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SEDUTA I 3) Offerta formativa 2010/11

SEDUTA I 3) Offerta formativa 2010/11. Procedura offerta formativa 2010/11: Proposta da parte dei CCL della copertura degli insegnamenti entro il 10.03.2010 Delibera Consiglio di Facoltà sul potenziale formativo e requisiti minimi il 16.03.2010

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SEDUTA I 3) Offerta formativa 2010/11

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Presentation Transcript


  1. SEDUTA I3) Offerta formativa 2010/11 Procedura offerta formativa 2010/11: Proposta da parte dei CCL della copertura degli insegnamenti entro il 10.03.2010 Delibera Consiglio di Facoltà sul potenziale formativo e requisiti minimi il 16.03.2010 Successivamente:Nucleo di Valutazione - Senato Accademico – CINECA (Aprile, data CINECA da definire)

  2. Regolamento didattico ateneoArt. 16 comma 2 Si intendono come requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale : a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi; b) i requisiti per l’assicurazione della qualità dei processi formativi; c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 50%; d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.

  3. SEDUTA I3) Offerta formativa 2010/11

  4. 72%

  5. Totale CFU di didattica frontale CdL MC (pari e dispari): 540 • Totale CFU di didattica frontale CdL MC ricercatori: 117 (22%) Pari 41 (15%) Dispari 76 (28%)

  6. DPR 382/80 Art. 32. Compiti dei ricercatori universitari • I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali.

  7. L 341/1990 Art.12. Attività di docenza. 3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad uninsegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di postinei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutturedidattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettivenorme di stato giuridico.

  8. L 341/1990 Art.12. Attività di docenza 4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto neicorsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

  9. L 341/1990 Art.12. Attività di docenza 7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orariocomplessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titologratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuitiesclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministerodell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previstodal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

  10. LEGGE 4 novembre 2005, n.230 • Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e' correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e all'impegno per le altre attivita‘, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale.

  11. Legge 4 novembre 2005 n°230 11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari

  12.  Senato accademico • a) l’affinità oggettiva, circa l’afferenza al settore scientifico-disciplinare in cui è compreso l’insegnamento da attribuire con il settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente che ha presentato domanda di attribuzione; • b) l’affinità soggettiva del docente, determinata dal possesso di titoli didattici specifici comunque correlati all’insegnamento da coprire, nel rispetto della priorità delle fasce di docenza.

  13. Delibera CUN (23 febbraio 2010) • n° max di Corsi Integrati/Esami di profitto: 36; • valore minimo in CFU per ciascun Corso Integrato/ Esame di profitto > 3 CFU; • valore minimo in CFU per ciascun modulo di Corso Integrato corrispondente ad un settore S/D > 1 CFU, limitatamente ai settori S/D di carattere specialistico o a valenza metodologica, e comunque per non più di sei moduli per Corso Integrato semestrale.

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