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Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza. Marcello Libener Tecnico della Prevenzione ASL AL. Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81. attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Presentation Transcript


  1. Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza Marcello Libener Tecnico della Prevenzione ASL AL

  2. Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. così come modificato dal D.Lgs. 106/09

  3. \ X D.Lgs. 626/94 X X D.Lgs. 494/96 D.P.R. 547/55 X X D.P.R. 164/56 D.Lgs. 81/08 modificato da D.Lgs. 106/09 D.P.R. 303/56 X X D.Lgs. 187/05 D.Lgs. 493/96 D.M. 10/03/98 antinc. D.P.R. 462/01 imp. el. DPR 177/11 luoghi confinati D.M. 388/03 P.S. D.Lgs. 758/94 sist. sanz.

  4. Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E’ costituito da XIII Titoli e 51 allegati.

  5. Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 Titolo I: Principi comuni Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: attrezzature munite di videoterminale

  6. Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 Titolo VIII: Agenti fisici Titolo IX: Sostanze pericolose Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale Titolo XIII: Norme transitorie e finali

  7. nuovi destinatari di obblighi di prevenzione Dirigenti Datore di Lavoro Preposto Lavoratori + Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Addetti alle emergenze Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Medico competente lavoratori autonomi progettisti installatori Coordinatori appaltatori committenti fabbricanti

  8. Definizione di lavoratore (da D.Lgs. 81/08) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

  9. Definizione di lavoratore equiparato - (da D.Lgs. 81/08) • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; • l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento • l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, apparecchiature fornite di videoterminali; • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (LSU).

  10. lavoratore “somministrato” ed altri atipici (art. 3 D.Lgs. 81/08) • per i prestatori di lavoro nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 sono a carico dell’utilizzatore • Per lavoratori a progetto il D.Lgs. 81/08 si applica ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente • vengono normati i lavori che prevedono il distacco di lavoratori, le prestazioni occasionali, i lavoratori a domicilio.

  11. Definizione di Lavoratore Autonomo(art. 89 c. lett. d D.Lgs. 81/08) persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

  12. Definizione di lavoratore volontario(art. 3 c. 12 D.Lgs. 81/08 introdotto dal D.Lgs. 106/09) Nei confronti dei volontari di cui alla Legge 266/91 e dei volontari in servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi (vedi art. 21)

  13. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Chi è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 lett.i)

  14. R.L.S. Può essere • aziendale • di sito produttivo • territoriale o di comparto

  15. R.L.S. Se aziendale viene • Di norma eletto nelle aziende fino a 15 lavoratori (in assenza individuato in ambito territoriale o di comparto) • Eletto o designato nell’ambito delle RSA nelle aziende oltre i 15 lavoratori (in assenza eletto dai lavoratori)

  16. R.L.S. Se l’azienda non ha RLS • Partecipa al fondo costituito presso l’INAIL (art. 52) La verifica avviene attraverso l’obbligo del Datore di Lavoro di comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del RLS (art. 18 c. 1 lett. aa) – obbligo prorogato al 01/01/2009 con D.L. 03/06/2008 n. 97 art. 4 poi rinviato a metà maggio 2009.

  17. Compiti del RLS Sono sostanzialmente quelli previsti nel D.Lgs. 626/94 e sono elencati all’art. 50.

  18. Prerogativa del RLS “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento ….” di valutazione dei rischi lavorativi - Art. 50 c. 4 D.Lgs. 81/08. ma l’art.18 c. 1 lett. o) …………dice che il datore di lavoro deve……………. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi lavorativi anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati sugli infortuni accaduti in azienda. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

  19. Chi è il Datore di Lavoro? il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

  20. REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA’ DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO – art.16 D.Lgs. 81/08 • che essa risulti da atto scritto recante data certa; • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; • che alla delega sia data tempestiva ed adeguata pubblicità La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DdL anche attraverso i sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08.

  21. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e ProtezioneR.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

  22. Definizione di Preposto (art. 2 D.Lgs. 81/08) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

  23. Obblighi del preposto art. 19 D.Lgs. 81/08 • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

  24. Obblighi del preposto (2) art. 19 D.Lgs. 81/08 • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

  25. Formazione del dirigente e del preposto art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/08 I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (e in azienda), un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Può essere effettuataanchepresso gli organismi paritetici e le scuole edili e presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori….. vedi Accordo del 21/12/2011 N.B. In verde le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09

  26. Obblighi – esercizio di fatto di poteri direttivi art. 299 D.Lgs. 81/08 Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. b = datore di lavoro d = dirigente e = preposto

  27. Obblighi del lavoratore art. 20 D.Lgs. 81/08 • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

  28. Obblighi del lavoratore (2) art. 20 D.Lgs. 81/08 • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d) (mezzi, attrezzature e dispositivi), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

  29. Obblighi del lavoratore (3) art. 20 D.Lgs. 81/08 • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente; • nelle attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

  30. Obblighi del lavoratore autonomo ed altri art. 21 D.Lgs. 81/08 • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; • b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; • c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del committente, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. N.B. Il L.A. è tenuto a rispettare inoltre gli obblighi previsti nel Titolo IV - Cantieri N.B. Legge 13/08/2010 n. 136

  31. Facoltà del lavoratore autonomo ed altri art. 21 D.Lgs. 81/08 • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; • b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

  32. L’attività di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.Accordo 21 dicembre 2011

  33. Cosa dice il D.Lgs. 81/08- art. 37 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante 32 l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi

  34. L’accordo 21 dicembre 2011 - lavoratori • I lavoratori debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: • Modulo di formazione generale non inferiore a 4 ore con contenuti relativi a: • Concetti di rischio • Danno • Prevenzione • Protezione • Organizzazione prevenzione aziendale • Diritti, doveri e sanzioni soggetti aziendali • Organi di vigilanza, controllo ed assistenza

  35. L’accordo 21 dicembre 2011 - lavoratori • I lavoratori debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: • Modulo di formazione specifica di durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore a seconda dei rischi caratteristici del comparto. N.B. Per il settore edile le 4 ore + 12 ore del settore con rischi elevati equivalgono alle 16 ore di formazione di base già oggi previste dal sistema edile

  36. L’accordo 21 dicembre 2011 – lavoratori • I lavoratori già formati debbono essere aggiornati entro il quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: • Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza distinzione di classe di rischio

  37. L’accordo 21 dicembre 2011- preposti • I preposti debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: • Modulo di formazione generale di durata non inferiore a 4 ore coincidente con quella prevista per i lavoratori; • Modulo di formazione specifica di durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio del comparto coincidente con quella prevista per i lavoratori; • Modulo particolare ed aggiuntivo di durata non inferiore a 8 ore

  38. L’accordo 21 dicembre 2011 - preposti • I preposti già formati debbono essere aggiornati entro il quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: • Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza distinzione di classe di rischio

  39. L’accordo 21 dicembre 2011- dirigenti • I Dirigenti debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: • Modulo giuridico-normativo • Modulo gestione ed organizzazione della sicurezza • Modulo Individuazione e valutazione dei rischi • Modulo Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori • per una durata non inferiore a 16 ore. La formazione dei Dirigenti sostituisce integralmente quella dei lavoratori.

  40. L’accordo 21 dicembre 2011- dirigenti • I dirigenti già formati debbono essere aggiornati entro il quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: • Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza distinzione di classe di rischio

  41. Accordo Stato Regione Province autonomeFormazione per l’uso di attrezzature che richiedono specifica abilitazione Repertorio n.53/csr del 22/02/2012 G.U. n.60 del 12/03/2012

  42. Repertorio n.53/csr del 22/02/2012 • Individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità di riconoscimento, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi In attuazione dell’art. 73 c.5 del D.Lvo 81/08 smi

  43. Repertorio n.53/csr del 22/02/2012 • La partecipazione ai corsi (come disposto dall’art. 37 del D.Lvo 81/08) deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori

  44. Allegato AA) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione • Piattaforme di lavoro mobili elevabili; • Gru a torre; • Gru mobili; • Gru per autocarro;

  45. Allegato AA) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione • Carrelli elevatori semoventi con conduttore a bordo: • carrelli semoventi a braccio telescopico; • carrelli industriali semoventi; • carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

  46. Allegato AA) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione • Trattori agricoli forestali • Macchine movimento terra: • escavatori idraulici; • escavatori a fune; • pale caricatrici frontali; • terne; • autoribaltabile a cingoli.

  47. Allegato AA) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione • Pompa per calcestruzzo

  48. Allegato AB) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) • Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (solo loro lavoratori) delle attrezzature sopra elencate, accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome; • Soggetti formatori con esperienza documentata di almeno tre anni per le specifiche attrezzature (accreditati); • Soggetti formatori con esperienza documentata in materia di salute e sicurezza sul lavoro (accreditati);

  49. Allegato AB) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) • Enti bilaterali e organismi paritetici; • Scuole edili.

  50. Allegato AB) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) • Requisiti dei docenti: • Personale con esperienza documentata nella formazione (almeno triennale) • Personale con esperienza professionale pratica documentata (almeno triennale) • Personale interno (aziende utilizzatrici) con i requisiti sopra richiamati

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