1 / 8

Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti

L’applicabilità della CCV al contratto di intermediazione di viaggio e l’ambito della responsabilità del travel agent TRIBUNALE DI LUCCA, sez. X – sentenza del 28 gennaio 2006. Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti. Massima .

wind
Download Presentation

Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’applicabilità della CCV al contratto di intermediazione di viaggio e l’ambito della responsabilità del travel agentTRIBUNALE DI LUCCA, sez. X – sentenza del 28 gennaio 2006 Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti

  2. Massima Art. 22 CCV; art. 5 Direttiva n. 90/314/CEE; artt.14 e 17, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (ora artt. 93 e 96, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Cod. Cons.) • L’intermediario di viaggi non è tenuto a risarcire il danno occorso al turista durante un’escursione acquistata in loco per tramite dell’accompagnatore, essendo la responsabilità dell’agente di viaggi limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore. • L’intermediario non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, salvo quelle correlate alla culpa in eligendo nella scelta dell’organizzatore del pacchetto o terzo fornitore del singolo servizio turistico

  3. Il fatto: Signora Balocchi acquista viaggio turistico di gruppo organizzato dalla Alpitour nella località di Sharm El Sheik presso l’agenzia Viaggi Angelini s.a.s.

  4. Il fatto: (segue) Signora Balocchi partecipa all’escursione Al rientro Diagnosi: dorso-lombalgia acuta da schiacciamento della 12^ vertebra dorsale B. risulta essere stata sbalzata sul sedile del mezzo L’attrice non lamenterà alcun problema di salute fino al ritorno in Italia Per sua imperizia non aveva la cintura di sicurezza L’attrice cita in giudizio l’Agenzia Viaggi Angelini, per vedersi risarcito il danno patito

  5. Signora Balocchi Risarcimento danno subito Agenzia Viaggi Angelini NO risarcimento: In ruolo dell’agenzia si limita all’intermediazione tra turista e vettore L’attrice non ha lamentato alcunché sino al rientro L’attrice aveva omesso di allacciare la cintura di sicurezza Il dibattito tra le parti

  6. Il tribunale di Lucca Il giudice , basandosi: • sulla CCV, • Su diverse sentenze ( Cass. 6 novembre 1996, n. 9643; conf. Cass. 27 ottobre 2003, n. 10690; Cass. 24 maggio 1997, n. 4636) DECIDE: • Di rigettare la domanda • Di compensare le spese processuali

  7. Motivazioni • Il profilo normativo depone nel senso che è l’organizzatore di viaggio e non il travel agent il soggetto civilmente responsabile per i danni occorsi al viaggiatore durante l’esecuzione della prestazione turistica, giacché questa non fa parte delle obbligazioni da esso agente assunte.

  8. GRAZIE PER L’ATTENZIONE

More Related