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Ordinamento delle attività finanziarie

Ordinamento delle attività finanziarie. L’Unione Europea ha individuato un ordinamento fondato su tre elementi distintivi: Non specializzazione degli intermediari: adozione del modello di banca universale;

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Ordinamento delle attività finanziarie

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Presentation Transcript


  1. Ordinamento delle attività finanziarie L’Unione Europea ha individuato un ordinamento fondato su tre elementi distintivi: • Non specializzazione degli intermediari: adozione del modello di banca universale; • Attribuzione delle attività di investimento collettivo in valori mobiliari ad organizzazioni specializzate; • Regolazione del grado di separatezza tra banca ed imprese industriali sia a monte che a valle.

  2. L’ordinamento italiano Il Testo Unico in materia bancaria e creditizia del 1993 stabilisce: • La banca è un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria. • L’autorizzazione deve essere formalmente concessa dalle autorità competenti (Banca d’Italia). • Per attività bancaria si intende la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito. A tali attività si aggiungono anche l’erogazione di servizi accessori salvo le riserve di attività previste dalla legge (es. gestione fondi comuni di investimento). Riserva di attività.

  3. Le attività esercitabili dalla banca • Operazioni di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; • Operazioni di prestito (es. credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, credito commerciale, factoring); • Leasing finanziario; • Servizi di pagamento; • Emissione e gestione di mezzi di pagamento (es. carte di credito, travellers cheque); • Rilascio di garanzie ed impegni di firma;

  4. ….segue • Operazioni in proprio o per conto della clientela in: strumenti del mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termini e opzioni, contratti su tassi i cambio e di interesse, valori mobiliari; • Partecipazione all’emissione di titoli; • Consulenza alle imprese; • Gestione e consulenza nella gestione dei patrimoni; • Custodia e amministrazione dei valori mobiliari; • Locazione di cassette di sicurezza; • Altre attività.

  5. Requisiti per l’autorizzazione • Forma giuridica della società per azioni o della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; • Versamento del capitale minimo richiesto; • Presentazione del programma iniziale delle attività da svolgere, dell’atto costitutivo e dello statuto; • Requisiti di onorabilità dei soci; • Struttura proprietaria idonea; • Onorabilità e professionalità degli amministratori e dirigenti. Discrezionalità della Banca d’Italia?

  6. La partecipazione al capitale • Obiettivo: salvaguardare l’autonomia della banca rispetto ad interessi divergenti da quelli istituzionali; • Necessità di autorizzazione preventiva per l’acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni superiori al 10% del capitale o che comportino il controllo della banca stessa. • Divieto di acquisizione di partecipazioni superiori al 15% o di controllo a soggetti che esercitino attività d’impresa in settori non bancari e non finanziari; • La Banca d’Italia ha obbligo di monitoraggio anche dell’esercizio concentrato del diritto di voto.

  7. Gli aspetti prudenziali e di vigilanza • Adeguatezza patrimoniale: mantenimento di un coefficiente patrimoniale minimo obbligatorio a tutela della solvibilità della banca (definito a livello internazionale); • Contenimento del rischio: grandi fidi; trasformazione delle scadenze, rischi di mercato; • Partecipazioni detenibili: in imprese sia finanziarie che non finanziarie (limite complessivo, di concentrazione (15%), di separatezza (60%)); • Organizzazione amministrativa e contabile e sistema di controlli interni.

  8. La nozione di gruppo bancario • Insieme delle banca italiana, o della società finanziaria capogruppo, e delle società bancarie, finanziarie e strumentali da queste controllate; • Società finanziarie: esercitano una delle attività bancarie ad esclusione della raccolta dei depositi con obbligo di restituzione; • Società strumentali: esercitano attività di carattere ausiliario quali quelle di gestione di immobili e di servizi informatici. • La capogruppo svolge il ruolo di referente presso la Banca d’Italia ai fini di vigilanza.

  9. Modelli istituzionali • Banca universale: banca che esercita congiuntamente e direttamente l’attività bancaria propria e le altre attività finanziarie ammesse; • Gruppo bancario: esercizio di attività bancarie e finanziarie da parte di un unico soggetto economico attraverso aziende giuridicamente separate. • Il livello di diversificazione delle attività raggiungibile dal gruppo è maggiore rispetto a quello della banca universale.

  10. La nascita del Comitato di Basilea • Istituito nel 1974 dai paesi membri del G10 nell’ambito della Banca dei Regolamenti Internazionali; • Il Comitato non opera come autorità sovranazionale e le sue indicazioni non hanno forza legale a meno che non siano recepite dalle singole autorità di vigilanza nazionali; • Organismo propositivo che si basa sull’autorevolezza.

  11. Gli obiettivi del Comitato di Basilea • Estendere la regolamentazione e la vigilanza sugli istituti bancari nel maggior numero di Paesi Possibili; • Assicurare la stabilità del sistema bancario internazionale; • Coordinare le autorità di vigilanza nazionali, operando nell’ottica della convergenza dei modelli di regolamentazione e di vigilanza e del rispetto di alcuni standard minimi.

  12. Il primo accordo di Basilea • Entrato in vigore nel 1988 per cercare di adeguare la regolamentazione alla sempre più intensa crescita dell’industria finanziaria. • Principio base: ogni impegno comporta l’assunzione di una certo livello di rischio che deve essere quantificato e “coperto” da un certo livello di capitale proprio, o capitale di vigilanza. • Distinzione tra il rischio di credito, inadempienza della controparte, ed il rischio di mercato, variazione dei prezzi delle attività finanziarie.

  13. Requisiti di Basilea I • Rapporto tra capitale proprio e attività ponderate per il rischio (di credito e di mercato) ≥ 8%; • Misurazione del rischio di credito in base a parametri standard: • 0%: stati, banche centrali, UE; • 20%: enti pubblici, banche; • 50%: crediti ipotecari, leasing su immobili; • 100%: impegni verso il settore privato; • 200%: impegni verso imprese private con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.

  14. Il fallimento di Basilea I • Schema di misurazione dell’esposizione al rischio di credito troppo semplificativa e totalmente disgiunta dall’analisi del merito creditizio; • Impossibile applicare valori standard a target di clientela al loro interno troppo disomogenei; • Necessità di favorire un’analisi maggiormente puntuale delle diverse posizioni di esposizione per evitare una non conforme definizione del capitale di vigilanza.

  15. Il secondo accordo di Basilea • Sottoscritto nel 2004 e divenuto operativo dal 1 gennaio 2007; • Nuova regolamentazione del capitale proprio: equilibrio tra garanzia contro l’insolvenza e uso inefficiente delle risorse. • Introduzione di una terza tipologia di rischio: il rischio operativo legato alla possibilità di subire perdite derivanti da eventi esterni avversi oppure da comportamenti del personale, da processi aziendali o da sistemi interni inadeguati.

  16. I tre pilastri di Basilea II • Requisiti patrimoniali minimi; • Controllo prudenziale: le autorità di vigilanza devono accertare che i sistemi di risk management siano affidabili ed usati in maniera appropriata. Si vuole attivare un circolo virtuoso verso il continuo miglioramento degli strumenti; • Disciplina di mercato: si fonda sull’idea che la pressione del mercato possa indurre comportamenti più virtuosi da parte delle banche. Si vuole stimolare la quantità e qualità delle informazioni disponibili.

  17. I requisiti patrimoniali • Rapporto tra patrimonio e attività ponderate per rischio maggiore/uguale all’otto per cento; • Si prendono in considerazione tre tipologie di rischio: di credito, di mercato ed operativo; • Per la valutazione del rischio di credito possono essere utilizzati due metodi: • Metodo standard: utilizzo ponderazioni stabilite dall’accordo e definite dalle società di rating; • Metodo dei rating interni: procedura interna di valutazione del rischio per pool omogenei di clienti.

  18. Metodo Standard

  19. Metodo dei rating interni • Ogni istituto bancario può definire un proprio modello per il calcolo del coefficiente di rischio delle proprie attività. Tali modelli si fondano sull’analisi delle serie storiche. • I modelli adottati devono essere validati ed approvati dalla Banca d’Italia. • Il modello assegna un coefficiente di ponderazione per ogni pool di clienti omogenei, consente quindi una maggiore personalizzazione della valutazione. • Sono richieste risorse e competenze specifiche.

  20. Il rapporto banca-impresa • Transaction banking vs. relationship banking. • Specificità delle PMI: opacità informativa, ricorso al multiaffidamento, scarse competenze proprie in ambito finanziario, difficoltà di valutazione del merito creditizio (soft information, ruolo delle banche locali). • Tendenza attuale: stabilizzazione del rapporto banca-impresa e riduzione delle controparti finanziatrici. • Emerge, seppur lentamente, l’esigenza di forme di finanziamento più evolute.

  21. L’impatto di Basilea II sul rapporto banca-impresa • In Italia pochissime imprese sono valutate dalle società di rating esterno; • Le PMI con esposizioni inferiori al milione di euro e fatturato inferiore a 5 milioni sono assimilate alla clientela retail (ponderazione al 75%); • Rischio di perdita del patrimonio informativo anche a seguito dei processi di riorganizzazione interna degli istituti bancari; • Rischio di razionamento del credito.

  22. I limiti di Basilea II • Discriminazione tra diversi istituti bancari con riferimento alle possibilità di utilizzo dei metodi di valutazione del rischio più evoluti; • Penalizzazione del finanziamento alle PMI (per esposizioni inferiori al milione di euro e fatturato inferiore a 5 milioni ponderazione al 75%); • Prociclicità finanziaria: nei periodi di rallentamento del ciclo economico l’accordo induce le banche a ridurre gli impieghi, a causa dell’aumento del rischio ad essi collegato, e fa quindi da volano per la crisi.

  23. Verso Basilea III • L’inasprirsi della crisi finanziaria del 2007 ha posto in discussione la validità dei vincoli posti dall’accordo di Basilea II; • Il nuovo accordo, che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2019, si fonda su tre principi: • Migliorare la capacità del sistema finanziario di assorbire shock derivanti da crisi economiche e finanziarie (vincoli quantitativi e qualitativi al capitale); • Migliorare gli strumenti di risk management; • Migliorare la trasparenza informativa per le banche.

  24. L’attenzione alla qualità del capitale • Tier 1: patrimonio di base formato da capitale proprio, utili non distribuiti e riserve libere; • Tier 2: patrimonio supplementare formato da riserve di rivalutazione, fondi rischi specifici (rischio paese, rischio su credito, oscillazione titoli, ecc.); • Basilea II: Tier 1+Tier2 ≥ 8%*attività ponderate per il rischio con Tier1 ≥ Tier2; • Basilea III: progressivo innalzamento del Tier1 fino al 6%.

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