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Edmea Alloggia 22/11/2013

ANALISI DEI QUESITI 1,2 DEL REFERENDUM 2011 “Per cosa abbiamo votato ?”. Edmea Alloggia 22/11/2013. Agenda. Referendum popolare 12-13 giugno 2011 Esposizione del quesito1 e analisi dell’articolo di riferimento da abrogare

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Edmea Alloggia 22/11/2013

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Presentation Transcript


  1. ANALISI DEI QUESITI 1,2 DEL REFERENDUM 2011 “Per cosaabbiamovotato?” Edmea Alloggia 22/11/2013

  2. Agenda • Referendum popolare 12-13 giugno 2011 • Esposizione del quesito1 e analisi dell’articolo di riferimento da abrogare (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) • Esposizione del quesito2 e analisi dell’articolo di riferimento da abrogare parzialmente (tariffa del servizio idrico integrato) • Conseguenze dell’abrogazione • Considerazioni

  3. Referendum popolare 12-13 giugno 2011 • Quesito 1 -Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica- Abrogazione • Quesito2 -Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione- Abrogazione parziale • Quesito3 -Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare- • Quesito4 -Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidentebdel Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n.23 del 2011 della Corte Costituzionale-

  4. Quesito 1 Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?

  5. Articolo 23 bis (servizi pubblici locali di rilevanza economica) I punti chiave dell’articolo che hanno interessato il dibattito alla base del referendum sono i seguenti: • La gestione dei servizi pubblici locali viene affidata a soggetti privati mediante procedure ad evidenza pubblica, oppure viene affidata a società a capitale misto pubblico-privato, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%. • Le gestioni affidate «in house» cessano improrogabilmente entro dicembre 2011 a meno di quelle che entro questa data saranno diventate gestioni miste con la partecipazione del privato almeno del 40%, in questo caso cesseranno alla scadenza prevista dal contratto di servizio. • le società miste collocate in Borsa per poter mantenere l'affidamento del servizio, dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro dicembre 2015. Qui di seguito è riportato il testo integrale del DL, all’interno del quale è evidenziato, oltre ai punti sopra citatati, l’unico punto in cui compare esplicitamente il tema dell’acqua, affiancata agli altri Servizi pubblici: «…in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;» (comma10, d). testo_art_23-bis_definitivo.pdf

  6. Quesito 2 Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"? Comma1, art.154 (tariffa del servizio idrico integrato) 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonchèdi una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

  7. Conseguenze dell’ abrogazione Quesito1: • Superamento del divieto esplicito per gli enti locali di affidare le gestioni a proprie aziende «in house» senza gara. • Stop alla stagione di gare per l’affidamento dei servizi a nuovi gestori che si sarebbe dovuta avviare dalla fine del 2011 fino al 2015. Salta anche la possibile privatizzazione del 40% delle aziende pubbliche e l’obbligo degli enti locali di scendere sotto il 30% nel caso di società quotate che non abbiano vinto con gara il servizio. • Attenuazione dell’obbligo della gara per gli affidamenti futuri dei servizi sancito dalla legge Ronchi-Fitto, che prevede l’esplicito divieto di affidamento «in house» e gare per affidare tutti i servizi pubblici locali. Quesito2: • viene cancellata la «adeguata remunerazione del capitale investito» dagli elementi che contribuiscono a formare la tariffa pagata dai cittadini per la fornitura dei servizi di distribuzione dell'acqua, di depurazione e di fognatura.  Restano ferme le altre componenti della tariffa idrica previste dall’articolo. Prima dell’abrogazione della norma la remunerazione del capitale, che copre l'ammortamento degli investimenti al lordo dei costi finanziari del debito, era fissata al 7%.

  8. Considerazioni Quesito1 • Per cosa abbiamo votato? Il primo punto da chiarire è che l’articolo che si intendeva abrogare non riguardava la «privatizzazione dell’acqua», ma la gestione dei servizi pubblici locali, ovvero rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua. • Cosa si voleva privatizzare? Appurato che l’articolo non riguardasse esclusivamente l’acqua, proviamo comunque a soffermarci su di essa ammettendo che la sua presunta «privatizzazione» potesse essere un tema più delicato rispetto a quella di altri servizi: Il tema centrale non era, come si è detto spesso e impropriamente, la privatizzazione dell’acqua: l’acqua e le infrastrutture per distribuirla sono e rimangono in ogni caso beni di proprietà pubblica (art.143, 144 del DL 152/06), quello che si intendeva privatizzare era la gestione del servizioche implica processi di natura industriale e investimenti rilevanti. Conclusione Aldilà delle opinioni personali sul volere o meno che la gestione di un servizio pubblico vengaaffidata ad un privato, la questione dell’autorità di regolazione sarebbe dovuta essere il primo punto di una seria riforma dei servizi pubblici locali: nel caso specifico dell’acqua, il compito di assicurare i servizi idrici in Italia non sarebbe spettata ai gestori del servizio (pubblici o privati che fossero), ma ai Comuni, che al momento del referendum dovevano per legge associarsi in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Vista l’abolizione degli ATO (art.2, comma 186-bis, della legge finanziaria del 2010) divenuta effettiva nel dicembre 2011 (DL n.225, dicembre 2010), sicuramente volgere l’attenzione al rafforzamento del ruolo della regolazione pubblica sarebbe stato più utile.

  9. Quesito 2 • La posizionedeireferendari Il fatto che la tariffa venisse determinata tenendo conto tra l’altro dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito avrebbe potuto consentire al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio. • Cosa si intende per «remunerazione del capitale investito»? Per poter far fronte alla realizzazione degli investimenti, il gestore può ricorrere a finanziatori esterni (come le banche o altri istituti finanziari) pagando ad essi un interesse per il finanziamento ottenuto. In questo caso, la remunerazione del capitale investito ripaga i costi per gli interessi passivi che vengono pagati sul debito contratto, oltre ai costi per le imposte sul reddito. La parte di remunerazione rimanente dopo aver sottratto gli oneri finanziari e le imposte costituisce il profitto per il gestore. • Ma chi decide gli investimenti? Quello che non è stato chiarito al momento del referendum è che il livello di investimento non sarebbe stato deciso dalle aziende affidatarie del servizio (pubbliche o private che fossero), ma dagli ATO. Qualunque mancanza si fosse presentata nella scelta degli investimenti, o nella loro realizzazione, sarebbe stata un problema del pubblico e non del privato.

  10. Conclusione Due aspetti: • Come nel caso del primo quesito,sarebbe stato più sensato rivolgere l’attenzione al rafforzamento del ruolo della regolazione pubblica, visto che è ad essa che spetta verificare il corretto funzionamento della realizzazione degli investimenti. • Con l’eliminazione della remunerazione del capitale investito, senza l’introduzione di una legge per regolamentare il finanziamento degli investimenti, èpossibile effettuare investimenti soltanto con contributi pubblici a fondo perduto. Una rigidità insostenibile, considerando le difficoltà della finanza pubblica. 

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