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Università degli Studi di Messina. Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico. LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE POSSIBILI VENERDI’ 7 Maggio 2004.

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Presentation Transcript


  1. Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE POSSIBILI VENERDI’ 7 Maggio 2004

  2. Il 19 Febbraio c. a. la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la legge sulle tecniche di P.M.A.Legge 19 Febbraio 2004, n°40

  3. I “numeri” in Italia 1 su 5le coppie che non riescono ad avere figli 6.000 l figli della fecondazione assistita 1 su 100 i bambini nati in provetta in Italia 1978 anno di nascita del primo bimbo in provetta 4 mesi l’attesa nel settore privato per un intervento di fecondazione assistita 5.022 le coppie proprietarie di embrioni congelati 6 mesi l’attesa nel settore pubblico 24.276 gli embrioni conservati i Italia da 3.000 euro il costo medio di un a 10.000 intervento 323 i centri specializzati

  4. Così negli altri Paesi FRANCIA: la legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni possono accedere all'inseminazione artificiale. Non è ammesso l'utero in affitto. I componenti la coppia inoltre devono essere entrambi in vita. E' ammessa l'inseminazione artificale con donatore solo quando la procreazione assistita all'interno della coppia non abbia avuto successo AUSTRIA: è ammessa sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella eterologa, ma non per le donne sole. Non sono consentiti l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto. E' inoltre ammesso l'accesso ai dati del donatore.

  5. Così negli altri Paesi GRAN BRETAGNA: la legge del 1990 consente sia l'inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o conviventi e a donne singole. La legge del 1990 ammette l'utero in affitto, purché non ci sia passaggio di denaro, e l'inseminazione post-mortem. GERMANIA: la legge del 1990 ammette l'inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. E' inoltre vietato trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto.

  6. Così negli altri Paesi NORVEGIA: possono accedere all'inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in maniera stabile. L'inseminazione eterologa è ammessa solo quando il marito o il convivente della donna sia sterile o se si è in presenza di una malattia ereditaria. SPAGNA: l'accesso all'inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate e ai conviventi purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che regola la materia è del 1987.

  7. Così negli altri Paesi SVEZIA: è ammessa l'inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l'utero in affitto STATI UNITI: esistono profonde differenze tra Stato e Stato. Generalmente è ammessa sia l' inseminazione omologa che eterologa. In California e in qualche altro Stato è ammesso l'utero in affitto.

  8. Articolo 4 comma 1 “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico” Articolo 4 comma 3 “E’ vietato il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo” • E’ consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le coppie fertili ma portatrici di patologia genetica o con patologie virali (Beta-talassemia, Drepanocitosi, Fibrosi cistica, Distrofia muscolare, Emofilia, HIV, ecc..) ? • E’ consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le persone che sono diventate sterili dopo essere state sottoposte a chemioterapia ?

  9. Articolo 6. (Consenso informato). “…. Il medico informa in maniera dettagliata…sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici…sulle probabilità di sucesso … sui rischi …., nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 [2] , e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita Quale dovrebbe essere la figura professionale in grado di informare le coppie ? Bisogna farsi rilasciare una liberatoria da chi rifiuta l’adozione o l’affidamento? O coinvolgere il tribunale dei minori ?

  10. Articolo 9 comma 2 “La madre del nato a seguito di tecniche di procrezione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata…..” • Le donne italiane hanno il diritto di lasciare il bambino per l’adozione al momento del parto • Possibilità che viene considerata un modo per evitare l’aborto • Per chi si sottopone a tecniche di PMA viene negato • Come si fa ad accertarsi che “quella donna” si è sottoposta a tecniche di PMA • Sarà stilato un elenco di donne “cattive e immorali”

  11. Articolo 12 comma 6 e 8 “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione dei gameti …… è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a 1 milione di euro”. “….. è disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale ….” • L’rdinanza del 18 Giugno 2002 vietava, temporaneamente, in attesa della legge, sia la commercializzazione che la pubblicità, sia l’importazione che l’esportazione di gameti e di embrioni umani • Se per commercializzazione si intende prestazione o anche intermediazione a pagamento tra operatore italiano e donatore estero, è indubbio che si tratta di attività vietata • Gli stati europei ad esclusione di quello italiano sono da considerare “esteri” ? • Due principii comunitari immediatamente applicabili, permettono “la libera circolazione di persone, beni e servizi” e la “libera concorrenza nel mercato unico europeo” • Con riguardo a tali principi, NON SI PUO’ NEGARE, che i cittadini italiani abbiano tutta la libertà di accedere in altri paesi alle tecniche di fecondazione assistita • E il diritto di avere tutte le informazioni relative all’accesso • Non informare potrebbe configurare una violazione della garanzia di libera concorrenza delle professioni e degli enti all’interno del mercato unico europeo • Alla luce di tali principi, si deduce che il medico italiano ha facoltà di operare “all’estero” • La legge italiana, vige entro i confini del territorio italiano, e non può sanzionare quanto accade in altri paesi

  12. Articolo 14 comma 1 “E’ vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni fermo restando quanto previsto dalla legge 22 Maggio 1978 n. 194” Articolo 14 comma 4 “Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanza plurima, salvo i casi previsti dalla legge 22 Maggio 1978 n. 194” • Divieto netto alla crioconservazione degli embrioni • Divieto netto alla soppressione dell’embrione • Divieto all’embrioriduzione • Crioconservazione degli embrioni ammessa solo in via temporanea “Per grave e documentata causa” • Ammessa la crioconservazione dei gameti maschile e femminile • Obbligo a trasferire tutti gli embrioni ottenuti (sia sani che malati) salvo il ricorso alla legge 194 • Ricorso alla 194 ma non alla embrioriduzione • Embrioriduzione consentita nel caso di gravidanze multiple “spontanee”

  13. MEDICI E INFERMIERI CHE NON INTENDONO PARTECIPARE AGLI INTERVENTI DI PROCREAZIONE ASSISTITA POTRANNO SOLLEVARE OBIEZIONE DI COSCIENZA Questo vale per gli specializzandi ?

  14. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). • Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione • amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

  15. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

  16. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

  17. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

  18. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

  19. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

  20. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

  21. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

  22. Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni). 10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

  23. Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, pubblica o divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artefici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste di borsa è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire ….. Art. 501 del codice penale reato di aggiotaggio VEDI CRAC PARMALAT

  24. IL FUTURO Merano

  25. grazie

  26. GLI EMBRIONI NON DEVONO ESSERE CREATI IN NUMERO SUPERIORE AL NECESSARIO, E COMUNQUE NON PIU’ DI TRE E’ OBLIGATORIO CHE ALLA DONNA VENGANO IMPIANTATI TUTTI E TRE GLI EMBRIONI LAICI Per i laici è paradossale ed assurdo il limite di impianto di tre embrioni, e l'obbligo di impiantarli tutti, perchè non potranno più essere congelati Una tecnica che mette a repentaglio la salute della donna CATTOLICI Sono schierati nel divieto di produrre più di tre embrioni, nel no al congelamento e nel no alla ricerca. Prevedono invece l'adottabilità degli embrioni oggi conservati Nei depositi autorizzari, che poi saranno chiusi

  27. IL TESTO VIETA IL RICORSO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA CIOE’ CON SEME DI PERSONA ESTRANEA ALLA COPPIA LAICI Il fronte laico è compatto nel difendere la possibilità per le coppie di ricorrere al seme o all'ovocita di un donatore e di una donatrice. L'Italia in Europa sarebbe l'unico paese a vietare l'eterologa CATTOLICI Il fronte è schierato sul no, in linea con la dottrina cattolica secondo la quale non si può inserire un elemento esterno alla coppia nella procreazione Diversi cattolici non sono però contrari all'eterologa

  28. MEDICI E INFERMIERI CHE NON INTENDONO PARTECIPARE AGLI INTERVENTI DI PROCREAZIONE ASSISTITA POTRANNO SOLLEVARE OBIEZIONE DI COSCIENZA LAICI I laici di entrambi gli schieramenti sono contrari all'obiezione di coscienza, ritenendo la fecondazione assistita un diritto alla salute della coppia infertile Un medico non può per legge rifiutare di curare chi ne ha bisogno CATTOLICI I cattolici ritengono indispensabile e legittima l'obiezione di coscienza per i medici e infermieri che lo chiedano, esattamente come avviene Per la legge 194 sull'interruzione di gravidanza

  29. E’ VIETATA LA CRIOCONSEVAZIONE E LA SOPPRESSIONE DEGLI EMBRIONI E’PERMESSO CONGELARLI PER GARANTIRE IL TRASFERIMENTO NELL’UTERO SOLO IN CASO DI GRAVI PROBLEMI DI SALUTE DELLA DONNA LAICI Per i laici e per molti esponenti della comunità scientifica vietare la crioconservazione degli embrioni mette a serio rischio la salute della donna e ferma la ricerca scientifica sulla cellule staminali CATTOLICI No ai depositi di embrioni congelati. In quelle cellule per i cattolici c'è l'origine della vita e dunque è un delitto utilizzarli per la ricerca o distruggerli. Dopo 5 anni però gli embrioni non sono più impiantabili

  30. POSSONO ACCEDERE ALLA FECONAZIONE ASSISTITA LE COPPIE DI MAGGIORENNI DI SESSO DIVERSO, SPOSATE O CONVIVENTI, IN ETA’ POTENZIALMENTE FERTILE NO AI SINGLE, AI GAY, E ALLA FECONDAZIONE POST MORTEM LAICI Sì alle coppie di fatto da parte di tutto l'Ulivo, con eguali diritti per il nascituro. Per Verdi, Pdci, Rifondazione potrebbero accedere alla fecondazione assistita anche le coppie gay Un punto questo non condiviso dagli altri partiti dell'opposizione CATTOLICI I cattolici sia di centrosinistra che di centrodestra dicono no alle coppie di fatto. I cattolici non sono però compatti. Diversi esponenti della Margherita sono schierati a favore delle coppie di fatto Il nato avrebbe gli stessi diritti dei figli nati dai coniugi

  31. VIETATE LA SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI E LA CLONAZIONE UMANA AMMESSE LA RICERCA CLINICA E LA SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI SOLO CON FINALITA TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE LAICI I laici bocciano qualsiasi forma di clonazione ma ammettono la sperimentazione sull'embrione con finalità diagnostiche In particolare con gli embrioni congelati si può fare ricerca sulle cellule staminali CATTOLICI Fronte compatto nel divieto di ogni tipo di clonazione anche animale. I cattolici bocciano anche la sperimentazione sugli embrioni Affermando che non si può manipolare l'origine della vita

  32. LE TECNICHE

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