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Modena, 19 aprile 2007 Dott. Ing. Salvatore Scarpino – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

“ I requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi e delle costruzioni strumentali ad uso agricolo”. Modena, 19 aprile 2007 Dott. Ing. Salvatore Scarpino – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna. Obiettivo della presentazione.

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Modena, 19 aprile 2007 Dott. Ing. Salvatore Scarpino – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

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Presentation Transcript


  1. “I requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi e delle costruzioni strumentali ad uso agricolo” Modena, 19 aprile 2007 Dott. Ing. Salvatore Scarpino – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

  2. Obiettivo della presentazione • Presentare la struttura attuale del Catasto Italiano,alla lucedella normativa vigente e delle disposizioni emanate in materia. • Introdurre il Catasto dei Fabbricati. • Illustrare i Requisiti di Ruralità dei fabbricati abitativi e delle costruzioni strumentali alle attività agricole. • Trattare l’accatastamento dei Fabbricati Rurali, sulla base dell’attuale normativa catastale. Ing. Salvatore Scarpino

  3. Argomenti della presentazione • Il contesto • La normativa di riferimento • Il Catasto Italiano • Struttura ante L. 133/94 • Struttura post L.. 133/94 • Struttura attuale • Il Catasto dei Fabbricati • La legge istitutiva • Il regolamento attuativo • La formazione • La conservazione • I requisiti di ruralità • I fabbricati abitativi • Le costruzioni strumentali ad uso agricolo • L’accatastamento dei Fabbricati Rurali • Il Dibattito Ing. Salvatore Scarpino

  4. IL CONTESTO Ing. Salvatore Scarpino

  5. Il contesto • L’atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente gli sviluppi della politica fiscale per il triennio 2007 – 2009, e la manovra finanziaria 2007 hanno delineato uno scenario decisamente innovativo e straordinario, che determina forti impegni per l’Agenzia, chiamata a contribuire in misura rilevante ad azioni di contrasto all’evasione ed all’elusione in campo immobiliare • Nel contesto individuato, coerentemente con l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2007 – 2009, l’Agenzia ha definito alcune linee strategiche, quale il miglioramento dell’efficacia dell’azione fiscale Ing. Salvatore Scarpino

  6. Il contesto • Questo contesto prevede il concorso di attività già in essere ovvero innovative all’incremento delle attività di controllo, quali le verifiche di sussistenza dei requisiti di ruralità e della presenza di fabbricati non dichiarati in catasto • Il perseguimento di questo obiettivo si fonda sulla cooperazione tra varienti istituzionali : Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Agea, Comuni, Camere di Commercio e l’integrazione di diverseprocedure e tecnologie di intervento, quali verifiche amministrative, telerilevamento e fotoidentificazione, incrocio informatico di ortofoto digitali (Agea) e di mappe catastali Ing. Salvatore Scarpino

  7. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ing. Salvatore Scarpino

  8. La normativa di riferimento: Il Catasto Terreni 1 • Principale normativa di riferimento: • Legge 1° marzo 1886, n. 3682 “Legge sulla perequazione fondiaria” • R. Decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 “Testo Unico delle leggi sul Nuovo Catasto dei Terreni” • R. Decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico” • R. Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 “Regolamento per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni” • D.M. 1°marzo 1949 “Istruzione XIV modificata per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni” Ing. Salvatore Scarpino

  9. La normativa di riferimento: Il Catasto Terreni 2 • Principale normativa di riferimento: • Legge 1° ottobre 1969, n. 679 “Semplificazione delle procedure catastali” • Legge 26 ottobre 1972, n. 650 “Perfezionamento e revisione del sistema catastale” • D.M. 19 aprile 1994, n. 701 “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli atti catastali” Ing. Salvatore Scarpino

  10. La normativa di riferimento: Il Catasto dei Fabbricati 1 • Principale normativa di riferimento: • Legge 11 agosto 1939, n. 1249 “Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano” • D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” • Legge 26 febbraio 1994, n. 133 “Costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala” • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 “Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale” Ing. Salvatore Scarpino

  11. La normativa di riferimento: Il Catasto dei Fabbricati 2 • Principale normativa di riferimento: • D.P.R. 23 marzo 1998, n.139 “Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell’art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” • D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. n.139/98, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali” • Legge 9 marzo 2006, n.80 “Art. 34-quinquies” Ing. Salvatore Scarpino

  12. La normativa di riferimento: Il Catasto dei Fabbricati 3 • Principale normativa di riferimento: • D.L. 3 ottobre 2006, n.262 “art. 2, commi 36-37-38-39” • Legge 29 dicembre 2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007” • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 9 febbraio 2007 “Definizione delle modalità tecniche e operative per l’accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali” Ing. Salvatore Scarpino

  13. La normativa di riferimento: Il Catasto dei Fabbricati 4 • Principale prassi di riferimento: • Circolare n. 2/84 • Circolare n.15/85 • Circolare n. 96T/98 • Risoluzione 87T/99 • Circolare n. 50E/2000 Ing. Salvatore Scarpino

  14. La normativa di riferimento: Il Catasto dei Fabbricati 5 • Principale prassi di riferimento: • Circolare n. 118E/2000 • Circolare n. 18T/2000 • Circolare n. 9/2001 • Circolare n. 3/2006 Ing. Salvatore Scarpino

  15. IL CATASTO ITALIANO Ing. Salvatore Scarpino

  16. Il Catasto Italiano • Definizione Archivio dei documenti ufficiali che descrivono in forma amministrativo-censuaria e geometrico-cartografica tutti i beniimmobili esistenti sul territorio nazionale, tenendone in evidenza le mutazioni, allo scopo di costituire l’inventario dei beni stessi. Ing. Salvatore Scarpino

  17. Il Catasto Italiano • Art.9 della L. 133/94 “ Ai fini di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di catasto dei fabbricati ” Ing. Salvatore Scarpino

  18. Il Catasto Italiano SITUAZIONE PRIMA DELLA LEGGE N. 133/94 CATASTO TERRENI Terreni Fabbricati Rurali Porzioni Rurali • CATASTO EDILIZIO URBANO • Immobili Urbani • Aree Urbane • Lastrici Solari Ing. Salvatore Scarpino

  19. Il Catasto Italiano PREVISIONI DELLA LEGGE N. 133/94 CATASTO TERRENI Terreni Fabbricati Rurali Porzioni Rurali • CATASTO EDILIZIO URBANO • Immobili Urbani • Aree Urbane • Lastrici Solari Ing. Salvatore Scarpino

  20. Il Catasto Italiano SITUAZIONE DOPO LA LEGGE N. 133/94 CATASTO TERRENI Terreni • CATASTO DEI FABBRICATI • Immobili Urbani • Aree Urbane • Lastrici solari • Fabbricati Rurali • Porzioni Rurali Ing. Salvatore Scarpino

  21. Il Catasto Italiano STRUTTURA ATTUALE DEL CATASTO ITALIANO CATASTO TERRENI Terreni Fabbricati rurali (residuali) Porzioni rurali (residuali) • CATASTO DEI FABBRICATI • Fabbricati • Aree Urbane • Lastrici solari Ing. Salvatore Scarpino

  22. IL CATASTO DEI FABBRICATI Ing. Salvatore Scarpino

  23. Il Catasto dei fabbricati : la legge istitutiva • L’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133 ha previsto: • L’istituzione del catasto dei fabbricati • Le specifiche tecniche relative alle modalità di produzione ed adeguamento della cartografia catastale • L’emanazione di un regolamento di attuazione • I requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali Ing. Salvatore Scarpino

  24. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Il regolamento è stato emanato con Decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998. • Si articola nei tre titoli seguenti: • Catasto dei fabbricati • Cartografia catastale • Norme transitorie Ing. Salvatore Scarpino

  25. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Art.1 del D.M. 28/98 • Il catasto dei fabbricati rappresenta l’inventario del patrimonioedilizio nazionale • Il minimo inventariale è l’unità immobiliare Ing. Salvatore Scarpino

  26. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Art.2 del D.M. 28/98 • L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionalee reddituale • L’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente Ing. Salvatore Scarpino

  27. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Art. 3 del D.M. 28/98 • L’universo delle costruzioni è articolato sostanzialmente nei seguenti insiemi: • Costruzioni aventi caratteri di ordinarietà (art.2) • Costruzioni aventi scarsa rilevanza cartografica o censuaria (art.6) • Costruzioni e manufatti marginali (art.3) • Costruzioni iscritti in catasto ai soli fini della identificazione (art.3) Ing. Salvatore Scarpino

  28. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Art.5 del D.M. 28/98 • Ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano Ing. Salvatore Scarpino

  29. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Art. 9 del D.M. 28/98 • L’accatastamento demandato alla parte interessata, viene eseguito solo in “caso d’uso”, intendendosi con questa allocuzione: • La mutazione oggettiva dello stato dei beni • La perdita dei requisiti di ruralità ai fini fiscali • La mutazione nello stato di diritto delle costruzioni Ing. Salvatore Scarpino

  30. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Art. 26 del D.M. 28/98 • Il completo ed uniforme censimento delle costruzioni già censite al catasto terreni avverrà in due fasi distinte: • La prima a carico dell’Amministrazione finanziaria, consistente nella integrazione nel nuovo catasto dei fabbricati delle informazioni attualmente conservate nel catasto terreni • La seconda demandata alla parte interessata e consistente nel caso d’uso di cui all’art.9 Ing. Salvatore Scarpino

  31. Il Catasto dei fabbricati : il regolamento • Art. 27 del D.M. 28/98 • Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all’art. 26, per le mutazioni nellostato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni Ing. Salvatore Scarpino

  32. I REQUISITI DI RURALITA’ Ing. Salvatore Scarpino

  33. I requisiti di ruralità REQUISITI PER LA RURALITA’ AI FINI FISCALI • Art. 9 della L. 133/94 • Art. 2 del D.P.R. 139/98 • Art. 2 , comma 37 del D.L. 262/06 Ing. Salvatore Scarpino

  34. I requisiti di ruralità REQUISITI PER LA RURALITA’ AI FINI FISCALI • Fabbricati destinati all’edilizia abitativa (art. 9, comma 3) • Requisiti soggettivi • Requisiti oggettivi • Fabbricati strumentali all’attività agricola ( art. 9, comma 3-bis) • Requisiti oggettivi (esclusivamente) Ing. Salvatore Scarpino

  35. I requisiti di ruralità : edilizia abitativa – i soggetti 1 • Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: • Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietào di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altrotitoloconduce il terreno cui l’immobile è asservito, semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n° 580 • o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche • o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura • o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali Ing. Salvatore Scarpino

  36. I requisiti di ruralità : edilizia abitativa – i soggetti 2 • L’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti indicati, sulla base di un titolo idoneo • ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato • o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento • ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagne Ing. Salvatore Scarpino

  37. I requisiti di ruralità : edilizia abitativa – la superficie • Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq. ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario • Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 mq. Ing. Salvatore Scarpino

  38. I requisiti di ruralità : edilizia abitativa – i parametri fiscali • Il volume di affari, derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo, deve risultare: > 50% reddito complessivo • Se il terreno è ubicato in comune considerato montano, Il volume di affari, derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo, deve risultare: > 25% reddito complessivo • Nel reddito complessivo non confluiscono i trattamentipensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura • Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’ IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’art. 34 del D.P.R. 633/72 Ing. Salvatore Scarpino

  39. I requisiti di ruralità : edilizia abitativa – le tipologie • Non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: • A/1 • A/8 • Aventi le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 Ing. Salvatore Scarpino

  40. I requisiti di ruralità : edilizia abitativa – particolari caratteristiche • Fermi restando i requisiti previsti, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti • Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almenouno di tali soggetti • Qualora sul terreno, sul quale è svolta l’attività agricola, insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente Ing. Salvatore Scarpino

  41. I requisiti di ruralità : edilizia abitativa – l’ampiezza • Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità è subordinato, oltre che all’ esistenza dei requisiti precedenti, anche • al limite massimo di 5 vani catastali o,comunque, di 80 mq per un abitante • e di 1 vano catastale o, comunque, di 20 mq. per ogni altro abitante oltre il primo Ing. Salvatore Scarpino

  42. I requisiti di ruralità : l’edilizia abitativa – dichiarazioni sostitutive • I requisiti soggettivi possono essere dimostrati anche attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante • Le suddette dichiarazioni sono sottoposte ai controlli di rito da parte degli enti preposti Ing. Salvatore Scarpino

  43. I requisiti di ruralità : costruzioni strumentali • Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni • strumentali alle attività agricole di cui all’art. 32 del D.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) • strumentali alle attività agricole destinate alla protezione dellepiante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione • destinate all’agriturismo Ing. Salvatore Scarpino

  44. I requisiti di ruralità :costruzioni strumentali – art. 32 DPR 917/86 • Sono considerate attività agricole ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/86: • le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura • l’allevamento degli animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno • le attività dirette alla produzione di vegetali tramite di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno • le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura seconda la tecnica che lo governa e abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso Ing. Salvatore Scarpino

  45. I requisiti di ruralità :costruzioni strumentali – agriturismo 1 • Per attività agrituristiche, ai sensi dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 si intendono le attività di ricezione ed ospitalitàesercitate dagli imprenditoriagricoli di cui all’art.2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazionedella propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività dicoltivazione del fondo, silvicoltura e di allevamento di animali • Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale Ing. Salvatore Scarpino

  46. I requisiti di ruralità :costruzioni strumentali – agriturismo 2 • Rientrano tra tali attività: • l’ospitalità stagionale in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori • la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico • l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini • l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa,di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale • Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati damaterie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne Ing. Salvatore Scarpino

  47. I requisiti di ruralità : costruzioni non utilizzate • Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatti i requisiti in precedenza precisati per essere considerati rurali. • La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un’autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) • L’autocertificazione deve attestare l’assenza di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas Ing. Salvatore Scarpino

  48. L’ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI Ing. Salvatore Scarpino

  49. L’accatastamento dei fabbricati rurali • Successivamente all’entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. n. 28/98 (11 marzo 1998) sono state unificate, per tutteindistintamente le costruzioni di nuova edificazione ovvero oggetto di variazione, le procedure per la denuncia dei fabbricati (urbani e rurali) al Catasto dei Fabbricati Ing. Salvatore Scarpino

  50. L’accatastamento dei fabbricati rurali • Le procedure catastali ORDINARIO PREGEO MODESTA ENTITA’ (Nei casi di cui all’art. 6 del DM) DOCFA LA PROCEDURA E’ UNICA Ing. Salvatore Scarpino

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