intendono validamente comunicati presso l’ultimo domicilio conosciuto.

  20. Accoglienza/trattenimento. Regola generale • Il richiedente non puo’ essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda di protezione internazionale • Può però essere • ACCOLTO in un C.A.R.A. - Centro di Accoglienza per richiedenti asilo, o • TRATTENUTO in un C.P.T. - Centro di Permanenza Temporanea (CPT) nei casi espressamente previsti dalla legge

  21. Accoglienza in CARA (art. 20). Principi generali • 1) i Centri di Identificazione (CDI) sono soppressi e sostituiti da Centri Accoglienza per richiedenti asilo (CARA). • 2) La condizione di chi è avviato a tali centri non è più definita TRATTENIMENTO, ma OSPITALITA’, ACCOGLIENZA o RESIDENZA. • 3) la RESIDENZA nel centro non riduce le garanzie procedurali, né incide sulla SFERA PRIVATA del richiedente, fatta salve le regole di convivenza da stabilirsi nel regolamento attuativo. Va comunque garantita a TUTTI gli OSPITI la facoltà di USCITA nelle ore urne. • ... Continua

  22. Accoglienza in CARA (art. 20). Principi generali (segue) 4) possibilità di istanza al PREFETTO per un allontanamento temporaneo, per ragioni personali o attinenti alla procedura; 5) l’allontanamento ingiustificato non equivale più a rinuncia alla domanda (art. 1 ter DL 416/89), ma comporta la possibilità di decisione senza audizione (art. 22, c. 2 D lgs. 25/08); 6) l’accoglienza (non volontaria) in CARA non può durare oltre 20 giorni (per verifica su identità/ nazionalità) o oltre 35 giorni (negli altri casi). Alla scadenza, se la procedura non si è esaurita, al richiedente va rilasciato un pds valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla sua domanda (art. 22, c. 3 D Lgs 25/98). Il richiedente ha comunque accesso, su propria richiesta, alle misure di accoglienza (volontaria) di cui all’art. 6, d. lgs. 140/2005.

  23. Accoglienza in CARA /le ipotesi • Il richiedente è ospitato in un CARA se: • A) è necessario verificare la sua nazionalità/identità, è privo di documenti o ha presentato documenti falsi (cfr. art. 1 bis, c. 1, lett. a) DL 416/89); • B) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per ingresso irregolare, alla frontiera o subito dopo (cfr. art. 1 bis, c. 2 lett. a) DL 416/89); • C) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare (cfr. art. 1 bis, c. 2 lett. a) DL 416/89); • D) ha presentato la domanda dopo aver già ricevuto un provvedimento di respingimento o di espulsione amministrativa ex art. 13, lett. a) o b) TUIMM (cfr. art. 1 bis, c. 2, lett. b) DL 416/89). • DOMANDA … COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALLE VECCHIE IPOTESI DI TRATTENIMENTO IN CDA?

  24. Accoglienza in CARA/le ipotesi (continua) • RISPOSTA 1: Sparisce la differenza fra avviamento facoltativo e avviamento obbligatorio prima, il Questore in alcuni casi POTEVA (art. 1 bis, c. 1, lett. a, b e c DL 416) e in altri DOVEVA (art. 1 bis, c.1, lett a DL 416/89) disporre il trattenimento in CDI. Ora i casi di ACCOGLIENZA in CARA sono tutti OBBLIGATORI.

  25. Accoglienza in CARA/le ipotesi (continua) • RISPOSTA 2: Alcuni casi già di trattenimento (facoltativo) in CDI non sono più considerati idonei a giustificare l’accoglienza in CARA: - esigenza di verificare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione, se non immediatamente disponibili (art. 1bis, c. 1, lett. b DL 416/89); - pendenza di un procedimento concernente l’accertamento del diritto di essere ammessi nel territorio dello Stato per la presentazione della domanda (art. 1 bis, c 1, lett c) DL 416/89). *RINVIO ALLA SCHEDA 13*

  26. Accoglienza in CARA/le ipotesi (continua) • RISPOSTA 3: Alcuni casi già di trattenimento (obbligatorio) in CPT sono ora diventati ipotesi di ACCOGLIENZA in CARA: - straniero già destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento (art. 1 bis, c. 2 lett. b. 416/89). ATTENZIONE! 1) se il trattenimento in CPT è già in corso al momento della presentazione della domanda, esso deve convertirsi in accoglienza in CARA (art. 20, c. 2 lett. d) D. lgs. 25/08) 2) anche oggi permangono alcuni limitati casi in cui il richiedente la protezione internazionale già attinto da espulsione va trattenuto in CPT.

  27. TRATTENIMENTO IN CPT (art. 21) • È disposto il trattenimento in CPT se il richiedente: • A) Si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, par. F della Convenzione di Ginevra (cause di esclusione dallo status di rifugiato per immeritevolezza); • B) è stato condannato in Italia per alcuni particolari reati (reati che, in caso di flagranza, comporterebbero l’arresto obbligatorio; reati contro la libertà sessuale o in materia di stupefacenti, favoreggiamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento di minori per attività illecite); • C) è destinatario di provvedimenti di espulsione diversi da quelli di cui all’art. 13, c. 2, lett. a) e b) TUIMM;

  28. CARA Espulsione amministrativa per elusione intenzionale, consu-mata o tentata, dei controlli di frontiera (art. 13, c. 2, lett. a) TUIMM); espulsione amministrativa per soggiorno irregolare (art. 13, c. 2, lett. b) TUIMM). CPT espulsione amministrativa per pericolosità sociale (art. 13, c. 2, lett. c) TUIMM); espulsione impartita dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13, c. 1 TUIMM); espulsione giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza ovvero di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art. 15 e 16 TUIMM); espulsione “antiterrorismo” (art. 3, DL 144/2005). Espulsioni e richiedenti prot. internaz.fra CARA E CPT

  29. Accoglienze e Trattenimenti/ La durata massima

  30. Esame della domanda – criteri generali (art. 8) • 1) le domande di prot. int.le non possono essere respinte né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente • ATTENZIONE, i tempi di presentazione della domanda possono incidere sul giudizio di credibilità del richiedente (art. 3, c. 5, lett. d D. lgs. 251/07). • 2) La decisione su ogni singola domanda va assunta in modo INDIVIDUALE, OBIETTIVO ed IMPARZIALE sulla base di un congruo esame. • 3) Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni PRECISE e AGGIORNATE sul paese di origine, e ove rilevanti su quelli di transito. N.B.: primo riconoscimento formale importanza COI.

  31. Esame della domanda (art. 8, c.3) - Verso un sistema italiano COI? • Le informazioni COI da utilizzarsi nell’esame della domanda sono elaborate dalla CNDA, sulla base dei dati: • forniti dall’ACNUR-UNHCR; • forniti dal Ministero degli affari esteri; • comunque acquisite dalla CNDA. • Tali informazioni devono essere: • costantemente aggiornate; • messe a disposizione di tutte le Commissioni territoriali; • messe a disposizione degli organi giurisdizionali, per la decisione sulle impugnazioni.

  32. L’esame della domanda. Il colloquio personale (art. 12, 22) • PRINCIPIO GENERALE: TUTTI i richiedenti hanno diritto ad un colloquio personale con la Commissione Territoriale decidente (art. 12, c. 1). • ECCEZIONI: • esistenza di sufficienti motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato (art. 12, c. 2); • incapacità/impossibilità di sottoposizione del richiedente a colloquio, certificata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato SSN (art. 12, c. 2); • mancata presentazione del richiedente regolarmente convocato, senza formulazione di richiesta di rinvio (art. 12, 4); • allontanamento ingiustificato dello straniero dal CARA o (a fortiori) dal CPT (art. 22, c. 2); • impossibilità di convocazione dello straniero non ospitato nei centri, risultante da due tentativi infruttuosi successivi, il secondo dei quali successivo al venir meno della circostanza che aveva reso infruttuoso il primo tentativo (art. 12 c. 5).

  33. Colloquio personale: le garanzie (art. 12, 13) • 1) il colloquio si svolge in seduta non pubblica; • 2) l’audizione può essere rinviata, in caso di impedimento transitorio dipendente da motivi di salute o qualora l’interessato chieda ed ottenga rinvio per altri gravi motivi; • 3)su richiesta motivata dell’interessato, il colloquio può essere espletato anche da un solo commissario, ove possibile dello stesso sesso del richiedente; • 4) la presenza dei familiari è esclusa, a meno che la commissione la ritenga utile ai fini di un esame adeguato; • … continua

  34. Colloquio personale – le garanzie (art. 12, 13, 14) - segue • 5) se il richiedente è assistito da un avvocato, questi può assistere al colloquio; • 6) se il richiedente appartiene ad una categoria di persone con esigenze particolari (minori, disabili, anziani, donne incinte, genitori singoli di figli minori, persone sottoposte a tortura, stupri o altre violenze psicofisiche o sessuali) può farsi assistere da personale di sostegno; • 7) va formato, fatto sottoscrivere e consegnato in copia al richiedente un verbale contenente tutte le informazioni (cioè, dichiarazioni e documenti) rilevanti fornite dal medesimo durante l’audizione. L’eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale, e le sue giustificazioni, vanno riportate nel verbale stesso; • 8) è garantita la riservatezza delle dichiarazioni, e dell’identità del richiedente.

  35. Dichiarazioni ulteririori/elementi nuovi (art. 31) • Il richiedente può inviare alla Commissione memorie/documenti IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO = anche dopo l’audizione e fino alla decisione. • Eventuali nuove domande di protezione formulate prima della decisione sono esaminate nell’ambito della domanda precedente.

  36. Esame ordinario e esame prioritario. Considerazioni generali • Esame ORDINARIO ed esame PRIORITARIO non sono procedure differenti. La vecchia differenza fra procedura ordinaria e procedura semplificata E’ ABOLITA. • L’unica differenza fra le due forme di esame ATTIENE ai TEMPI (comunque ordinatori) per l’audizione e la decisione (con alcuni riflessi sulla verifica di competenza italiana...); • Può distinguersi un esame “PRIORITARIO NORMALE” (senza termini precisi) ed un esame “SUPER-PRIORITARIO” (con termini precisi); • Assieme alla procedura semplificata, sparisce anche l’istituto del RIESAME (ferma la possibilità di annullamento in autotutela …).

  37. ESAME ORDINARIO (art. 27) Trasmissione della domanda: nessun termine specifico; audizione: 30 giorni dalla ricezione degli atti; decisione: 3 giorni feriali successivi. N.B. in caso di ritardo per sopravvenuta esigenza di acquisire elementi nuovi, la CT ne informa il richiedente e la questura competente. ESAME PRIORITARIO “NORMALE” Nessun termine preciso. ----------------------------------- “SUPER-PRIORITARIO” (art. 28, c. 2) Trasmissione della domanda: contestuale al provv. di trattenimento; audizione: 7 giorni dalla ricezione degli atti; decisione: 2 giorni (anche festivi) successivi. Esame ordinario, prioritario “normale” e “super-prioritario”. I tempi (ordinatori)

  38. PRIORITARIO NORMALE Domanda palesemente fondata (n.b. può essere omessa anche l’audizione); categorie “vulnerabili” (minori, disabili, anziani, donne incinte, genitori singoli di figli minori, persone sottoposte a tortura, stupri o altre violenze psicofisiche o sessuali); richiedente in accoglienza CARA, tranne quando sia stata disposta solo per verifica identità/nazionalità. SUPER-PRIORITARIO Richiedente trattenuto in CPT Esame prioritario normale e super-prioritario. Le ipotesi (art. 28)

  39. Esame prioritario e super-prioritario. Conseguenze su verifica “Dublino II” (art. 28, c.3) In caso di esame: • prioritario, per accoglienza in CARA; • super-prioritario, per trattenimento in CPT lo Stato italiano “PUO’” (non “deve”) dichiararsi competente all’esame della domanda in deroga alle normali regole di competenza del Regolamento “Dublino II”.

  40. La decisione (art. 32, 29, 30 e 23). La Commissione Territoriale può: • 1) riconoscere lo status di rifugiato; • 2) negare lo status di rifugiato e riconoscere la protezione sussidiaria; • 3) rigettare la domanda e rimettere gli atti al Questore per l’eventuale concessione di protezione umanitaria ex art. 5, c. 6 TUIMM; • 4) rigettare la domanda; OPPURE • 5) dichiarare la domanda inammissibile; • 6) dichiarare l’estinzione del procedimento.

  41. INAMMISSIBILITA’ - 29, lett. a) - richiedente già riconosciuto rifugiato da Stato aderente a Conv. Ginevra, e concretamente in grado di avvalersi della relativa protezione; - 29, lett. b) - reiterazione di domanda identica ad altra già decisa, senza indicazione di elementi nuovi ESTINZIONE - art. 23 - ritiro della domanda, da parte del richiedente, formalizzato per iscritto prima dell’audizione; - art. 30 - accertamento, da parte dell’Unità Dublino c/o Min. Interno, della competenza di altro Stato UE Le definizioni “in rito”. Le ipotesi (art. 29, 30 e 23)

  42. Le decisioni in merito. Il concetto di paese di origine sicuro – SCO - (art. 32, c. 2) • Concetto introdotto in attuazione dell’art. 30 Direttiva 2005/85/CE, ritenuta in parte qua non derogabile; • presuppone la istituzione, a livello comunitario o nazionale, di liste di paesi sicuri, attualmente inesistenti. • Anche di fronte ad un paese “in lista”, il richiedente può sempre addurre gravi motivi per ritenere quel paese non sicuro nelle sue specifiche circostanze. • Fra tali gravi motivi possono comprendersi ad esempio • gravi discriminazioni; • repressione di comportamenti, riferibili al richiedente, penalmente irrilevanti per l’Italia.

  43. Altri istituti direttiva 2005/85/CE. • Concetto di Paese terzo Sicuro (STC) (paese in cui il richiedente può/avrebbe potuto rivolgere le sue richieste di protezione) • NON RECEPITO • Concetto di Paese di Primo Asilo (FCA) (paese in cui il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato o gode di protezione equivalente) • PARZIALMENTE RECEPITO. determina l’INAMMISSIBILITA’ della domanda alle condizioni e nei limiti dell’art. 29, lett. a). * RINVIO A SCHEDA 41 *

  44. La decisione. Le garanzie fondamentali (art. 9). • Le decisioni devono essere: • assunte e comunicate per iscritto; • se (in tutto o in parte) negative, corredate da MOTIVAZIONE in FATTO e in DIRITTO e da indicazione dei MEZZI DI IMPUGNAZIONE ammissibili

  45. I rimedi giurisdizionali. Giurisdizione e competenza (art. 35) • Giurisdizione = giudice ordinario Competenza = Tribunale ordinario, in composi-zione monocratica, del capoluogo di distretto di C.A. in cui ha sede la Comm.ne Terr.le decidente, o (in caso di richiedente in trattenimento) in cui ha sede il CPT in cui il richiedente è trattenuto • La querelle sulla competenza accentrata/decentrata è quindi risolta in favore della “territorializzazione moderata” (capoluogo del distretto).

  46. I rimedi giurisdizionali. I termini (art. 35) • Termini di impugnazione: • Termine ordinario = Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; • Termine accelerato per gli esaminati “superprioritari” (=trattenuti nei CPT): entro i 15 gg. Successivi alla comunicazione del provvedimento. NB: in caso di ritardo, attenzione alla validità della comunicazione ed alla idoneità della traduzione. Comunicazioni non idonee potrebbero giustificare la rimessione in termini …

  47. I rimedi giurisdizionali. Il rito (art. 35) - La domanda è introdotta con RICORSO: - E’ obbligatorio il patrocinio di un avvocato, presso il quale il ricorrente deve eleggere domicilio per tutte le comunicazioni; - controparte del ricorrente non è né il Min. Interno, né la CT, ma il Pubblico Ministero. La CT può però presenziare all’udienza, con proprio rappresentante, e far pervenire documenti – (amica curiae?)

  48. I rimedi giurisdizionali. Il rito (art. 35) • PRINCIPIO GENERALE = si segue il procedimento per CAMERA DI CONSIGLIO; Regole specifiche: • entro 5 giorni dal deposito del ricorso, Il Giudice fissa l’udienza con proprio decreto in calce al ricorso. • Ricorso e decreto sono NOTIFICATI all’interessato e COMUNICATI a PM ed alla Commissione Territoriale. • Il Tribunale sentite le parti e assunti TUTTI i mezzi di prova necessari decide con SENTENZA entro 3 MESI. • La sentenza è NOTIFICATA al ricorrente e COMUNICATA a PM e Commissione interessata. • A domanda del ricorrente o del PM (non della Commissione), entro 10 gg. dalla comunicazione/notificazione, è proponibile RECLAMO alla Corte di Appello, la quale procede a sua volta con rito camerale. • La sentenza di reclamo è ulteriormente ricorribile per CASSAZIONE entro 30 giorni dalla sua NOTIFICAZIONE.

  49. Ricorso ed effetto sospensivo. La regola (art. 35). • Regola generale: il ricorso contro le decisioni della Comm. Terr. SOSPENDE l’efficacia del provvedimento impugnato. Al ricorrente è rilasciato, nelle more, PDS per “richiesta asilo” (abilitante al lavoro ed alla fruizione di accoglienza).

  50. Ricorso ed effetto sospensivo. L’eccezione (art. 35). • Eccezione. Non hanno effetto sospensivo automatico i ricorsi contro: • provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda; • provvedimenti di rigetto della domanda di richiedente ingiustificatamente allontanatosi dal centro; • provvedimenti di rigetto della domanda di richiedente già attinto da decreto di espulsione/respingimento e per tale motivo accolto in CARA o trattenuto in CPT. Anche in questi casi, può essere chiesta (contestualmente al ricorso) una sospensiva, sulla quale il Tribunale provvede nei 5 giorni. Nel frattempo, il ricorrente, se accolto in CARA o trattenuto in CPT, resta nel centro in cui si trova. NB: il reclamo in appello non ha mai effetto sospensivo automatico, ma una sospensiva può comunque essere concessa.

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