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AFOL NORD OVEST MILANO

AFOL NORD OVEST MILANO. AAA … Lavoro cerca Giovani per Assunzione sabato 21 marzo 2009 - ore 9,30 - 12,00. OFL - Osservatorio Formazione Lavoro Riepilogo studenti coinvolti nel periodo 2002/2007. Graduatoria degli elementi più significativi dell'esperienza scolastica.

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Presentation Transcript


  1. AFOL NORD OVEST MILANO AAA … Lavoro cerca Giovani per Assunzione sabato 21 marzo 2009 - ore 9,30 - 12,00

  2. OFL - Osservatorio Formazione Lavoro Riepilogo studenti coinvolti nel periodo 2002/2007

  3. Graduatoria degli elementi più significativi dell'esperienza scolastica. Fonte: Indagine OFL/SOFT.

  4. Livello di orientamento ricevuto sul mercato del lavoro dagli studenti intervistati iscritti all'ultimo anno di corso.

  5. Livello di orientamento ricevuto sul mercato del lavoro dagli studenti intervistati iscritti all'ultimo anno di corso.

  6. Graduatoria dei canali tramite i quale penseranno di cercare lavoro gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso.

  7. Graduatoria dei criteri che guideranno le scelte di studio e di lavoro degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso. Fonte: Indagine OFL/SOFT.

  8. Avviamenti dei giovani intervistati per tipologia contrattuale e status occupazionale alla data dell'intervista. Fonti: Indagine OFL/SOFT, OML – Provincia di Milano.

  9. Avviamenti dei giovani per qualifica professionale. Fonti: Indagine OFL/SOFT, OML – Provincia di Milano.

  10. Avviamentidei giovani per settore di attività economica.

  11. Avviamenti al lavoro dei giovani diplomati tra il 2002 ed il 2007 per tipologia contrattuale e titolo di studio. Fonti: Indagine OFL/SOFT, OML – Provincia di Milano.

  12. Tipologie contrattuali lavoro subordinato lavoro autonomo

  13. Tipologie contrattuali: Sintesi lavoro subordinato inserimento in azienda lavoro parasubordinato tempo indeterminato collaborazione a progetto stage o tirocinio tempo determinato (a termine) prestazione occasionale inserimento professionale Apprendistato (3 tipi) prestazione accessoria Borsa lavoro Contratto di inserimento part-time lavoro autonomo Lavoro ripartito (Job sharing) Partita iva Somministrazione di lavoro (tempo det e indet.) Lavoro dirigente Lavoro a domicilio

  14. lavoro dipendente Definizione ed elementi peculiari • Il lavoro dipendente si contraddistingue per il vincolo di subordinazione gerarchica ed organizzativa del lavoratore che pone le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro (art. 2094 c.c.). • La subordinazione si concretizza nell’obbligo del lavoratore di: • eseguire le disposizioni e le istruzioni del datore di lavoro • osservare l’orario definito (chiedere autorizzazione per eventuali assenze) • osservare norme disciplinari • Il rapporto subordinato è comunque compatibile con una relativa autonomia, iniziativa e discrezionalità del lavoratore e, benché il vincolo di subordinazione rappresenti l’effettivo elemento differenziale tra lavoro dipendente e autonomo, spesso non è semplice distinguere le due tipologie. Per questo sono stati individuati elementi indicativi del vincolo di subordinazione: • collegamento fisico del lavoratore all’impresa • assenza di rischio economico della prestazione • carattere continuativo della prestazione • pagamento con compenso fisso periodico

  15. lavoro subordinato Definizione ed elementi peculiari • ELEMENTI ESSENZIALI • accordo delle parti (volontarietà, assenza di violenza, raggiri, errori sui termini dell’accordo) • causa (scambio tra lavoro e retribuzione) • oggetto (retribuzione da parte del datore di lavoro e mansione da parte del lavoratore) CONTRATTO Generalmente l’azienda applica il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) della categoria aziendale cui appartiene. Si tratta di un accordo fra le parti sociali, associazioni di categoria e sindacati, che definisce per ogni attività economica aziendale (chimica, alimentare, metalmeccanica, commerciale, ecc.) le condizioni del rapporto di lavoro: retribuzione minima, durata del periodo di prova, orario di lavoro, ferie retribuite, malattia, e così via. CCNL La lettera di assunzione non è un documento obbligatorio. Se il CCNL lo prevede l’accordo fra il datore di lavoro ed il lavoratore può essere perfezionato da una lettera di assunzione, ove vengono indicati retribuzione, mansioni, orario di lavoro, eventuale periodo di prova. La lettera viene stampata normalmente in duplice copia, di cui una deve essere firmata dal lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto e restituita al datore di lavoro. Una volta firmata la lettera di assunzione il lavoratore è obbligato a rispettare le condizioni sottoscritte. In caso non si applichi un contratto collettivo, e nei casi di CFL, part-time, contratti a termine e contratti che prevedano un periodo di prova, il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e indicare durata delle ferie, periodicità di retribuzione, termini di preavviso di licenziamento, durata giornaliera o settimanale di lavoro. LETTERA DI ASSUNZIONE

  16. lavoro parasubordinato Definizione ed elementi peculiari • La collaborazione a progetto, la prestazione occasionale e la prestazione accessoria si collocano tra il lavoro autonomo e dipendente. • Il rapporto di lavoro parasubordinato è assimilabile al lavoro autonomo per : • tipo di attività svolta: impegno a compiere un’opera di contenuto artistico - professionale • assenza di vincolo di subordinazione • assunzione di rischi economici • assenza di diritti spettanti al lavoratore dipendente (minimo retributivo, ferie, riposo settimanale, TFR e diritti sindacali) • Assimilabile al lavoro dipendente per: • carattere unitario e continuativo con l’impresa committente • assenza di impiego di mezzi e attrezzature proprie, organizzati dall’impresa committente • retribuzione periodica prestabilita. • E’ indispensabile una lettera d’incarico, sottoscritta dal lavoratore e dal committente, dove sono specificate le condizioni del rapporto di lavoro. • Per la collaborazione a progetto è indispensabile l’iscrizione da parte del lavoratore alla gestione separata inps.

  17. Definizione ed elementi peculiari lavoro autonomo • Il lavoratore autonomo è un professionista che si impegna al compimento di un’opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo, subordinato all’emissione di fattura comprensiva di IVA. • Non esistono vincoli di subordinazione: è il professionista che organizza la propria attività, gli strumenti di lavoro, il proprio tempo, seppur rispettando termini e caratteristiche imposte dalle commesse. (art 2222 c.c.). • Elementi essenziali: • promessa di un risultato • realizzazione con propria organizzazione • presenza di rischio professionale

  18. (D. Lgs. 276/03 artt. 47-53) apprendistato 3 tipologie A) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione B) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale C) contratto di apprendistato per l’acquisizione di undiploma o per percorsi di alta formazione

  19. (D. Lgs. 276/03 artt. 47-53) apprendistato • contratto di apprendistato perl’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • Si applica a tutti i settori produttivi • Si rivolge a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni • Durata non superiore a 3 anni (finalizzato al conseguimento di qualifica professionale) • Determinata in considerazione: 1) della qualifica da conseguire, 2) del titolo di studio, 3) dei crediti formativi e professionali acquisiti • 4) del bilancio di competenze realizzato dai servizi pubblici e privati all’impiego mediante l’accertamento dei crediti formativi definiti dalla legge 53/2003 • Forma scritta contenente: • indicazione della prestazione lavorativa • piano formativo individuale • qualifica da acquisire al termine del rapporto sulla base della formazione aziendale ed extra aziendale • divieto di stabilire il compenso secondo tabelle di cottimo • possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato in base all’art. 2118 C.C. • divieto datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo

  20. (D. Lgs. 276/03 artt. 47-53) apprendistato • apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale • Si rivolge ai giovani Tra 18 e 29 anni • Per i lavoratori in possesso di qualificazione conseguita ai sensi della legge 53/2003, il contratto può essere stipulato dal 17° anno di età. • Durata non superiore a 6 • Forma scritta contenente: •  indicazione della prestazione lavorativa • piano formativo individuale • qualifica da acquisire al termine del rapporto sulla base della formazione aziendale ed extra aziendale • divieto di stabilire il compenso secondo tabelle di cottimo • possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato in base all’art. 2118 C.C. • possibilità di sommare i periodi dell’apprendistato di TIPO A con quelli di TIPO B nel rispetto del limite massimo di 6 anni • divieto datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo

  21. (D. Lgs. 27603 artt. 47-53) apprendistato • contratto di apprendistato per l’acquisizione di undiploma o per percorsi di alta formazione • Finalità: • conseguimento di titolo di studio di livello secondario •  per conseguimento di titolo di studio universitario e della alta formazione • specializzazione tecnica superiore L. 144/99 – art. 69 • Si rivolge ai giovani Tra 18 e 29 anni • Durata non superiore a 6 – • La regolamentazione e la durata, per l’acquisizione di diploma o percorsi di alta formazione è rimessa alla Regione (per i profili che attengono alla formazione) in accordo con le associazioni datoriali e sindacali, le Università e le altre istituzioni formative

  22. (D. Lgs. 27603 artt. 54-60) Contratto di inserimento Contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento dellecompetenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori a) Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b)      Disoccupati di lunga durata (12 mesi) da 29 fino a 32 anni; c)      Lavoratori con più di 50 anni di età privi di un posto di lavoro d)     Lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni; e)    Donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito Decreto del Ministero del Lavoro entro 60 gg. Dal 24/10/2003, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile f)  Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico Progetto individuale di inserimento Condizione per l’assunzione è definire il progetto di inserimento con il consenso del lavoratore per garantire l’adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.  Durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi Nel caso di assunzione di “Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico” la durata può essere estasa fino a 36 mesi

  23. Job – sharing lavoro ripartito Nel contratto di job sharing 2 lavoratori assumono l’adempimento di un’unica prestazione lavorativa (D. Lgs. 27603 artt. 41-45) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro Estinzione: Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile. Forma Scritta contenente: misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. regolamentazione La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva, in assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. Tutela il lavoratore coobbligato non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

  24. (D. Lgs. 276/03 artt. 41-45) Collaborazione a progetto • Rientrano nell’ambito del lavoro parasubordinato • devono essere riconducibili: • a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di progetti • determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, • nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione delle attività lavorative. • Sono escluse le prestazioni occasionali che sono rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell’anno solare con lo stesso committente e per un compenso nello stesso anno solare superiore a 5 mila Euro. • Il contratto deve avere forma scritta con i seguenti elementi: • durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro • indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso • corrispettivo e criteri per sua determinazione, tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese • forme di coordinamento del lavoratore con il committente sulla esecuzione della prestazione • eventuali misura di tutela della salute e sicurezza del collaboratore

  25. (D. Lgs. 276/03 artt. 41-45) Prestazione accessorie • Attività lavorative di natura occasionale rese: • da soggetti a richio di esclusione sociale • da soggetti ancora non entrati nel mercato del lavoro; da soggetti in procinto di uscire dal mercato del lavoro • disoccupati da oltre un anno • casalinghe, studenti e pensionati • disabili e soggetti in comunità di recupero • extracomunitari, regolarizzati, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro • Per: • a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; • b) dell'insegnamento privato supplementare; • c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; • d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; • e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. • disponibilità soggetti interessati a tali rapporti di lavoro devono dare la propria disponibilità ai servizi all’impiego pubblici o privati e ricevono a proprie spese una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. • Per ricorrere a tali rapporti i datori di lavoro acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni del valore stabilito dal Ministero del lavoro

  26. Dall’AFOL Nord Ovest Milano grazie per l’attenzione e un buon lavoro…..

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